Comunicato della Presidenza della Repubblica
*Contributo pubblicato nel fascicolo 12/2025.
1. All'indomani del Giubileo dei detenuti e del rinnovato invito di Papa Leone XIV (già di Papa Francesco) a "forme di amnistia o di condono della pena volte ad aiutare le persone a recuperare fiducia in se stesse e nella società", mentre il Paese si accinge a vivere l'ennesimo Natale all'insegna dell'emergenza delle condizioni di esecuzione della pena in carcere, nell'inerzia del Parlamento, che non attiva i propri poteri (con leggi di amnistia, indulto, riforma dell'ordinamento penitenziario, ecc.) per porre rimedio alla palese e grave violazione dei principi costituzionali, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Garante della Costituzione, dall'alto del suo magistero, esercita il potere di grazia e adotta cinque provvedimenti individuali di clemenza motivati in ragione di puntuali esigenze di rispetto dei principi costituzionali in materia penale.
Come si evince infatti dal comunicato pubblicato il 22 dicembre 2025 sul sito della Presidenza della Repubblica, i cinque provvedimenti testimoniano un esercizio del potere di grazia volto a garantire il rispetto di fondamentali principi costituzionali in materia penale: dal principio di legalità, al principio di proporzione della pena e a quello del finalismo rieducativo della pena stessa.
2. Riportiamo di seguito il comunicato (neretti nostri), facendo poi seguire qualche breve considerazione a commento.
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Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato – ai sensi di quanto previsto dall’art. 87 comma 11 della Costituzione – cinque decreti di grazia, in ordine ai quali il Ministro della Giustizia a conclusione della prescritta istruttoria ha formulato avviso favorevole.
Bardhyl Zeneli, nato nel 1962, condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari. Nel concedere la grazia per l’intera pena oggetto della condanna il Presidente della Repubblica ha tenuto conto dei pareri favorevoli espressi dal Magistrato di sorveglianza e dal Procuratore generale che hanno evidenziato come il fatto per cui l’imputato venne condannato (essersi allontanato dalla abitazione ove si trovava sottoposto all’obbligo di dimora) non integra la fattispecie di evasione e quindi non costituisce reato.
Cioni Franco, nato nel 1948, condannato a sei anni, quattro mesi e venti giorni di reclusione per il delitto di omicidio volontario della moglie, affetta da malattia in stato terminale e con la quale era sentimentalmente legato da cinquanta anni, commesso nell’aprile del 2021. Nel concedere la grazia che ha estinto l’intera pena detentiva ancora da espiare (pari a cinque anni e sei mesi di reclusione) il Capo dello Stato ha tenuto conto dei pareri favorevoli, formulati dal Procuratore Generale e dal Magistrato di sorveglianza, delle condizioni di salute del condannato, dell’intervenuto perdono da parte della sorella della vittima e della particolare condizione in cui è maturato l’episodio delittuoso.
Ciappei Alessandro, nato nel 1974, condannato alla pena di dieci mesi di reclusione per il delitto di truffa, commesso nel 2014. Nell’adottare l’atto di clemenza per la pena residua da espiare (nove mesi e tre giorni di reclusione) il Presidente della Repubblica ha tenuto conto della modesta gravità concreta del fatto e dell’occasionalità della condotta illecita, del lungo tempo trascorso della sua commissione e della situazione personale del condannato, che risiede e lavora all’estero ove ha ricostituito il suo percorso di vita.
Spezzuti Gabriele, nato nel 1968, condannato alla pena detentiva della reclusione, espiata fino al 2014, e alla pena pecuniaria di novantamila euro di multa per delitti in materia di sostanze stupefacenti, commessi nel 2005. Nell’adottare l’atto di clemenza per la pena pecuniaria residua da eseguire (ottantamila euro di multa) il Presidente della Repubblica ha tenuto conto dell’avvenuta espiazione della pena detentiva, del lungo tempo trascorso dalla commissione dei fatti, ai quali non è seguita nessuna altra condotta illecita, e delle disagiate condizioni di vita del condannato.
Abdelkarim Alla F. Hamad, nato nel 1995, condannato alla pena complessiva di trenta anni di reclusione per delitti di concorso in omicidio plurimo e violazione delle norme sull’immigrazione, per fatti avvenuti nel 2015. Nel concedere la grazia parziale – che ha estinto una parte della pena detentiva ancora da espiare – il Capo dello Stato ha tenuto conto del parere favorevole del Ministro della Giustizia, della giovane età del condannato al momento del fatto, della circostanza che nel lungo periodo di detenzione di oltre dieci anni sinora espiata dall’agosto del 2015, lo stesso ha dato ampia prova di un proficuo percorso di recupero avviato in carcere, come riconosciuto dal magistrato di sorveglianza, nonché del contesto particolarmente complesso e drammatico in cui si è verificato il reato. Ciò è stato evidenziato anche dai Giudici della Corte d’appello di Messina i quali, nel rigettare l’istanza di revisione per ragioni processuali, hanno sottolineato che per “ridurre lo scarto indubbiamente esistente tra il diritto e la pena legalmente applicata e la dimensione morale della effettiva colpevolezza”, si può fare ricorso solo all’istituto della grazia che consente di ridurre o commutare una parte della pena.
