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02 Marzo 2026


Le Sezioni unite (ritornano) sul novum probatorio rilevante ai fini della “revoca ex tunc” della confisca di prevenzione. Il definitivo superamento del giudicato debole “allo stato degli atti”?

Cass. pen., Sez. un., 10 luglio 2025 (dep. 22 gennaio 2026), n. 2648, pres. Cassano, rel. Casa



1. Con la sentenza indicata in epigrafe, le Sezioni unite della Corte di cassazione sono intervenute su un contrasto giurisprudenziale sorto in ordine alla nozione di “prova nuova” rilevante ai fini dell’ottenimento della “revoca ex tunc” della confisca di prevenzione illegittimamente disposta. Su tale tema, il massimo organo nomofilattico era già recentemente intervenuto con la sentenza “Lo Duca” del 2022, con la quale il perimetro del “novum probatorio” rilevante per porre rimedio agli errori giudiziari in materia di confisca di prevenzione è stato tracciato in senso restrittivo[1]. Tuttavia, tale arresto giurisprudenziale, riguardante specificamente l’istituto della revocazione della confisca disciplinato dall’art. 28 del d.lgs. n. 159/2011 (c.d. codice antimafia, di seguito anche “cod. ant.”), aveva inevitabilmente lasciato dei dubbi interpretativi di carattare intertemporale. Ciò in quanto la revocazione ex art. 28 cod. ant. non ha un campo di applicazione generalizzato, ma, per espressa previsione normativa, opera soltanto nell’ambito dei procedimenti di prevenzione avviati con proposta formulata successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 159/2011, vale a dire dopo il 13 ottobre 2011[2]. Proprio per questa ragione, all’indomani delle Sezioni unite “Lo Duca” del 2022 ci si è immediatamente chiesti se quell’approdo potesse impattare anche nell’ambito dei procedimenti in cui, ratione temporis, continua a trovare applicazione la “revoca ex tunc” elaborata dalla Corte di cassazione – ben prima dell’entrata in vigore del c.d. codice antimafia – attraverso una lettura estensiva dell’art. 7 della legge n. 1423/1956[3]. Ebbene, con la sentenza in commento, le Sezioni unite hanno sostanzialmente esteso la portata applicativa del principio di diritto formulato quattro anni fa, affermando che, come la revocazione ex art. 28 cod. ant., anche «la revoca della confisca di prevenzione a norma dell’art. 7, legge 27 dicembre 1956, n. 1423 non può essere disposta sulla base di elementi preesistenti alla definizione del procedimento di prevenzione che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano stati però dedotti in assenza di cause di forza maggiore».

 

2. La risposta fornita dai giudici di legittimità al quesito portato alla loro attenzione[4] ha preso le mosse, ed è stata condizionata, dalla ricognizione del panorama giurisprudenziale formatosi prima dell’entrata in vigore del c.d. codice antimafia.

 

2.1. Il primo, importante, tassello di interesse è rappresentato dalle Sezioni unite “Pisco” del 1998[5], che individuarono lo strumento per porre rimedio agli errori giudiziari in materia di misure di prevenzione personali. In quell’occasione, i giudici di legittimità ritennero che l’istituto per rimuovere le misure di prevenzione personali applicate nonostante il difetto originario dei relativi presupposti andasse individuato nell’art. 7 co. 2 l. n. 1423/1956, vale a dire nella disposizione che disciplinava la revoca e la modifica della misura di prevenzione personale a fronte del “mutamento” o della “cessazione” della “causa” che ne aveva determinato l’applicazione. Attraverso tale interpretazione estensiva, «un istituto inizialmente creato per adeguare la misura di prevenzione personale ai mutamenti di “pericolosità” del proposto», in un’ottica ex nunc, «è stato […]rivisitatodalla giurisprudenza che ha ad esso assegnato anche la funzione di rimedio volto a determinare la rimozione ex tunc della misura, sulla falsariga di una “revisionedel relativo “giudicato”»[6].

