Pubblichiamo di seguito uno scritto del Prof. Sergio Lorusso che riprende, ampliandolo e integrandolo con un corredo essenziale di note, il contenuto della Relazione svolta in occasione del Convegno La ragionevole durata del processo penale tra efficienza ed effettività, tenutosi presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” il 3 e 4 aprile 2025.
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1. Premessa. – Ricostruire il principio della ragionevole durata del processo, “smembrandolo” nelle sue componenti essenziali e analizzandolo nelle sue molteplici implicazioni, è operazione complessa ma necessaria.
In un pendolo ideale tale principio oscilla – a volte pericolosamente – tra “efficienza” ed “effettività”. Tema, quest’ultimo, centrale e ineludibile, perché i principi hanno un senso ed una portata tangibile, in primo luogo, se e quando trovano una trasposizione nel diritto positivo, in questo caso nelle regole codicistiche. E, poi, se queste regole vengono in concreto applicate.
Altrimenti rimangono delle semplici aspirazioni, quando non delle gradevoli utopie: qualcosa a cui non è dato rinunciare in un sistema processuale maturo affinché lo stesso non venga considerato “irrisolto”, incompleto, imperfetto, ma che al contempo appare malinconicamente irrealizzabile. Si enuncia il principio, perché non si può fare altrimenti, ma non ci si impegna a renderlo “vitale”.
E se il nostro legislatore, ormai oltre un quarto di secolo fa, ha introdotto nella trama costituzionale il canone (perché solo principio non è) della durata ragionevole tra i pilastri del “giusto processo” (art. 111 co. 2 Cost.), mutuandolo dalla CEDU (art. 6 § 1) recepita dall’ordinamento nazionale poco meno di ottant’anni orsono (legge 4 agosto 1955, n. 848), non si può certo dire che i tempi non siano maturi per un bilancio sul punto e che non ci si possa – anzi non ci si debba – interrogare sulla sua effettività.
2. Reasonable time vs. ragionevole durata. – Per poter capire quanto sia stato realizzato nei fatti tale principio, occorre naturalmente comprendere prima quali sono gli indici rivelatori della sua attuazione. È questa, in realtà, la questione principale, che nasce da una formula modellata secondo i parametri anche linguistici del common law.
Negli Stati Uniti, come noto, si parla infatti – praticamente da sempre – di reasonable time e di speedy trial. Entrambe le espressioni sono manifestazioni di una cultura giuridica agli antipodi della nostra, che abbiamo cercato audacemente di importare nel nostro Paese in linea con l’opzione accusatoria – pur ripetutamente tradita nel corso degli anni – posta alla base del codice 1988.
Com’è accaduto su un altro fronte, quello delle regole di giudizio, con il “nuovo” presupposto della condanna introdotto dalla l. 46 del 2006: quel beyond any reasonable doubt divenuto nel nostro codice “al di là di ogni ragionevole dubbio”. Curiosamente ricompare lo stesso aggettivo, reasonable, che come vedremo può assumere significati variegati, seppur su terreni non omogenei.
Ma anche in entrambi i casi ci troviamo di fronte a canoni intrinsecamente flessibili, altamente plastici e, dunque, con un elevato coefficiente di indeterminatezza che, lungi dal costituire un handicap in sede interpretativa nei sistemi di riferimento, risulta del tutto coerente con la costruzione stessa del case law.
In ogni caso va fatta subito una precisazione: cercare di raggiungere i medesimi risultati che il principio della durata ragionevole garantisce nel processo penale nordamericano è praticamente un’operazione impossibile, proprio perché sono differenti – e lontanissimi tra loro – i mondi e i presupposti da cui si parte. Non basta importare una formula per recepire le dinamiche che ne caratterizzano l’operatività in un altro ordinamento.
Negli Stati Uniti il punto cardinale – sotto il profilo dell’architettura processuale – è costituito dal Day in court, una chance offerta al diritto di difesa che può tradursi al contempo nell’alfa e nell’omega del processo, attraendo a sé anche gli step successivi (non solo l’arraignement, ma eventualmente anche il trial e il sentencing).
