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07 Febbraio 2026


Il Tribunale di Firenze adotta il primo decreto di amministrazione giudiziaria per agevolazione colposa del ‘caporalato’ su proposta di una procura circondariale

Tribunale di Firenze, Ufficio misure di prevenzione, Decreto di applicazione di amministrazione giudiziaria ex art. 34 d.lgs. 159/11, 21 gennaio 2026



1. Nonostante il dibattito che sempre più la avvolge, la prevenzione patrimoniale non ablativa continua ad essere una realtà giuridica in progressiva e inarrestabile crescita e, nelle sue declinazioni estranee alla criminalità mafiosa, non più a vocazione territoriale esclusivamente milanese[1].

Il Tribunale di prevenzione di Firenze ha, infatti, applicato per la prima volta nel territorio toscano la misura della amministrazione giudiziaria di cui all’art. 34 d.lgs. n. 159/2011 nei confronti di una grande azienda del comparto della moda per un’ennesima ipotesi di agevolazione colposa dello sfruttamento del lavoro asseritamente commesso da ditte a cui aveva esternalizzato per un lungo periodo la realizzazione di taluni capi di abbigliamento.

Questa volta a finire nelle maglie della prevenzione mite ‘temporanea e recuperatoria’ e non ‘definitiva ed espropriatrice’ è Piazza Italia, vale a dire un’altra società per azioni del comparto tessile di notevoli dimensioni, dotata di punti vendita su tutto il territorio nazionale e tra le leader dell’abbigliamento low cost. A fondare il provvedimento è il fatto che l’azienda aveva appaltato la manifattura di una significativa parte della propria produzione di capi di abbigliamento in modo continuativo per circa un triennio, in assenza di una formale contrattualizzazione e di un adeguato sistema di controlli lungo la catena produttiva, a due società operanti in provincia di Prato e gestite di fatto da alcuni imprenditori cinesi indagati per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all’art. 603-bis c.p., in tal modo, dunque, contribuendo alla commissione di tale reato, seppur colposamente.

Come già fatto in altre occasioni assurte agli onori delle cronache e relative a marchi della moda di lusso[2], il Tribunale della prevenzione fiorentino ha ravvisato la sussistenza dei presupposti per applicare la misura non in una partecipazione attiva e volontaria in un fatto penalmente rilevante, ma in una carenza organizzativa della società rispetto a reati commessi da terzi. Più precisamente, ha ritenuto che l’omessa previsione di flussi di controllo sull’intera filiera produttiva, anche sulle attività affidate all’esterno, abbia agevolato colposamente il delitto di sfruttamento lavorativo realizzato dai datori di lavori delle imprese terziste che eseguivano le commesse avvalendosi di manodopera irregolare, anche in condizioni di clandestinità, sottoposta a turni massacranti, a basse retribuzioni e tenuta in condizioni di sicurezza e alloggio degradanti, ed abbia assicurato al contempo alla azienda appaltante, in modo anticoncorrenziale, un notevole incremento dei profitti e un rafforzamento della posizione sul mercato a discapito dei competitors che operavano nello stesso segmento di clientela sostenendo i ben più alti costi di una filiera produttiva interamente strutturata (e costantemente controllata) nel pieno rispetto della legalità.

Sulla base di questa ricostruzione dei rapporti tra Piazza Italia e le aziende appaltatrici esterne prospettata dalla Procura circondariale di Prato, il Tribunale della prevenzione del capoluogo toscano ha adottato un decreto con cui ha disposto la misura di prevenzione dell’amministrazione giudiziaria di cui all’art. 34 d.lgs. n. 159/2011 per la durata massima di un anno, senza però declinarla nella forma ordinaria, vale a dire con il drastico spossessamento gestorio e la sostituzione integrale del management esistente con l’amministratore giudiziario di contestuale nomina, bensì nella forma dimidiata ‘creata’ dalla giurisprudenza di prevenzione lombarda in precedenza richiamata.

Con il decreto, infatti, considerando le grandi dimensioni dell’impresa, il suo impatto occupazionale, le peculiarità delle competenze richieste per operare in un mercato estremamente competitivo e concorrenziale come quello della moda nella fascia medio-bassa, nonché i possibili effetti negativi multidirezionali che un drastico spossessamento gestorio, ancorché temporaneo, avrebbe potuto produrre, ha conferito all’amministratore una serie di funzioni specifiche di affiancamento e supporto al management in modo da assicurare una più efficace e repentina riorganizzazione aziendale soprattutto nel settore specifico in cui sono emerse le criticità legate alla agevolazione colposa ‘per disorganizzazione’ di odiose e degradanti prassi come quella del c.d. caporalato tessile così diffusa in quei territori.

