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22 Aprile 2026


Dal “codice rosso” al “codice bianco”: note a margine dell’attività di indagine relativa a fatti di reato assistiti da causa di giustificazione


1. Con decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23 il legislatore d’urgenza, agendo sulla spinta dell’ennesimo allarme sicurezza, ha dettato una organica ed inedita disciplina delle investigazioni preliminari relative ai fatti di reato assistiti da causa di giustificazione. L’intervento legislativo, da tempo preannunciato, persegue, all’evidenza, la duplice finalità, da un lato, di prevenire lo stigma associato all’iscrizione nel comune registro delle notizie di reato di soggetti indagabili in relazione a fattispecie di reato rispetto alle quali sia profilabile una scriminante, dall’altro, di preservare le prerogative investigative del pubblico ministero, realizzando un - apparentemente impraticabile - contemperamento tra le due contrapposte istanze attraverso la prefigurazione di un nuovo registro di iscrizione, diverso e separato rispetto a quello delle notizie di reato, nel quale è annotato il nominativo della persona cui è attribuito il fatto scriminato e che non assume, almeno formalmente, la veste di indagato.

La novella - in disparte ogni considerazione in merito all’effettivo ricorrere dei presupposti di necessità e urgenza in parte qua, in assenza peraltro di un apprezzabile legame tra la materia oggetto del presente commento e il corpus del decreto-legge - interviene su un sedime normativo già interessato dalla cd. riforma Cartabia che, come noto, aveva interpolato il primo comma dell’art. 335 c.p.p., introducendovi la nozione di notitia criminis, definita quale notizia «contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie criminosa», al contempo  disciplinando, nel successivo  comma 1-bis -in linea peraltro con gli approdi giurisprudenziali[1] -, i presupposti dell’iscrizione soggettiva, ancorandoli all’emergere, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato o successivamente, di indizi a carico del soggetto iscrivendo[2].

 

2. In tale contesto disciplinare il legislatore introduce un comma 1-bis.1 nello stesso art. 335 c.p.p. a mente del quale «quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, il pubblico ministero procede all'annotazione preliminare, in separato modello, del nome della persona cui è attribuito il fatto medesimo. In tal caso, non si applica la disposizione di cui al comma 1-bis» (art. 12 decreto-legge 24 febbraio 2026 cit.)[3]. L’evidente e stretta continuità letterale e topografica che è dato apprezzare tra il riferimento al fatto, da parte della neo-introdotta disposizione,  e il riferimento al fatto che si legge nella definizione della notitia criminis, nel comma di apertura dell’art. 335 c.p.p., suggerisce che entrambe le proposizioni normative alludano alla medesima nozione di fatto, quale insieme degli elementi costitutivi di una fattispecie di reato; ne consegue, ad avviso dello scrivente, la riconducibilità ad una comune matrice tanto dell’iscrizione -rectius, dell’annotazione preliminare - del nominativo del soggetto cui il fatto assistito dalla causa di giustificazione è attribuito, quanto dell’iscrizione del soggetto indagato nel comune registro di cui all’art. 335, comma I, c.p.p., l’una e l’altra conseguenti all’emersione e alla trasmissione all’Autorità inquirente di elementi che configurano, propriamente, una notizia di reato, tanto più che in dottrina non si dubita della doverosa iscrizione nel registro delle notizie di reato anche dei fatti assistiti da causa di giustificazione[4]. Del resto, lo stesso iter che il legislatore prefigura con riguardo all’attività di indagine successiva all’annotazione preliminare del soggetto autore del fatto di reato scriminato, rende ragione della riferibilità alla macroarea delle notitiae criminis anche delle segnalazioni annotande nel nuovo modello, anch’esse, al pari delle comuni notizie di reato, destinate ad essere infine vagliate da un organo giurisdizionale, quale nella specie il giudice per le indagini preliminari, cui è rimesso il sindacato in merito all’archiviabilità della segnalazione secondo moduli che replicano il comune “circuito” procedurale successivo all’iscrizione delle notizie di reato nel registro di cui all’art. 335, comma I, c.p.p. e che rispondono, gli uni e gli altri, all’istanza di assicurare effettività al principio -di ascendenza costituzionale- dell’obbligatorietà dell’azione penale, altrimenti vulnerabile da condotte in ipotesi negligenti - e incontrollate - da parte del pubblico ministero, segno inequivoco di una comune inerenza, tanto delle notizie di reato iscritte nel mod. 21, quanto di quelle iscritte nel nuovo registro,  alla “materia penale” e agli istituti procedurali di garanzia tipici di quella materia. Testimone del rilievo penale della notizia destinata all’iscrizione nel nuovo modello appaiono, del resto, da un lato la previsione di chiusura dettata dalla disposizione di cui all’art. 335-quinquies, comma IV, c.p.p., a mente della quale laddove il pubblico ministero proceda, all’esito delle investigazioni, all’iscrizione del nominativo dell’interessato nel comune registro delle notizie di reato ex art. 335, comma I, c.p.p., i termini di indagine decorrono dalla pregressa annotazione preliminare e non dall’ultima iscrizione, dall’altro l’altrimenti incomprensibile assenza di disciplina, neppure per richiamo, con riguardo alle indagini conseguenti all’iscrizione del fatto di reato scriminato, posto che il legislatore dell’emergenza ne ha disciplinato esclusivamente gli aspetti “soggettivi” e le scansioni temporali, nell’implicito presupposto che, per quanto non espressamente derogato, si applichino alle relative indagini le comuni disposizioni del codice di rito, in quanto conseguenti ad una obiettiva notizia di reato, sia pure soggettivamente qualificata.