In Italia, invece, dobbiamo accontentarci dell’art. 477 comma 1 c.p.p., peraltro modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (attuativo della c.d. “riforma Cartabia”), che pur depurato dalla sua originaria ipocrisia – secondo cui «Quando non è assolutamente possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente dispone(va) che esso venga proseguito nel giorno seguente non festivo» – non offre soluzioni convincenti in tema di riduzione dei tempi del processo, fornendo piuttosto un input dal punto di vista dell’organizzazione dell’iter a seguire, imponendo al presidente (dopo la lettura dell’ordinanza con cui provvede sulle richieste di prova e sentite le parti) la predisposizione di un calendario delle udienze successive e delle relative attività da svolgersi in ciascuna di esse, indicate in maniera specifica.
Un’agenda del dibattimento a venire, che se certamente si propone di conferire maggiore razionalità al suo svolgimento – dovendo essere redatta all’insegna della celerità e della concentrazione – non appare direttamente spendibile nell’ottica dell’anelata contrazione dei tempi processuali.
L’invito al giudice ad assicurare «celerità e concentrazione», contenuto nella nuova versione dell’art. 477 comma 1 c.p.p. e naturalmente privo di sanzioni processuali, non è difatti niente di più che un auspicio, purtroppo largamente disatteso nella quotidianità dell’esercizio della giurisdizione penale se si eccettuano alcune isole felici, come ben sanno coloro che calcano abitualmente il palcoscenico claudicante delle aule di giustizia. Rientra, in sostanza, tra i desiderata enunciati spesso enfaticamente dal legislatore, ma sembra destinato a rimanere ancora nel libro dei sogni.
C’è però un aspetto sul quale è opportuno soffermarsi, quello della natura stessa delle formule di riferimento nordamericane prima evidenziate, del loro significato e al contempo della loro duttilità. Formule la cui sintassi non è fortuita. Nel common law, difatti, si fa ampio uso di espressioni di questo genere, in linea con un’architettura giuridica che privilegia come si sa la giustizia del caso singolo rispetto alle norme di carattere generale ed astratto.
Il termine reasonable, in particolare, è ampiamente usato nel mondo del diritto statunitense, col significato di “giusto”, “appropriato”, “razionale”, “ordinario”, “usuale”, ed è riferito – tra le varie accezioni – a una “ragionevole” causa, compensazione, cura, dubbio o tempo. Difficile quindi, se non impossibile, individuare un senso univoco. E, soprattutto, delineare dei confini rigidi dello stesso quando risulta “agganciato” al concetto di “tempo”, quale parametro imprescindibile del due process.
Non va dimenticato, poi, che il reasonable time altro non è che l’unità di misura dello speedy trial, il vero mantra che ispira il processo nordamericano e che tradotto letteralmente significa “processo veloce”, “processo rapido”. E le parole non sono mai casuali, almeno in ambito giuridico, il loro uso non è mai accidentale. In Italia, in qualche modo specularmente, si parla di “speditezza processuale”, espressione meno (ab)usata e prima facie più tecnica che chiama in causa il concetto di velocità (processuale).
Non è un caso, poi, che lo speedy trial si atteggi non già come un principio che abbraccia l’intero processo ma, piuttosto, come una regola che impone di giungere in tempi molto rapidi e ridotti alla formulazione dell’accusa (entro trenta giorni dall’arresto) e al susseguente avvio del processo (entro settanta giorni dalla formulazione dell’accusa). Conta molto peraltro la “naturale brevità” del trial, spesso concentrato – come detto – in una sola udienza. Range temporali, dunque, estremamente concisi che danno concretezza alla regola de qua.
Questo, almeno, secondo lo Speedy Trial Act del 1974, che ha avuto il merito di tradurre in previsioni dettagliate un principio che fa parte della storia e della tradizione del pensiero giuridico statunitense, essendo contenuto nel VI Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d’America (datato 1791) insieme ad altre garanzie fondamentali nella costruzione del processo penale accusatorio made in USA.
I parametri cui si fa riferimento per valutare, di volta in volta, la violazione della regola in esame sono l’entità del ritardo, i motivi dello stesso, il fatto che il difensore si sia avvalso degli strumenti a sua disposizione per far valere il diritto al “processo rapido”, il comportamento processuale delle parti e dell’organo giudicante, l’effettivo pregiudizio per la difesa.