 

2.2. Il principale limite della sentenza Pisco era rappresentato dal fatto che i giudici di legittimità si erano occupati esclusivamente della revoca ex tunc delle misure di prevenzione personali, lasciando dubbi sulla sorte della confisca di prevenzione illegittimamente disposta. Così, alcuni anni dopo le Sezioni unite hanno provveduto a rimuovere il dubbio interpretativo con la sentenza “Auddino[7], la quale, «in sostanza, [ha] esteso alle misure di prevenzione patrimoniali la possibilità di utilizzare la revoca di cui all’art. 7 per porre rimedio a quelle situazioni in cui la confisca fosse stata disposta in difetto originario dei presupposti»[8].

La medesima sentenza ha peraltro dedicato un passaggio al perimetro applicativo della revoca ex tunc, instaurando, a tal proposito, un parallelismo con la revisione delle sentenze penali di condanna. In particolare, si è affermato che «la richiesta di rimozione del provvedimento definitivo deve muoversi nello stessoambito della rivedibilità del giudicato di cui agli artt. 630 e ss. c.p.p., con postulazione dunque di prove nuove sopravvenute alla conclusione del procedimento (e sono tali anche quelle non valutate nemmeno implicitamente: S.U., 26 settembre 2001, Pisano)»[9]. E tuttavia, la chiarezza di tale passaggio motivazionale – teso a delineare un’accentuata cedevolezza del provvedimento ablatorio – risultava offuscata da quello immediatamente precedente, secondo cui la definitività del provvedimento di confisca avrebbe precluso «di rimettere in discussione con l’istanza atti o elementi già considerati nel procedimento di prevenzione o in esso deducibili».

 

3. All’indomani delle Sezioni unite “Auddino”, la giurisprudenza di legittimità, valorizzando l’esplicito richiamo fatto dal massimo organo nomofilattico alla sentenza “Pisano” del 2001[10], si è per lo più assestata nel recepire gli approdi già raggiunti in materia di revisione delle sentenze penali di condanna, ammettendo dunque la rivedibilità dei provvedimenti di confisca divenuti definitivi con una certa ampiezza, vale a dire in presenza di un qualsiasi elemento di prova che non fosse stato già precedentemente valutato[11].

Dopo l’entrata in vigore del c.d. codice antimafia[12], però, diverse pronunce di legittimità – valorizzando anche il nuovo dato normativo di cui all’art. 28 cod. ant. – hanno iniziato a propugnare un orientamento restrittivo, secondo cui la nozione di “prova nuova” comprenderebbe solo le prove “sopravvenute” alla conclusione del procedimento di prevenzione, con esclusione di quelle deducibili, ma non dedotte[13]. Orientamento, questo, che, come si è anticipato, è stato infine accolto e meglio sviluppato dalle Sezioni unite “Lo Duca.

 

4. Secondo i ricorrenti, l’approdo interpretativo del 2022 dovrebbe ritenersi valido esclusivamente per la revocazione disciplinata  dall’art. 28 d.lgs. n. 159/2011, non anche per la revoca ancota governata dall’art. 7 l. n. 1423/1956. A sostegno di tale tesi, si afferma in particolare, da un lato, che il legislatore, nell’introdurre la revocazione di cui al c.d. codice antimafia, avrebbe proprio inteso «allontanare la caducazione ex tunc della confisca dalla revisione di matrice penalistica, per avvicinarla sensibilmente alla revocazione prevista dall’art. 395 c.p.c., a partire dalla […] denominazione utilizzata per il nuovo istituto», e, dall’altro lato, che le stesse Sezioni unite “Lo Duca” «avevano valorizzato proprio lo specifico tenore letterale dell’art. 28 d.lgs.n . 159 del 2011, che individua casi peculiari e circosscritti di revocazione, prevede […] un termine semestrale per la formulazione della richiesta a pena di inammissibilità e postula la “sopravvenienza” per poter attribuire ad una determinata prova il crisma della novità»[14].

 

5. Le Sezioni unite, dal canto loro, ritengono invece che l’orientamento “estensivo” in ordine al concetto di prova nuova, fondato sulla sentenza Auddino, «debba considerarsi, oggi, superato dalla progressiva elaborazione sviluppatasi […] in seno alla giurisprudenza costituzionale, convenzionale e di legittimità», elaborazione che «ha portato, da un lato, ad affinare la natura della confisca di prevenzione e, dall’altro, a mettere in luce le differenze tra il relativo “giudicato” e il giudicato penale»[15].