 

3. L’ambito applicativo della novella procedurale è segnato, rigidamente, dalla disponibilità da parte del pubblico ministero, in fase di “iscrizione”[5], di elementi tali da rendere evidente che il fatto di reato sia stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione; il legislatore enumera, quindi, due presupposti, l’uno sostanziale, l’altro procedurale; con riguardo al primo, il riferimento è alle cd. scriminanti - codificate (ex artt. 50 e ss. c.p.) o meno - [6], e, con riguardo al secondo, all’evidenza dell’operatività della causa di giustificazione rispetto al fatto di reato oggetto della notitia criminis. In assenza di indicazioni normative, alla luce delle profonde limitazioni all’attività investigativa, se non altro sul piano temporale, cui l’annotazione  preliminare prelude, la nozione di evidenza della causa di giustificazione non può che intendersi restrittivamente, presupponendo una grave e obiettivamente consistente provvista indiziaria che interessi, positivamente, l’insieme delle condizioni cui è subordinata l’operatività della causa di giustificazione di volta in volta considerata; in tale prospettiva anche le cause di giustificazione erroneamente supposte, in quanto assimilate nel trattamento alle cause di giustificazione realmente esistenti, sembrano rilevare ai fini dell’iscrizione nel modello delle annotazioni preliminari, laddove sia rispettato il requisito dell’evidenza della prova della scriminante sia pure putativa. Il rigore del requisito “istruttorio” cui è normativamente subordinata l’iscrizione nel modello dell’annotazione preliminare è fatalmente destinato a contenere la latitudine applicativa dell’istituto, che potrà verosimilmente trovare applicazione nelle sole e statisticamente limitate ipotesi in cui il pubblico ministero disponga di una prova videodocumentale del fatto[7] o nelle ipotesi in cui il fatto apparentemente scriminato sia commesso nel corso di attività che rispondano a stringenti e documentabili protocolli di controllo e verifica. Sembra assumere non secondario rilievo, in tale prospettiva, la fonte di provenienza - e quindi l’attività preistruttoria- della notitia criminis, in quanto, laddove essa sia portata a conoscenza dell’Autorità giudiziaria ad opera di un privato - e quindi di un soggetto che quand’anche non esprima la volontà di perseguire l’autore, certamente rimette comunque alla cognizione dell’Autorità un fatto per il quale implicitamente reclama l’approfondimento investigativo -, ben difficilmente, nella rappresentazione del fatto, il pubblico ministero potrà apprezzarvi ictu oculi l’evidenza dell’operatività di una causa di giustificazione, compiutamente tratteggiata dal denunciante nell’insieme dei rispettivi elementi costitutivi, sì che non sembra azzardato concludere che la neointrodotta “causa di non iscrizione” si applichi tendenzialmente alle sole notizie di reato istruite dalle Forze dell’Ordine e quindi trasmesse all’ufficio del pubblico ministero. La natura recessiva delle iscrizioni destinate all’annotazione preliminare sembra, del resto, l’unica opzione interpretativa in grado di conciliarsi con gli obblighi convenzionali che riconoscono alle vittime di reati - in specie contro la vita e l’incolumità individuale - il diritto ad indagini effettive, trasparenti ed imparziali[8], tanto più se il fatto di reato sia ascrivibile ad un agente statale[9].

