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24 Novembre 2022


Le Sezioni unite tracciano il perimetro del novum probatorio rilevante ai fini della revocazione della confisca di prevenzione

Cass., Sez. un., sent. 26 maggio 2022 (dep. 17 novembre 2022), n. 43668, pres. Cassano, rel. De Amicis, ric. Lo Duca e al.



1. A distanza di pochi mesi dall’ultima occasione[1], ancora una volta le Sezioni unite della Corte di cassazione sono state chiamate a fare luce sulla disciplina della revocazione della confisca di prevenzione, mezzo straordinario di impugnazione disciplinato dall’art. 28 d.lgs. n. 159/2011 (c.d. codice antimafia)[2].

Tra i casi in cui tale disposizione ammette la revocazione delle decisioni definitive sulla confisca vi è anche quello della «scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento». Ma in cosa consiste il novum probatorio cui allude tale norma? Ci si può rifare alle coordinate – di segno estensivo – che la giurisprudenza di legittimità ha tracciato nell’ambito della revisione delle sentenze di condanna di cui agli artt. 629 ss. c.p.p.? Oppure si tratta di nozione autonoma e più ristretta?[3]

Sono questi, in estrema sintesi, i termini del contrasto giurisprudenziale che il massimo organo nomofilattico ha composto con la sentenza in epigrafe.

La Corte – è utile anticiparlo subito – accoglie l’orientamento giurisprudenziale restrittivo. In particolare, secondo il principio di diritto affermato, «la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di esso, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva; non lo è, invece, quella deducibile e non dedotta nell’ambito del suddetto procedimento, salvo che l’interessato dimostri l’impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore»[4].

 

2. Poche battute sulla vicenda processuale, prima di passare agli snodi argomentativi della pronuncia.

Nell’ottobre del 2018, la Corte d’appello di Palermo confermava la confisca di un fabbricato, ritenendo che lo stesso fosse stato costruito negli anni in cui si era manifestata la “pericolosità” del proposto, ravvisata a partire dal 2007[5].

Contro tale decreto, divenuto irrevocabile nel maggio del 2019, veniva successivamente proposta istanza di revocazione ex art. 28 cod. ant., al fine di dimostrare l’originaria illegittimità della misura per l’assenza di una correlazione temporale tra l’incremento patrimoniale ritenuto sproporzionato e la manifestazione della “pericolosità” del proposto[6]. Secondo le allegazioni dei ricorrenti, infatti, l’immobile confiscato era stato completato già nel 2002, quando ancora il proposto non poteva dirsi “pericoloso”. A tal fine, a sostegno della richiesta di revocazione venivano allegate: i) due aerofotogrammetrie risalenti al 2006 e al 2008; ii) una consulenza tecnica di parte; iii) la ricevuta del pagamento della fornitura di energia elettrica per il mese di ottobre 1999.

L’istanza di revocazione veniva tuttavia dichiarata inammissibile dalla Corte d’appello di Caltanissetta, sull’assunto che nel perimetro delle “prove nuove” rilevanti ex art. 28, co. I, lett. a), cod. ant. non possono farsi rientrare quelle di cui il proposto avrebbe potuto chiedere l’acquisizione nel processo conclusosi con il provvedimento ablatorio, ma che – come nel caso di specie – ha mancato di “dedurre”.

L’interessato proponeva così ricorso per cassazione avverso il provvedimento dei giudici di secondo grado, ritenendo erronea l’interpretazione dagli stessi fornita sulla portata del motivo di revocazione di cui all’art. 28, co. I, lett. a), cod. ant.

Rilevata l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale, la quinta sezione della Corte di cassazione rimetteva infine il ricorso alle Sezioni unite.

 

3. Il contrasto giurisprudenziale portato all’attenzione del massimo organo nomofilattico ha origini lontane, precedendo la stessa emanazione del c.d. codice antimafia, il cui art. 28 ha introdotto l’inedita revocazione della confisca di prevenzione.

Prima della positivizzazione di questo istituto, già la giurisprudenza si era sforzata di sopperire alla lacuna normativa, onde scongiurare una violazione dell’art. 24, co. IV, Cost., il quale demanda al legislatore la previsione di «condizioni e […] modi per la riparazione dell’errore giudiziario»[7].

Sulla voce di chi suggeriva di applicare, in via analogica, le disposizioni dettate dal codice di rito in materia di revisione delle sentenze penali di condanna[8], prevalse il filone giurisprudenziale che individuava nella revoca ex art. 7, co. II, l. n. 1423/1956 lo strumento per accertare l’originaria insussistenza delle condizioni legittimanti l’applicazione delle misure di prevenzione[9].

Tale orientamento fu dapprima avallato dalle Sezioni unite Pisco[10] in relazione alle misure di prevenzione personali, per poi essere esteso dalle Sezioni unite Auddino[11] anche alla confisca di prevenzione.