Sulla scorta di tale premessa, i giudici di legittimità si soffermano anzitutto sulla ricca evoluzione giurisprudenziale che ha portato ad assegnare – ormai in maniera pacifica – una natura ripristinatoria, e non punitiva, alla confisca di prevenzione[16], affermando che tale natura rappresenti il «primo argomento forte che impedisce di poter configurare la revoca ex art. 7, legge n. 1423 del 1956 in funzione di revisione»[17].

Un secondo argomento che viene particolarmente valorizzato concerne «la diversità degli interessi tutelati» dalla revoca ex tunc della confisca di prevenzione e dalla revisione delle sentenze di condanna ex art. 629 c.p.p.[18]. Richiamando una considerazione già espressa nella sentenza Lo Duca, si afferma che, «nel caso del giudicato penale, è la natura dell’interesse tutelato (libertà personale), pregiudicato dall’erronea statuizione che si intende privare di stabilità per il tramite della revisione, che giustifica l’ampio spettro di deduzione probatoria riconosciuto al condannato (esteso alle prove deducibili, ma non dedotte), mentre un’analoga capacità di prospettazione non sarebbe giustificabile laddove sia in gioco la definitività di una misura di prevenzione patrimoniale – in cui è la proprietà privata il bene inciso da una erronea statuizione – proprio perché cambia, nettamente, la posizione oggetto di tutela quale parametro di riferimento per verificare l’ambito di azione riconosciuta al soggetto assertivamente pregiudicato dalla statuizione definitiva erroneamente emessa». In altre parole, secondo i giudici di legittimità, dalla diversità di rango tra la libertà personale e il diritto di proprietà, «ben può derivare un differente bilanciamento rispetto alla generale esigenza di certezza garantita dalla stabilità del giudicato»[19].

Ancora, particolare spazio è assegnato al canone della ragionevolezza: siccome «sia la revoca ex art. 7 legge n. 1423 del 1956 – di creazione giurisprudenziale – sia la revocazione ex art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011 – espressamente disciplinata dal diritto positivo – vanno ricomprese nel generale istituto della caducazione ex tunc della confisca di prevenzione», sarebbe «irragionevole applicare alla medesima misura di prevenzione patrimoniale due strumenti revocatori nettamente distinti, anche sotto il profilo probatorio»[20].

Infine, sia pure a margine del complessivo percorso argomentativo, vengono menzionate le esigenze di «continuità e stabilità della giurisprudenza», le quali «giustificano l’esigenza di evitare dissimmetrie, che finirebbero per essere semplicemente legate al momento temporale di inizio del procedimento di prevenzione»[21].

Sulla scorta di tali argomenti[22], i giudici di legittimità giungono ad accogliere l’orientamento restritivo delineato con la sentenza “Lo Duca”, ritenendo che tale approdo non sia ostacolato dalle sentenze delle Sezioni unite “Pisco” e “Auddino”: tali pronunce, infatti, si erano occupate dell’ammissibilità di una revoca ex tunc, «senza esplicite affermazioni sulla latitudine della prova da addurre e, soprattutto, sulla colpa dell’omessa precedente allegazione della “prova nuova”»[23].

***

6. Come si è visto, con la sentenza appena ripercorsa le Sezioni unite hanno sciolto un dubbio interpretativo lasciato irrisolto dalle Sezioni unite “Lo Duca” del 2022, che subito era stato segnalato sulle pagine di questa Rivista per via della sua grande rilevanza pratica[24].