 

4. In tale cornice, in ogni caso, alla luce della stessa lettera dell’art. 335 c.p.p., che, nell’articolarsi dei successivi commi, descrive l’iter dell’iscrizione come un procedimento complesso, ordinato secondo uno schematismo che contempla espressamente l’eventualità dell’iscrizione dell’indagato in un momento successivo a quello di iscrizione della notizia di reato - inizialmente iscritta a carico di ignoti, nel cd. mod. 44 - sembra certamente praticabile un’interpretazione, ispirata ai principi di economia processuale e di “minima implicazione” cui la neointrodotta disposizione rimanda, che consenta al pubblico ministero di iscrivere nel modello separato le notizie di reato già iscritte a carico di ignoti, quando, in ragione della successiva attività di indagine, sia emersa, nei confronti del soggetto cui il fatto è attribuibile, l’evidenza della causa di giustificazione, indirizzando, quindi, il fascicolo verso la corsia di trattazione semplificata e prioritaria prefigurata dalla nuova disciplina.

Quanto agli aspetti propriamente disciplinari, il legislatore detta una regolamentazione quanto mai scarna dell’attività di indagine conseguente all’annotazione preliminare, sul presupposto, come ricordato, che ad essa si applichino le comuni norme in materia di indagini preliminari, laddove non derogate. Il primo spunto disciplinare attiene alla espressa estensione al soggetto cui il fatto è attribuito delle «disposizioni sui diritti e sulle garanzie della persona sottoposta alle indagini preliminari e ogni altra disposizione ad essa relativa» (art. 335-quinquies, comma I, c.p.p.), disposizioni, in assenza di richiamo, difficilmente esportabili all’annotato, che, come ricordato, non assume la qualità di indagato ma di semplice soggetto interessato all’indagine. Il richiamo disciplinare risponde all’esigenza di assicurare al “non iscritto” la tutela altrimenti spettante all’indagato, al contempo salvaguardando, grazie alla partecipazione agli atti del procedimento che la disposizione assicura al soggetto annotato, la futura utilizzabilità  degli atti assunti  nell’ipotesi che il fascicolo sia infine iscritto nel comune registro delle notizie di reato a carico del soggetto già “annotato”; l’estensione disciplinare in oggetto sembra, ancora, stemperare la problematicità di eventuali contestazioni difensive circa la sussistenza o meno delle condizioni di iscrivibilità del nominativo dell’autore del fatto nel modello separato - o di contro nel comune registro -, posto che il doveroso rispetto, in ogni caso, delle norme riferibili all’indagato rende la relativa disputa priva di pratica utilità, laddove volta a censurare l’inosservanza delle disposizioni poste a tutela dell’indagato e quindi la inutilizzabilità degli atti assunti in violazione di esse quando si contesti che a carico di un soggetto emergessero gli estremi per l’iscrizione nel registro degli indagati e tuttavia il pubblico ministero non abbia proceduto all’iscrizione ma all’annotazione nel nuovo modello.

 

