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17 Settembre 2025


Le Sezioni Unite sui limiti all’impugnazione, da parte del terzo, della confisca di prevenzione per beni fittiziamente intestati

Cass. Pen., Sez. Un., 5 settembre 2025 (ud. 27 marzo 2025), n. 30355, Pres. Cassano, Rel. Ariolli



Segnaliamo ai lettori la decisione, consultabile in allegato, con cui le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto il contrasto interpretativo relativo alla possibilità, per il terzo destinatario di una confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati, di rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità e la proprietà dei beni confiscati ovvero di contestare anche i presupposti per l’applicazione della misura, quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso.

Secondo un primo indirizzo, maggioritario (tra le altre Sez. V, 29 ottobre 2024 (dep. 2025), n. 4946; Sez. II, 19 aprile 2024, n. 20193; Sez. VI, 27 febbraio 2024, n. 17519; Sez. I, 11 maggio 2023, n. 35669; Sez. V, 20 novembre 2020 (dep. 2021), n. 333; Sez. VI, 4 giugno 2019 (dep. 2020), n. 7469; Sez. II, 6 giugno 2019, n. 31549; Sez. V, 26 ottobre 2015 (dep. 2016), n. 8922), il terzo avrebbe la sola possibilità di rivendicare l’effettiva titolarità dei beni, essendogli invece precluso contestare la sussistenza degli altri presupposti oggettivi e soggettivi per l’applicazione della misura, per carenza di legittimazione o di interesse ad agire.

Un secondo orientamento (Sez. VI, 30 ottobre 2024, n. 45849; Sez. I, 21 gennaio 2021, n. 20717; Sez. V, 12 dicembre 2018 (dep. 2019) n. 10407) insiste invece sull’interesse del terzo a contestare non solo la fittizietà dell’intestazione, ma anche l’insussistenza dei presupposti applicativi nei confronti del proposto, stante l’effetto che l’eliminazione del provvedimento di confisca, derivante dall’accoglimento dell’impugnazione, determinerebbe a favore dello stesso impugnante.

Si evidenzia, infine, l’esistenza di due posizioni ulteriori ed intermedie: da una parte, l’orientamento secondo cui il terzo potrebbe quantomeno essere ammesso a provare «la datazione del suo acquisto per espungerla dall’area temporale della pericolosità del proposto», con la conseguenza che la pericolosità «viene in esame soltanto in via mediata e non già come motivo principale di censura» (Sez. V, 19 gennaio 2022, n. 8984; Sez. I, 20 settembre 2017 (dep. 2018), n. 13375); dall’altra, l’indirizzo secondo cui il terzo potrebbe contestare i soli presupposti oggettivi, ma non quelli soggettivi della misura (Sez. I, 15 dicembre 2020 (dep. 2021) n. 19094).

A valle di un’ampia disamina del dettato normativo, della giurisprudenza in materia di procedimento di prevenzione, nonché delle fonti internazionali e del diritto unionale, le Sezioni Unite aderiscono al primo indirizzo, stabilendo che, «in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest’ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità dei beni confiscati».

(Sara Prandi)