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3. Qualche breve riflessione sui provvedimenti di grazia, alla luce delle motivazioni riportate in forma sintetica nel comunicato del Quirinale.
Nel caso di Bardhyl Zeneli (in tema di evasione) si è trattato di rimediare a un errore di diritto non denunciato ricorrendo agli ordinari mezzi di impugnazione e non correggibile con lo strumento della revisione della sentenza di condanna. Tale errore è stato rilevato anche dalla Cassazione con la sentenza che qui può leggersi in allegato e che ha confermato l'inammissibilità del ricorso allo strumento della revisione. L'imputato, in particolare, era stato condannato per evasione dagli arresti domiciliari quando, in realtà, non era stato sottoposto a una misura detentiva bensì all'obbligo di dimora nel comune con divieto (poi violato) di allontanamento dal domicilio in orario notturno. Come si legge nell'allegata sentenza della Cassazione, "la giurisprudenza di legittimità ha statuito che non è configurabile il delitto di evasione in caso di violazione della misura cautelare dell'obbligo di dimora, ancorché sia consistita nell'inosservanza del divieto di uscita in orario notturno, in quanto il reato di cui all'art. 385 cod. pen. presuppone necessariamente la sottoposizione ad una misura custodiale (Sez. 6, n. 35800 del 10/11/2020, Buccino, Rv. 280193 - 01; Sez. 6, n. 44767 del 05/11/2003, Proietti, Rv. 226933 - 01)". La grazia del Presidente rimuove, pertanto, una violazione del principio di legalità e impedisce l'esecuzione di una pena ingiusta che, essendo stata irrogata per un fatto non costituente il reato di evasione, non potrebbe, con tutta evidenza, perseguire alcuna finalità rieducativa.
Nel caso di Cioni Franco (in tema di omicidio della moglie, malata terminale) il potere di grazia viene esercitato in rapporto a un fatto indubbiamente grave, commesso però, per amore, pietà per l'altrui sofferenza ed esasperazione, in condizioni umane del tutto particolari, da persona ormai anziana e che ha ricevuto il perdono della sorella della vittima. Un provvedimento, dunque, ispirato da ragioni di umanità e che sembra tenere conto dell'assenza di plausibili finalità costituzionalmente rilevanti (men che meno rieducative) nell'esecuzione della pena.
Nel caso di Ciappei Alessandro (truffa) a venire in rilievo, rispetto al potere di grazia, è ancora una volta la finalità rieducativa della pena: il condannato, per un fatto di modesta gravità e per una condotta occasionale risalente a molto tempo fa, risiede e lavora all’estero ove "ha ricostituito il suo percorso di vita". L'esecuzione della pena non potrebbe giovare a un reinserimento sociale che è già avvenuto e, anzi, avrebbe effetti solo negativi.
Nel caso di Spezzuti Gabriele (stupefacenti, pena pecuniaria), il provvedimento di clemenza riguarda la sola pena pecuniaria residua di 80.000 euro, a fronte di una pena detentiva già eseguita e richiama l'attenzione su un dato ben noto alla prassi, che dovrebbe far riflettere il legislatore: l'entità molto elevata delle pene pecuniarie congiunte a quelle detentive per il delitto di cui all'art. 73 t.u. stup., che risultano spesso sproporzionate in rapporto alle condizioni economiche dei condannati. Il provvedimento del Presidente della Repubblica pone qui rimedio alla sproporzione della complessiva risposta sanzionatoria, valutata in rapporto alle "disagiate condizioni di vita del condannato".
