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03 Luglio 2024


Ancora sulla responsabilità penale d'autore: per la Corte costituzionale la guida senza patente è un illecito amministrativo (e non un reato) anche se il soggetto è sottoposto a misure antimafia

Corte cost. sent. 5 giugno 2024 (dep. 2 luglio 2024), n. 116, pres. Barbera, red. Amoroso



Diamo notizia ai lettori della decisione n. 116/2024, depositata ieri, 2 luglio 2024, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 73  d.lgs. 159/2011 (cd. codice antimafia) rispetto agli artt. 3 e 25 della Costituzione, «nella parte in cui prevede come reato la condotta di colui che – sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, ma senza che per tale ragione gli sia stata revocata la patente di guida – si ponga alla guida di un veicolo dopo che il titolo abilitativo gli sia stato revocato o sospeso a causa di precedenti violazioni di disposizioni del codice della strada».

Per la rilevanza, riportiamo di seguito il testo del comunicato. 

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 «La Corte costituzionale (sentenza n. 116) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 73 cod. antimafia nella parte in cui prevede come reato la condotta di colui che, sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, ma senza che per tale ragione gli sia stata revocata la patente di guida, si ponga alla guida di un veicolo dopo che il titolo abilitativo gli sia stato revocato o sospeso a causa di precedenti violazioni di disposizioni del codice della strada.

Il Tribunale di Nuoro ha sollevato la questione nell’ambito di un giudizio instaurato nei confronti di una persona destinataria, in via definitiva, della misura di prevenzione dell’avviso orale semplice (art. 3, comma 4, cod. antimafia) imputata del reato di cui all’art. 73 cod. antimafia, per aver guidato una autovettura senza patente, in quanto in precedenza, sospesa con provvedimento prefettizio per guida in stato di ebbrezza.

La Corte costituzionale ha ritenuto fondata la censura sotto il profilo della dedotta violazione dell’art. 25 Cost., affermando che la disposizione censurata, incriminando colui che, sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, guidi senza patente in quanto revocata o sospesa, anche nei casi in cui la revoca o la sospensione del titolo abilitativo alla guida conseguano non già all’applicazione della misura di prevenzione, ma alla precedente violazione di disposizioni del codice della strada ( nel caso di specie, di quella sui limiti di tasso alcolemico del conducente), non è compatibile con il principio di offensività dopo che, in generale, il reato di guida senza patente, o con patente sospesa o revocata, è stato depenalizzato e trasformato in illecito amministrativo.

La Corte ha sottolineato che la previsione di una fattispecie penale che abbia, come presupposto, una qualità della persona che non si riflette su una maggiore pericolosità o dannosità condotta, dà luogo ad una inammissibile responsabilità penale cosiddetta d’autore.

Nella sentenza si è altresì evidenziato che alcuna giustificazione, anche sotto il profilo del principio di uguaglianza, può ascriversi a un trattamento sanzionatorio più grave rispetto a quello stabilito dal legislatore per tutti gli altri soggetti, per i quali la medesima condotta rileva non già come reato, ma quale illecito amministrativo (salvo il caso della recidiva nel biennio).

In conclusione, per effetto della riduzione dell’ambito applicativo della fattispecie penale, conseguente alla dichiarazione di illegittimità, si riespande quella prevista dal codice della strada (art. 116, comma 15) per la guida senza patente, o con patente sospesa o revocata con conseguente applicazione dell’ordinaria sanzione amministrativa.

Roma, 2 luglio 2024»