Proprio le Sezioni unite Auddino, come viene sottolineato nella sentenza in commento[12], finirono tuttavia per gettare le basi delle incertezze giurisprudenziali giunte sino a oggi. In tale arresto, infatti, i giudici di legittimità da un lato osservarono, in un ambiguo passaggio motivazionale, che la definitività del provvedimento impedisce di rimettere in discussione, attraverso la revoca ex tunc, «atti o elementi già considerati nel procedimento di prevenzione o in esso deducibili»[13]. Dall’altro lato, però, affermarono che «la richiesta di rimozione del provvedimento definitivo deve muoversi nello stesso ambito della rivedibilità del giudicato di cui agli artt. 630 e ss. c.p.p.», richiamando esplicitamente le Sezioni unite Pisano del 2001, secondo cui sono “prove nuove” rilevanti ai sensi dell’art. 630, lett. c), c.p.p. «non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l’omessa conoscenza da parte di quest’ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato […]»[14].

Le due facce di questi snodi argomentativi diedero l’abbrivio a differenti orientamenti giurisprudenziali.

 

4. Le incertezze circa la fisionomia del novum probatorio capace di travolgere il provvedimento definitivo di confisca sono perdurate – e anzi si sono acuite – a seguito dell’introduzione della revocazione ex art. 28 d.lgs. n. 159/2011.

Da un lato, alcune pronunce hanno visto nel nuovo istituto «la “proiezione”, nello specifico settore delle misure di prevenzione, dell’istituto della revisione di cui agli artt. 629 e ss. c.p.p.», per questa via concludendo che è «nella conformazione giurisprudenziale dell’istituto “madre” della revisione […] che l’interprete è tenuto a rintracciare le linee ermeneutiche regolatrici dell’applicazione»[15].

Dall’altro lato, diverse sentenze hanno proposto un approccio più restrittivo al concetto di “prova nuova”. In particolare, gli arresti riconducibili a questo filone sono accomunati dal dato di partenza secondo cui non possono rilevare gli elementi probatori che il proposto avrebbe potuto dedurre nel processo di prevenzione. Ciò posto, all’interno di questo orientamento è peraltro possibile scorgere due diversi indirizzi interpretativi. Il primo, maggiormente restrittivo, intende la “novità” della prova in senso sostanziale, facendola coincidere con quella «sopravvenuta», i.e. formatasi successivamente all’emissione del provvedimento ablatorio[16]. Il secondo, invece, assegna rilevanza anche alle prove “nuove” su un piano conoscitivo, cioè a quelle che l’interessato ha scoperto dopo la conclusione del processo di prevenzione[17], talora precisando che la mancata tempestiva allegazione deve risultare giustificata da ragioni di forza maggiore[18].

 

5. Come si è già anticipato[19], le Sezioni unite hanno accolto proprio quest’ultimo orientamento, spendendo una serie di argomenti già emersi nel dibattito giurisprudenziale e su cui è ora il momento di soffermarsi.

Quale notazione preliminare, i giudici di legittimità osservano che «i presupposti» che hanno portato la giurisprudenza a ricavare la “revocazione in funzione di revisione” dall’art. 7 l. n. 1423/1956 «devono essere ora integralmente riesaminati», posto che, con l’introduzione dell’art. 28 cod. ant., «il quadro normativo di riferimento è mutato»[20].

Coerentemente con questa premessa, i riflettori vengono subito puntati sul nomen juris revocazione” scelto dal legislatore. Tale formula, «da un lato, sembra evocare un’affinità con l’istituto processual-civilistico della revocazione delle sentenze pronunciate in grado di appello o in un unico grado (395 c.p.c.)» e, «dall’altro lato, viene richiamat[o] nella rubrica dell’art. 62 d.lgs. [n. 159/2011], sia pure in relazione ad una diversa fase processuale»[21]. In entrambi i casi, si fa notare, il legislatore ha espressamente dato rilevanza solo al novum probatorio che l’interessato non ha potuto produrre per causa a lui non imputabile.

Un’ampia riflessione è poi dedicata alla differenza tra il tenore letterale dell’art. 630, lett. c), c.p.p. e quello dell’art. 28, co. I, lett. a), cod. ant. Infatti, mentre la prima disposizione risulta costruita «su una proposizione avversativa» («se […] sono sopravvenute o si scoprono nuove prove»), la seconda, attraverso l’impiego di una virgola («in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute»), circoscrive un ambito applicativo più limitato[22].

Soffermandosi sulla lettera dell’art. 28 cod. ant., le Sezioni unite osservano che, se da un lato essa certamente non include gli elementi probatori già acquisiti al procedimento, ma non valutati (in questo senso differenziandosi dalla revisione), dall’altro lato la stessa non può neppure essere intesa in senso così restrittivo da abbracciare le sole prove sopravvenute ed escludere tutte quelle preesistenti alla conclusione del procedimento.