Ma quel che più appare interessante, senza dubbio, è che l’ordinamento nordamericano ricollega conseguenze processuali alla circostanza che lo speedy trial sia stato infranto. In particolare, è possibile disporre l’archiviazione del caso a causa del pregiudizio subito dalla difesa. Ovvio che l’incidenza diretta sulla vicenda processuale conferisce una robustezza e un’efficacia non comuni alla regola che impone la velocità processuale[1]. Da questa pur rapida disamina, pertanto, emerge che al di là delle affinità e degli indubbi tributi che dobbiamo riconoscere ai Paesi di common law (e naturalmente anche alle Convenzioni internazionali in materia ratificate dall’Italia che riconoscono il canone in parola), la nostra storia non può essere sovrapposta semplicisticamente a quella degli ordinamenti richiamati, semplicemente perché i confini non combaciano[2].
Nata, infatti, come una garanzia individuale rispetto agli abusi scaturenti dall’ingiustificato protrarsi del processo[3], la ragionevole durata nel nostro ordinamento, anche concettualmente, si è ramificata assumendo una fisionomia “bifronte” che, a quella appena evocata, affianca una dimensione oggettiva riferibile al congegno processuale.
Lettura criticata da una parte della dottrina, in quanto riferibile alla realizzazione della difesa sociale e, dunque, potenzialmente destinato a prevalere sui diritti individuali dell’imputato[4], ma che stride con la costruzione normativa del precetto costituzionale che è configurato in termini oggettivi – «La legge ne assicura la ragionevole durata» (art. 111 comma 2 Cost.») –, a differenza di quanto fa la Convenzione europea dei diritti dell’uomo in cui l’accento è dichiaratamente posto sul profilo soggettivo: «Ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole» (art. 6 § 1 CEDU)[5].
In ogni caso, è evidente che parlare di processo “rapido” o “veloce” se, da un lato, può rendere palpabile il pericolo di riti sommari e poco garantiti, ove l’obiettivo della celerità è centrato a scapito delle garanzie individuali, per altro verso ci fa comprendere la distanza siderale che c’è tra noi e le realtà di common law, che si confrontano con tempi medi di durata delle vicende giudiziarie penali assolutamente “altri” e differenti dai nostri.
Potremmo mai, infatti, definire “rapido” o “veloce” un processo che impiega cinque o sei anni per giungere ad una pronuncia definitiva? Certamente no. Sarà, per le nostre costruzioni normative, pienamente rispettoso del principio della durata ragionevole, ma non sarà di sicuro un esempio speedy trial, a meno di non stravolgere il significato delle parole impiegate, prima ancora che l’essenza dell’istituto.
Ecco, allora, che è necessario interrogarsi sulla reale portata del principio, nelle condizioni di tempo e di luogo date (che ovviamente ricomprendono l’intero procedimento e non il solo processo in senso stretto[6]), tenendo conto della struttura e delle dinamiche del nostro sistema processuale, per cercare di comprendere davvero cosa può essere migliorato lungo la strada della realizzazione della sua effettività.
Perché, a tal fine, occorre misurarne dapprima il grado attuale di funzionamento, la sua operatività, per tratteggiare poi i possibili interventi che ne accrescano in concreto la qualità. Nella convinzione, difficilmente contestabile, che un “processo torpido”[7] non può essere tollerato da un ordinamento giuridico e da una società che attribuiscano centralità al rispetto dell’individuo e del suo corredo “indispensabile” di libertà.
3. La ragionevole durata al vaglio della giurisprudenza. – L’effettività di un principio, quindi, può essere garantita sì da buone regole sulle quali, però, è fondamentale il vaglio della giurisprudenza, il responso del c.d. “diritto vivente”[8].
Da questo punto di vista è possibile individuare almeno due periodi in cui sì è dipanato il tentativo – cronologicamente assai dilatato – di attuare il canone della ragionevole durata nel nostro sistema processuale penale.
