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03 Febbraio 2026


Differimento della pena detentiva per la donna incinta dopo il d.l. Sicurezza: la Cassazione richiama Corte cost. n. 32/2020 per escludere l’efficacia retroattiva della novella

Cass. Sez. I, sent. 4 dicembre 2025 (dep. 9 dicembre 2025), n. 3547, Pres. De Marzo, Est. Calaselice



*Contributo destinato all apubblciazione nel fascicolo 2/2026. 

 

1. Con la sentenza che può leggersi in allegato, la Corte di Cassazione si è pronunciata sull’efficacia nel tempo di una delle più criticate modifiche apportate in materia penitenziaria dal c.d. d.l. sicurezza del 2025: la trasformazione da obbligatorio in meramente facoltativo del differimento della pena detentiva per le donne incinte. I giudici di legittimità hanno circoscritto la portata della novità legislativa alle sole condanne per i fatti commessi dopo la novella, in maniera condivisibile e coerentemente con le coordinate fissate dalla Corte costituzionale nella nota sentenza n. 32 del 2020, pur giungendo – come si vedrà – a una soluzione del caso concreto che può essere discussa.

 

2. In particolare, la Cassazione era chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto da una donna, condannata alla pena di trent’anni per diversi reati di furto, avverso il diniego opposto dal Tribunale di Sorveglianza di Milano sia alla richiesta di differimento della pena durante la gravidanza ai sensi dell’art. 146 c.p. (nella formulazione antecedente al 2025), sia di quella di rinvio dell'esecuzione della pena per motivi di salute ai sensi dell’art. 147, n. 2, c.p., avanzata a causa dell’insorgenza di un tumore al seno e delle conseguenze fisiche e psicologiche del parto prematuro intervenuto nelle more del procedimento.

Quanto, in particolare, al mutamento di regime del differimento della pena detentiva per effetto del c.d. d.l. sicurezza, la ricorrente segnalava l’irretroattività della modifica. Evidenziava come, avendo l’intervento del Governo profondamente mutato la qualità della pena da scontare in concreto, e  tenuto conto della più recente giurisprudenza costituzionale, il nuovo differimento dovesse essere ritenuto applicabile soltanto pro futuro e non anche – come nel caso di specie – rispetto a fatti commessi prima dell’emanazione del decreto-legge.

 

3. Relativamente a questo motivo di ricorso, e per quanto qui maggiormente interessa, i giudici di legittimità hanno concordato che «per l’applicazione del regime previgente propende il ragionamento svolto da Corte cost., sent. n. 32 del 2020, in materia di modifiche dell’art. 4-bis Ord. pen. introdotte dal c.d. “decreto spazzacorrotti” e accesso ai benefici penitenziari».

Ripercorsi i passaggi salienti della decisione della Corte costituzionale[1], la Cassazione ha affermato che i principi ivi contenuti «debbano trovare applicazione anche quando la ratio delle norme si giustifichi in ragione dell’esigenza di assicurare che i minori in tenera età possano godere di una relazione diretta con almeno uno dei due genitori: ciò non toglie infatti che il legislatore abbia inteso perseguire tale finalità individuando un beneficio del quale resta titolare il soggetto condannato».

Anche in questo caso, dunque, secondo i giudici di legittimità, si registra – per effetto dell’intervento normativo – un mutamento profondo della natura della pena cui la condannata va incontro, rendendo nient’altro che un’eventualità la possibilità di rimanere “fuori” durante la gravidanza. Pertanto, la modifica in malam partem è applicabile solo ai fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del decreto.

 

3.1. Nondimeno, la Corte di Cassazione ha escluso che l’opzione interpretativa accolta determinasse, nel caso di specie, la formulazione di una soluzione più favorevole per la condannata, ancorché madre di prole di età inferiore a un anno.

Per i giudici di legittimità, infatti, nulla è cambiato rispetto alla situazione della ricorrente: in caso di inidoneità del domicilio proposto e di significativa pericolosità sociale della persona condannata, mantiene perdurante validità l’indirizzo giurisprudenziale che afferma la necessità di scontare la pena in un ICAM[2], «a prescindere dall’intervenuta modifica legislativa».