È bene rilevare che, a differenza di altre occasioni più controverse, perché più marcatamente negoziali e non affidate al vaglio della giurisdizione, ma rimesse alle valutazioni parziali della sola procura istante (come nel caso Esselunga), in questo caso non si è avviato un processo di bonifica aziendale informale nell’ambito di un contraddittorio anticipato tra procura e proposto prima della delibazione del Tribunale, ma in maniera più lineare è stata disposta l’applicazione della misura con prescrizioni specifiche per la sua riorganizzazione con articolato e motivato provvedimento del giudice di prevenzione competente.

 

2. Osservato in un contesto più ampio, il decreto in esame sicuramente costituisce un’ennesima tangibile prova che il nuovo approccio ordinamentale nella materia della prevenzione, prospettico-collaborativo e non retrospettivo-stigmatizzante[3] – orientato cioè alla bonifica e alla riorganizzazione aziendale per assicurarne il pieno reinserimento nell’economia legale nell’interesse dei proprietari ed amministratori, ma anche dei lavoratori dipendenti, degli stakeholders e di ulteriori e non secondari aspetti macro e micro-economici –, per quanto utilissimo sotto tanti profili, solleva, però, taluni problemi analoghi a quelli posti da provvedimenti simili che lo hanno preceduto, più uno del tutto nuovo di carattere procedurale.

 

3. Sotto il primo versante, l’applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale non ablativa, ma comunque fortemente invasiva degli spazi di discrezionalità operativa e organizzativa dell’impresa destinataria, porta a riflettere su tre aspetti:

- la ragionevolezza di un intervento ordinamentale praeter delictum in assenza di una compartecipazione criminosa dolosa e in presenza di una condotta solo colposamente agevolativa di fatti penalmente rilevanti commessi di terzi;

- la plausibilità della applicazione della amministrazione giudiziaria in una forma attenuata, non implicante l’integrale sostituzione dei vertici aziendali, simile al controllo giudiziario prescrittivo di cui all’art. 34-bis, comma 1, d.lgs. n. 159/2011;

- il rischio di slittamento del sistema della prevenzione patrimoniale dai binari che gli dovrebbero competere di intervento pubblico necessario per contrastare forme illecite di condizionamento dell’economia legale, verso quelli ben diversi di moralizzazione dirigistica della iniziativa economica privata e di trasferimento sull’imprenditore di competenze di prevenzione di reati altrui che dovrebbero spettare allo Stato.

 

4. Per quanto concerne il primo aspetto, l’applicazione di questa misura alle condotte di agevolazione colposa riposa sulla neutralità della littera legis sul versante dei presupposti soggettivi, limitandosi l’art. 34 c.a.m. a prevedere che l’amministrazione giudiziaria possa essere disposta, oltre che nei casi di possibile agevolazione dell’attività di persone sottoposte a procedimento penale per delitti a matrice mafiosa, anche per altre tassative ipotesi delittuose di particolare allarme sociale, come il delitto di sfruttamento o intermediazione illecita della manodopera di cui all’art. 603-bis c.p. a cui si riferisce il provvedimento in epigrafe e molti altri simili che l’hanno preceduto.

Tuttavia, tale lettura soggettivamente estesa della situazione di pericolosità in parola rischia di dilatare eccessivamente gli spazi operativi della prevenzione mite in deroga alle opzioni politico-criminali che caratterizzano l’ordinamento sul versante dell’irrilevanza delle condotte di mera agevolazione colposa di fatti illeciti altrui e al principio di affidamento che dovrebbe valere come limite ad ogni addebito di responsabilità colposa in ambito penale.

Si profila, infatti, l’eventualità di consentire ugualmente l’intervento dell’ordinamento con il più agile e meno garantista armamentario delle misure di prevenzione laddove il diritto penale non può arrivare, non essendo punibile un concorso colposo in fatto doloso ai sensi delle norme in materia di compartecipazione criminosa ex art. 110 e ss., salvo quando non sia espressamente tipizzato dal legislatore, né essendo possibile negare la validità del principio di affidamento quando ci si trovi al cospetto di relazioni ‘orizzontali’ tra soggetti parimenti qualificati ed operanti nello stesso ambito, sulla correttezza del cui operato si può riporre legittima aspettativa, non essendo l’appaltante che esternalizza alcune delle proprie attività gravato da una posizione di garanzia per i delitti commessi eventualmente dall’azienda appaltatrice.