5. Più articolata, di contro, si profila la regolamentazione delle scansioni temporali dell’attività investigativa successiva all’annotazione del nominativo dell’autore del fatto nel neointrodotto modello, che segna una netta differenziazione rispetto alla disciplina altrimenti applicabile, nel segno di una decisa accelerazione dei tempi investigativi, del resto coerente rispetto al prerequisito dell’evidenza della causa di giustificazione, la cui immediata apprezzabilità prelude ad una significativa semplificazione delle circostanze oggetto degli - eventuali - approfondimenti investigativi, circostanza che indirizza naturalmente il fascicolo verso una corsia a trattazione prioritaria; dispone invero l’art. 335-quinquies, comma II, c.p. che «quando non è necessario procedere al compimento di ulteriori accertamenti, il pubblico ministero assume le proprie determinazioni in ordine alla richiesta di archiviazione senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall’annotazione preliminare. Nei casi in cui ritenga necessario procedere al compimento di ulteriori accertamenti, compresi quelli da svolgere con le forme di cui all’art. 360, il pubblico ministero provvede senza ritardo e comunque entro centoventi giorni dall’annotazione preliminare ai sensi dell’art. 335, comma 1-bis.1». Il riferimento agli accertamenti tecnici irripetibili di cui all’art. 360 c.p.p., quale atto investigativo non distonico rispetto all’iscrizione del nominativo dell’autore del fatto nel nuovo modello, testimonia l’evidente condizionamento che la prassi ha esercitato sul legislatore: è, invero, sin troppo agevole leggervi l’eco delle ricorrenti polemiche mediatiche legate all’iscrizione nel comune registro degli indagati di colui che, nel giudizio del tribunale mediatico, abbia agito nel ricorrere di una causa di giustificazione, quale atto asseritamente doveroso al fine di consentire la partecipazione dell’interessato agli accertamenti irripetibili, e, in specie, agli accertamenti autoptici, normalmente disposti a fronte di decessi comunque meritevoli di approfondimento. La novella, come ricordato, assicura la partecipazione all’accertamento irripetibile da parte dell’autore del fatto scriminato al contempo prevenendo lo stigma associato all’altrimenti doverosa iscrizione del soggetto indagabile nel registro di cui all’art. 335, comma 1.bis, c.p.p. Nel resto si applica integralmente la disciplina codificata dall’art. 360 c.p.p., anche con riguardo alla partecipazione all’accertamento della persona offesa - o dei prossimi congiunti - e, deve ritenersi, anche alla riserva di incidente probatorio, con la singolare conseguenza che, laddove si proceda in effetti all’incidente probatorio su istanza dell’interessato, il pubblico ministero sia tenuto ad iscrivere il nominativo del soggetto nel comune registro degli indagati ai sensi di quanto disposto dall’art. 335-quinquies, comma III, c.p.p. a mente del quale «quando si procede ad incidente probatorio il pubblico ministero provvede all'iscrizione del nome della persona nel registro di cui all'articolo 335, comma 1-bis» c.p.p., profilandosi, quindi, una iscrizione di fatto rimessa all’iniziativa dello stesso soggetto indagabile. Indipendentemente da tale peculiare eventualità, la doverosità dell’iscrizione dell’autore del fatto scriminato nel comune registro di cui all’art. 335, comma 1-bis, c.p.p. laddove si proceda ad incidente probatorio, sembra giustificarsi da un lato - più che con la intrinseca contraddittorietà tra i presupposti di adizione dell’incidente e l’evidenza della causa di giustificazione - alla luce della natura dell’atto predibattimentale, che, nel prefigurare l’assunzione di una prova nel rispetto delle modalità tipiche del dibattimento e nella proiezione dibattimentale del risultato probatorio, presuppone - a differenza degli accertamenti tecnici non ripetibili di cui all’art. 360 c.p.p. che rimangono affidati al governo del pubblico ministero, seppur destinati a confluire nel fascicolo del dibattimento-, coerentemente, la “formalizzazione” delle parti processuali, dialetticamente contrapposte, e, dall’altro, alla luce della problematica governabilità, da parte del pubblico ministero, dei tempi dell’incidente probatorio, che, come noto, sono demandati al giudice che ne è investito, sì che alla scadenza del termine breve delle indagini susseguenti alla iscrizione “mite”, il pubblico ministero, laddove l’incidente probatorio non si sia concluso, si troverebbe nell’impossibilità, del tutto incolpevole, di dar corso ad eventuali seguiti di indagine, in ipotesi suggeriti proprio dalle circostanze emerse nel corso dell’incidente probatorio, non prevedendo, peraltro, la novella, alcuna forma di proroga del termine breve di indagine e non apparendo, di contro, esportabile la disciplina ordinaria in materia di proroga dei termini, in quanto apparato regolamentare non direttamente attinente al complesso delle «disposizioni sui diritti e sulle garanzie della persona sottoposta alle indagini preliminari e ogni altra disposizione ad essa relativa».

 

6. In assenza di espressa sanzione, deve ritenersi che gli atti assunti dal pubblico ministero in violazione dei termini brevi delle indagini - e, in specie, degli atti assunti oltre il centoventesimo giorno dall’annotazione del nominativo dell’autore del fatto scriminato - siano inutilizzabili ai sensi dell’art. 407, comma III, c.p.p., norma che, nel dettare una esplicita garanzia a favore della persona sottoposta alle indagini - con riguardo alla predeterminazione dei termini di soggezione dell’interessato alle indagini preliminari e alle correlate ingerenze investigative -, sembra applicabile anche a favore del soggetto “annotato” in virtù dell’espressa applicabilità delle disposizioni in materia di diritti e garanzie della persona sottoposta ad indagini.

