Corte cost. sent. 14 gennaio 2026 (dep. 30 gennaio 2026), n. 12, pres. Amoroso, rel. San Giorgio
1. La recentissima sentenza n. 12 del 2026 della Corte costituzionale si inserisce nel solco – ormai ben riconoscibile – della giurisprudenza “eccezionale” sviluppatasi nell’ambito del processo instaurato nei confronti dei quattro appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani imputati per il sequestro, le torture e l’omicidio di Giulio Regeni.
Come si ricorderà, non è la prima volta che tale vicenda approda dinanzi al Giudice delle leggi, già chiamato a confrontarsi con le rilevanti tensioni costituzionali generate dal persistente rifiuto di cooperazione giudiziaria opposto dalle autorità estere.
In particolare, con la decisione n. 192 del 2023, la Consulta ha reso possibile l’avvio di un processo che pareva non doversi celebrare, dichiarando l’incostituzionalità dell’art. 420 bis co. 3 c.p.p. «nella parte in cui non prevede che il giudice procede in assenza per i delitti commessi mediante gli atti di tortura […], quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell’imputato, è impossibile avere la prova che quest’ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo, fatto salvo il diritto dell’imputato stesso a un nuovo processo in presenza per il riesame del merito della causa»[1].
Così, apertosi il dibattimento dinanzi alla Corte d’Assise di Roma, l’attività istruttoria si è svolta nella perdurante assenza degli imputati. I relativi difensori d’ufficio hanno ripetutamente lamentato come la mancanza di qualsivoglia contatto con i propri assistiti abbia gravemente pregiudicato l’esercizio delle facoltà difensive, in specie la possibilità di replica all’articolato compendio probatorio – orale e documentale – introdotto dal pubblico ministero e dalle parti civili.
In tale contesto, la Corte ha proceduto all’acquisizione mediante lettura ex art. 512 bis c.p.p. dei verbali delle dichiarazioni rese nel 2016 dal sindacalista M.A.S. all’Autorità egiziana[2], conferendo incarico peritale a un interprete per la loro traduzione dalla lingua araba. Il p.m., tuttavia, contestava la parzialità e l’erroneità dell’elaborato, chiedendone la rinnovazione in contraddittorio con il proprio consulente; richiesta che, rilevate significative incertezze e contraddizioni e ritenuti i documenti centrali ai fini della decisione, veniva accolta dalla Corte d’Assise. I difensori degli imputati, quindi, a loro volta, chiedevano di essere ammessi a nominare un consulente tecnico di parte a spese dell’Erario, contestualmente eccependo l’illegittimità costituzionale della relativa disciplina. Tale facoltà risulterebbe infatti loro preclusa dall’art. 225 co. 2 c.p.p., il quale, rinviando alle disposizioni in tema di patrocinio a spese dello Stato, subordina l’anticipazione dei costi all’ammissione dell’imputato al beneficio, nella specie impossibile per l’assenza di ogni contatto con gli assistiti. Da ciò deriverebbe una violazione degli artt. 3, 24, 111 e 117 co. 1 Cost. – quest’ultimo in relazione all’art. 6, par. 3, lett. d), CEDU –, con la conseguente celebrazione di un processo «“a garanzie ridotte”, in cui il diritto di difesa sarebbe compresso non in ragione di una scelta ponderata del legislatore, ma per un “difetto di coordinamento normativo” che produce effetti discriminatori»[3].
In via preliminare rispetto all’esame della questione sollevata, la Consulta ritiene opportuno soffermarsi su due distinti profili, entrambi funzionali alla corretta instaurazione del giudizio e alla qualificazione della pretesa sottesa all’incidente di costituzionalità.
2. Il primo dei due menzionati aspetti concerne l’ammissibilità delle costituzioni in giudizio degli imputati nel processo a quo.