Il primo va dal recepimento della CEDU (1955) alla costituzionalizzazione della ragionevole durata tra i principi del “giusto processo” (1999); il secondo parte da quest’ultima e dalla correlata “legge Pinto” (l. 24 marzo 2001, n. 89) che intendeva porre rimedio all’inosservanza di detto principio delineando un’“equa riparazione” quale strumento di ristoro del pregiudizio subìto in forma compensativa – legge, come si sa, poi modificata a più riprese (nel 2012 e nel 2015) e originariamente orientata a intervenire soltanto ex post, quando cioè l’effetto pregiudizievole si è già realizzato[9] –, per arrivare ai giorni nostri.
Partiamo dunque dal primo periodo, nel quale inevitabilmente gli strumenti a tutela dell’effettività del principio sono ridotti all’osso, mancando ancora una normativa interna. È la Corte EDU, in sostanza, il “giudice unico” ed esclusivo dell’irragionevole durata del processo.
Il che naturalmente non impedisce, ma anzi favorisce, un’enorme quantità di pronunce di condanna del nostro Paese da parte dell’organismo sovranazionale per mancato rispetto del canone della durata ragionevole. Pronunce alle quali, tuttavia, non fa seguito l’implementazione di idonei strumenti – normativi e organizzativi – da parte dell’Italia, orientati a ridurre in maniera significativa i tempi processuali. È il (deplorevole) disinteresse per la tematica a prevalere.
Quello che già allora costituisce il maggiore handicap del nostro processo penale nella sua tensione verso il due process viene nel frattempo enunciato e denunciato dalla dottrina, senza però che ciò costituisca uno stimolo efficace nei confronti di chi dovrebbe occuparsene a livello legislativo.
Già nel 1968 Giovanni Conso (che può essere considerato il precursore del tema in Italia) ne parla con toni accorati in un’occasione speciale, la Conferenza sui diritti dell’uomo inaugurata a Teheran il 22 aprile di quell’anno. Conso teme che una delle accuse più gravi che potrebbe essere rivolta all’Italia sia proprio quella legata all’esasperante lentezza dei processi penali, in particolare all’enorme iato temporale spesso riscontrabile tra la data del fatto per cui si procede e l’avvio del dibattimento di primo grado.
E cita a sostegno delle sue critiche e delle sue preoccupazioni proprio l’art. 6 § 1 della CEDU, all’epoca pressoché ignorato dal nostro ordinamento. Guarda inoltre al common law, all’esperienza processuale d’oltremanica a lui molto cara, dove – rammenta – tra rinvio a giudizio e inizio del dibattimento generalmente trascorre non più di un mese. Pragmaticamente, tuttavia, ritiene che si tratti di una performance improponibile e impraticabile dalle nostre parti, ma al contempo sottolinea come siano intollerabili i tempi della giustizia penale a quel tempo imperanti, con picchi di dieci e più anni tra la data del fatto e l’instaurazione del dibattimento, dovuti alla lunghezza non di rado logorante della fase istruttoria e alle interminabili stasi del procedimento – i c.d. “tempi morti” – nei passaggi tra fasi. Tempi disastrosi, inaccettabili in un Paese che si voglia definire civile.
A confronto, oggi, la situazione può sembrare idilliaca, anche perché il codice di rito è cambiato e la sensibilità per la tematica pure. Ma certo il divario con i sistemi processuali a cui ci siamo ispirati permane – e anzi ciò che poteva essere accettato in presenza di un processo di fatto fondamentalmente inquisitorio risulta certo meno accettabile alla luce dell’opzione accusatoria – e la logica rimediale che continua comunque a ispirare la “legge Pinto” costituisce un passaggio inevitabile ma non risolutivo[10].
Perché il vero obiettivo deve essere quello di ricondurre la macchina processuale nell’alveo della “ragionevole durata” (salvo stabilire, come detto, cosa si intenda precisamente con questa espressione), non certo quello di “punire” l’organizzazione giudiziaria qualora infranga i paletti temporali che la legge impone, perché a quel punto il diritto individuale è già stato violato. E i paletti devono essere considerati una soglia (insuperabile) di tolleranza, non uno standard cui conformarsi nello svolgimento dell’attività giurisdizionale, sul quale adagiarsi pigramente.
