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  Recensione  
28 Novembre 2025


Il diritto penale come esercizio di umanesimo. A proposito del primo volume del Trattato di Diritto Penale di Massimo Donini

Recensione a M. Donini, Diritto penale, Parte Generale, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2024



*Il presente scritto è il testo della relazione svolta in occasione della presentazione dell’Opera, organizzata il 3 ottobre 2025 a Bologna dall’Associazione Franco Bricola e dall’Università di Bologna.

***

 

1. Sono consapevole che, nella terra di Cicerone, ci si aspetta che il relatore parli non dal foglio, ma dal cuore. Chiedo tuttavia due volte scusa per la mancanza di coraggio nell’arrendermi di fronte a questa notevole usanza. In primo luogo, perché sto parlando in una lingua in cui sto ancora muovendo i primi passi. In secondo luogo, e soprattutto, perché vent’anni nella terra di Kant sembrano aver spento ogni residuo di spontaneità tropicale che ancora scorreva nelle mie vene.

Nei prossimi minuti intendo riflettere su un importante e recente avvenimento nella scienza del diritto penale. Mi riferisco al motivo per cui oggi siamo tutti qui riuniti: la pubblicazione del primo volume del Trattato di diritto penale del nostro stimato collega e caro amico Massimo Donini.

Intendo parlare di tre aspetti di quest’opera. Il primo è contestuale: voglio collocare l’opera nel mondo di oggi, nel mondo della generazione ansiosa[1], degli smartphone e dell’intelligenza artificiale, dei 140 caratteri alla Twitter/X e dei video di danza alla TikTok. C’è ancora posto per i trattati di diritto penale in questo «brave new world» in cui viviamo oggi?

La seconda considerazione riguarda il contenuto: punterò l’attenzione su alcuni aspetti distintivi del Trattato di Massimo Donini che rendono il libro così importante, così speciale.

Infine, mi interessa collegare i due aspetti, riflettere sulla misura in cui un libro con il contenuto di quello che oggi presentiamo è ancora più urgente in questo mondo in cui oggi viviamo. E l’idea chiave per comprendere è quella della scienza del diritto penale come esercizio di umanesimo.

 

2. Il contesto. La maggior parte dei presenti e tutti i relatori ricordano ancora un mondo molto diverso. Era un mondo in cui andavamo spesso in libreria e in biblioteca, sfogliavamo riviste, facevamo fotocopie. Internet, inizialmente «dial-up», velocizzava in parte la nostra comunicazione, rendendo superfluo il viaggio fino all’ufficio postale, e poco a poco cominciò ad essere inteso come un modo per acquistare libri. L’egemonia e la nobiltà del libro erano, tuttavia, un dato incontestabile, qualcosa che nessuna volgarizzazione «guttenberghiana» era riuscita a mettere in discussione.

Ebbene: alle molteplici proposte dei sociologi per caratterizzare il presente – società dell’informazione[2] o della rete,[3] società della stanchezza o del «burnout»,[4] società dell’accelerazione[5] – aggiungerò l’unica che, nel nostro incontro, mi sembra davvero contare: la società post-biblica. Siamo la prima società le cui caste intellettuali si sono disconnesse non solo dalla Bibbia, ma anche dal «biblos», dal libro come fonte di acquisizione e trasmissione del sapere.

Librerie chiuse, biblioteche deserte. Case editrici in bancarotta e acquistate da grandi conglomerati internazionali, che non hanno più il libro come loro prodotto di punta, scommettendo sempre più su imponenti, per non dire opprimenti, banche dati. In classe, gli studenti non portano più con sé i loro codici; sulle pareti delle case e talvolta anche negli studi dei professori, scaffali vuoti o addirittura un quadro (in genere di dubbio gusto). Il libro ha perso la sua egemonia. È sempre più percepito come un corpo estraneo, un residuo di un’altra epoca, un brontosauro, un fossile.

Ma la morte del libro non uccide solo il libro. Una società senza libri è anche una società senza scrittori di libri. I postmoderni/strutturalisti hanno parlato, decenni fa, della «morte dell’autore».[6] Non potevano immaginare, tuttavia, quanto l’espressione, pensata come metafora o addirittura come programma, avrebbe guadagnato in ordinaria empiricità. La società senza libri è una società in cui le idee si distaccano da chi le ha concepite, le creazioni dai loro creatori. In cui i punti di riferimento che la tradizione aveva elevato a garanzie di affidabilità si dissolvono o vengono sostituiti da altre istanze. Nel caso del diritto, da tribunali anonimi che, negli ultimi decenni, hanno acquisito un protagonismo che fino ad allora era privilegio dei grandi pensatori. Dove prima figuravano Carrara e Ferri, Arturo Rocco e Manzini, Bettiol e Bricola, oggi si trovano la Corte di cassazione e la Corte costituzionale, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e la Corte Europea di Giustizia.