Nell’interesse dei propri assistiti, i rispettivi difensori d’ufficio hanno depositato atti di costituzione pur essendo sprovvisti della procura speciale richiesta dall’art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale[4], chiedendo che tale mancanza fosse superata ai sensi dell’art. 12 delle medesime Norme, il quale consente alla Corte di provvedere «in ordine a preclusioni o a decadenze intervenute per cause non imputabili alle parti o ai soggetti di cui all’art. 4» (co. 1).
La richiesta viene ritenuta fondata. Ad avviso del Collegio, infatti, il mancato conferimento delle procure speciali è riconducibile al medesimo fatto, non imputabile né agli imputati né ai rispettivi difensori, che ha reso necessaria l’introduzione di una nuova ipotesi eccezionale di processo in assenza. Il perdurante diniego all’assistenza giudiziaria opposto dallo Stato egiziano, cui consegue l’assenza di qualsivoglia interlocuzione tra gli accusati e i difensori d’ufficio, costituisce un fatto ostativo esterno che – precisa la Corte – non può tradursi nella perdita, per i primi, della facoltà di partecipare al giudizio costituzionale mediante il proprio contributo argomentativo.
Il secondo profilo preliminare attiene, invece, alla necessaria delimitazione del petitum.
In senso contrario rispetto a quanto sostenuto dall’Avvocatura dello Stato[5], la Corte esclude che il giudice rimettente abbia inteso sollecitare l’introduzione di una «eccezionale ed eccentrica» ipotesi di patrocinio a spese dello Stato, svincolata dai requisiti reddituali previsti dal d.P.R. n. 115 del 2002 (di seguito anche TU spese di giustizia). L’obiettivo perseguito è in realtà diverso e assai più circoscritto: la previsione, limitatamente alla fattispecie di procedibilità in absentia delineata dalla richiamata sentenza n. 192 del 2023, di un meccanismo di anticipazione erariale delle competenze per il consulente tecnico di parte, modellato su quello previsto dall’art. 117 TU spese di giustizia per la remunerazione del difensore d’ufficio dell’imputato irreperibile, ferma restando la possibilità per lo Stato di recuperare le relative somme nel caso in cui il medesimo si renda reperibile.
Come sottolinea il Giudice delle leggi, patrocinio a spese dello Stato e difesa tecnica d’ufficio sono istituti distinti, ancorché riconducibili a una comune matrice pubblicistica[6]. Il primo, garantito dall’art. 24 co. 3 Cost., è «estrinsecazione»[7] del principio di uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3 co. 2 Cost., volto a rimuovere le difficoltà di ordine economico che impediscono l’effettivo esercizio del diritto di difesa[8]; il secondo, invece, costituisce presidio strutturale della «natura “giusta” del processo in cui [la difesa tecnica d’ufficio] è resa obbligatoria, nella parità delle parti e terzietà del giudice»[9]. Le differenze emergono con particolare evidenza sul piano degli effetti economici. L’ammissione al patrocinio per i non abbienti comporta l’assunzione in via definitiva da parte dell’Erario dell’onere degli onorari e delle spese del difensore – nonché delle spettanze degli ausiliari del giudice, degli investigatori privati e dei consulenti tecnici nominati dalla parte –, salvo recupero nel solo caso di revoca del beneficio. Diversamente, in caso di difesa d’ufficio, la spesa non è destinata a rimanere a carico delle finanze pubbliche: ove ricorrano le situazioni indicate dagli artt. 116 e 117 TU spese di giustizia (ossia l’insolvenza o l’irreperibilità dell’imputato), lo Stato anticipa gli onorari e le spese al professionista, ma di essi si rivarrà nei confronti dell’assistito quando solvibile o reperibile[10].
3. Passando al merito della questione, la Corte dichiara fondate le censure sollevate in riferimento all’art. 24 co. 2 Cost., muovendo da una duplice constatazione.