Nel caso di Abdelkarim Alla F. Hamad (omicidio plurimo e favoreggiamento immigrazione clandestina), il provvedimento di grazia parziale del Presidente Mattarella mira a rendere la pena, per i gravi reati oggetto di condanna, proporzionata alla colpevolezza individuale del giovane libico, la cui identificazione quale scafista è risultata dubbia. Come nel primo dei casi considerati, infatti, il provvedimento presidenziale pone rimedio a una situazione non altrimenti rimediabili dopo il rigetto di un'istanza di revisione, per motivi processuali (vedi, in allegato, la relativa sentenza della Cassazione), e, in linea con i principi costituzionali realizza l'esigenza - con le parole della Corte d'Appello di Messina nel giudizio conseguente all'istanza di revisione - di “ridurre lo scarto indubbiamente esistente tra il diritto e la pena legalmente applicata e la dimensione morale della effettiva colpevolezza”. Va sottolineato - ad ulteriore dimostrazione della centralità del principio costituzionale del finalismo rieducativo della pena nei provvedimenti presidenziali - come sia stata valorizzato il "proficuo percorso di recupero avviato in carcere" dal giovane (diciannovenne all'epoca dei fatti e ora trentenne) che, ha di recente pubblicato un libro sulla drammatica vicenda nella quale è stato coinvolto (A. Faraj. Perchè ero ragazzo, Sellerio, 2025). Riportiamo di seguito una breve descrizione del libro, tratta dal sito dell'editore: "Nell’agosto del 2015 la Libia è un paese devastato dalla guerra civile, l’Italia dista cinquecento chilometri, circa un’ora di volo, Alaa ha appena vent’anni. È uno studente di ingegneria, una promessa del calcio libico, alle spalle una famiglia pronta a sostenerlo nel suo sogno: raggiungere l’Italia, la porta dell’Europa, forse un nuovo inizio, la speranza concreta di un futuro felice. Ottenere un visto, però, è impossibile, i canali umanitari non esistono, l’unica strada è salire a bordo di un barcone insieme a tre amici, anche loro calciatori. Durante quella disperata traversata 49 persone muoiono soffocate dentro la stiva. I giornali parlano di «strage di ferragosto». Accusato di essere uno degli scafisti, Alaa Faraj continua ad affermare da dieci anni la sua innocenza. Ha accettato il ruolo del detenuto, non accetterà mai quello del criminale. Ha scritto questo libro in prigione, in un italiano appreso dentro le celle, in una lingua naturalmente delicata, a volte ironica, colma di dignità e stupore. Lo ha scritto a mano, a stampatello, nei fogli rimediati in prigione e poi inviati – lettera dopo lettera – ad Alessandra Sciurba, docente di filosofia del diritto, conosciuta in carcere durante un laboratorio e diventata la voce e il volto della battaglia di Alaa per la giustizia e la verità. Perché ero ragazzo è il racconto di un viaggio fatto di speranze e pericoli, l’indecenza delle morti per mare, l’arresto, la condanna, i primi dieci anni di carcere. Alaa Faraj ripercorre la sua storia con uno sguardo prima sbigottito, poi sempre più consapevole, mantenendo una paradossale fiducia nello Stato: le indagini forse frettolose, sulla base di poche testimonianze di persone sotto shock, la vita dietro le sbarre, la voglia di studiare, la felicità di certi incontri, la necessità di resistere, la paura e la frustrazione sempre in agguato. La lotta di Faraj per la libertà è diventata la lotta di scrittori e artisti, attivisti come don Ciotti, giornalisti d’inchiesta, programmi televisivi, un’attenzione che non accenna a scemare. Sono più di tremila le persone arrestate ne gli ultimi dieci anni in Italia come «scafisti» – nelle parole dei giudici «l’ultima ruota di un mostruoso ingranaggio del traffico di vite umane» – ma è noto che i trafficanti, quelli veri, rimangono a casa senza rischiare, spesso agendo in continuità con le autorità del loro paese, e non solo".
4. Come si vede, i cinque provvedimenti, adottati all'esito di approfondite istruttorie e corredati di pareri delle competenti autorità, compresi quelli del Ministro della Giustizia, riguardano vicende complesse e peculiari, sul piano giuridico e umano. L'esercizio del potere di grazia del Presidente ha costituito, rispetto a ciascuna di esse, la via per assicurare nell'ordinamento il rispetto dei principi costituzionali, in un delicato equilibrio e contemperamento tra gli interessi in rilievo.
Il Presidente della Repubblica ha fatto la sua parte, nei limiti delle attribuzioni costituzionali, con ciò impartendo una lezione di responsabilità istituzionale e costituzionale che, purtroppo, non sembra sia stata colta da chi, stando almeno a qualche primo commento apparso sui media, ne ha già tratto occasione per sollevare polemiche. A queste si potrebbe tra l'altro rispondere, ma non sarebbe elegante, facendo notare come l'esercizio del potere di grazia nel corso dell'anno sia stato molto limitato, anche per tipologia dei reati interessati, se rapportato, ad esempio, a quello del Presidente Trump nel 2025. D'altra parte, la "clemenza" - rectius, l'impunità - per via legislativa, assicurata ai colletti bianchi autori di abusi d'ufficio o traffici di influenze illecite non ha suscitato alcuna polemica da parte di chi, seguendo il vento del populismo oggi in voga, promuove una giustizia penale forte solo con i deboli cioè, guarda caso, i destinatari dei provvedimenti presidenziali di clemenza (stranieri, anziani, poveri).