Probabilmente appartengo all’ultima generazione che studiava leggendo da copertina a copertina un trattato in più volumi. Le nuove generazioni consultano ancora un trattato, anche se, quando leggono, preferiscono il manuale o addirittura il cosiddetto riassunto (in Germania: lo “Skript”) offerto dal professore stesso, trovato su Google o addirittura rigurgitato da un ChatGPT. Questo quando leggono, e non si accontentano di ascoltare podcast o guardare video su YouTube, Instagram e TikTok. I testi senza nomi e senza testa generati dalla cieca ars combinatoria dell’intelligenza artificiale sono solo la punta provvisoria di questo fenomeno che sto chiamando società post-biblica, in cui il libro e l’autore sono morti abbracciati.

È questo lo sfondo su cui si inserisce la pubblicazione del primo volume, già di 1254 pagine, della Parte Generale di Massimo Donini. Un libro che è, per la sua stessa esistenza, manifestazione di un deciso rifiuto di lasciarsi vincere dallo spirito del tempo, un libro che crede nel libro e crede nell'autore.

 

3. Il libro. Che si tratti di un trattato, previsto in tre volumi, è già stato detto a sufficienza. Mi interessa ora dare uno sguardo alle viscere di questo primo volume. Cosa contiene, al punto da giustificare la nostra riunione odierna? O siamo riuniti solo attorno a un brontosauro?

Azzardo, da straniero, un posizionamento del libro nel panorama della scienza del diritto penale di lingua italiana: il libro di Massimo Donini può essere definito come il rifiuto di ciascuna delle tesi formulate dal suo illustre predecessore alla cattedra della Sapienza, Arturo Rocco,[7] che insisteva sul «carattere giuridico della scienza nostra»: «In questa, infatti, la discussione filosofica, morale, storica e persino biologica e psicologica circa il fondamento, la giustificazione, la bontà, la convenienza generica e specifica di un istituto, soffoca e seppellisce lo studio giuridico di esso, quando pure non serve addirittura ad escluderlo. Parliamo della pena; ed ecco mille teoriche che ne discutono le origini, il compito, il fondamento, lo scopo, la legittimazione, la riforma, e, perfino, parrà strano, la possibilità della sua abolizione; e intanto non si definisce nemmeno che cosa la pena giuridicamente sia».[8] Massimo Donini tenta l’impossibile: cerca di creare una scienza non solo congiunta, ma veramente integrale del diritto penale, che senza rifiutarne il carattere giuridico, lo apre alla storia, alla filosofia, alla politica; e, senza abbandonare l’impegno con la riserva di legge, accetta il protagonismo della giurisprudenza non solo strettamente penale, ma anche costituzionale ed europea. 

Il diritto penale viene – primo - pensato ed esposto insieme alla sua storia. Donini recupera le radici illuministiche del diritto penale contemporaneo,[9] percorrendo il cammino che da Thomasius e Montesquieu e Beccaria è arrivato a Bentham, Carmignani e Carrara, Kant e Feuerbach. Ma, a differenza di tanti altri colleghi, Donini non romanticizza il passato, non racconta una storia di decadenza, contrapponendo un presunto passato d’oro a un presente di bronzo o addirittura di ferro. Con notevole sobrietà offre una sintesi di questo tempo che è il nostro, chiamato «post-illuminismo penale»:[10] diritto penale come prima ratio, estensione del garantismo alla vittima, avanzamento della giurisprudenza allo status di fonte del diritto, subordinazione della legge all’interpretazione, diffusione di una «rete neo-medievale delle fonti», e una differenziazione del diritto penale, che perde la sua unità, particolarizzandosi. Successivamente, ricostruisce il percorso «dal Codice Zanardelli al Codice Rocco»,[11] percorso che passa per la Scuola classica, per la Scuola positiva, senza smettere di guardare fuori, tenendo conto, per esempio, di von Liszt.[12] Ancora una volta, si evita qualsiasi romanticizzazione manichea; anche il tecnicismo, di cui, come detto, Donini è un antipode, non è affatto criticato, poiché a lui spetterebbe il merito di aver «preservato la legislazione da derive illiberali».[13]