Da un lato, la disciplina vigente relativa alla consulenza tecnica di parte – che subordina l’anticipazione erariale dei relativi costi all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato – non si presta, per la sua formulazione rigida, a un’interpretazione estensiva costituzionalmente orientata; dall’altro, deve escludersi che il difensore d’ufficio possa recuperare tali spese mediante la liquidazione delle proprie competenze ai sensi degli artt. 116 e 117 TU spese di giustizia. I costi sostenuti per la remunerazione del consulente tecnico non rientrano, infatti, tra le spese rifondibili in favore del difensore designato d’ufficio, poiché non attengono direttamente allo svolgimento delle prestazioni difensive in senso stretto, ma presuppongono un distinto rapporto professionale.
Il Giudice delle leggi sviluppa su questo punto un’articolata ricostruzione sistematica, chiarendo come non sussista una piena simmetria tra le spese anticipate dal difensore nell’ambito di un rapporto di patrocinio con l’assistito, per le quali quest’ultimo è tenuto al rimborso, e le spese che lo Stato è chiamato a rifondere nell’ambito della difesa d’ufficio ove l’imputato risulti insolvente o irreperibile.
Nel primo caso, la nomina del consulente tecnico si fonda su un accordo, espresso o tacito, tra difensore (sia esso di fiducia o d’ufficio) e imputato, sicché l’obbligo restitutorio trova titolo nel mandato conferito al professionista; nel secondo, invece, la liquidazione erariale presuppone un rapporto che si instaura direttamente tra lo Stato e il difensore e riguarda unicamente le prestazioni difensive tipiche, restando escluse quelle rese da altri ausiliari della parte. Non è dunque consentito assimilare, sul piano economico, il compenso del consulente tecnico a una spesa rifondibile al difensore d’ufficio[11], pena l’alterazione dei criteri pubblicistici di determinazione delle spese di giustizia: se l’esborso per il consulente tecnico si considerasse come spesa rifondibile al legale, infatti, il giudice investito della liquidazione dovrebbe, a rigore, valutarne la congruità alla stregua delle tariffe libero-professionali di mercato e non dei relativi parametri[12].
Messo in chiaro tale assetto, la Consulta individua il concreto effetto distorsivo prodotto dalla disciplina censurata: i difensori d’ufficio degli imputati irreperibili si trovano dinanzi all’alternativa tra l’assunzione diretta di costi non recuperabili – a causa dell’assenza di qualsiasi contatto con gli assistiti – e la rinuncia all’ausilio del consulente tecnico, pur necessario al fine di partecipare in modo effettivo al contraddittorio peritale.
È in questo snodo che emerge il rilievo costituzionale della questione, poiché la facoltà di avvalersi di un esperto, riconosciuta alle parti dagli artt. 225 e 233 c.p.p., costituisce uno strumento essenziale per garantire una partecipazione fattiva al contraddittorio tecnico-scientifico e per contribuire alla formazione della prova. La funzione del consulente è, infatti, quella «d’illuminare il difensore perché a sua volta quest’ultimo possa illuminare il giudice», contribuendo «al convincimento giudiziale, alla stessa stregua del perito»[13].
Richiamando una giurisprudenza risalente ma costante, la Corte ribadisce come il consulente tecnico sia parte integrante dell’ufficio di difesa dell’imputato[14] e la sua attività abbia natura sostanzialmente difensiva, in quanto volta a integrare il contraddittorio, a incidere sull’elaborazione del responso peritale e, in taluni casi, a svolgere una vera e propria funzione probatoria[15]. Ne consegue che ogni limitazione sostanziale all’accesso a tale strumento si risolve in una compressione del diritto inviolabile di difesa ex art. 24 Cost., specie nei procedimenti in cui l’accertamento della responsabilità penale richieda il ricorso a cognizioni tecniche o scientifiche[16].