Tre anni (per il primo grado) più due anni (per il secondo) più un anno (per il giudizio in cassazione) fanno sei anni. Un tempo tutt’altro che ininfluente e irrilevante nella vita di una persona, specie quando dovesse essere considerato innocente dopo i tre gradi di giudizio. Un tempo tale da non poter in alcun modo arginare gli effetti collaterali del processo, specie sulla reputazione di chi vi è coinvolto, tanto più in un’epoca in cui la giustizia mediatica sovente impera.
Il secondo periodo si apre con le migliori aspettative, con incoraggianti prospettive, grazie al summenzionato recepimento costituzionale del principio tracciato nella CEDU e fino ad allora ampiamente ignorato. Ma, naturalmente, non basta l’enunciazione solenne nella Carta fondamentale, occorre tradurre il canone in regole concrete, e inizialmente, come detto, ci si preoccupa più delle conseguenze della sua violazione che della prospettazione di norme (e di azioni tangibili sugli assetti dell’organizzazione giudiziaria) tese ad evitare che la durata dei processi diventi “irragionevole”. Di attuare, insomma, il diritto in questione.
Non manca fin da subito chi pragmaticamente sottolinea come la costituzionalizzazione della durata ragionevole altro non sia che l’espressione di una «retorica del desiderabile», una norma puramente programmatica che necessita, in quanto tale, di una traduzione normativa ulteriore in grado di farci sapere “come” tale esigenza verrà assicurata[11].
Successivamente, il legislatore sembra affrontare il problema con una diversa consapevolezza, intervenendo esplicitamente sul profilo dell’efficienza processuale (in particolare con la c.d. “riforma Cartabia”, esplicitamente rivolta a realizzare tale profilo coniugato proprio con l’esigenza di definire celermente i procedimenti giudiziari, come emerge a chiare lettere dall’intestazione del provvedimento normativo[12]).
Tuttavia, da quest’ultimo punto di vista, occorre uscire da un equivoco.
Non esiste un rapporto diretto tra efficienza del processo ed effettività del principio della durata ragionevole, così come non sempre un processo “celere” è anche un processo “giusto”. Lo ha affermato anche la Corte costituzionale, proprio con riferimento alla giurisdizione penale, nella sentenza 4 dicembre 2009, n. 317[13]. Spesso è necessario infatti bilanciare esigenze, parametri e principi discordanti.
D’altro canto c’è chi è arrivato a definire un “incubo” la ragionevole durata (seppur in ambito processualcivilistico), sottolineando come non si possa arrivare ad amputare «testa e gambe» della macchina processuale, ricorrendo ad «una sorta di letto di Procuste» che ne omologhi le dimensioni, soffocandone in tal modo le specificità. Come dire, la ragionevole durata è un valore primario ma non può essere tradotto sotto il profilo applicativo in maniera indifferenziata, perché tante sono le variabili di ogni singolo processo.
E così se la Corte di cassazione ha affermato che, qualora siano possibili più interpretazioni di una norma processuale, deve prevalere quella che realizza la ragionevole durata, ciò non significa che l’interpretazione debba essere “finalizzata” sempre e comunque alla velocità del processo, anche a costo di porre in essere delle “forzature” esegetiche[14].
Naturalmente bisogna tener conto delle peculiarità del processo penale, che molto spesso impatta anche pesantemente con la libertà personale. Ma il senso complessivo delle affermazioni rimane, perché più che piegare le norme esistenti alla necessità di attuare la durata ragionevole è necessario “costruire” un sistema di regole e di strumenti funzionali alla sua concreta realizzazione.
E poi non si dovrebbero ignorare gli input provenienti da Consiglio d’Europa e Unione europea che, per misurare la ragionevole durata si avvalgono già da un po’ di tempo del disposition time, un metodo di misurazione atto a stimare i giorni necessari per smaltire i procedimenti pendenti[15].
In definitiva, le norme da sole non bastano, tanto più se si tratta di novelle – come la c.d. “riforma Cartabia” – ispirate fondamentalmente all’efficienza che, va ribadito, è altra cosa rispetto all’esigenza di garantire tempi ragionevoli anche se può produrre effetti indiretti in tale direzione (non di rado a discapito della tenuta delle colonne portanti e dell’architrave dell’edificio processuale penale).
