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20 Novembre 2025


Oltre il sovraffollamento: violenza, fragilità e disuguaglianze nel sistema penitenziario. Il ruolo della Magistratura di Sorveglianza


Riportiamo di seguito il testo dell'intervento della dott.ssa Giulia Vassalli, Magistrato di Sorveglianza presso l’Ufficio di Sorveglianza di Varese, in occasione del Convegno “Sovraffollamento carcerario e dignità”, organizzato dall’Associazione Nazionale Magistrati, dall'Associazione Italiana dei professori di Diritto Penale e dall'Unione delle Camere Penali Italiane, in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Milano e tenutosi a Milano, nell’Aula Magna del Palazzo di giustizia, il 15 ottobre 2025.

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1. Quando ho appreso il titolo di questo incontro la mia attenzione si è immediatamente soffermata sul termine dignità: parola più breve e apparentemente meno visibile di sovraffollamento, ma dal significato molto più profondo.

Il ruolo del Magistrato di Sorveglianza, in fondo, è esattamente questo: garantire, come imposto dalla Costituzione, che l’esecuzione della pena tenda alla rieducazione del condannato e sia conforme ad umanità. E la pena può dirsi umana nella misura in cui si traduca in una limitazione della libertà personale nella misura minima necessaria, senza mai comportare un sacrificio generalizzato dei diritti inviolabili di cui è titolare ogni persona, anche se detenuta.

Credo, quindi, che ogni riflessione sul sovraffollamento carcerario ed in generale sulla crisi del nostro sistema penitenziario debba partire da una consapevolezza essenziale: ogni detenuto, in quanto persona, conserva un patrimonio di diritti inviolabili che lo accompagna per tutto il corso dell’esecuzione penale (cfr. Corte Cost. n. 26/1999); diritti che possono essere compressi, ma mai annullati, soltanto nella misura minima necessaria a garantire esigenze preminenti di ordine e sicurezza.

Eppure, la magistratura di sorveglianza oggi è costretta a confrontarsi quotidianamente con un interrogativo di fondo: il nostro sistema penitenziario può dirsi davvero conforme a quel senso di umanità sancito dalla Costituzione?

La realtà, purtroppo, ci restituisce un quadro complesso, in cui diverse criticità concorrono a rendere la pena sempre meno umana. Il sovraffollamento carcerario rappresenta, in questo senso, la punta dell’iceberg di un sistema penale che attraversa una profonda crisi strutturale, correlata a vari profili problematici che ormai contraddistinguono il carcere nella sua ordinarietà.

 

2. Il sovraffollamento carcerario, come ricordato dalla Corte Europea dei Diritti Umani, costituisce ormai un fenomeno strutturale e sistemico, che rivela un malfunzionamento cronico del nostro sistema penitenziario.

E i dati lo confermano: al 30 settembre 2025 il tasso di affollamento medio ufficiale era del 124%, con un tasso di affollamento medio effettivo (che tenga conto dei posti non disponibili per inagibilità e ristrutturazione) certamente superiore, pari a circa il 135%. Tale fenomeno interessa in modo particolare la Regione Lombardia, ove alcuni Istituti penitenziari hanno addirittura un tasso di affollamento superiore al 150% (tra questi Milano San Vittore, Varese, Lodi e Como)

E’ evidente che la mancanza di uno spazio vitale minimo in cella comporta per il detenuto un surplus di sofferenza ed afflizione, oltre alla limitazione della libertà personale, che si traduce in una evidente lesione della sua dignità.

Il Legislatore nel 2014, a seguito della sentenza Torreggiani e altri c. Italia emessa dalla Corte Europea dei Diritti Umani l’8 gennaio 2013, ha introdotto un rimedio ex post, ovvero il reclamo ai sensi dell’art. 35-ter O.P. Si tratta di un istituto che, tuttavia, non incide sulle cause del fenomeno, ma si limita ad offrire una tutela riparatoria consistente o in una riduzione della pena o in un indennizzo economico. In altri termini, lo Stato rinuncia ad esercitare, almeno in parte, la propria potestà punitiva, concedendo uno sconto di pena ogniqualvolta riconosca di avere agito nella illegalità.

 

3. Ma il sovraffollamento non è solo un problema di spazi, in quanto genera una serie di conseguenze che, nel loro insieme, contribuiscono a rendere la pena inumana e per alcuni intollerabile.