Il diritto penalesecondo – ad avviso di Donini, non è solo dogmatica. Egli cita Bettiol, il quale affermava che «[i]nfatti, il diritto penale ‘è una filosofia’»,[14] e riflette in profondità sul difficile rapporto tra diritto (penale) e morale.[15] Ancora una volta, si evita qualsiasi manicheismo: da un lato, Donini denuncia «l’uso del penale come strumento di moralizzazione»,[16] ma dall’altro vede il diritto penale come manifestazione di un’etica pubblica.[17] Questa etica pubblica sarebbe qualcosa di diverso dalla figura dello Stato etico o dello Stato educatore alla Giovanni Gentile, perché in essa si manifesta un’etica del pluralismo.[18] Intrecciando storia e filosofia, vediamo ricostruito il diritto penale del dopoguerra,[19] intendendo Donini Norimberga come un vero e proprio big bang,[20] discutendo la formula di Radbruch[21] e persino il percorso dal neokantismo a Welzel.[22] Senza contare che Donini riflette sulla pena (e la riparazione) recuperando le radici della nostra civiltà, traendo insegnamenti da Anassimandro,[23] dallo scudo di Achille[24] o dalle vendicative Eumenidi.[25]

Il libro non ignora nemmeno – terzo – il carattere profondamente politico del diritto penale e della pena. La sua prospettiva può essere definita come quella di un liberalismo sobrio, perché demistifica sia la pena che la critica, generalmente liberale, a tale istituzione. Non nasconde che «[i]l diritto penale mette sempre a rischio la libertà delle persone»,[26] , tanto da considerarlo «ramo dell’ordinamento più irrazionale e violento».[27] Questo atteggiamento non rimane sul piano astratto, ma ha conseguenze piuttosto concrete. Sottolineo solo la critica a ciò che Donini identifica come un vero e proprio “septies in idem”, sette sanzioni per lo stesso fatto, oggi previste dal diritto penale italiano, perché sproporzionate,[28] o alla teoria espressivista sempre più diffusa, come «il profilo più problematico dell’uso del diritto penale in funzione di etica pubblica»,[29] che «privilegia pulsioni istintuali proprie della società vendicativa».[30] La demistificazione della pena prosegue con la distinzione tra pena subita e pena agita,[31] tra la pena che il condannato passivamente subisce e quella alla cui imposizione attivamente partecipa, il che serve da base per comprendere la riparazione del danno come pena.[32] Donini mette così in discussione il nesso tra reato e carcere, reato e pena,[33] e si dichiara contrario al «paradigma della diversità del penale» a favore di una «normalizzazione».[34] Allo stesso tempo, non si abbandona alla comodità di una critica deduttivista che, a mio avviso, in Italia viene talvolta formulata a partire dallo slogan del garantismo, preoccupato solo di proteggere il delinquente dalla società. Donini propone quello che definisce un «garantismo tripolare»,[35] che si preoccupa anche di garantire i diritti della vittima.

Il diritto penale – quarto – è, per Massimo Donini, anche diritto costituzionale concretizzato. Nell'esporre le teorie della pena, egli pone l’accento sull’art. 27 comma 3 della Costituzione italiana, che, come è noto, accoglie la funzione rieducativa della pena.[36] Donini dedica un intero capitolo (7) al tema «Diritto penale e costituzione»,[37] in cui respinge quello che definisce un modello forte (in particolare, Bricola) a favore di un modello debole,[38] che, ad esempio, non rifiuta più in modo globale i reati di pericolo astratto. Si tratta, ancora una volta, di una posizione sobria, che riconosce che «tutto viene bilanciato»:[39] «Tutti i principi in realtà sono bilanciabili, e anche tutti i beni, compresi la vita e la dignità... »[40] Ciò significa anche accettare che i casi di errore colposo sull’età della vittima nei reati sessuali siano puniti con le pene previste per i reati dolosi, come fa il Codice Penale italiano (artt. 602 quater e 609 sexies).[41]

Lo sguardo verso l’alto non trova più il suo limite massimo nella Costituzione, ma – quinto - nel diritto europeo. Anche a questo tema Donini dedica un intero capitolo.[42] E anche la trattazione dei temi classici, come il concetto di pena[43] o la teoria dell’intimidazione/prevenzione generale,[44] si confronta con il diritto e la giurisprudenza europea. Donini parla di un «europeismo giudiziario»,[45] che, ancora una volta, non viene recepito in modo acritico, come si può vedere nel modo in cui si confronta con la sentenza Taricco della Corte di giustizia europea.[46]

Parlare di diritto costituzionale ed europeo significa, allo stesso tempo, parlare – sesto – della giurisprudenza. Il libro di Donini dialoga costantemente con la giurisprudenza italiana ed europea. Egli sottolinea, soprattutto, l’obbligo di rendere più tassative le leggi penali[47] e riflette in profondità sui rapporti tra interpretazione, anche estensiva, e analogia.  