Occorrerebbe piuttosto una “rivoluzione culturale”, anzi una “rivoluzione della cultura processuale”, perché, in fondo, la dilatazione dei tempi processuali conviene a tutti gli attori che si muovono sulla scena del processo: al giudice, perché meno processi decisi in un determinato arco temporale vuol dire meno sentenze da scrivere; al pubblico ministero, perché tenere in piedi l’accusa significa dilazionare nel tempo il rischio di un eventuale “insuccesso”, i cui effetti sfavorevoli per la parte pubblica risulteranno comunque “smorzati” in ragione della distanza dai fatti, specie quando si tratta di reati che hanno generato forte allarme sociale; al difensore, perché il decorso del tempo gioca a favore del maturare della prescrizione, comodus discessus qualora sia arduo “smontare” nel merito l’ipotesi accusatoria.
Ecco perché, in realtà, di “durata ragionevole” tutti parlano ma sono solo in pochi a volerla veramente. Tranne, ovviamente, coloro che ne subiscono de facto le conseguenze pregiudizievoli: gli imputati, in balia di una spada di Damocle che li sovrasta e che, comunque andrà il processo, stravolgerà per sempre le loro vite.
E allora?
Occorre come si diceva andare oltre, cercare di costruire – seppur faticosamente – una nuova cultura processuale che veda al centro della performance giudiziaria chi è sottoposto a un procedimento penale. L’imputato come epicentro delle dinamiche processuali, veramente, senza infingimenti, perché l’ipocrisia dei grandi ideali che “non possono” essere tradotti in realtà, in quotidianità acquisite, è solo un espediente per rifiutare un mutamento di prospettiva non voluto ma necessario.
Le soluzioni ci sono e, ripercorrendole in sintesi, consistono in primo luogo nell’eliminazione (o quantomeno nella riduzione) dei “buchi neri” del processo, quei tempi morti tra gradi, fasi e sottofasi di cui si è detto. Sollecitando un processo che preveda meccanismi processuali semplificati appropriati e orientati allo scopo, ma anche maggiori risorse umane e materiali[16].
I riti differenziati, come noto, non hanno sortito l’effetto desiderato e sperato, che era principalmente quello di ridurre i tempi processuali, “prosciugando” in maniera significativa il dibattimento ove tutti i contrassegni tipici del modello accusatorio trovano spazio, in uno con le complessità che l’accompagnano, appesantendo inevitabilmente le scansioni temporali. Al di là delle peculiarità di ciascuno, tuttavia, la ragione principale sta proprio in quella “cultura del processo dilatato” che spesso non rende conveniente imboccare una strada alternativa. La molteplicità di modifiche della loro disciplina, così come la creazione di nuove figure, non hanno sortito alcun effetto significativo sotto il profilo della riduzione dei grandi numeri, dimostrando così implicitamente la fondatezza della tesi esposta[17].
Il dibattito infinito sulla possibile eliminazione dell’udienza preliminare (che peraltro riguarda, come si sa, solo una fetta ristretta dei processi pendenti), da un lato, l’introduzione nel rito monocratico dell’udienza predibattimentale con fini organizzativi e di scrematura, dall’altro, costituiscono altrettanti momenti che – a dispetto delle intenzioni – non sembrano essere in grado di fornire soluzioni davvero in grado di scuotere alle radici la durata spesso “eccessiva” – quando non “esagerata” – dei nostri processi.
Le c.d. “finestre giurisdizionali” – introdotte dalla “riforma Cartabia” – che aumentano il “peso” delle indagini preliminari, rafforzando i poteri del pubblico ministero, finiscono per risultare addirittura potenzialmente dannose sotto questo profilo.
Quanto alle impugnazioni e ai loro effetti sulla prescrizione, tema ampio e complesso che non può essere ridotto a poche battute e che esula comunque dalla presente trattazione[18], più che a un processo dalla durata ragionevole spesso conducono a un processo “monco” e “irrisolto”, che amputa – seppur per ragioni rispettabilissime – l’accertamento pieno del fatto e che contrasta con l’attuazione della dimensione collettiva del principio in esame. Anche se, quanto meno, si tratta di una scelta che guarda favorevolmente all’imputato. In questo caso la minor durata del processo è un effetto non voluto della compressione di alcune sue fasi piuttosto che il risultato di un suo compiuto dipanarsi nei vari segmenti che lo costituiscono.