Diviene, difatti, un moltiplicatore di disfunzioni, fonte di esasperazione non solo per i detenuti, ma per tutti coloro che gravitano attorno al sistema dell’esecuzione penale, generando un clima di tensione permanente ed un aumento degli episodi di violenza. Violenza tra detenuti, costretti ad una convivenza forzata in spazi ristretti, che talvolta si traduce in episodi di violenza sessuale legati alla mancanza di istituti idonei a tutelare adeguatamente l’affettività dietro le sbarre; violenza da parte del personale di Polizia Penitenziaria, in alcuni casi non adeguatamente formato e che opera in condizioni lavorative inevitabilmente difficili, segnate da una sproporzione tra unità in servizio e popolazione detenuta e dalla carenza di ulteriori figure professionali di supporto, situazioni che diventano fonte di stress e di malessere a cui consegue un maggiore ricorso alla forza fisica.

A tutto ciò si aggiunge una forma di violenza più silenziosa ma devastante: quella su sé stessi, che si manifesta sia in forme di autolesionismo sia in atti estremi di suicidio.

I dati parlano chiaro: in carcere ci si toglie la vita diciotto volte in più che nella società libera. E le forme di autolesionismo aumentano negli Istituti più affollati.

Milano San Vittore è l’istituto in cui nel 2024 si è registrato il maggior numero di tentati suicidi e di atti di autolesionismo.

Tali episodi sono il segnale più drammatico di condizioni detentive che per alcuni diventano insostenibili, fonte di sofferenza e disagio psichico che non trovano adeguato supporto.

I suicidi e gli atti di autolesionismo riguardano, difatti, soprattutto categorie di detenuti più vulnerabili: donne, stranieri, tossicodipendenti, persone affette da disturbi mentali. Sono loro, più di altri, a sperimentare condizioni di detenzione non conformi al senso di umanità. Peraltro, la Circolare di riorganizzazione del circuito di Media Sicurezza del 2022 non ha affatto contribuito a ridurre gli episodi critici, ma anzi ha imposto ulteriori chiusure, con definitivo abbandono del modello di sorveglianza dinamica, accentuando l’isolamento e la marginalizzazione dei più fragili.

 

4. Vorrei soffermarmi, quindi, su alcune categorie di detenuti più vulnerabili, rispetto ai quali il sovraffollamento, come anticipato, funge da amplificatore del disagio.

Le donne detenute, pur rappresentando solo il 4% della popolazione detenuta, subiscono più intensamente gli effetti del sovraffollamento: nel 2023 il tasso di affollamento nei quattro Istituti femminili (divenuti tre nel 2024 a seguito della chiusura per ristrutturazione della Casa Circondariale di Pozzuoli) e nelle sezioni femminili era del 112,3%, superiore alla media nazionale (109,2%).

Oggi l’80% delle donne si trova ristretta in piccole sezioni femminili all’interno di carceri maschili, con una deroga strutturale e sistematica al principio di territorialità (le sezioni femminili sono difatti 52, su 190 istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale). Questi istituti, pensati e costruiti per ospitare uomini, si rivelano inadatti a rispondere alle esigenze emotive, familiari, sociali e sanitarie proprie della popolazione femminile. La separazione tra uomini e donne all'interno di penitenziari misti determina di fatto una significativa riduzione dell’offerta trattamentale per le detenute. Le iniziative in comune sono pressoché inesistenti e in molti istituti mancano del tutto occasioni di incontro tra uomini e donne. Questa condizione finisce per accentuare la marginalizzazione della popolazione femminile ristretta, rendendo l’esperienza detentiva ancora più afflittiva e spesso fonte di ulteriore sofferenza psichica.

Analoghe criticità si riscontrano con riferimento alle detenute transessuali, allocate secondo il loro sesso biologico e dunque ospitate in sezioni separate all'interno di istituti maschili, collocazione che si traduce sovente in isolamento ed ulteriore fattore di vulnerabilità. Tale condizione diventa ancora più drammatica per le condannate transessuali destinatarie di un provvedimento di applicazione di misura di sicurezza detentiva, che sono collocate in istituti maschili a causa della mancanza di sezioni dedicate all’interno delle case di lavoro. 

Dunque, non sorprende che, pur rappresentando una minoranza numerica, le donne arrivino a costituire circa il 5% dei suicidi in carcere: un dato che testimonia la profondità del disagio e la carenza di percorsi realmente inclusivi ed attenti alle specificità di genere.

 

5. La detenzione femminile impone una riflessione ulteriore e dolorosa: quella relativa alla presenza di bambini in carcere insieme alle loro madri detenute. Al 30 settembre 2025 risultavano 24 i bambini che vivevano negli istituti penitenziari italiani (Icam o sezioni nido). Ci si deve allora domandare se, in tali situazioni, la pena possa dirsi davvero conforme al senso di umanità. La privazione della libertà, quando coinvolge indirettamente minori innocenti, sollecita una riflessione profonda sulla dignità della pena e sulla necessità di individuare soluzioni alternative, capaci di conciliare certezza della risposta sanzionatoria e tutela dei diritti fondamentali.