A sostegno di questa conclusione, i giudici di legittimità pongono l’accento su due argomenti. Il primo, di tipo letterale, è dato dall’impiego – nello stesso art. 28 cod. ant. – del termine “scoperta”, che «comprende […] anche la possibilità di una successiva acquisizione alla conoscenza – casualmente o a seguito di ricerca – di dati o fatti prima incolpevolmente ignorati»[23]. Il secondo, di tipo sistematico, è ricavato dal caso di revocazione di cui all’art. 28, co. I, lett. b), cod. ant., il quale contempla non solo la sopravvenienza, ma anche la conoscenza, in epoca successiva alla conclusione del procedimento, di «sentenze penali definitive [che] escludano in modo assoluto l’esistenza dei presupposti di applicazione della confisca». In relazione a questa specifica prova documentale, il legislatore ha dunque operato una parificazione tra la “sopravvenienza” e la “sopravvenuta conoscenza”, e tale coordinata ermeneutica, ad avviso dei giudici di legittimità, «esplica la sua valenza […] anche in relazione al caso enucleato nella precedente lett. a) della medesima disposizione normativa», non potendo «ipotizzarsi una diversa connotazione dell’incidenza del novum probatorio ai fini della rimozione del giudicato di prevenzione, a seconda della specifica tipologia di prova che venga concretamente in rilievo»[24].

Questa ricostruzione, proseguono i giudici di legittimità, si pone peraltro in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’art. 4, co. II, prot. n. 7, che ammette la riapertura del processo non solo in presenza di “fatti sopravvenuti”, ma anche in presenza di “nuove prove” che, pur esistendo già durante il processo, erano tuttavia rimaste ignote al giudice[25].

Un ulteriore snodo argomentativo è rappresentato dalla natura giuridica della confisca di prevenzione, che, come affermato dalla Corte costituzionale nella nota sentenza n. 24 del 2019, non ha carattere punitivo, bensì «meramente ripristinatorio della situazione che si sarebbe data in assenza dell’illecita acquisizione del bene»[26], nonché dalla natura patrimoniale del diritto inciso dalla misura ablatoria. Più precisamente, si è osservato che dal diverso rango dei «beni coinvolti» ben può «derivare un differente bilanciamento rispetto alla generale esigenza di certezza garantita dalla stabilità del giudicato intervenuto sulle decisioni giurisdizionali definitive»[27].

La maggiore esigenza di stabilità del provvedimento definitivo di confisca risulterebbe poi testimoniata dalla relazione illustrativa al c.d. codice antimafia, dalla quale emerge la volontà del legislatore di assicurare, attraverso la complessiva disciplina della revocazione, l’«irreversibilità» dei provvedimenti di confisca definitivi[28]. Si tratta di un profilo che è stato peraltro valorizzato anche dalle recenti Sezioni unite Fiorentino, secondo le quali l’introduzione della revocazione ex art. 28 cod. ant. mirava a «svincolare» la confisca di prevenzione «dalla sfera di operatività di quello della revoca dei provvedimenti applicativi delle misure di prevenzione personali, misure qualificate da maggiore instabilità del giudicato»[29].

Infine, un ruolo decisivo è giocato dalla previsione, nel testo dell’art. 28, co. III, cod. ant., di un termine di decadenza di sei mesi per la proposizione della richiesta di revocazione, che traccia una significativa differenza rispetto alla revisione delle sentenze penali di condanna. Nel caso qui di interesse, tale termine decorre dal momento in cui si verifica la «scoperta di prove nuove decisive». Ebbene, ad avviso delle Sezioni unite, la previsione di una decadenza vale di per sé ad escludere la rilevanza della «prova introdotta nel procedimento, ma, in ipotesi, neppure implicitamente valutata, dal momento che, in siffatta evenienza, sarebbe impossibile individuare il “dies ad quem” da cui far scattare l’operatività del termine»[30]. Ma non solo: lo stesso termine decadenziale sarebbe altresì incompatibile «con un precedente comportamento privo dell’ordinaria diligenza da parte dell’interessato, o con un suo atteggiamento meramente omissivo»[31]. Così, secondo le Sezioni unite, le prove già esistenti all’epoca del processo di prevenzione sono solo «quelle che non è stato possibile dedurvi, perché riguardanti fatti e mezzi per dimostrarli all’epoca incolpevolmente sconosciuti»[32]. Conclusione, questa, che risulterebbe peraltro coerente con lo stesso art. 28, co. III, cod. ant. nella parte in cui prevede che il termine semestrale di decadenza decorre dalla data in cui si verifica uno dei casi di cui al comma 1, «salvo che l’interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile»[33].

Così delineato il perimetro del novum probatorio rilevante ai fini della revocazione, il concetto di «forza maggiore» – accolto nel principio di diritto – viene definito, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità[34], come quella «situazione che, da un lato, non deve essere imputabile in nessuna maniera all’agente, dall’altro lato deve presentare un carattere assoluto, cioè non vincibile né in alcun modo superabile»[35].

 

6. Escluso che la revocazione della confisca possa fondarsi su prove già acquisite al procedimento, ma non valutate, i giudici di legittimità osservano che questa perimetrazione non determina un vulnus al diritto di difesa del proposto[36]. In tale evenienza, infatti, è possibile proporre ricorso per cassazione, che, pur limitato in subiecta materia alla sola violazione di legge (cfr. artt. 23, co I e 10, co. III, d.lgs. n. 159/2011), consente di censurare «anche la motivazione […] meramente apparente […], che ricorre quando il provvedimento impugnato omette del tutto di confrontarsi con la prospettazione di un elemento potenzialmente decisivo»[37].