Tale alternativa può essere vista in termini critici anche se osservata in maniera diversa, vale a dire non come anticipazione eccessiva rispetto a condotte colpose strumentali alla commissione di reati di terzi, ma come una scorciatoia per aggirare il procedimento penale, le sue garanzie ed i suoi tempi.

In questo modo, qualificando la condotta come agevolazione colposa, si evita di contestare la responsabilità dell’ente ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 per il concorso doloso degli apicali nel delitto di cui all’art. 603-bis c.p. commesso nel suo interesse o vantaggio, e si riesce però ad intervenire in maniera immediata e tempestiva, senza un contraddittorio preventivo, e con la probabilità di vedere accolta la misura perché l’ente teme pregiudizi maggiori. Si tende cioè ad applicare una misura comunque rilevante per i diritti dei destinatari, al di fuori del sistema teoricamente a ciò preposto, quello della 231, in un’ottica negoziale, a prescindere dall’accertamento di un reato, e come leva per agire, cambiandolo in modo eterodiretto, sul futuro orientamento comportamentale della azienda[4].

Tuttavia, tali obiezioni sembrano perdere di vista che è interesse comune dell’impresa, dei terzi ad essa collegati, dello Stato, della giustizia penale e delle sue esigenze di deflazione, chiudere subito simili vicende al di fuori del diritto penale e con misure dialogico-collaborative che assicurano la continuità aziendale senza interruzioni brusche e traumi talvolta irreversibili[5].

 

5. Per quanto riguarda il secondo aspetto, invece, la possibilità di applicare la misura nei contesti societari senza disporre lo spossessamento gestorio si fonda sul tenore letterale dell’art. 34, comma 3, secondo periodo, d.lgs. n. 159/2011 secondo cui l’amministratore giudiziario (mentre di norma ha il potere di esercitare tutte le facoltà spettanti ai titolari delle aziende) “può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell'attività d'impresa” (n.d.r.: il corsivo è nostro).

Le perplessità in questa circostanza sono legate al fatto che la norma non sembra consentire di non procedere allo spossessamento gestorio, ma limitarsi a descrivere la possibilità di esercitare taluni dei poteri spettanti all’amministratore giudiziario con modalità peculiari individuate dal tribunale di prevenzione.

L’origine di questa soluzione ermeneutica, probabilmente, è da rinvenirsi nella diversa formulazione dell’art. 34-bis, comma 1, d.lgs. n. 159/2011 che disciplina la seconda misura di prevenzione patrimoniale non ablativa, quella meno invasiva del controllo giudiziario prescrittivo. In questa disposizione, infatti, il legislatore restringe il campo di azione della misura solamente alle situazioni di agevolazione mafiosa occasionale, senza richiamare anche quelle di agevolazione dei delitti tassativamente indicati nell’articolo precedente, come, appunto, l’art. 603-bis c.p., precludendo dunque tale possibilità.

Non potendosi applicare tale opzione più mite, per evitare gli effetti sproporzionati prima descritti, la lettura patrocinata è dunque ragionevole, anche se non dotata di solidissime basi testuali.

Probabilmente, un intervento legislativo esplicito sul punto non guasterebbe, o prevedendo in modo più chiaro la possibilità di applicare l’amministrazione giudiziaria senza spossessamento gestorio integrale, o ampliando il novero delle situazioni che consentono l’applicazione del controllo giudiziario prescrittivo.

 

6. Infine, l’ultimo problema segnalato da una parte della dottrina è quello di una etero-vestizione dell’intervento preventivo con finalità diverse da quelle che dovrebbero competergli.

L’impiego di misure miti, ma comunque profondamente invasive degli spazi di discrezionalità nelle scelte di impresa dei destinatari, porterebbe, invero, a pensare che la loro funzione non sia quella di prevenire l’infiltrazione illecita nell’economia legale, bensì di moralizzare le imprese imponendogli una riorganizzazione ultra-rigida per evitare la commissione di reati anche da parte di soggetti terzi e ad esse completamente estranei, caricandole così di compiti di prevenzione di illeciti penali che dovrebbero invece gravare sullo Stato e sulle forze dell’ordine.

L’amministrazione giudiziaria rischierebbe cioè di trasformarsi da strumento concepito per contrastare l’infiltrazione criminale nel tessuto economico in meccanismo di disciplinamento del comportamento societario, che impone agli enti di estendere il proprio dovere di vigilanza ben oltre il perimetro della propria sfera organizzativa interna, andando a ricomprendere anche le attività di soggetti del tutto terzi ed autonomi[6].