Nel caso scrutinato, a parere della Corte, il Tribunale di Sorveglianza ha compiutamente motivato circa l’inidoneità del domicilio indicato ‒ «un immobile in costruzione abusivo, in relazione al quale il Comune competente, allo stato, ha negato l’accertamento di conformità e la sanatoria, già oggetto di ordine di demolizione, circostanze a fronte delle quali è stato reputata ininfluente l’intervenuta sospensione da parte del Consiglio di Stato dell’ordine di demolizione» ‒ e risulta accertata la pericolosità estrema della condannata. Di conseguenza, non è censurabile la detenzione della ricorrente all’interno della sezione nido dell’istituto di Bollate, per indisponibilità di posti in ICAM.

 

4.  Quanto, invece, al ricorso avverso il mancato rinvio dell’esecuzione della pena per motivi di salute, i giudici di legittimità hanno ritenuto esente da vizi la decisione del Tribunale di Sorveglianza, affermando che «le cure chemioterapiche necessarie possono essere gestite per tre mesi, mediante traduzione in ospedale, per il tempo necessario alla somministrazione della terapia, e l’eventuale assistenza successiva può essere garantita adeguatamente dalla struttura sanitaria interna». Ciò anche in ragione della «elevatissima pericolosità sociale della condannata, considerato il numero ininterrotto di reati commessi anche in stato  di gravidanza (la ricorrente è giunta, con l’ultimo nato, alla diciannovesima gravidanza, con sette parti spontanei e sette tagli cesarei) e pur essendo madre di figli minori, dunque, eseguiti anche in spregio alla tutela necessaria da assicurare ai nascituri e ai figli nati», e del concreto pericolo di fuga, «tenuto conto del fatto che la condannata può contare su soggetti che abitano in Stato estero, dove si è recata durante la gravidanza, omettendo anche di sottoporsi ai controlli medici previsti per la salute propria e quella del feto».

Anche questo motivo di ricorso, dunque, è stato ritenuto infondato.

***

5. Come anticipato in apertura, la soluzione offerta dalla Corte di Cassazione rispetto al caso concreto appare discutibile, nonostante le condivisibili premesse formulate nella prima parte del provvedimento. Valorizzando la valutazione di inidoneità del domicilio effettuata dal Tribunale di Sorveglianza, i giudici di legittimità non hanno messo in discussione la custodia in carcere di una donna affetta da tumore al seno e che ha da poco partorito prematuramente un figlio tutt’ora ricoverato in ospedale.

Se è vero che l’apprezzamento dell’inidoneità del domicilio proposto non poteva essere rivisto, trattandosi di una valutazione di fatto, nella decisione si finisce per attribuire peso a fattori non dirimenti, mentre sembrano essere scarsamente problematizzati altri fattori strutturali e decisivi. Da un lato, si dà conto del numero di gravidanze avute dalla donna e sono espressi dubbi circa il suo essere una buona madre[3], dall’altro, non si tiene conto del contesto detentivo con cui, per forza di cose, una donna affetta da una patologia tumorale e che ha da poco partorito è costretta a confrontarsi. Non si prendono in considerazione, ad esempio, le carenze di organico dei nuclei scorte impegnati (anche) nella traduzione verso i presidi sanitari delle persone recluse affette da serie patologie, che oggi è tale da determinare, non di rado, l’impossibilità di fruire di visite mediche già prenotate all’esterno[4].

L’esito della decisione, rispetto al caso concreto, finisce così per aderire alla logica che ha animato la riforma del 2025, che ha inteso ridurre le garanzie per un tipo di autrice ritenuto irrimediabilmente pericoloso. Si spreca, dunque, un’occasione per misurarsi – come accaduto in una recente pronuncia del Tribunale di Sorveglianza di Torino segnalata su questa Rivista[5] – con il contesto in cui il diritto alla salute è e può essere concretamente garantito nelle nostre carceri, al fine di meglio tutelare diritti e libertà fondamentali delle persone ristrette.