* * *

7. Lungo il tortuoso sentiero della “giurisdizionalizzazione” del rito preventivo, gli interpreti – a fronte di un dato normativo spesso ambiguo – hanno sovente fatto riferimento al corpus normativo che regola il processo penale, indubbiamente più robusto sul piano delle garanzie e in generale della legalità processuale. Tant’è vero che proprio recentemente, in riferimento alla pronuncia delle Sezioni unite che ha ammesso la ricusabilità del giudice della prevenzione che abbia espresso valutazione pregiudicanti in altro procedimento[38], si è parlato in dottrina di un’«opera di assimilazione del procedimento di prevenzione a quello penale»[39].

Con la sentenza in commento, il massimo organo nomofilattico si distacca da questo modus operandi, per rifarsi a quell’approccio – forse in giurisprudenza ancor più ricorrente – che fa leva sulle differenze tra il sistema penale e quello preventivo per giustificare le minori garanzie del secondo.

 

8. L’accoglimento di una nozione di novum probatorio più ristretta di quella rilevante ai fini della revisione disciplinata dal codice di procedura penale non può certo dirsi un approdo interpretativo imprevedibile. Già da tempo in dottrina si è infatti segnalato come «l’uso della virgola tra le locuzioni “scoperta di nuove prove decisive” e “sopravvenute alla conclusione del procedimento” piuttosto che di una avversativa» indichi «una minore latitudine operativa della revocatoria de qua rispetto all’analogo mezzo straordinario di impugnazione»[40]. Davvero difficile, insomma, trovare spazio nella littera legis anche per le prove noviter cognita, vale a dire quelle già introdotte nel processo, ma non valutate dal giudice[41].

Anzi, tanto si presenta restrittiva la formulazione dell’art. 28 cod. ant. che non è stato semplice, per le Sezioni unite, ricondurvi – oltre a quelle sopravvenute – le prove preesistenti[42], ma (incolpevolmente) non conosciute. Invero, il confronto sistematico con il caso di revocazione di cui all’art. 28, co. I, lett. b), cod. ant., su cui pure si è fatto leva (cfr. supra, §5), poteva essere valorizzato in senso radicalmente opposto, per osservare che il legislatore, quando ha inteso farlo, ha distinto esplicitamente la sopravvenienza dalla sopravvenuta conoscenza, e che, in definitiva, ubi lex voluit dixit. Né può dirsi persuasivo il richiamo alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in relazione all’art. 4, prot. n. 7, CEDU, che distingue tra “new” e “newly discoveredcircumstances[43]. Sembra anzi incoerente valorizzare, in altri snodi della sentenza[44], la natura non punitiva della confisca di prevenzione, per poi volgere lo sguardo al ne bis in idem, «garanzia […] sancita rispetto alla matière pénale»[45].

Ad ogni modo, la soluzione de qua – che in definitiva sembra poter contare sull’unico argomento letterale offerto dal termine «scoperta» – non può che essere salutata con favore, dal momento che un’interpretazione ancor più restrittiva di quella data avrebbe determinato un «ingiustificato sacrificio del diritto di proprietà, costituzionalmente garantito»[46].

 

9. Come si è visto, nell’ambito degli elementi probatori già esistenti, ma non conosciuti, il massimo organo nomofilattico ha dato rilevanza, ai fini della revocazione della confisca, alla sola ignoranza causata da forza maggiore.

Si tratta di una conclusione che – pur non del tutto priva di fondamento – non poteva certo dirsi scontata.

Anzitutto, ci sembra che sotto questo profilo il riferimento alla “scoperta” non possa dirsi dirimente. In astratto, nulla impedirebbe infatti di ricondurre nella famiglia delle prove noviter repertae anche quelle «trovat[e] in ritardo, facilmente, senza alcuna colpa»[47].

Neppure il parallelismo con la revocazione di cui all’art. 62, d.lgs. n. 159/2011 (cfr. supra, §5), simile alla revocazione ex art. 395 c.p.c., può dirsi un argomento univoco, considerato che in dottrina si era suggerito di valorizzare la formulazione della prima disposizione in senso esattamente contrario, per sottolinearne le differenze rispetto all’art. 28 cod. ant.[48]

Anche la relazione illustrativa al c.d. codice antimafia, in cui le Sezioni unite scorgono la volontà del legislatore di assicurare una particolare stabilità ai provvedimenti definitivi di confisca (cfr. supra, §5), presenta invero un certo grado di ambiguità. In un passaggio della stessa si afferma infatti che «[l]a disciplina concreta dei presupposti di esperibilità ricalca sostanzialmente quella dell’art. 630 del codice di procedura penale»[49], sicché si potrebbe legittimamente dubitare che il legislatore avesse in mente una perimetrazione del novum probatorio rilevante particolarmente ristretta come quella tracciata dalle Sezioni unite.

Suggestiva ci sembra invece l’attenzione rivolta alla formulazione dell’art. 28, co. III, d.lgs. n. 159/2011, che disciplina un termine di decadenza sconosciuto alla revisione delle sentenze penali, e alla sua ratio. In effetti, consentire agli interessati di esperire in qualsiasi momento la ricerca di prove che avrebbero potuto diligentemente rinvenire in epoca precedente potrebbe dirsi incoerente con l’esigenza di certezza perseguita dal legislatore.

