Cass., Sez. V, u.p. 5 ottobre 2021, Pres. Miccoli, rel. De Marzo, ric. Lapelosa
Segnaliamo ai lettori che, secondo quando si apprende dall'informazione provvisoria diramata dalla Suprema Corte, all’esito dell’udienza del 5 ottobre scorso la V Sezione della Corte di cassazione, rilevato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, ha deliberato la rimessione del ricorso alle Sezioni unite affinché risolvano le seguenti questioni:
«se la disciplina delle cause di incompatibilità del giudice contenuta nel codice di procedura penale è interamente applicabile, in quanto compatibile, anche al procedimento di prevenzione, attesa la natura giurisdizionale dello stesso, ovvero se, in ragione della tipologia e dell’oggetto del procedimento di prevenzione, non possono ritenersi applicabili le disposizioni dell’art. 34 cod. proc. pen. diverse dal comma 1, pur richiamate dalla lett. g) dell’art. 36 cod. proc. pen.»;
«se al procedimento di prevenzione è applicabile il motivo di ricusazione previsto dall’art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. nel caso in cui il giudice abbia in precedenza espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto in altro procedimento di prevenzione o in un giudizio pendente».
Pubblicheremo l’ordinanza di rimessione non appena depositata.
(F.L.)