Cass., Sez. I, ud. 6 febbraio 2025 (dep. 21 febbraio 2025), n. 7356, Pres. De Marzo, Rel. Centonze
Segnaliamo ai lettori la sentenza n. 7356/2025 con la quale I Sezione penale della Cassazione si è pronunciata in tema di applicazione della neo-introdotta diminuente prevista all’art. 442, comma 2-bis, c.p.p. Più precisamente, la Corte, preso atto della natura «inequivocabilmente deflattiva» dell’istituto, si interroga sulla sequenza procedimentale che occorre seguire per la concessione di tale beneficio.
Di seguito, in sintesi, il percorso motivazionale seguito dai giudici.
Il contenuto della Relazione Illustrativa al d.lgs. 150/2022 (consultabile in questa Rivista) indica quale modello processuale di riferimento per applicare la diminuente ex art. 442, comma 2-bis, c.p.p. quello del rito de plano, così come si evince chiaramente pure dalla lettura dell’art. 676, comma 1, c.p.p., nella parte in cui attribuisce al giudice dell’esecuzione la competenza a decidere sull’«applicazione della riduzione della pena prevista dall’articolo 442, comma 2-bis. In questi casi il giudice dell’esecuzione procede a norma dell’articolo 667 comma 4». Tuttavia, deve prendersi atto della modifica intervenuta ad opera del d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, il quale ha aggiunto un comma 3-bis all’art. 667, in base al quale «Il giudice dell’esecuzione è, altresì, competente a decidere in ordine all’applicazione della riduzione della pena prevista dall’articolo 442, comma 2-bis. In questo caso, il giudice procede d’ufficio prima della trasmissione dell’estratto del provvedimento divenuto irrevocabile». A fronte di tale novella, la materia della diminuente esecutiva si colloca oggi in un «diverso e autonomo ambito processuale» (cioè, il comma 3-bis), nel quale non vi è alcun riferimento esplicito alla procedura de plano che, dunque, non può ritenersi più applicabile. Ne consegue, perciò, che la tematica è regolata dalla disposizione generale di cui all’art. 666 c.p.p.
A fronte di tali argomentazioni, la Corte rileva come, nel caso oggetto di scrutinio, non fosse stata fissata alcuna udienza camerale e, dunque, nessun avviso fosse stato notificato alle parti. Tale omissione integra una nullità assoluta e insanabile ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c, c.p.p.
In allegato può leggersi il testo della pronuncia.
(Alessandro Malacarne)