 

10. A proposito dell’argomento che si appunta sulla previsione del termine decadenziale di cui all’art. 28, co. III, d.lgs. n. 159/2011, va peraltro osservato che lo stesso potrebbe indurre gli interpreti a estendere la portata delle coordinate interpretative indicate dalle Sezioni unite anche oltre il caso delle “nuove prove”. Invero, tale disposizione non riguarda soltanto la lettera a) del primo comma dell’art. 28 cod. ant., bensì tutte le ipotesi di revocazione in esso indicate. Sicché, se essa è inconciliabile con l’ignoranza di un elemento probatorio non dovuto a forza maggiore, le conclusioni restrittive raggiunte dal massimo organo nomofilattico dovrebbero valere altresì, per esempio, per la sopravvenuta conoscenza di sentenze penali definitive.

 

11. Qualche considerazione merita la “portata intertemporale” attribuibile al principio di diritto affermato dalle Sezioni unite.

Sul punto occorre ricordare che, ai sensi della «disciplina transitoria» dettata dall’art. 117 cod. ant., «[l]e disposizioni contenute nel libro I non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione». Fra gli istituti interessati da questa disposizione vi è anche la revocazione ex art. 28 cod. ant., che infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, non trova applicazione «in tutti i casi in cui la “proposta applicativa” da cui è sorto il procedimento “in quanto tale” sia stata formulata prima del 13 ottobre 2011 e ciò anche nelle ipotesi in cui il procedimento sia nel frattempo definito e si discuta della revoca del provvedimento emesso»[50]. Per i procedimenti avviati con proposta anteriore all’entrata in vigore del c.d. codice antimafia continua così a trovare applicazione la “revoca in funzione di revisione” elaborata dalle Sezioni unite Auddino attraverso un’interpretazione estensiva della revoca ex art. 7 l. n. 1423/1956[51], istituto che, pur «chiaramente dettato […] per adeguare la misura di prevenzione personale ai mutamenti di “pericolosità” del prevenuto[,] è stato poi “plasmato” dalla giurisprudenza per annettervi la eccezionale portata di rimedio volto a determinare la rimozione ex tunc della misura»[52].

A questo punto, occorre chiedersi se anche la vecchia “revoca in funzione di revisione” – laddove applicabile ratione temporis – debba essere riletta nell’accezione restrittiva oggi indicata dal massimo organo nomofilattico.

Ad avviso di chi scrive, a tale quesito deve darsi risposta negativa.

Vero è che i giudici di legittimità hanno messo in luce l’ambiguità di alcuni passaggi delle Sezioni unite Auddino (cfr. supra, §3), ciò che potrebbe far ritenere ancora aperta la questione. Cionondimeno, si deve osservare che il complessivo ragionamento sviluppato dal massimo organo nomofilattico riguarda esclusivamente la revocazione di cui all’art. 28 cod. ant. Il nomen juris dell’istituto, la differenza tra il tenore letterale dell’art. 28, co. I, lett. a), cod. ant. e quello dell’art. 630, lett. c), c.p.p., gli intendimenti espressi nella relazione illustrativa al codice antimafia e il significato sistematico della disposizione che disciplina il termine di decadenza sono tutti argomenti suscettibili di essere spesi unicamente per la revocazione di cui all’art. 28 cod. ant. Inoltre, quella notazione preliminare secondo cui l’entrata in vigore del codice antimafia ha determinato un mutamento del quadro normativo che impone di “riesaminare” «i presupposti dell’impostazione ermeneutica» in passato accolta dalla giurisprudenza (v. supra, §5) sembrava sottintendere una maggiore ampiezza dei casi di “revoca in funzione di revisione”.

 

12. Quanto appena osservato per la revoca delle confische ancora disciplinate dall’art. 7, co. II, l. n. 1423/1956 vale anche per la revoca ex tunc delle misure di prevenzione personali. Diversamente da quanto avvenuto per la confisca di prevenzione, per queste ultime il legislatore non ha introdotto un apposito istituto per rimediare agli errori giudiziari. Così, il vuoto normativo viene ancora oggi colmato dalla giurisprudenza attraverso un’interpretazione estensiva dell’art. 11, co. II, cod. ant., che ha ripreso il dettato dell’art. 7, l. n. 1423/1956[53].

Oltre a quanto già osservato supra (§11), rispetto alla revoca ex tunc delle misure di prevenzione personali si può peraltro spendere un’ulteriore considerazione. Come si è già segnalato (v. supra, §5), ad avviso delle Sezioni unite la minore latitudine operativa della revocazione ex art. 28 cod. ant. rispetto alla revisione ex art. 630 c.p.p. risulterebbe ragionevole anche alla luce dalla «natura patrimoniale dell’interesse» su cui incide la confisca di prevenzione[54]. Ebbene, tale notazione non potrebbe essere proposta rispetto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, che pur non essendo una pena incide sulla libertà personale del proposto[55].