Allo scadere dei centoventi giorni dall’annotazione il legislatore concede al pubblico ministero un ulteriore spatium deliberandi, pari a trenta giorni, entro il quale è chiamato -non a procedere ad ulteriori attività investigative, che sarebbero inutilizzabili, in quanto tardive, quanto- ad assumere «le proprie determinazioni in ordine alla richiesta di archiviazione» o all’iscrizione del nominativo dell’interessato nel comune registro degli indagati (art. 335-quinquies, comma II, ultimo periodo, c.p.p.); laddove il pubblico ministero si determini per l’archiviazione e il giudice che ne è investito ritenga di non accoglierla, ordinando al pubblico ministero ulteriori adempimenti investigativi ai sensi dell’art. 409, comma IV, c.p.p., il pubblico ministero, ad avviso di chi scrive, è tenuto a trasferire il nominativo dell’annotato nel comune registro degli indagati, quante volte la lettura degli atti offerta dal giudice o gli elementi addotti dall’opponente revochino in dubbio l’evidenza della causa di giustificazione. Stante l’implicito richiamo alla normativa generale, il pubblico ministero è tenuto a recapitare l’avviso della richiesta di archiviazione della notizia iscritta nel modello delle annotazioni preliminari alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta ovvero in ogni caso, quando proceda in ordine a delitti commessi con violenza alla persona ex art. 408, commi II e III-bis, c.p.p. Laddove il pubblico ministero, di contro, entro i centoventi giorni dall’annotazione, proceda all’iscrizione nel registro di cui all’art. 335, comma 1-bis, c.p.p., i termini di indagine di cui all’art. 405 c.p.p. decorrono, come detto, dalla data della pregressa annotazione preliminare (art. 335-quinquies, comma IV, c.p.p.) e non ex novo, applicandosi, nel resto, la comune disciplina quanto alla prosecuzione delle indagini e ai possibili epiloghi.

L’art. 13 del decreto-legge in commento  rimette infine a un decreto del Ministro della Giustizia, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto stesso, l’adeguamento, anche informatico, dell’attuale registro delle notizie di reato di cui all’art. 335 c.p.p., appostandovi il modello destinato ad ospitare le annotazioni preliminari.

 

 

 

[1] Per tale considerazione, cfr. anche Cass., sez. VI, 16 febbraio 2026, n. 6184.

[2] In tema, tra gli altri, A. CABIALE, Le rinnovate dinamiche dell’attività investigativa: iscrizione della notizia di reato, tempi delle indagini e rimedi ‘anti-stasi’, in Leg. pen., 2023, 1; D. VICOLI, Nuovi equilibri delle indagini preliminari, in Riassetti della penalità, razionalizzazione del procedimento di primo grado, giustizia riparativa, a cura di Catalano-Kostoris-Orlandi, Torino 2023, 75 ss.

[3] Tra i primi commenti, E. CRIPPA, La nuova «annotazione preliminare» per i fatti commessi in presenza di una causa di giustificazione, in questa Rivista, 18 marzo 2026.

[4] P.P. PAULESU, Notizia di reato, in Dig. disc. pen., Agg. VI, Torino, 2011, p. 362; D. VICOLI, La “ragionevole durata” delle indagini, Torino, 2012, p. 129.

[5] Non sembra, invero, consentito al pubblico ministero che abbia già iscritto il nominativo dell’indagato nel comune registro delle notizie di reato -cd. mod. 21-, non constando, allora, l’evidenza della causa di giustificazione, derubricare successivamente l’iscrizione e annotare quello stesso nominativo nel nuovo modello, posto che l’iscrizione nominativa è atto di norma irretrattabile, rispetto al quale le successive emergenze investigative rilevano esclusivamente ai fini delle determinazioni relative all’esercizio dell’azione penale  o per contro all’archiviazione della notitia criminis e non anche ai fini della “reiscrizione in mitius”, essendo le iscrizioni de quibus all’evidenza alternative nel momento in cui il pubblico ministero vi si determina, come del resto fatto palese dall’avverbio avversativo -«tuttavia»- che apre il neointrodotto comma 1-bis.1 dell’art. 335 c.p.p. e che suggerisce la radicale alternatività delle scelte iscrittive rimesse al pubblico ministero.

[6] In tema, per tutti, F. CONSULICH, Lo statuto penale delle scriminanti. Principio di legalità e cause di giustificazione: necessità e limiti, Torino, 2018.

[7] In tale prospettiva, la neointrodotta disciplina, perché possa rivendicare spazi di effettiva operatività, sembra sollecitare la più ampia diffusione e il più ampio impiego di dispositivi di videoripresa da parte delle Forze dell’Ordine.

[8] Cfr. Corte eur., 7.10.2021, Zoletic e altri c. Arzebaijan; Id., 26.10.2021, Arret A.P. c. Moldava. In dottrina, per tutti, E. MALINO, Tutela della vittima e completezza delle indagini  preliminari tra giurisprudenza EDU e prospettive  di riforma della giustizia penale italiana, in Leg. Pen., 25 luglio 2022.

[9] Cfr. Corte eur., 14.3.2002, Paul e Audrey Edwards c. Regno Unito; Id. 9.6.2009, Opuz c. Turchia