Tale esigenza di tutela, tuttavia – precisano i giudici –, non si manifesta, in via generale, quando si proceda in absentia, poiché la rinuncia volontaria e consapevole dell’imputato a partecipare al processo coinvolge tutti i suoi diritti partecipativi, inclusa la facoltà di avvalersi di un consulente di parte. L’integrazione della difesa tecnica mediante l’ausilio dell’esperto, infatti, non costituisce una condizione indefettibile per il suo svolgimento, né può essere imposta in assenza di una manifestazione di volontà dell’imputato, essendo espressione del suo diritto all’autodifesa, distinto e ulteriore rispetto alla difesa tecnica. Sicché, non si ravvisano esigenze di rilievo costituzionale che impongano di attribuire allo Stato l’anticipazione dei costi per la remunerazione dell’esperto.
Quando però, come nella fattispecie in scrutinio, un contegno sintomatico dell’abdicazione dell’imputato ai suoi diritti partecipativi non sia ravvisabile, le garanzie minime riconosciute dalla disciplina del processo in assenza possono rivelarsi inadeguate.
È proprio questo punto a imporre un adeguamento del sistema, al fine di evitare che il processo celebrato per superare l’ostacolo dell’ostruzionismo internazionale si trasformi in un «simulacro a garanzie ridotte»[17], in cui l’esercizio del diritto di difesa risulti meramente formale e privo di effettività.
3.1 Alla luce di tali premesse il ragionamento della Corte si innesta sull’assetto eccezionale del processo in absentia delineato dalla sentenza n. 192 del 2023.
Con tale decisione, – lo si ribadisce – il Giudice delle leggi ha introdotto, mediante un intervento additivo, una fattispecie ulteriore di assenza non impeditiva, circoscritta ai procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi mediante atti di tortura, nei quali risulti impossibile accertare la conoscenza della vocatio in iudicium da parte dell’imputato a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza. In questa ipotesi, la celebrazione del processo in assenza non si fonda su una rinuncia volontaria dell’imputato ai propri diritti partecipativi, bensì su una situazione di oggettiva impossibilità, riconducibile a un factum principis.
La giustificazione costituzionale di tale deroga viene ravvisata nell’esigenza di evitare che il rifiuto di cooperazione giudiziaria da parte dello Stato estero si traduca in una sostanziale immunità dinanzi a crimini estremi contro la dignità della persona, contrari non solo ai valori costituzionali interni ma anche agli obblighi assunti dallo Stato italiano in forza della Convenzione di New York contro la tortura e del diritto internazionale generale. Proprio per questo, l’addizione è stata rigorosamente delimitata sia sotto il profilo oggettivo – ai soli delitti di tortura – sia sotto il profilo soggettivo, dovendo gli atti essere riconducibili a funzionari pubblici o a soggetti che agiscano a titolo ufficiale, secondo la definizione convenzionale.
Tale ampliamento della procedibilità è stato, tuttavia, accompagnato da una precisazione di principio di particolare rilievo: il diritto dell’imputato a presenziare al processo per esercitarvi l’autodifesa conserva natura di diritto fondamentale, garantito dagli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, e il suo sacrificio non può mai tradursi in una compressione definitiva delle facoltà partecipative. La reductio ad legitimitatem è stata pertanto perseguita “per linee interne al sistema delle garanzie”, mediante una diversa scansione temporale del loro esercizio, in particolare attraverso il riconoscimento del diritto a un nuovo processo in presenza, su richiesta dell’imputato, idoneo a riesaminare integralmente il merito della causa.
È proprio sulla base di questa impostazione che la Corte, nella sentenza in commento, qualifica il processo di cui si tratta come una fattispecie costituzionalmente differenziata anche sul piano delle garanzie difensive operative nella fase celebrata in assenza.
L’integrazione degli strumenti difensivi invocata dal giudice rimettente non solo non si pone in contrasto con una volontà degli imputati – che non può neppure presumersi –, ma si rivela necessaria per attenuare l’asimmetria strutturale tra le ampie possibilità di iniziativa riconosciute al pubblico ministero e alle parti civili e le oggettive limitazioni che gravano sulla difesa d’ufficio.