 

[2] La riconducibilità di tale istituto ai mezzi straordinari di impugnazione è confermata dalla sentenza in commento, in particolare al §3.2 del “considerato in diritto”, ove si valorizza «la sua collocazione normativa, posta all’interno del Capo III del Libro II del d.lgs. n. 159 del 2011, ossia di un capo autonomo e distinto da quello che immediatamente lo precede, riservato alle impugnazioni ordinarie». In questi stessi termini si era già espressa C. Pansini, La “revocazione” della confisca di prevenzione: un quadro di sintesi, in Proc. pen. giust., n. 5/2013, p. 115.

[3] Cfr. §1 del “considerato in diritto”, ove la questione di diritto viene così riassunta dai giudici di legittimità: «[s]e, ai fini della revocazione della confisca ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011, nella nozione di “prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento” debbano includersi, o meno, anche le prove preesistenti alla definizione del giudizio che, sebbene deducibili in tale sede, non siano però state dedotte, e perciò valutate, in conformità alla nozione di prova nuova come elaborata ai fini della revisione nel procedimento penale».

[4] Cfr. §7 del “considerato in diritto” della sentenza in commento.

[5] Come fa notare F. Basile, Manuale delle misure di prevenzione. Profili sostanziali, II ed., Giappichelli, Torino, 2021, p. 34, la tendenza della giurisprudenza – dovuta alla «vischiosità del linguaggio giuridico» e alle influenze della «terminologia tradizionale» – a impiegare la nozione di “pericolosità” anche per riferirsi alla «valutazione di tipo constatativo, che guarda al passato ed è finalizzata a verificare se il proposto possa essere inquadrato in una delle fattispecie di pericolosità previste dagli artt. 1 e 4 cod. antimafia», deve ritenersi impropria, non trattandosi di una valutazione di tipo prognostico.

[6] La necessità del requisito della “correlazione temporale”, in forza del quale la sproporzione deve essere accertata in relazione al momento durante il quale risulta che il soggetto fosse dedito ad attività delittuosa, è stata affermata dal massimo organo nomofilattico con la sentenza Cass. pen., Sez. un., 26 giugno 2014 (dep. 2 febbraio 2015), n. 4880. Per una puntuale analisi della ratio di questo requisito – nonché per ampi riferimenti bibliografici – si rinvia a S. Finocchiaro, Confisca di prevenzione e civil forfeiture. Alla ricerca di un modello sostenibile di confisca senza condanna, Giuffrè, Milano, 2022, pp. 124 ss.

[7] Ex plurimis, segnala la necessità di individuare un istituto in grado di porre rimedio agli errori giudiziari Cass. pen., Sez. un., 19 dicembre 2006 (dep. 8 gennaio 2007), n. 57, §3 del “considerato in diritto”.

[8] Cfr. ad esempio Cass. pen., Sez. I, 14 ottobre 1984, n. 2200; Cass. pen., Sez. I, 21 maggio 1990 (dep. 11 settembre 1990), n. 1386. Su questo filone giurisprudenziale cfr. P. V. Molinari, Alcune riflessioni sugli effetti ex tunc od ex nunc della revoca delle misure di prevenzione, in Cass. pen., 1995, II, pp. 384 ss.

[9] Cfr. Cass. pen., Sez. I, 6 marzo 1992 (dep. 31 marzo 1992), n. 1071; Cass. pen., Sez. I, 10 giugno 1997 (22 luglio 1997), n. 4232.

[10] Cfr. Cass. pen., Sez. un., 10 dicembre 1997 (dep. 30 marzo 1998), n. 18. Per un’analisi della pronuncia si rinvia a G. Dean, Provvedimenti soggetti a revisione ed ambito della declaratoria di inammissibilità della richiesta, in Giur. it., 1999, p. 806 e P.V. Molinari, La revisione ed i provvedimenti in tema di misure di prevenzione, in Cass. pen., 1998, p. 1931.

[11] Cass. pen., Sez. un., 19 dicembre 2006 (dep. 8 gennaio 2007), n. 57. Per alcune considerazioni critiche verso questa sentenza cfr. S. Furfaro, Due questioni in tema di misure di prevenzione patrimoniali: la pubblicità dell’udienza e i rimedi contro la confisca definitiva, in Giur. it., 2006, XII, p. 2379 ss., §3; A.M. Maugeri, La revoca ex tunc come espressione del diritto di difesa contro il provvedimento definitivo di confisca, in Dir. pen. proc., 2007, X, pp. 1297 ss. Per una ricostruzione del dibattito giurisprudenziale cfr. C. Pansini, Piccoli correttivi alla revocazione della confisca di prevenzione, in Dir. Pen. Proc., 2018, VII, pp. 935 ss. e, meno recentemente, P.V. Molinari, Confisca antimafia definitiva; quale rimedio qualora il bene risulti, in base a nuove prove, lecitamente acquistato?, in Cass. pen., 2004, XI, pp. 3773 ss.