La soluzione accolta dai giudici di legittimità, che hanno esteso l’accezione restrittiva di “prova nuova” delineata dalle Sezioni unite “Lo Duca” anche alla revocazione ex tunc della confisca di elaborazione giurisprudenziale, ad avviso di chi scrive non poteva affatto dirsi scontata. Come si è già avuto modo di osservare in altra sede, infatti, «il complessivo ragionamento sviluppato» dalla Sezioni unite “Lo Duca” riguardava «esclusivamente la revocazione di cui all’art. 28 cod. ant. Il nomen juris dell’istituto, la differenza tra il tenore letterale dell’art. 28, co. I, lett. a), cod. ant. e quello dell’art. 630, lett. c), c.p.p., gli intendimenti espressi nella relazione illustrativa al codice antimafia e il significato sistematico della disposizione che disciplina il termine di decadenza sono tutti argomenti suscettibili di essere spesi unicamente per la revocazione di cui all’art. 28 cod. ant.»[25]. Inoltre, le Sezioni unite “Auddino”, sia pure con qualche ambiguità, avevano comunque esplicitamente richiamato la disciplina della revisione delle sentenze di condanna, per come estensivamente interpretata dalle Sezioni unite “Pisano”, sicché non può neppure dirsi che il diritto vivente non si fosse già espresso su questo tema. Né si può affermare che il rango del bene inciso dalla confisca di prevenzione – vale a dire il diritto di proprietà, e non la libertà personale –, particolarmente valorizzato dal massimo organo nomofilattico, dovesse necessariamente condurre a garanzie minori rispetto a quelle assicurate dalla disciplina della revisione delle sentenze di condanna: basti considerare che questa opera, indistintamente, a prescindere dalla pena concretamente irrogata con la sentenza di cui si vuole ottenere la revisione, che può corrispondere anche una blanda pena pecuniaria.

 

7. Dal momento che sia l’ordinanza di rimessione alle Sezioni unite emessa dalla V Sezione della Corte di cassazione, sia il principio di diritto affermato riguardano specificamente la revoca ex tunc della confisca di prevenzione, viene spontaneo chiedersi se la sentenza in commento rimetterà in discussione anche l’elaborazione giurisprudenziale riguardante la revoca ex tunc delle misure di prevenzione personali, che pure si è formata sull’art. 7, co. II, l. n. 1423/1956 e che ancora oggi poggia – in assenza di un mezzo di impugnazione straordinario ad hoc, che è stato introdotto solo per la confisca – su un’interpretazione estensiva dell’art. 11, co. II, cod. ant., che ha ripreso la formulazione del citato art. 7[26]. A ben vedere, rispetto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza non potrebbe invocarsi l’argomento che fa leva sul rango costituzionale del diritto inciso, oggi particolarmente valorizzato dal massimo organo nomofilattico, dal momento che tale misura incide sulla libertà personale del proposto[27]. Tuttavia, non può sottacersi che il ragionamento complessivo dei giudici di legittimità contiene delle ulteriori notazioni, di carattere generale e ampio respiro, che potrebbero abbracciare anche le misure di prevenzione personali, le quali, esattamente come la confisca, non hanno natura punitiva. E infatti, proprio la sentenza in commento sembra aver dato per scontata la potenzialità espansiva dell’approdo raggiunto nel momento in cui, nell’esaminare un motivo di ricorso concernente la revoca ex tunc (non di una confisca, bensì) di una misura di prevenzione personale, ha fatto applicazione del principio di diritto appena formulato[28].

 