 

4. Il libro nel suo contesto. Piuttosto che  discutere questa o quella tesi che non condivido[48] – dopotutto, come qualcuno ha già detto, “due giuristi, tre opinioni” – mi preme e mi resta da collegare le due linee di riflessione sviluppate sin qui separatamente, il che porta alla seguente e più precisa domanda: c’è posto, nella società post-biblica, per un trattato di diritto penale che, in più volumi e migliaia di pagine, comprenda il diritto penale in modo integrale, collegandolo alla storia, alla filosofia, alla politica, aprendolo agli influssi costituzionali ed europei, in costante dialogo con la giurisprudenza?

La Parte Generale di Donini è anche una lezione di realismo e sobrietà. Non posso rifiutarmi di seguire l’esempio, il che mi costringe a riconoscere i miei dubbi sulla disponibilità del grande pubblico a leggere l’opera dall’inizio alla fine. Di questo, Massimo, realista e sobrio, sarà anche consapevole. Come ho già detto prima di addentrarmi nel contenuto dell'opera, si tratta di un atto di resistenza, di un rifiuto ad accettare che il libro e l’autore possano essere semplicemente morti.

Il libro di Massimo Donini non solo istruisce, ma educa, coltiva; non solo informa, ma forma il lettore. Provo ora a utilizzare un termine, di traduzione notoriamente difficile, che non manca nel libro: «Bildung».[49] Il lettore vedrà presentarsi davanti ai propri occhi una sintesi impressionante e unica del meglio del penalismo non solo italiano, ma anche tedesco, spagnolo ed europeo, non solo contemporaneo, ma degli ultimi secoli; il lettore sarà introdotto ai personaggi e alle idee che hanno costruito la nostra disciplina. Il libro è una celebrazione «della cultura penalistica, nella sua parte centrale che non è cultura delle pene, ma dei valori e dei precetti».[50]

Una società che ha lasciato indietro il libro è una società che ha lasciato indietro la cultura. Non c’è mai stato un momento in cui lo sforzo di recupero e resistenza, di cui Diritto Penale, Parte Generale è un esempio imponente ma non opprimente, sia stato più urgente. Mi sembra che, proprio perché rappresenta il risultato di uno sforzo di scrittura durato anni di riflessione e studio durato decenni, un trattato come quello che ci offre Massimo Donini sia più che mai benvenuto. In una società post-biblica, in cui tutto passa e tutto invecchia prima ancora di maturare, Donini ci offre un monumento che celebra la calma e la cura nello studio e nella riflessione, che recupera la nostra migliore tradizione. I critici sminuiranno ciò che dico come un elogio tra brontosauri. Preferisco semplicemente credere di trovarmi di fronte a un esercizio di umanesimo penale.

 

 

 

 

[1] Cf. J. Haidt, The Anxious Generation, Penguin Books, 2024. 

[2] F. Webster (coord.), Theories of the Information Society, 4. ed., Oxon/New York, 2014.

[3] M. Castells, The Information Age: Economy, Society and Culture, Volume I: The Rise of the Network Society, Cambridge/Massachussets, 1. ed. 1996; 2. ed., 2009.

[4] B-C. Han, Müdigkeitsgesellschaft, Berlin, 2010 (it.: La società della stanchezza; ingl.: Burnout Society). 

[5] H. Rosa, Beschleunigung. Die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne, Berlin, 13. ed. 2024 (1. Ed. 2005). 

[6] R. Barthes, La mort de l`auteur (1968), in: Le bruissement de la langue, Paris, 1984, p. 61 e segg.; M. Foucault, Qu'est-ce qu'un auteur?, in: Bulletin de la Société française de philosophie 63/3 (1969), p. 73 e segg.

[7] Su di lui anche M. Donini, Diritto penale, Op. cit., p. 357 e segg.

[8] A. Rocco, Il problema e il metodo della scienza del diritto penale, in: A. Rocco, Opere Giuridiche, vol. 3, Roma, 1933, p. 263 e segg. (1. ed., 1910) (p. 314).

[9] M. Donini, Diritto penale, Op. cit., p. 66 e segg.

[10] M. Donini, Ivi, p. 132 e seg.