 

6. Un’ulteriore significativa minoranza della popolazione carceraria è rappresentata dagli stranieri, che ugualmente vivono condizioni di maggiore emarginazione ed isolamento.

Gli stranieri reclusi in carcere rappresentino soltanto lo 0,4% degli stranieri presenti sul territorio nazionale ma costituiscono circa il 39% dell’intera popolazione detenuta (di cui circa il 20% presente negli Istituti penitenziari lombardi).  Tale dato è emblematico, in quanto dimostra che per i condannati stranieri il carcere continua a rappresentare la forma prevalente e spesso unica di esecuzione della pena.

Quando parliamo di detenuti stranieri ci riferiamo a persone che, nella maggior parte dei casi, si trovano lontane dal proprio Paese di origine, con una limitata conoscenza della lingua italiana e prive di riferimenti materiali ed affettivi sul territorio, dunque, spesso impossibilitate a beneficiare di misure alternative, pur dovendo scontare in media pene più brevi. Tali fattori, ovviamente, ostacolano la costruzione di percorsi individualizzati di reinserimento in assenza di una adeguata rete di supporto. Le carenze sono evidenti: al 31 dicembre 2024 si contavano appena 1,7 mediatori culturali ogni 100 detenuti. E’ chiaro, dunque, che una detenzione vissuta in simili condizioni rischia di tradursi in una mera afflizione priva di qualsiasi valenza risocializzante.

Ancora una volta i dati parlano chiaro: il 46% degli eventi suicidari riguarda proprio i detenuti stranieri.

 

7. Tali riflessioni ci consentono di soffermarci su un’ulteriore grave problematica, quella del disagio psichico in carcere, che colpisce prevalentemente le categorie di detenuti più vulnerabili. Le problematiche psichiche tra la popolazione detenuta sono in costante aumento, mentre le risorse a disposizione per affrontarle sono sempre più scarse ed inadeguate.

Accanto ai detenuti con una diagnosi psichiatrica medicalmente definita (circa il 10% del totale), vi è un 20% di detenuti che assume stabilizzanti dell’umore, antipsicotici o antidepressivi. Si percepisce una sorta di “violenza psichica” a cui sono soggette le persone ristrette in carcere, che si pone in evidente contrasto non soltanto con l’art. 27 Cost. ma anche con quanto sancito dal quarto comma dell’art. 13 Cost. secondo cui E’ punita ogni forma di violenza fisica o psicologica nei confronti di persone private della propria libertà personale.

In carcere sono state organizzate, per via amministrativa e regolamentare, in assenza di una precisa copertura normativa, le Articolazioni per la tutela della salute mentale (c.d. Atsm), sezioni a prevalente gestione sanitaria, concentrate in pochi istituti, almeno uno per regione. Le Atsm affrontano solo una piccola parte del problema, ma non fotografano affatto il disagio mentale diffuso nelle altre sezioni detentive, né l’evidente tendenza alla psichiatrizzazione degli spazi detentivi.

Per i detenuti affetti da malattie mentali sopravvenute nel corso della carcerazione, quindi dichiarati capaci di intendere e volere, dal 2019 (cfr. sentenza Corte Cost. n. 99/2019) è prevista la possibilità di ricorrere al differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare, qualora via sia incompatibilità tra la patologia psichica ed il regime carcerario.  

Infine, particolarmente drammatica è la condizione dei detenuti affetti da patologie psichiatriche in attesa di collocamento in Rems, costretti a subire una detenzione illegittima, in quanto sine titulo, ed inumana, in ragione della loro evidente maggiore vulnerabilità.

 

8. A conclusione di tale rapida analisi su alcune criticità che oggi contraddistinguono il nostro sistema penitenziario, credo emerga con chiarezza una sfida a cui non possiamo più sottrarci: ripensare il carcere nel suo complesso, restituendogli senso, funzione e dignità.

Il sovraffollamento non è più un’emergenza isolata ma è sintomo di un sistema penitenziario connotato da molteplici deficienze strutturali ed organizzative, dinnanzi alle quali anche il magistrato di sorveglianza percepisce talvolta un senso di impotenza e frustrazione, in quanto dotato di armi spuntate.