8. La portata della sentenza in commento non si esaurisce però nella questione specificamente affrontata, ma, ad avviso di chi scrive, possono intravedersi dei risvolti grande rilevanza sistematica. A ben vedere, con la suddetta “rilettura” dell’art. 7 l. n. 1423/1956, le Sezioni unite hanno sostanzialmente demolito le fondamenta su cui, negli anni, è stata costruita – non senza contraddizioni e inesattezze giuridiche – la figura del “giudicato di prevenzione” come giudicato “debole”, definito “allo stato degli atti”, o “rebus sic stantibus”, o come mera preclusione[29]. Tale istituto di matrice giurisprudenziale – che per sua natura comporterebbe un’eterna rivedibilità delle decisioni in materia di misure di prevenzione, purché sia addotto un nuovo “elemento” mai valutato prima – è stato oggi definitivamente superato per i provvedimenti di accoglimento della proposta, rispetto ai quali si è ribadita – e anzi rafforzata – l’esistenza di «un vero e proprio “giudicato di prevenzione”: un giudicato che peraltro si rivela particolarmente resistente all’errore giudiziario, posto che» la revocazione ex tunc «è stata considerata più simile all’omonimo istituto processualcivilistico che alla revisione di cui agli artt. 629 ss. c.p.p.»[30]. Nulla si è invece detto in relazione ai provvedimenti di rigetto, cioè ai provvedimenti con cui viene respinta la proposta di applicazione di una misura di prevenzione, con l’esito paradossale che – se si richiamasse ancora il paradigma in passato tratto dall’art. 7 l. n. 1423/1956 – essi continuerebbero a essere sottratti a qualsiasi applicazione della res judicata, e il mezzo di impugnazione straordinario della revocazione ex art. 28 cod. ant. rappresenterebbe, in ultima analisi, un istituto di sfavore, e non di garanzia (in quanto porrebbe dei limiti alla revisione del giudicato di accoglimento della proposta che invece non opererebbero in caso di presentazione di una nuova proposta dopo un primo rigetto). Su tale tema, chi scrive non può che rinviare alle riflessioni svolte nel proprio lavoro monografico, ove – tra le altre considerazioni critiche, anche in termini di violazione di diversi principi costituzionali – si è osservato che lo stato dell’arte reca un palese vulnus al «canone della parità delle armi, sancito dall’art. 111, co. 2, Cost. e ricondotto dalla Corte europea dei diritti dell’uomo al concetto di fairness processuale. È evidente lo squilibrio determinato dall’attuale disciplina nella conduzione del processo: il proponente, pur giocando “in attacco”, può contare sulla possibilità di instaurare nuovi processi a ogni futuro incremento del proprio “patrimonio conoscitivo”, laddove la difesa deve sforzarsi di far valere tutte le proprie ragioni in un’unica sedes, giacché quelle non introdotte potranno fondare una richiesta di revocazione soltanto superando la probatio diabolica della mancata conoscenza per causa di forza maggiore. Già invocato quale possibile fondamento del ne bis in idem processualpenalistico, il canone in parole rileva ancor più nettamente di fronte all’attuale disciplina della revocazione, e l’individuazione di uno statuto della cosa giudicata si rende irrinunciabile per capovolgere l’attuale assetto, in modo da raggiungere un quadro normativo che riduca “il fisiologico sbilanciamento che deriva dalla natura pubblica di una delle parti in causa”»[31].

 

 

 

[1] V. Cass. sez. un., 26 maggio 2022 (dep. 17 novembre 2022), n. 43668, in Sist. Pen., 24 novembre 2022, con nota di D. Albanese, Le Sezioni unite tracciano il perimetro del novum probatorio rilevante ai fini della revocazione della confisca di prevenzione. Con tale sentenza, i giudici di legittimità hanno affermato che «la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di esso, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva; non lo è, invece, quella deducibile e non dedotta nell’ambito del suddetto procedimento, salvo che l’interessato dimostri l’impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore» (v. §7 del “considerato in diritto”).

[2] V. art. 117 cod. ant. e, nella giurisprudenza di legittimità, Cass. pen., Sez. I, 17 ottobre 2013 (dep. 22 gennaio 2014), n. 2945, §1 del “considerato in diritto”, secondo cui la revocazione ex art. 28 cod. ant. non si applica «in tutti i casi in cui la “proposta applicativa” da cui è sorto il procedimento “in quanto tale” sia stata formulata prima del 13 ottobre 2011 e ciò anche nelle ipotesi in cui il procedimento sia nel frattempo definito e si discuta della revoca del provvedimento emesso».

[3] Per alcune considerazioni svolte a prima lettura sulla pronuncia delle Sezioni unite, sia consentito il rinvio a D. Albanese, Le Sezioni unite tracciano il perimetro, cit., §11. 

[4] La formulazione del quesito è riportata al par. 1 del “considerato in diritto”: «Se, ai fini della revoca della confisca ai sensi dell’art. 7, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (nei procedimenti di prevenzione ai quali non si applica ratione temporis l’art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159), la nozione di “prova nuova” includa anche le prove preesistenti alla definizione del procedimento che, sebbene astrattamente deducibili i tale sede, non siano però state dedotte e valutate, in conformità alla nozione di “prova nuova” come elaborata ai fini della revisione ex art. 630 c.p.p.».  

[5] Cass. pen. Sez. un., 10 dicembre 1997 (dep. 30 marzo 1998), n. 18.

[6] V. par. 5.1 del “considerato in diritto” della sentenza in commento.