Anche sotto questo punto di vista però le obiezioni sembrano valere solo per alcuni casi-limite di applicazione della misura nei confronti di quelle aziende che abbiano omesso di controllare gli ultimi e più reconditi sotto-passaggi di una lunga catena di subappalti, ma provano troppo nell’ipotesi in cui non abbiano verificato la legalità di un fornitore abituale.

 

7. Come si diceva, il decreto del Tribunale di Firenze in parola solleva anche un problema del tutto nuovo di natura processuale.

E, infatti, è il primo decreto di applicazione della misura preventiva dell’amministrazione giudiziaria ex art. 34 c.a.m. adottato su proposta di una Procura circondariale, la Procura di Prato, anziché di una Procura distrettuale come parrebbe previsto ai sensi dell’art. 17, comma 1, d.lgs. n. 159/2011.

Tale opzione è esplicitamente e articolatamente motivata dal giudice della prevenzione fiorentino, con apprezzabile impegno esplicativo, facendo leva su tre argomenti: in primo luogo, sul tenore letterale della disposizione che regola la misura non ablativa in parola anche alla luce della interpolazione intervenuta di recente nel 2025 in occasione del decreto-legge in materia di eco-reati (il d.l. n. 116/2025 convertito nella legge n. 147/2025 con rilevanti modifiche) che ha espressamente inserito nel comma 7 tale eventualità per le fattispecie ambientali nel frattempo inserite nel novero tassativo di quelle la cui agevolazione può legittimare l’applicazione della misura; in secondo luogo, sul criterio teleologico, considerando cioè lo scopo e la funzione di questa novella che sarebbe quello di ampliare le competenze delle procure circondariali; nonché, in ultimo, su esigenze di ragionevolezza, ritenendo che altrimenti si riconoscerebbe al procuratore circondariale il potere di ottenere l’amministrazione giudiziaria se il tribunale ‘degrada’ la sua originaria richiesta di confisca di prevenzione, ma non di proporla in via diretta.

Tuttavia, la littera legis, nel momento in cui oggi contempla nel secondo periodo del comma 7 dell’art. 34 c.a.m. tassativamente questa eventualità solo rispetto ai delitti ambientali esplicitamente indicati, secondo lo schema logico dell’ubi lex voluti dixit ubi noluit tacuit potrebbe essere interpretata in segno diametralmente opposto e, quindi, come non estensibile ad altri reati come quello di c.d. caporalato alla base della misura in questione.

L’attuale stato delle cose induce allora ad auspicare de iure condendo un intervento chiarificatore del legislatore sotto tutti i punti evidenziati, in maniera da diradare ogni ombra sui presupposti necessari per l’applicazione della prima delle misure di prevenzione patrimoniale non ablative, l’amministrazione giudiziaria, sulle forme in cui può essere eseguita e sui soggetti legittimati a proporla[7].

Nelle more, si può solo riporre affidamento su un progressivo affinamento del diritto vivente anche sulla scorta delle osservazioni contrapposte e stimolanti provenienti dalla dottrina[8], e sulla sua capacità di riuscire a trovare un giusto equilibrio tra queste, andando a co-definire la disciplina della prevenzione mite in modo tale da consentirne una progressiva espansione a detrimento della confisca di prevenzione, senza però scadere in eccessi che rischiano di stravolgerne l’apprezzabile funzione di strumento giuridico per il recupero alla legalità di aziende infiltrate da attività criminali, commutandola in quella di opinabile mezzo per la moralizzazione e il condizionamento delle proprie politiche d’impresa, tramite l’imposizione di doveri di diligenza illimitati su ogni aspetto della filiera produttiva, ivi compresi quelli più remoti e distanti sub-affidati a cascata a soggetti del tutto estranei.

 

 

 

[1] Si vedano per tutti i decreti del Tribunale di Milano relativi ad alcuni noti casi di applicazione dell’amministrazione giudiziaria: Trib. Milano, Sez. mis. prev., 25 luglio 2023, Esselunga, in questa Rivista, 31 luglio 2023, con nota di A. Merlo, Alla ricerca della via italiana ai non prosecution agreement; Trib. Milano, Sez. mis. prev., decreto 7 maggio 2019, n. 59, Pres. Roia, Ceva Logistics Italia s.r.l. in Dir. pen. cont. 6/2019, 171 ss., con nota di A. Merlo, Il contrasto al “caporalato grigio” tra prevenzione e repressione; 28 maggio 2020, n. 9, Pres. Roia, Uber Italy s.r.l., in questa Rivista, 2 giugno 2020, con nota di A. Merlo, Sfruttamento dei riders: amministrazione giudiziaria ad Uber per contrastare il “caporalato digitale”; Trib. Milano, Sez. mis. prev., decreto 6 ottobre 2021, n. 17, Spreafico, commentata da A. Merlo, Contrastare lo sfruttamento del lavoro attraverso gli strumenti della prevenzione patrimoniale: “Adelante con juicio, in Dir. pen. cont. – Riv. Trim.,  1/2022, 173 ss.; Trib. Milano, Sez. mis. prev., 8 luglio 2025, Loro Piana, in Giur. pen. web, 16 luglio 2025.