Difatti, la vigilanza sugli Istituti penitenziari, esercitata mediante colloqui con i detenuti, visite ed accessi, è sempre più difficoltosa anche in considerazione dell’aumento esponenziale di istanze e reclami che ne assorbono gran parte del tempo; a ciò si aggiunge la constatazione della scarsa efficacia in termini pratici dei provvedimenti di accoglimento dei reclami per violazione dei diritti, proposti dai detenuti ai sensi dell’art. 35 bis O.P., ogniqualvolta la lesione derivi da carenze strutturali non rimediabili nel breve termine. Si pensi a quanto accaduto con riferimento alla questione relativa alla tutela dell’affettività.  Il carcere, dunque, non può più essere concepito come discarica sociale o il c.d. luogo delle emergenze sociali, ove vengono collocati i soggetti più fragili, che non trovano al di fuori una rete istituzionale che li sostenga, ma deve essere (o tornare ad essere) un luogo che sappia preparare alla libertà. Ed oggi non lo è.

Rileviamo con amarezza che molti suicidi avvengono poco prima del fine pena, in un momento in cui la persona si trova evidentemente smarrita dinanzi all’idea di un ritorno in libertà e priva di un orizzonte che abbia consistenza. E ancora, che tra i detenuti che scontano la pena in carcere sino all’ultimo giorno, 7 su 10 tornano a delinquere. A dimostrazione di un carcere che non funziona, né in termini di risocializzazione né in termini di prevenzione.

Dunque, chi entra in carcere ha il diritto di ricevere una offerta trattamentale, a cui è libero di aderirvi o meno, e di vivere in condizioni dignitose. Per questo occorre investire in nuove figure professionali, di sostegno sia per i detenuti sia per il personale di Polizia Penitenziaria, assicurare cure adeguate, garantire spazi e tempi per coltivare la propria affettività, implementare le opportunità lavorative in carcere, rendendole una occasione concreta di apprendimento, ponendo fine al c.d. ozio senza riposo ed abbandonando quelle mansioni poco qualificanti che spesso vengono offerte (si pensi a quella dello “scopino” o alla stereotipizzazione delle attività svolte da donne detenute, spesso impiegate in lavanderia o sartoria): non si tratta di concessioni, ma di diritti da garantire

Se vogliamo dare forma ai princìpi costituzionali dobbiamo pretendere condizioni detentive dignitose, perché solo così potremo evitare che il condannato che abbia subito un trattamento inumano ed illegittimo possa, invece, sentirsi quasi legittimato a violare di nuovo la legge. 

 

9. Al contempo, occorre superare l’idea di un sistema penale carcero-centrico, conseguenza di una concezione di pena sempre più retributiva, e riappropriarsi dell’idea del carcere quale extrema ratio. In tal senso, è necessario promuovere, ove possibile, l’accesso a misure alternative ed aumentare sempre di più lo spazio dell’area penale esterna; alternative alla carcerazione che non devono consistere nella mera imposizione di divieti e prescrizioni ma devono arricchirsi di un concreto contenuto risocializzante e per fare ciò è ovviamente necessario investire nei Servizi territoriali, dotati ancora di scarse risorse.

Le misure alternative hanno dato prova della loro maggiore efficacia deterrente rispetto al carcere. Le revoche delle misure alternative per la commissione di nuovi reati sono, in media, addirittura pari a 0,19%. Tuttavia, i dati dimostrano che il sovraffollamento è oggi correlato non tanto ad un aumento di ingressi in carcere quanto ad una maggiore permanenza in carcere, conseguenza di interventi normativi di inasprimento delle pene ed aumento delle ostatività: A fronte di circa 43.000 nuovi ingressi in carcere (tra aprile 2024 ed aprile 2025), i detenuti usciti nello stesso periodo in misura sono poco più di 19.000, nonostante 20.000 detenuti con pena residua fino a 3 anni.

Bisogna dunque compiere una vera rivoluzione culturale e diffondere l’idea di una diversa risposta alla devianza, che sia volta non soltanto a punire e separare ma anche a riconciliare l’autore di reato con la vittima e con l’intera collettività, incentivando forme di giustizia riparativa e superando l’idea della pena detentiva come unica pena possibile o come la più efficace. E allora, riprendendo la lezione del giurista tedesco Gustav Radbruch, riproposta in Italia anche da Aldo Moro, bisognerebbe pensare non solo ad “un diritto penale migliore, ma a qualcosa di meglio del diritto penale”. Il rafforzamento delle alternative al carcere, ove percorribili, significa maggiore sicurezza per tutti, perché il carcere così come è oggi non funziona e non è utile, né per chi lo vive dentro né per chi sta fuori.