 

6. D’altra parte, non v’è dubbio che la sentenza in allegato si segnali all’interesse dei lettori per il passaggio con cui la Corte di Cassazione ha escluso l’applicabilità retroattiva del d.l. sicurezza nella parte in cui, con evidenti effetti in malam partem, ha reso facoltativo – e non più obbligatorio – il differimento della pena per le detenute incinte.

Tale passaggio risulta particolarmente rilevante per almeno due ordini di ragioni.

In primo luogo, la presa di posizione dei giudici di legittimità si pone in linea di continuità con la più recente giurisprudenza costituzionale, e consente di circoscrivere gli effetti di una modifica legislativa che, per contenuto e ispirazione, pone non pochi interrogativi sul piano della compatibilità con i principi fondamentali di marca costituzionale del diritto penale.

In secondo luogo, l’affermazione della Corte di Cassazione può servire a sopire il contrasto interpretativo registrato, nei mesi scorsi, nella magistratura di sorveglianza: se alcuni giudici hanno ritenuto che anche la modifica in tema di differimento dell’esecuzione della pena per le donne in stato di gravidanza debba essere assoggettata al principio di irretroattività[6], altri l’hanno qualificata come disposizione processuale, applicando il principio tempus regit actum[7].

La pronuncia in commento ha dunque il merito di consolidare l’orientamento più  garantista e coerente con la giurisprudenza costituzionale, chiudendo – si spera – quel fronte di incertezza almeno per le autrici di fatti di reato antecedenti all’entrata in vigore del d.l. sicurezza. Non resta che attendere, invece, che sia sollevata questione di legittimità costituzionale rispetto alle pene irrogate per fatti successivi.

 

 

 

 

[1] Per una disamina dei passaggi salienti della nota sentenza v. V. Manes, F. Mazzacuva, Irretroattività e libertà personale: l'art. 25, secondo comma, Cost., rompe gli argini dell'esecuzione penale, in questa Rivista, 2020.

[2] Nella sentenza in commento è citata, in particolare, Cass. pen., sez. I, 12 ottobre 2023, n. 2358.

[3] V. supra, il passaggio della sentenza in cui si evidenzia che la donna avesse commesso dei reati ed effettuato soggiorni all’estero anche durante le gravidanze. Sul doppio stigma che affrontano le donne in carcere, cfr. il primo rapporto dell’Associazione Antigone sulle donne detenute in Italia, F. Bonassi, Lo sportello di Antigone a Pozzuoli: cattive madri.

[4] Sul punto, v. ancora l’ultimo rapporto dell’Associazione Antigone sulle condizioni di detenzione in Italia, nel quale si dà atto di come una delle problematiche che emerge nella ordinaria gestione dei penitenziari siano le conseguenze della carenza di personale dei nuclei scorte sulla tutela della salute delle persone detenute: cfr. S. Antonelli, Un anno di sportelli in carcere.

[5] In un recente provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Torino, Trib. sorv. Torino, ord. 5 agosto 2025 (dep. 6 agosto 2025), n. 3394, Pres. Del Piccolo, Est. Tacchino, in questa Rivista, è stata offerta un’interpretazione inedita dell’art. 47 ter, co. 1, lett. c) dell’ordinamento penitenziario, riconoscendo, nell’ambito della concessione della detenzione domiciliare, un peso al sovraffollamento in cui versava l’istituto in cui l’istante risultava ristretto. Attraverso una lettura estensiva e costituzionalmente conforme della norma, in particolare, è stata accolta la richiesta, evidenziando come la permanenza in carceri sovraffollate incida significativamente sulla condizione dei ristretti affetti da gravi patologie, anche qualora non sia in gioco la possibilità che siano efficacemente curati all’interno dei penitenziari.

[6] Magistrato di Sorveglianza di Bologna, 3 giugno 2025, giudice estensore Romano, in questa Rivista.

[7] Tribunale di Sorveglianza di Venezia, 21 ottobre 2025, presidente Arata, estensore Secchi Villa.