[2] Per un riepilogo delle pronunce e dei loro principali snodi argomentativi e profili di criticità si rinvia ai lavori di M. Arbotti, La prevenzione patrimoniale non ablativa, Torino, 2026, 170 ss.; F. Curi, La tutela del benessere lavorativo negli enti pubblici e privati. Per un ruolo sussidiario del diritto penale. A proposito di una compliance integrata e una colpevolezza responsiva, Torino, 2024, 139 ss.; M. Brancati, Sfruttamento del lavoro e sistema penale integrato. Dalle fattispecie criminose alla governance dell'impresa, Torino, 2025, 420 ss.; P. Brambilla, Sfruttamento lavorativo, attività d’impresa e compliance. Dalla repressione alla prevenzione: nuove prospettive di responsabilizzazione delle imprese tra diritto interno e sovranazionale, Torino, 2025, 208 s.

[3] Per tali efficaci definizioni si veda C. Visconti, Il controllo giudiziario “volontario”: una moderna “messa alla prova” aziendale per una tutela recuperato ria contro le infiltrazioni mafiose, in G. Amarelli-S. Sticchi Damiani (a cura di), Le interdittive antimafia e le altre misure di contrasto alla infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici, Torino, 2019, 237 ss.

[4] Sottolinea in maniera efficace questo ed altri aspetti problematici il recente e bel lavoro monografico di M. Arbotti, La prevenzione patrimoniale non ablativa, cit., 171.

[5] Gli aspetti virtuosi della prevenzione patrimoniale non ablativa sono ben descritti, tra gli altri, da C. Visconti, Il controllo giudiziario “volontario”: una moderna “messa alla prova” aziendale per una tutela recuperato ria contro le infiltrazioni mafiose, cit.

[6] Evidenziano tali possibili risvolti critici V. Manes, Il “costo delle garanzie” nel “modello penale liberale”: tra regressioni culturali e lacerazioni congiunturali, in Ind. pen., 2021, 51 ss.; Id., I paradigmi prasseologici della “prevenzione terapeutica” d’impresa: dalla profilassi aziendale al governo indiretto del mercato, in Dir. pen. proc., 2025, 1249 ss.; V. Mongillo, Anatomia della prevenzione economico-aziendale antimafia, in Riv. trim. dir. econ., 2023, 538; Id., Struttura, scopi e prospettive della prevenzione economico-aziendale, in A. Gullo-V. Mongillo, a cura di, Manuale della prevenzione economico-aziendale antimafia, Torino, 2025, 16 ss.; M. Colacurci, Evoluzioni e divergenze della compliance riparatoria nel sistema di responsabilità da reato degli enti, ivi, 2025, 226 s.; E. Zuffada, Il mosaico incompiuto, Milano, 2025, 449 ss.; nonché il già richiamato lavoro di M. Arbotti, La prevenzione patrimoniale non ablativa, cit., 173.

[7] Sulle possibili alternative de iure condendo in materia di prevenzione patrimoniale non ablativa cfr. le indicazioni contenute in A. Gullo-V. Mongillo, Manuale, cit.; nonché, sia consentito, rinviare al nostro G. Amarelli, a cura di, La prevenzione antimafia amministrativa, Torino, 2026, in corso di pubblicazione.

[8] Per una ricostruzione dei diversi punti di vista sulla prevenzione patrimoniale non ablativa, oltre all’esaustivo lavoro monografico di M. Arbotti, al manuale a cura di A. Gullo-V. Mongillo e al volume di E. Zuffada, già citati in precedenza, si vedano per tutti i contributi di C. Visconti, Lo struzzo s’è desto. Noterelle polemiche sulle misure di prevenzione “terapeutiche”, in Diritto di difesa, 19 agosto 2025; L. Luparia, L’ardire dello struzzo e les amoureux della giustizia terapeutica. In risposta a Costantino Visconti, in questa rivista, 13 settembre 2025; V. Manes, La resistibile ascesa della prevenzione mite, in Diritto di difesa, 30 luglio 2025.