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24 Giugno 2026


Registrazioni occulte di conversazioni riservate del parlamentare: la Corte costituzionale ritiene applicabile l’art. 68, comma 3, Cost.

Corte cost., sent. 14 aprile 2026 (dep. 23 giugno 2026), n. 111, Pres. Amoroso, Red. Navarretta



Per leggere il testo della sentenza, clicca qui

 

Diamo notizia ai lettori del deposito della sentenza con cui la Corte costituzionale si pronuncia sul conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Senato della Repubblica nei confronti del Tribunale di Modena, avente a oggetto l’ordinanza assunta il 13 settembre 2024. Con questa, più precisamente, era stata disposta l’acquisizione e l’utilizzazione di videoregistrazioni, occultamente effettuate da un privato, contenenti conversazioni riservate intercorse in presenza di un parlamentare.

 

Con la sentenza in epigrafe, la Consulta 1) dichiara che non spettava al Tribunale ordinario di Modena, sezione penale, disporre, con l’ordinanza collegiale del 13 settembre 2024, l’acquisizione e l’utilizzazione delle videoregistrazioni occultamente effettuate da A. B., nelle date del 12 luglio, del 19 luglio e del 18 ottobre 2014, aventi a oggetto le conversazioni in presenza intercorse tra lui e il senatore Carlo Amedeo Giovanardi, nonché tra quest’ultimo e soggetti terzi, in collegamento telefonico, in assenza dell’autorizzazione del Senato della Repubblica di cui agli articoli 68, terzo comma, della Costituzione e 4 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato); 2) annulla, per l’effetto, l’ordinanza collegiale adottata dal Tribunale ordinario di Modena in data 13 settembre 2024, nella parte in cui ha disposto l’acquisizione e l’utilizzazione delle videoregistrazioni occultamente effettuate da A. B., nelle date del 12 luglio, del 19 luglio e del 18 ottobre 2014, aventi a oggetto le conversazioni in presenza intercorse tra lui e il senatore Carlo Amedeo Giovanardi, nonché tra quest’ultimo e soggetti terzi, in collegamento telefonico.

 

Riportiamo, di seguito, il testo del comunicato dell’Ufficio stampa della Corte, datato 23 giugno 2026, che ha accompagnato il deposito della motivazione.

La Corte costituzionale ha accolto il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Senato della Repubblica nei confronti del Tribunale di Modena, avente a oggetto l’ordinanza da questi assunta il 13 settembre 2024. Con tale atto il Tribunale di Modena aveva disposto l’acquisizione e l’utilizzazione di videoregistrazioni, occultamente effettuate da un privato, contenenti conversazioni riservate intercorse in presenza fra lui e Carlo Amedeo Giovanardi, all’epoca senatore, nonché fra quest’ultimo e soggetti terzi, in collegamento telefonico. La sentenza numero 111, depositata oggi, ha stabilito che non spettava all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’articolo 68, terzo comma, della Costituzione, disporre, senza l’autorizzazione della Camera di appartenenza dell’allora senatore, l’acquisizione e l’utilizzazione, nell’ambito di un procedimento penale, di videoregistrazioni occultamente effettuate da un privato, aventi a oggetto conversazioni riservate del parlamentare. La Corte costituzionale ha ricordato che l’articolo 68, terzo comma, della Costituzione non tutela un interesse individuale del singolo parlamentare, bensì la libertà e l’indipendenza della funzione che questi svolge rispetto a indebite interferenze di altri poteri dello Stato. I limiti funzionali dell’istituto vanno, pertanto, assicurati «sia nell’interpretazione sia nell’applicazione dell’art. 68, terzo comma, Cost.». Nella ricostruzione della citata norma, la Corte ha ritenuto che la prerogativa parlamentare ricomprenda anche l’acquisizione di comunicazioni del parlamentare occultamente captate in presenza da privati che partecipino o assistano a un colloquio riservato. Il fatto di acquisire al processo la registrazione (o la videoregistrazione) «di colloqui del parlamentare effettuata a sua insaputa con un mezzo altamente invasivo – in quanto riproduttivo e occulto – realizza una pesante interferenza», che dà pieno accesso ai rapporti del parlamentare, anche istituzionali, «divenendo fonte di potenziali condizionamenti e pressioni sulla libera esplicazione della sua attività». Del resto, «come le istanze di tutela della riservatezza associate alla funzione parlamentare non tramontano una volta che la comunicazione a distanza è entrata nel patrimonio di conoscenze del destinatario, lo stesso vale anche nel caso in cui il parlamentare ammette qualcuno a partecipare a un colloquio riservato», i cui contenuti vengono di nascosto registrati. La Corte, pertanto, ha ritenuto di dover applicare alla fattispecie oggetto del conflitto sottoposto al suo esame lo stesso «modulo procedurale operante per la messaggistica conservata nella memoria di un dispositivo elettronico, di cui all’art. 4 della legge n. 140 del 2003, che richiede l’autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza del parlamentare non per sequestrare il dispositivo captante, ma per estrapolare e acquisire agli atti il suo contenuto».

Resta ferma – precisa la Corte – la necessità che il provvedimento che decide in merito all’autorizzazione fornisca «elementi idonei a consentire un sindacato sul suo concreto esercizio», che deve essere «conforme alla ratio della prerogativa parlamentare». Pertanto, l’autorità giudiziaria, ove ravvisasse un abuso nel diniego di autorizzazione, «ben potrebbe sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato» dinanzi alla Corte. Questo rileva vieppiù se si considera l’ampio ventaglio di ipotesi su cui può innestarsi l’iniziativa dell’autorità giudiziaria che intende acquisire la registrazione occultamente effettuata dal privato di una conversazione riservata del parlamentare. Vi può rientrare tanto il caso in cui il privato sia mosso da un «intento persecutorio o ricattatorio», quanto quello nel quale egli sia «vittima del reato commesso dallo stesso parlamentare [e vuole] precostituirsi un mezzo di prova».

 

(A.M.)