[7] Cass. pen. Sez. un., 19 dicembre 2006 (dep. 8 gennaio 2007), n. 57.

[8] V. par. 5.2 del “considerato in diritto” della sentenza in commento.

[9] Cass. pen. Sez. un., 19 dicembre 2006 (dep. 8 gennaio 2007), n. 57, par. 13 del “considerato in diritto”, richiamato al par. 5.2 del “considerato in diritto” della sentenza in commento.

[10] V. Cass. pen. Sez. un., 26 settembre 2001 (dep. 9 gennaio 2002), n. 624, così massimata: «[i]n tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell’art.630 lett. c) cod. proc. pen. ai fini dell’ammissibilità della relativa istanza devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l’omessa conoscenza da parte di quest’ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell’errore giudiziario».

[11] Cfr. i precedenti giurisprudenziali richiamati al par. 6.1 del “considerato in diritto” della sentenza in commento.

[12] Prima dell’entrata in vigore del c.d. codice antimafia, solo una sentenza di legittimità aveva accolto l’orientamento restrittivo, vale a dire Cass. sez. I, 30 marzo 2010, n. 20318.

[13] V. i precedenti giurisprudenziali richiamati al par. 6.2 del “considerato in diritto” della sentenza in commento.

[14] Per questa e la precedente citazione cfr. par. 5.1 del “considerato in diritto” della sentenza in commento.

[15] V. par. 7 del “considerato in diritto” della sentenza in commento.

[16] V. par. 8-11 del “considerato in diritto” della sentenza in commento.

[17] V. p. 23 della sentenza in commento.

[18] V. par. 12 del “considerato in diritto” della sentenza in commento.

[19] Per questa e la precedente citazione cfr. part. 12 del “considerato in diritto”.

[20] V. par. 13 del “considerato in diritto” della sentenza in commento.

[21] V. p. 26 della sentenza.

[22] Sinteticamente riepilogati a p. 26 della sentenza nei seguenti termini: «a) la natura “ripristinatoria” e “non penale” della confisca di prevenzione, ormai acclarata e definita da consolidati orientamenti costituzionali, convenzionali e di legittimità; b) le peculiari connotazioni dello statuto probatorio del procedimento di prevenzione, che presenta rilevanti tratti di autonomia rispetto al giudizio penale; c) la diversità dei beni tutelati con i due strumenti impugnatori, la proprietà con la revoca/revocazione, la libertà personale con la revisione; d) il diverso rango costituzionale dei beni medesimi, più elevato quello proprio della libertà personale; e) la conseguente ricaduta del diverso grado assiologico dei beni da tutelare sulla stabilità del giudicato, più forte in ipotesi di revoca/revocazione; f) la necessitata giustificazione, in detta ultima ipotesi, del ricorso a più stringenti spettri di deduzione probatoria».

[23] V. p. 15 del “consideratro in diritto” della sentenza in commento.

[24] Sia consentito il rinvio a D. Albanese, Le Sezioni unite tracciano il perimetro, cit., §11.

[25] V. ancora D. Albanese, Le Sezioni unite tracciano il perimetro, cit., §11.

[26] Cfr. ex multis F. Insom, L’esecuzione delle misure, in Aa.Vv., Misure di prevenzione, S. Furfaro (a cura di), Utet, Torino, 2013, p. 272, che parla di natura «proteiforme» della revoca ex art. 11 cod. ant.

[27] Cfr. Corte cost., 19 giugno 1956 (dep. 3 luglio 1956), n. 11, ribadita da Corte cost., 24 gennaio 2019 (dep. 27 febbraio 2019), n. 24.

[28] V. §19 del “considerato in diritto” della sentenza in commento, e in particolare p. 32.

[29] Su tale tema, chi scrive non può che rinviare, per un’ampia ricostruzione, a D. Albanese, Cosa giudicata e confisca di prevenzione, Giuffrè, Milano, 2024, cap. II, e in particolare p. 92 ss. per un riepilogo sullo stato dell’arte.

[30] Così ci si è espressi in D. Albanese, Cosa giudicata e confisca di prevenzione, cit., p. 317.

[31] Questa la considerazione  già svolta in D. Albanese, Cosa giudicata e confisca di prevenzione, cit., p. 329.