[11] M. Donini, Ivi, p. 325 e segg.

[12] M. Donini, Ivi,  p. 349 e segg.

[13] M. Donini, Ivi, p. 364

[14] M. Donini, Ivi, p. 443, con riferimento a Bettiol.

[15] M. Donini, Ivi,  p. 183 e segg.

[16] M. Donini, Ivi, p. 186.

[17] M. Donini, Ivi,  p. 194 e segg.,

[18] M. Donini, Ivi,  p. 276

[19] M. Donini, Ivi, p. 379 e segg.

[20] M. Donini, Ivi, p. 391.

[21] M. Donini, Ivi,  p. 399 e segg.

[22] M. Donini, Ivi, p. 430 e segg.

[23] M. Donini, Ivi,  p. 54, 219 e segg.

[24] M. Donini, Ivi,  p. 54 e segg., 220 e segg. 

[25] M. Donini, Ivi, p. 221 e segg.

[26] M. Donini, Ivi, p. 2.

[27] M. Donini, Ivi, p. 15.

[28] M. Donini, Ivi, p. 44 e segg.

[29] M. Donini, Ivi,  p. 198.

[30] M. Donini, Ivi, p. 285

[31] M. Donini, Ivi, p. 53 e segg., 224, 228, 238 e segg.

[32] M. Donini, Ivi, p. 241 e segg.

[33] M. Donini, Ivi,  p. 311 e segg.

[34] M. Donini, Ivi, p. 477.

[35] M. Donini, Ivi, p. 396

[36] M. Donini, Ivi, p. 290 e segg.

[37] M. Donini, Ivi, p. 461 e segg.

[38] M. Donini, Ivi,  p. 468 e segg.

[39] M. Donini, Ivi, p. 105.

[40] M. Donini, Ivi, p. 476.

[41] M. Donini, Ivi, p. 479.

[42] M. Donini, Ivi, p. 881 e segg.

[43] M. Donini, Ivi, p. 34 e segg.

[44] M. Donini, Ivi,, p. 260 e segg.

[45] M. Donini, Ivi, p. 510 e segg.

[46] M. Donini, Ivi, p. 870 e segg.

[47] M. Donini, Ivi, p. 683.

[48] Ho dei problemi con la ripetuta affermazione secondo cui “non esiste nulla di assoluto nel diritto”. Il divieto di tortura (L. Greco, Die Regeln hinter der Ausnahme. Gedanken zur Folter in sog. ticking time bomb-Konstellationen, in: GA 2007, S. 628 e segg.; L. Greco, As regras por trás da exceção: reflexões sobre a tortura nos chamados “casos de bomba-relógio”, in: Pena, crime e processo. Estudos de filosofia do direito penal, direito penal, direito processual penal e política criminal, São Paulo, 2025, S. 31 e segg.) e il divieto di schiavitù, per esempio, mi sembrano istanze dell’assoluto nel diritto (per ulteriori approfondimenti, si veda: L. Greco, Lebendiges und Totes in Feuerbachs Straftheorie, Berlin, 2009, p. 131 e segg.). Il principio di colpevolezza, soprattutto con i divieti di punire senza colpevolezza e al di sopra della colpevolezza, mi sembra qualcosa di ugualmente indisponibile per il legislatore. Ho anche delle difficoltà con la tesi secondo cui la vittima deve trovare un posto nella teorizzazione del diritto penale accanto all’autore (L. Greco, Strafjurist mit gutem Gewissen – Kritik der opferorientierten Straftheorie, in: GA 2020, p. 258 e segg.; trad. allo sp.: Penalista con la conciencia tranquila? Una crítica a la teoría de la pena basada en la víctima, trad. J. de Vicente Remesal, in: J. De Vicente Remesal et al. [coord..], Libro Homenaje al Luzón Peña, Vol. I, Madrid, 2020, p. 187 e segg.). A volte, ho l’impressione che Donini si limiti a descrivere, anche se in modo perspicace, la realtà, quando sarebbe necessario criticarla in modo più deciso (penso soprattutto all’identificazione dell’europeismo giudiziario o della rete di fonti «neomedievale»). Non condivido nemmeno l’affermazione secondo cui la pena non avrebbe nulla di speciale (decisamente nel senso di una singolarità della pena L. Greco, Zur Singularität der Strafe – Versuch einer Standortbestimmung, in: ZStW 135 [2023], p. 378 e segg. [418 e segg.]).

[49] M. Donini, Op. cit., p. 452 e segg.

[50] M. Donini, Ivi, p. 24.