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30 Luglio 2025


Alcune precisazioni della Cassazione sull’applicabilità del nuovo interrogatorio preventivo nei procedimenti plurisoggettivi

Cass., Sez. VI, ud. 27 giugno 2025 (dep. 24 luglio 2025), n. 27080, Pres. Ricciarelli, Rel. Ricciarelli



Segnaliamo ai lettori una sentenza della Sesta Sezione penale della Cassazione in tema interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, c.p.p., così come introdotto dalla l. 114 del 2024. Nel caso di specie, l’ordinanza applicativa della misura cautelare – confermata dal Tribunale del riesame – aveva ritenuto sussistente nei confronti di una pluralità di indagati (tra i quali pure il ricorrente) l’esigenza di cui all’art. 274, comma 1, lett. a), c.p.p. Un tanto, dunque, aveva giustificato il mancato, previo espletamento dell’interrogatorio preventivo.

 

Ebbene, i giudici di legittimità rilevano anzitutto come, nell’ipotesi in esame, la motivazione a sostegno del pericolo di inquinamento probatorio sia «meramente apparente in quanto correlata a valutazioni meramente assertive e generiche» (par. 4). A fronte di ciò, la Corte si interroga sull’applicabilità della nuova regolamentazione con riguardo alle ipotesi di reati connessi o collegati, contestati a soggetti diversi. In alcune, recenti prese di posizione della medesima Corte (v. notizia di decisione della Sez. 2, udienza del 12 giugno 2025, relativa ai ricorsi n. 12215/2025, 12223/2025, 12246/2025, 12265/2025), si precisa che l’eccezione alla regola dell’interrogatorio previo possa operare anche in tali circostanze, ove per taluno degli indagati siano configurabili le esigenze di cui all’art. 274, comma 1, lett. a) o b). Discostandosi in parte da tale impostazione, viene sottolineata, invece, la necessità di dare prevalenza al fatto che «la regola del previo interrogatorio è volta alla tutela del singolo indagato, il quale non può essere pregiudicato dalla posizione di altri indagati, che debbano rispondere di reati più gravi o nei cui confronti siano specificamente ravvisabili esigenze che impongono un intervento a sorpresa» (par. 5). Da ciò discende la nullità di cui all’art. 292, comma 3-bis, c.p.p., destinata a travolgere non solo l’ordinanza impugnata ma primariamente l’ordinanza applicativa della misura cautelare.

Per quanto concerne, infine, la rilevabilità del vizio, la Corte rileva come l’omissione dell’interrogatorio ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, c.p.p., nei casi in cui esso sia prescritto, integra una nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., che può essere dedotta dinanzi al Tribunale del riesame, o da quest’ultimo rilevata ex officio anche ove non sia stata in precedenza eccepita dall’interessato, in sede di interrogatorio postumo di garanzia svolto nelle more, non essendo per contro deducibile per la prima volta oltre tale fase procedimentale.

 

In allegato può leggersi il testo della pronuncia.

 

(Alessandro Malacarne)