[12] Cfr. §4.2 del “considerato in diritto”: «[…] nel risolvere in senso positivo il contrasto relativo alla possibilità di estendere alla confisca di prevenzione l’istituto della revoca predisposto dal legislatore nell’art. 7, secondo comma, legge cit., la sentenza Auddino ha fatto ricorso ad argomenti potenzialmente in contraddizione fra loro e […] ha posto implicitamente le premesse di una nuova divergenza interpretativa […]».

[13] Cfr. Cass. pen., Sez. Un., 19 dicembre 2006 (dep. 8 gennaio 2007), n. 57, §13 del “considerato in diritto”.

[14] Cfr. Cass. pen., Sez. un., 26 settembre 2001 (dep. 9 gennaio 2002), n. 624, CED 220443. Per un commento cfr. A. Scalfati, L’ammissibilità della revisione e la «prova nuova» dopo l’intervento delle Sezioni unite, in Dir. pen. proc., 2002, 4, pp. 495 ss., il quale mette in luce la «carica sempre più oggettiva assunta dalla revisione».

[15] Per questa e la precedente citazione cfr. Cass. pen., Sez. I, 5 novembre 2020 (dep. 17 marzo 2021) n. 10343, §3.3. Secondo i giudici di legittimità, la medesima conclusione vale anche per la revoca ex tunc “in funzione di revisione” estrapolata dalla giurisprudenza attraverso un’interpretazione estensiva dell’art. 7, co. II, l. n. 1423/1956. Cfr. anche Cass. pen., Sez. II, 24 settembre 2013 (dep. 8 ottobre 2013), n. 41507 e Cass. pen., Sez. II, 13 gennaio 2012 (dep. 1 febbraio 2012), n. 4312, che, pur successive all’entrata in vigore del c.d. codice antimafia, e dunque all’introduzione della revocazione della confisca ex art. 28 d.lgs. n. 159/2011, fanno applicazione, ratione temporis, dell’art. 7, co. II, l. n. 1423/1956.

[16] Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 6 ottobre 2015 (dep. 4 novembre 2015), n. 44609, §2 del “considerato in diritto”.

[17] Cass. pen., Sez. I, 16 febbraio 2021 (dep. 2 aprile 2021), n. 12762; Cass. pen., Sez. II, 25 giugno 2021 (21 luglio 2021), n. 28305.

[18] Cfr. Cass. pen., Sez. I, 28 settembre 2021 (17 gennaio), n. 1649; Cass. pen., Sez. VI, 18 maggio 2021 (dep. 1° luglio 2021), n. 27689.

[19] Cfr. il principio di diritto riportato supra, §1.

[20] Cfr. §4.3 del “considerato in diritto”.

[21] Cfr. §4.3 del “considerato in diritto”.

[22] Cfr. §5.1 del “considerato in diritto” della sentenza in commento.

[23] Cfr. §5.1 del “considerato in diritto”.

[24] Per questa e la precedente citazione cfr. §5.1 del “considerato in diritto”.

[25] Cfr. §5.2 del “considerato in diritto”.

[26] Cfr. Corte cost., sent. 24 gennaio 2019 (dep. 27 febbraio 2019), n. 24, §10.4.1 del “considerato in diritto”. Per un esame della sentenza cfr., tra gli altri, F. Basile, E. Mariani, La dichiarazione di incostituzionalità della fattispecie preventiva dei soggetti “abitualmente dediti a traffici delittuosi”: questioni aperte in tema di pericolosità, in DisCrimen, 2019; S. Finocchiaro, Due pronunce della corte costituzionale in tema di principio di legalità e misure di prevenzione a seguito della sentenza de Tommaso della Corte Edu, in Dir. pen. cont., 4 marzo 2019.

[27] Cfr. §5.3 del “considerato in diritto”.

[28] Cfr. Relazione illustrativa di commento al Codice delle leggi antimafia.

[30] Cfr. p. 29 della sentenza in commento. Più corretto sarebbe stato il riferimento al dies a quo.

[31] Cfr. p. 31 della sentenza.

[32] Cfr. p. 30 della sentenza.

[33] Cfr. §6.1 del “considerato in diritto”.

[34] Cfr. in particolare Cass., Sez. un., 11 aprile 2006 (dep. 28 aprile 2006), n. 14991.

[35] Cfr. p. 31 della sentenza.

[36] In dottrina cfr. C. Pansini, La “revocazione” della confisca di prevenzione…, cit., p. 116, la quale osservava che l’esegesi restrittiva «comporterebbe una forte lesione del diritto di difesa e del diritto costituzionalmente garantito alla riparazione dell’errore giudiziario, spettanti al soggetto destinatario della misura ablatoria, non tanto le volte in cui questi sia rimasto inerte, non producendo la prova nel corso del procedimento di prevenzione quanto, piuttosto, le volte in cui, pur prodotta, la prova non sia stata valutata dal giudice».

[37] Cfr. §6.3 del “considerato in diritto”, che richiama Cass. pen., Sez. un., 29 maggio 2014 (dep. 29 luglio 2014), n. 33451. Argomentava sui limiti del ricorso per cassazione per sostenere un’interpretazione estensiva della nozione di novum probatorio S. Furfaro, Diritto processuale delle misure di prevenzione, Giappichelli, Torino, 2022, p. 497.