In particolare, con riferimento alla consulenza tecnica di parte, la Corte sottolinea come il potere rappresentativo attribuito al difensore d’ufficio dall’art. 420 bis co. 4 c.p.p. non consenta di trasferire sull’imputato gli effetti sostanziali dell’incarico professionale, ivi compresa l’obbligazione di pagamento del compenso. In assenza di un rapporto fiduciario e di qualsiasi possibilità di interlocuzione con l’assistito, l’onere economico derivante dalla nomina del consulente finisce così per gravare integralmente sul difensore, con il rischio concreto che questi rinunci all’ausilio tecnico. In un processo in cui l’assenza dell’imputato non è espressione di una scelta difensiva, tale esito si traduce in un ostacolo ingiustificato all’effettività del diritto di difesa ex art. 24 Cost.
La Corte valorizza, inoltre, il principio di effettività della tutela giurisdizionale, come declinato tanto dalla propria giurisprudenza quanto da quella eurounitaria e convenzionale[18], ribadendo che il diritto al contraddittorio tecnico costituisce una componente essenziale del giusto processo, specie nei procedimenti che richiedono il confronto su dati e valutazioni di natura scientifica[19].
In questa prospettiva, il rilevato vulnus costituzionale deve essere sanato introducendo un’ipotesi eccezionale di anticipazione erariale degli onorari e delle spese del consulente tecnico, salva la possibilità, per lo Stato, di recupere i relativi importi nei confronti degli imputati nel caso in cui divengano reperibili. Essa, infatti, non rappresenta un’indebita estensione di benefici assistenziali, bensì uno strumento di riequilibrio necessario a compensare le restrizioni difensive che derivano dall’assenza incolpevole dell’imputato.
La soluzione adottata dalla Corte si inserisce, dunque, in linea di continuità con la logica già seguita nella sentenza n. 192 del 2023: a una procedibilità in assenza eccezionale, giustificata da esigenze di tutela di valori fondamentali, deve corrispondere un rafforzamento mirato delle garanzie difensive, idoneo a preservare l’equilibrio complessivo del processo senza alterarne la struttura ordinaria.
4. La sentenza in commento rappresenta un tassello coerente e, per certi versi, inevitabile nel percorso inaugurato dalla Consulta con la decisione n. 192 del 2023. Una volta ammessa, in via eccezionale, la celebrazione del processo in absentia al fine di evitare che la mancata cooperazione internazionale si traduca in una sostanziale immunità per i responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, diviene imprescindibile interrogarsi sulle condizioni di legittimità costituzionale di tale modello processuale, e, in particolare, sul livello minimo di garanzie difensive che deve accompagnarlo. In questo quadro, la pronuncia n. 12 del 2026 rappresenta un’occasione per riequilibrare un itinerario giurisprudenziale che, nelle sue fasi iniziali, aveva inciso in senso restrittivo sulla sfera dei diritti degli imputati.
La Corte mostra, in modo esplicito, la consapevolezza del rischio di una giurisdizione penale meramente simbolica: un processo formalmente celebrato, ma sostanzialmente sbilanciato a favore dell’accusa, nel quale le garanzie difensive risultano ridotte al minimo indispensabile. L’eccezionalità di un processo in assenza, per così dire, “necessitato”, fondato non su una rinuncia volontaria dell’imputato bensì su un factum principis, non può giustificare una compressione indiscriminata dei diritti difensivi, pena la compromissione stessa della funzione cognitiva del processo penale.
Particolarmente significativa, in tale quadro, è la valorizzazione del ruolo del difensore d’ufficio, chiamato ad assolvere una funzione che trascende la mera rappresentanza formale dell’imputato. In assenza di qualsiasi possibilità di interlocuzione con l’assistito, egli diviene l’unico presidio effettivo del contraddittorio e, in ultima analisi, il garante della tenuta costituzionale del processo. Imporgli di rinunciare all’ausilio della consulenza tecnica di parte, ovvero di sostenerne personalmente i costi, equivarrebbe a trasferire su un soggetto privato l’onere di supplire a una lacuna dell’ordinamento, con evidenti effetti distorsivi tanto sul piano delle garanzie, quanto su quello dell’equilibrio complessivo del giudizio.
