Cass., Sez. un., c.c. 16 dicembre 2021, Pres. Cassano, rel. Caputo, ric. Fiorentino
Con ord. 23547/2021, la Sezione I della Corte di cassazione aveva rimesso il ricorso alle Sezioni unite affinché chiarissero le seguenti questioni:
«Se, in tema di misure di prevenzione patrimoniale, il rimedio esperibile avverso il provvedimento definitivo di confisca, fondato sulla pericolosità generica ex art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2021, n. 159, sia, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 – che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 16 del citato d.lgs. in relazione all’art. 1, comma 1, lett. a), del medesimo decreto – la revocazione ex art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011, ovvero l’incidente di esecuzione.
Se la Corte di cassazione, investita del ricorso in materia di confisca di prevenzione definitiva, adottata in relazione alle ipotesi di pericolosità generica ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a) e lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sia tenuta in ogni caso all’annullamento integrale del decreto per richiedere nuova verifica dei criteri adottati».
Secondo quanto si apprende dall’informazione provvisoria diramata dalla Suprema Corte, all’esito della pubblica udienza del 28 ottobre scorso, le Sezioni unite – su conclusioni conformi del Procuratore generale – hanno dato al quesito la seguente soluzione.
«In tema di misure di prevenzione patrimoniale, il rimedio esperibile avverso il provvedimento definitivo di confisca fondato sulla pericolosità generica, ex art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, al fine di far valere il difetto originario dei presupposti della misura, a seguito della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, è la richiesta revocazione, di cui all’art. 28, comma 2, del d.lgs. citato.
La Corte di cassazione, investita del ricorso in materia di confisca di prevenzione definitiva, adottata in relazione alle ipotesi di pericolosità generica ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a) e lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per far valere gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata con sentenza n. 24 del 2019, è tenuta all’annullamento senza rinvio della sola misura fondata, in via esclusiva, sull’ipotesi di cui all’art. 1, comma 1, lett. a)».
In attesa del deposito della motivazione, può leggersi in questa Rivista l'ordinanza di rimessione.