[38] Cfr. Cass. pen., Sez. un., 24 febbraio 2022 (dep. 6 luglio 2022), n. 25951, in questa Rivista, 12 ottobre 2022, con nota di D. Albanese, Prosegue, dalle fondamenta, la ricostruzione del giusto processo di prevenzione: le Sezioni unite sulla ricusabilità del giudice.

[39] Così V. Maraldi, Continua l’opera di assimilazione del procedimento di prevenzione a quello penale, in DisCrimen, 9 novembre 2022. Sul punto cfr. anche S. Furfaro, Diritto processuale delle misure di prevenzione, cit., p. 3, il quale critica le tendenze dottrinali a riferirsi al processo penale «sempre e comunque […], senza affatto considerare, ad esempio, quanto autonomo sia il procedimento di sicurezza rispetto al processo penale e come qualsiasi paragone o confronto debba tenere conto di quella che a buon conto può dirsi l’ontologia del fenomeno».

[40] Così C. Pansini, La “revocazione” della confisca di prevenzione…, cit., p. 117. Cfr. anche G. Di Chiara, Confisca di prevenzione, destinazione dei beni confiscati e scenari della revocazione straordinaria, in Dir. pen. proc., 2019, IV, pp. 441 ss., §2, secondo cui proprio «la comparazione con gli assetti testuali […] dell’art. 630 c.p.p. […] dà conto del raggio assai vigilato della manovra fondativa posta in opera dal legislatore del 2011».

[41] Per una definizione dei concetti di noviter reperta, noviter producta, noviter cognita e noviter iudicata cfr. M. D’Orazi, La revisione del giudicato penale. Percorsi costituzionali e requisiti di ammissibilità, Cedam, Padova, 2003, pp. 448-449.

[42] Sulla possibilità di distinguere tra prova preesistente non conosciuta e prova sopravvenuta cfr., per tutti, G. Foschini, La «novità» della prova per l’ammissibilità della revisione, in Riv. it. dir. pen., 1948, p. 57, che, nel tracciare un primo significato di «prova nuova» (si noti: non di prova “sopravvenuta”, espressione invece usata dall’art. 28 d.lgs. n. 159/2011), afferma che è tale sia quella che «ancora non esisteva» prima della condanna (corsivo aggiunto), sia quella la cui «esistenza era ignorata», sia quella che, pur esistente e nota, non poteva essere prodotta a causa di «ostacoli».

[43] Cfr. Guide on Article 4 of Protocol No. 7 to the European Convention on Human Rights, aggiornato al 31 agosto 2022 e disponibile sul sito web della Corte EDU, §71.

[44] Cfr. in particolare §5.3 del “considerato in diritto”.

[45] Cfr. E. M. Mancuso – F. Viganò, sub art. 4 prot. n. 7, in Aa.Vv., Corte di Strasburgo e giustizia penale, G. Ubertis – F. Viganò (a cura di), II ed., Giappichelli, Torino, 2022, p. 485. V. §3.1 del “considerato in diritto”, ove si afferma che la revocazione della confisca di prevenzione troverebbe copertura anche nell’art. 4, par. 2, Prot. 7 CEDU.

[46] Così G. Luparello, commento sub art. 28 d.lgs. n. 159/2011, in Commentario breve al codice antimafia e alle altre procedure di prevenzione, M. F. Cortesi (coordinamento di), Cedam, Milano, 2019, p. 153.

[47] Cfr. M. D’Orazi, La revisione del giudicato penale…, cit., p. 450.

[48] In questo senso C. Buffon, Nuovi parametri del novum probatorio nella revocazione della confisca di prevenzione ex art. 28, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159/2011, in Giust. pen., 2018, III, c. 347.

[49] Cfr. Relazione illustrativa di commento al Codice delle leggi antimafia, p. 5.

[50] Così Cass. pen., Sez. I, 17 ottobre 2013 (dep. 22 gennaio 2014), n. 2945, §1 del “considerato in diritto”. Nello stesso senso cfr. anche Cass. pen., Sez. I, 8 aprile 2013 (dep. 2 agosto 2013), n. 33782.

[51] Cfr. supra, §3.

[52] Cfr. Cass. pen. Sez. I, 16 gennaio 2019 (dep. 28 marzo 2019), n. 13638, §1 del “considerato in diritto”. Nello stesso senso Cass. pen., Sez. V, 4 novembre 2015 (dep. 7 gennaio 2016), n. 148.

[53] Cfr. ex multis F. Insom, L’esecuzione delle misure, in Aa.Vv., Misure di prevenzione, S. Furfaro (a cura di), Utet, Torino, 2013, p. 272, che parla di natura «proteiforme» della revoca ex art. 11 cod. ant.

[54] Per la citazione contenuta nel testo cfr. §5.3 del “considerato in diritto”, ove tuttavia le Sezioni unite sembrano voler valorizzare anche la natura non penale della confisca.

[55] Cfr. Corte cost., 19 giugno 1956 (dep. 3 luglio 1956), n. 11, ribadita da Corte cost., 24 gennaio 2019 (dep. 27 febbraio 2019), n. 24.