Sotto questo profilo, la soluzione adottata dalla Corte appare misurata e sistematicamente coerente, nonché strutturalmente speculare all’intervento additivo già realizzato. In entrambe le occasioni, l’addizione viene “tagliata e cucita” sul caso concreto: nell’un caso ampliando in via eccezionale l’area del processo celebrabile in assenza, nell’altro rafforzando in modo mirato le garanzie difensive, così da bilanciare gli effetti di quella stessa deroga.
L’estensione del meccanismo di anticipazione erariale delle spese per la consulenza tecnica di parte, dunque, non introduce un diritto generalizzato alla difesa gratuita, né altera l’architettura del patrocinio a spese dello Stato, ma realizza un riequilibrio interno al sistema, necessario a preservare l’effettività del diritto di difesa.
[1] A margine della decisione si veda S. Quattrocolo, I nodi vengono sempre al pettine. Commento a Corte cost. 192/2023, in Riv. it. dir. pen. proc., 2024, p. 196 ss. Per ulteriori osservazioni cfr. anche, fra gli altri, E.A.A. Dei-Cas, La Corte costituzionale, con la pronuncia Regeni, mina lo statuto del giusto processo in assenza, ivi, 2023, p. 1647 ss.; E.N. La Rocca, La Consulta sul ‘caso Regeni’: equilibrismi ed insidie nella sentenza n. 192 del 2023, in Dir. comp., 20 dicembre 2023; A. Mangiaracina, “Justice must go on”: la Consulta apre alla celebrazione in assenza del “processo Regeni”, in Proc. pen. giust., 2024, p. 395 ss.; V. Marcenò, La sentenza sul caso Giulio Regeni: un unicum, in quanto tale non più ripetibile, in Giur. cost., 2023, p. 2020 ss.; S. Marcolini, La Corte costituzionale sul caso Regeni: a certe condizioni, gli imputati “assenti inconsapevoli” possono essere processati, ivi, p. 2031 ss.; L. Pressacco, Responsabilità e concetti: il rito in absentia tra obblighi di celebrazione e conoscenza effettiva del processo, in Dir. um. dir. int., 2024, p. 109 ss.; S. Renzetti, La nuova disciplina sull’assenza alla prova del “processo Regeni”, in Cass. pen., 2024, p. 494 ss.; G. Spangher, Regeni: una decisione, sotto vari profili, obbligata ma non per questo del tutto condivisibile, in Giust. ins., 8 novembre 2023.
[2] Per un commento alla relativa ordinanza, nonché per alcune note critiche in ordine alla provenienza del documento e al regime giuridico ritenuto applicabile per la sua utilizzabilità in giudizio, v., volendo, C. Torrente, L’eccezionalità del caso Regeni e la tenuta del sistema delle letture dibattimentali, in questa Rivista, 9 giugno 2025. Le deposizioni del medesimo sindacalista, peraltro, erano state già oggetto di una precedente ordinanza, con la quale la Corte d’Assise aveva ammesso la testimonianza ex art. 195 co. 4 c.p.p. di un ufficiale di p.g. sul loro contenuto: sul punto, si licet, C. Torrente, Nel processo Regeni si discute degli “altri casi” di testimonianza indiretta della p.g., in Riv. giur. f. arm. pol., 2024, n. 2, p. 41 ss.
[3] Queste le parole impiegate dalla stessa Consulta riprendendo l’opinione scritta dell’Unione camere penali italiane (UCPI), intervenuta quale amicus curiae: v. § 4 del Ritenuto in fatto.
[4] Approvate con Delibera del 22 luglio 2021, GU Serie Generale n. 262 del 3 novembre 2021.
[5] § 3 del Ritenuto in fatto della sentenza in commento.
[6] In questa sede non v’è spazio per soffermarsi, neppure brevemente, sul punto: si rinvia, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, al recente e attento studio di E. Grisonich, Legal aid e procedimento penale. Evoluzioni, paradigmi e prospettive tra Europa e Italia, Wolters Kluwer-CEDAM, Milano, 2025, passim, spec., p. 359 ss. e 387 ss.
