Legge 17 luglio 2026, n. 131, Misure per la protezione e l’assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata. («Liberi di scegliere»).
Mentre il dibattito pubblico è oggi prevalentemente concentrato sulle prospettate modifiche alla disciplina dell’imputabilità dei minorenni – dall’anticipazione a tredici anni dell’età a partire dalla quale il minore può essere ritenuto imputabile, prevista da una proposta di legge di iniziativa parlamentare, all’introduzione di una presunzione relativa di capacità di intendere e di volere per i minori ultraquattordicenni, contenuta nel disegno di legge recentemente varato dal Consiglio dei Ministri – è stata più silenziosamente approvata, il 15 luglio, una riforma destinata a incidere sul sistema della giustizia minorile da una diversa prospettiva. Si tratta della legge recante Misure per la protezione e l’assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata (“Liberi di scegliere”), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale lo scorso sabato.
Approvata all’unanimità in entrambi i rami del Parlamento, la legge recepisce l’esperienza maturata nell’ambito del progetto “Liberi di scegliere”, sviluppato a partire dall’iniziativa del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria e poi diffusosi su scala nazionale.
La riforma introduce un sistema organico di misure di protezione personale e di assistenza socioeconomica rivolto ai minori che intendano sottrarsi ai contesti di criminalità organizzata. Le misure comprendono, tra l’altro, il trasferimento in luoghi protetti, interventi di sostegno psicologico, educativo ed economico, percorsi di istruzione, formazione e inserimento lavorativo, il supporto abitativo e, nei casi di maggiore gravità, l’utilizzo di documenti di copertura o il cambiamento delle generalità. Ai sensi dell’art. 2 della nuova legge, tali misure possono essere estese anche ai giovani adulti che abbiano beneficiato degli interventi previsti durante la minore età e intendano proseguire il percorso, così come ai genitori e agli altri adulti di riferimento che scelgano di intraprendere tale percorso insieme al minore, sempre che ciò risponda al suo superiore interesse.
Il nuovo sistema di tutela opera, anzitutto, in favore dei figli di persone indagate, imputate o condannate per i delitti di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309/1990), ovvero per i delitti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 c.p., quando siano già stati adottati provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale o altri interventi di supporto educativo nell’interesse del minore. La disciplina di recente introduzione si applica altresì nei confronti dei minorenni che risultino essi stessi indagati, imputati o condannati per i medesimi reati e abbiano manifestato la volontà di allontanarsi dal contesto criminale di appartenenza, nonché ai minori vittime di atti di violenza o intimidazione riconducibili alla criminalità organizzata.
La riforma si ispira al sistema di protezione dei collaboratori e dei testimoni di giustizia, del quale riprende l’impianto generale adattandolo alle peculiari esigenze di tutela del soggetto minorenne. Diversamente da quanto previsto per collaboratori e testimoni di giustizia, tuttavia, l’accesso alle misure di protezione non è subordinato all’apporto collaborativo del minore nell’accertamento dei reati, né, quindi, al contributo dichiarativo che egli sia in grado di offrire all’autorità giudiziaria, ma soltanto alla sua volontà di sottrarsi al contesto criminale di appartenenza e intraprendere un percorso di vita alternativo.
Sul piano processuale, la legge interviene sul codice di procedura penale e sulle relative disposizioni di attuazione, introducendo una serie di meccanismi di raccordo tra procedimento penale e giurisdizione minorile. A tale finalità rispondono le modifiche apportate agli artt. 292, 347 e 656 c.p.p., mediante la previsione di specifici obblighi di comunicazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, chiamato a intervenire quando sia applicata una misura cautelare custodiale nei confronti di un genitore di minorenni; quando, nel corso delle indagini per i reati indicati dalla legge, emergano situazioni suscettibili di pregiudicare l’integrità psicofisica del minore; ovvero, quando sia emesso un ordine di esecuzione di una pena detentiva nei confronti di un genitore di minorenni. Nella medesima prospettiva si collocano le modifiche dell’articolo 64-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e dell’articolo 7 del d.l. 15 settembre 2023, n. 123, conv. con modif. in l. n. 159/2023, che coordinano il nuovo sistema di tutela con gli obblighi di comunicazione e i meccanismi informativi già previsti dall’ordinamento, estendendone l’operatività ai procedimenti interessati dalla riforma.
Un ulteriore profilo di interesse riguarda il riparto delle competenze tra le diverse autorità coinvolte nell’attuazione del nuovo sistema di protezione. L’iniziativa per l’applicazione delle misure è attribuita al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, che, ai sensi dell’art. 5, opera in stretto raccordo con il Procuratore della Repubblica distrettuale competente e, nei procedimenti di cui all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p., può acquisire informazioni anche dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. L’adozione delle misure spetta, invece, al Tribunale per i minorenni, mentre la relativa attuazione è affidata, a seconda del contenuto del provvedimento, agli uffici di servizio sociale per i minorenni, ai servizi sociali territoriali e ai servizi sanitari ovvero, nei casi previsti dall’art. 7, alla Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, che opera avvalendosi del Servizio centrale di protezione del Ministero dell’Interno.
Di particolare interesse è, inoltre, il coordinamento espressamente previsto con il sistema della giustizia penale minorile. Quando destinatario delle misure sia un minore indagato, imputato o condannato per i delitti indicati dall’art. 2, gli interventi di protezione personale e di assistenza socioeconomica si integrano con i progetti di intervento previsti dall’art. 27 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272 e con le misure penali di comunità disciplinate dal d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121. La scelta del legislatore appare volta a garantire un percorso unitario, evitando duplicazioni di interventi e assicurando il coordinamento tra le esigenze di protezione del minore e quelle di responsabilizzazione e reinserimento proprie del sistema penale minorile.
Secondo quanto si legge nella relazione illustrativa, le stime elaborate in sede di analisi d’impatto individuano una platea potenziale di circa 425 beneficiari, tra minorenni, giovani adulti e adulti di riferimento. La stessa relazione evidenzia come tale platea sia destinata a crescere progressivamente, in ragione della prosecuzione pluriennale della presa in carico di una parte dei destinatari e del contestuale ingresso di nuovi beneficiari. L’attuazione della riforma e i suoi effetti saranno monitorati dal Comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, cui la legge affida anche il compito di formulare eventuali proposte di modifica della disciplina.
Nel suo complesso, la riforma introduce un sistema organico di protezione del minore, fondato sull’esplicito riconoscimento del suo diritto a sottrarsi al contesto criminale nel quale è cresciuto e ad essere sostenuto nella costruzione di un diverso progetto di vita, nella consapevolezza che il contrasto alla criminalità organizzata passi necessariamente attraverso l’interruzione dei meccanismi di trasmissione intergenerazionale della cultura mafiosa.