Il legislatore, lo abbiamo visto, è stato quasi sempre disattento e svogliato nel corso degli anni, forse consapevolmente disinteressato perché attuare tale principio non è semplice e, soprattutto, non rappresenta una riforma a costo zero di cui ci si può facilmente vantare – raccogliendo molto in termini di consenso – senza impegnare adeguate risorse finanziarie.
Sarebbe bello che la prossima legge in materia di giustizia penale varata da Parlamento fosse intitolata Strumenti processuali e di organizzazione dell’attività giudiziaria per la piena attuazione del principio della durata ragionevole nel processo penale. Forse un’utopia, ma non è mai un errore sognare.
Con l’auspicio che, al termine del nostro viaggio nella notte del diritto alla durata ragionevole, qualcosa di insperato ci colga di sorpresa. E che la ricerca del tempo (processuale) perduto si trasformi all’improvviso in realtà, coronando un lungo e impervio cammino e restituendo piena dignità all’accusato, che – non va mai dimenticato – è il vero protagonista della vicenda processuale.
La ragionevole durata del processo è un monumento eretto, oltre duecentocinquanta anni fa, nella patria della prima democrazia moderna, gli Stati Uniti, a garanzia dell’individuo, che non può essere coinvolto in un processo (e spesso da questo travolto) dall’esito incerto, senza sapere prima qual è il prezzo massimo, in termini di tempo, che dovrà pagare. Nonostante quella democrazia – come molte democrazie dell’età contemporanea – per molti versi scricchioli e tentenni (e a prescindere dalle suggestioni dietrologiche del Deep State), quel monumento conserva tutta la sua centralità e, potremmo dire, la sua sacralità. Una “sacralità laica” (per ricorrere a un ossimoro), naturalmente, da preservare in ogni modo e in ogni tempo.
[1] Contrario a tale genere di ripercussioni sulle dinamiche processuali è F. Cordero, Procedura penale, 9a ed., Giuffrè, Milano, 2012, p. 11295-1296, che ritiene si tradurrebbero in «una mannaia pro reo» in contrasto con la Carta costituzionale e tale da convertire «gli affari penali in partite d’astuzia defatigatoria» che farebbero «chiudere bottega» alla giustizia penale: «Dike vada altrove». Propendendo, piuttosto, per «un risarcimento del danno da processo iniquamente lento».
Più in generale, sui rimedi possibili in prospettiva sovranazionale per il mancato rispetto del canone de quo, si veda F. De Santis di Nicola, Délai raisonnable del processo innanzi alle Corti di Lussemburgo e Strasburgo: tutela rimediale, efficienza e qualità della giustizia, in Quest. giust., 2017, p. 93 s.
[2] È noto, peraltro, che l’approccio di stampo comparatistico, al diritto in generale e al diritto processuale penale nello specifico, deve essere connotato sempre da estrema cautela per evitare che le conclusioni appaiano falsate dalla propria impostazione concettuale “nazionale” e per essere travolti da letture disinvolte che accostino impropriamente – o addirittura facciano ritenere combacianti – istituti giuridici sulla base di alcuni elementi comuni.
Compito del comparatista, al contrario, è di acquisire «un insieme di nozioni e di dati appartenenti a diversi sistemi giuridici» e di essere capace di «porli a confronto, misurandone le diversità o somiglianze» (R. Sacco, P. Rossi, Introduzione al diritto comparato, 8a ed., Utet, Torino, 2025, p. 14, sub nota 30).
[3] Si veda, diffusamente, l’articolata ricostruzione dell’implementazione del principio in parola nel nostro ordinamento contenuta in P. Ferrua, La ragionevole durata del processo tra Costituzione e Convenzione europea, in Quest. giust., 2017, p. 109 s.