[7] Testualmente M. Gialuz, Commento all’art. 24 Cost., in S. Bartole-R. Bin (a cura di), Commentario breve alla Costituzione, II ed., CEDAM, Padova, 2008, p. 237.
[8] L’affermazione è ricorrente nelle pronunce del Giudice delle leggi sul tema: cfr., ex multis, Corte cost., sent. 18 marzo 1957, n. 46; Corte cost., sent. 8 giugno 1983, n. 149, § 3 del Considerato in diritto; Corte cost., sent. 6 marzo 2019, n. 35, § 3.1 del Considerato in diritto; Corte cost., sent. 1° luglio 2022, n. 166, § 2.4 del Considerato in diritto; Corte cost., sent. 28 dicembre 2023, n. 228, § 4.1 del Considerato in diritto; Corte cost., sent. 11 aprile 2024, n. 110, § 6.1 del Considerato in diritto. Parla di una «coordinazione reciproca» tra artt. 3 e 24 Cost., Corte cost., 29 novembre 1960, n. 67.
[9] Corte cost., sent. 24 aprile 2025, n. 58, § 3.7 del Considerato in diritto.
[10] V. Corte cost., sent. 22 luglio 2003, n. 266, § 3 del Considerato in diritto, ove si specifica che le menzionate disposizioni non configurano «un nuovo o maggiore onere destinato a rimanere in via definitiva a carico dello Stato».
[11] La distinzione è chiara nell’ambito del d.P.R. 115 del 2002, ove, all’art. 107, vengono considerate separatamente l’anticipazione delle spettanze del difensore (lett. f) e quelle – aggiuntive – degli altri professionisti di cui la parte può valersi per un più efficace esercizio del diritto di difesa (consulente tecnico e investigatore privato, lett. d). Inoltre, specifiche e distinte sono le norme dettate per la liquidazione degli onorari e delle spese, rispettivamente contenute all’art. 82 e all’art. 83.
[12] Cass. civ., sez. II, ord., 15 marzo 2024, n. 7035, in CED Cass., rv. 670657.
[13] Questo e il precedente virgolettato sono parole di C.U. del Pozzo, voce Consulente tecnico (dir. proc. pen.), in Enc. dir., vol. IX, 1961, p. 542.
[14] Corte cost., sent. 27 giugno 1974, n. 199, § 2 del Considerato in diritto.
[15] Cfr. Corte cost., sent. 14 novembre 1979, n. 128, § 2 del Considerato in diritto; Corte cost., sent. 8 giugno 1983, n. 149, § 6 del Considerato in diritto; Corte cost., sent. 29 ottobre 1987, n. 345, §§ 4 e 5 del Considerato in diritto; Corte cost., sent. 19 febbraio 1999, n. 33, §§ 2 e 3 del Considerato in diritto.
[16] Ancora, Corte cost., sent. 19 febbraio 1999, n. 33, § 2 del Considerato in diritto.
[17] Così lo definisce la stessa Corte, § 1.4 del Ritenuto in fatto.
[18] Il riferimento è, rispettivamente, a Corte cost., sent. 24 aprile 2025, n. 58; Corte cost., sent. 1° luglio, 2022, n. 166; Corte cost., sent. 4 maggio 2017, n. 94; CGUE, sez. V, sent. 26 novembre 2015, C-166/14, MedEval; CGUE, sez. IV, sent. 28 febbraio 2013, C-334/12, Jaramillo e altri; CEDU, sez. I, sent. 24 aprile 2014, Duško Ivanovski contro ex Repubblica Jugoslava di Macedonia; CEDU, sez. I, sent. 27 marzo 2014, Matytsina contro Russia.
[19] Cfr. C. Conti-A. Marandola (a cura di), La prova scientifica, Giuffrè, Milano, 2023, passim.