[4] In questa direzione E. Amodio, Ragionevole durata del processo, abuse of process e nuove esigenze di tutela dell’imputato, in Dir. pen. proc., 2003, p. 797 s.; E. Amodio, La procedura penale dal rito inquisitorio al giusto processo, in Cass. pen., 2003, p. 1422, che parla di “qualificazione erronea”.
[5] V., in proposito, P. Ferrua, Il ‘giusto processo’, 3a ed., Zanichelli, Bologna, 2012, p. 108 s., che a sostegno ulteriore della tesi dell’oggettività richiama il principio di ragionevolezza desumibile dall’art. 3 Cost., instaurando una relazione necessaria tra durata ragionevole ed efficienza (della quale sarebbe una condizione basilare), in mancanza della quale il processo negherebbe sé stesso.
[6] Come sottolinea anche P. Ferrua, La ragionevole durata del processo tra Costituzione e Convenzione europea, cit., p. 109, affermando che «la previsione va estesa al processo in senso ampio», inclusi anche gli atti di indagine preliminare.
[7] L’espressione è di F. Cordero, Procedura penale, 9a ed., cit., p. 1296.
[8] Locuzione cara a Giovanni Conso, del quale ricordiamo in proposito G. Conso, Accadeva un anno fa, in Giust. pen., 1990, III, c. 488, cui la giurisprudenza costituzionale ha conferito concretezza, valorizzandola progressivamente. Su quest’ultimo profilo si veda, di recente, G. Parodi, Interpretazione conforme a Costituzione e diritto vivente nella giurisprudenza recente. La prospettiva del giudice costituzionale, in Lo Stato, 22, 2024, p. 63 s.
[9] Solo con l’ultima delle novelle richiamate (l. 28 dicembre 2015, n. 208) si è infatti cercato di configurare degli interventi di natura preventiva, azionabili nel corso del processo, che costituiscono oggi un presupposto necessario della domanda di equa riparazione a pena di inammissibilità.
In ogni caso, forse non è superfluo ricordarlo, il previo – e infruttuoso – esaurimento delle vie di ricorso interne rende possibile adire la Corte europea dei diritti dell’uomo, che rimane quindi il giudice ultimo (pur se soltanto eventuale nell’odierno assetto).
[10] Come lo stesso Conso ebbe ad affermare in uno scritto dal titolo inequivocabile, G. Conso, Legge Pinto: passo ineluttabile anche se certamente non decisivo, in Dir. uomo, 2001, 1, p. 23 s.
[11] F. Cordero, Procedura penale, 9a ed., cit., p. 1295.
[12] D. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, recante Attuazione della delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.
[13] Vedila in Giur. cost., 2009, p. 4765 s.
[14] Di quest’avviso G. Verde, Il processo sotto l’incubo della ragionevole durata, in Riv. dir. proc., 2011, p. 511.
[15] Pregnanti e incisive le considerazioni sul punto di J. Della Torre, Processo penale e tempo, in M. Gialuz - J. Della Torre, Giustizia per nessuno. L’inefficienza del sistema penale italiano tra crisi cronica e riforma Cartabia, Giappichelli, Torino, 2022, p. 199 s.
[16] L’aveva già affermato Giovanni Conso, come abbiamo visto, e dopo di lui non si può non ricordare Mario Chiavario, il primo studioso italiano ad aver analizzato in maniera organica le garanzie processuali della persona dettate dalla CEDU in un’opera divenuta un classico del diritto processuale penale, M. Chiavario, Processo e garanzie della persona, vol. I, Profili istituzionali di diritto processuale, Giuffrè, Milano, 1982, passim; vol. II, Le singole garanzie, Giuffrè, Milano, 1982, passim.
[17] Un ampio e interessante studio su base statistica è condotto da T. Di Candia, La tartaruga giudiziaria penale e la vela dei riti alternativi. Principio della ragionevole durata e statistica applicata, 2024, Giappichelli, Torino, passim, ove si cerca di rispondere empiricamente al quesito dell’effettiva attitudine a ridurre i tempi processuali dei riti differenziati.
[18] Sul punto si rinvia, esaustivamente, a C. Marinelli, Ragionevole durata e prescrizione del processo penale, Giappichelli, Torino, 2017, passim.