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06 Agosto 2026


Il ruolo “di supplenza” del presidio penal-tributario e delle misure di prevenzione

Relazione al convegno “La compliance penale in action dopo 25 anni di applicazione del dlvo 231/2001”. Bergamo 5 marzo 2026



1. Premessa. È periodo di celebrazioni dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 231. Ce ne saranno molte e questa è certamente significativa; mi fa piacere che si svolga nell’Università di Bergamo, nell’Università della città dove svolgo le funzioni di Procuratore della Repubblica. Ci tengo da sempre alla relazione tra il mondo dell’accademia ed il giurista pratico e vengo da una tradizione di studi in cui il valore delle conoscenze empiriche è assolutamente centrale. Ho diviso la mia relazione in due parti, entrambe necessariamente sintetiche.

La prima di carattere molto generale, quasi solo una verifica del nuovo che avanza. La seconda, diretta a cercare di “sistematizzare” alcune macroaree e le possibili interrelazioni tra le stesse: rapporti tra sistema 231 e prevenzione, soprattutto nella c.d. forma mite; discrezionalità/flessibilità dell’intervento della magistratura a confronto con i due sistemi. Trattandosi prevalentemente di riflessioni su dati di esperienza e di un testo riproduttivo della discussione orale, limito al massimo le indicazioni bibliografiche.

 

2. Considerazioni generali. Non è solo il venticinquennale, ma è anche tempo di rivisitazione, di riflessioni, di prospettive di modifiche forse anche strutturali. C’è quindi grande fervore intorno al mondo 231 e non può che essere così: 25 anni cominciano a essere un’età ragguardevole per una riforma legislativa straordinaria, e l’esperienza di questi anni evidenzia sia cose che funzionano e continuano a funzionare – sono comunque molte – sia esigenze di riforma. Le direzioni della possibile riforma sono però discusse e non può essere diversamente. Se ne parlerà nell’ultima sessione di questo convegno.

Accenno solo a un tema, delicato e che già da solo assorbe la più parte delle questioni della flessibilità dell’intervento della magistratura e delle relative scelte: più compliance riparativa (o riparatoria), sino in ipotesi alla non punibilità dell’ente, o riaffermazione dell’esigenza della sanzione, magari addirittura da fare crescere in relazione alle crescenti dimensioni dell’attività d’impresa, sempre più spesso operativa sul piano sovranazionale? O forse ancora: c’è contrasto tra la riparazione virtuosa e la sanzione 231? E se c’è, che cosa deve prevalere?

E poi – e non è una provocazione, visto l’evidente filo che collega gli argomenti – quale magistrato del P.M. vogliamo? E quale rapporto tra il Pubblico Ministero ed il controllo della giurisdizione? Quello tradizionale, o quello orientato – forse anche a seguito di prospettive di riforme costituzionali molto ardite – verso amplissimi spazi di discrezionalità in vista delle più ampie e articolate forme di accordo con l’ente, tendenzialmente al di fuori del controllo giurisdizionale? Ovviamente basato, quest’ultimo, sul modello nord-americano e avendo presente i poteri pressoché illimitati di trattativa e di accordo del prosecutor e delle agenzie del law enforcement, sostanzialmente al di fuori del controllo del giudice. Ma in via ancora più generale e solo come accenni.

 

3. Sistema 231 ed evoluzione a velocità incredibile della tecnologia con il connesso manifestarsi di nuovi rischi. La domanda è come impatta questo aspetto sull’organizzazione della prevenzione funzionale alla riduzione/neutralizzazione del rischio da reato.

Quando si parla di innovazione tecnologica si parla soprattutto di intelligenza artificiale e l’intelligenza artificiale impatta su tutto, con velocità impressionante e con direzioni imprevedibili. A solo titolo di esempio, rispetto all’organizzazione del lavoro dei riders, oggetto della prima sessione, c’è il tema del governo del lavoro da parte di algoritmi funzionali alla massimizzazione del risultato della prestazione in un quadro di riduzione delle tutele. 

L’algoritmo opera per la massimizzazione del profitto perché la società che lo usa opera in quella direzione: la tutela del lavoro non appartiene alla funzione dell’algoritmo, così come all’algoritmo nulla interessa di paga sottosoglia povertà, di dignità del lavoro e del lavoratore, di pericolosità della prestazione.

Ed è quindi un gran bene in via generale che il mondo delle consegne e delle modalità di impiego dei riders abbia rappresentato uno dei settori di elezione degli interventi della magistratura milanese proprio con il ricorso alla prevenzione “mite” degli articoli 34 e 34 bis della legge antimafia.

Interventi opportuni e necessari: l’algoritmo garantisce profitto, ma le decisioni dell’uomo e l’organizzazione dell’ente, attraverso le regole, devono garantire la dignità e le tutele di base del lavoro e quindi in prima battuta anche proprio la sicurezza dei lavoratori.

Quanto valesse quella tipologia di lavoro e quanto fondamentali fossero quei lavoratori (insieme ad altri) l’abbiamo capito solo con il Covid, e forse ce lo stiamo già dimenticando; ma le tutele del lavoro e della persona del lavoratore devono operare comunque, a prescindere dalla maggiore o minore utilità sociale dello stesso.

Più in generale l’intelligenza artificiale impatta su tutto, come sopra detto: impatta sulle modalità di azione della criminalità, e parallelamente sul law enforcement che però, a differenza della criminalità, deve operare in un quadro di regole; impatta anche sull’organizzazione degli enti funzionale alla neutralizzazione dei rischi da reato. Non è facile semplificare, ma porto l’attenzione su alcuni dati di esperienza.

Pensate all’impiego dell’auto comandata a distanza il cui controllo viene acquisito da remoto dal gruppo terrorista, che la usa per la realizzazione di una strage indeterminata, sostituendo la guida remota governata da I.A. alla guida fisica del camion o dell’auto da parte della persona fisica votata all’azione terrorista (pensiamo alla strage dei mercatini di Natale di Berlino del 19 dicembre 2016; alla strage terribile della Promenade des Anglais a Nizza del 14 lugio 2016, ed altre ancora).

Pensate, ancora, che l’aggressione coordinata dall’intelligenza artificiale può portare ad acquisire il controllo di cinque/dieci autovetture, moltiplicando la potenzialità offensive. Futuro distopico, ma non irreale, se si considera che situazioni simili si sono già realizzate con l’impiego di droni alimentati da intelligenza artificiale che sceglie obiettivi e reagisce alle situazioni che si trova ad affrontare adottando la relativa decisione (magari sbagliando, per colpa, nell’interpretazione della realtà e colpendo un obiettivo civile, o non sbagliando affatto – secondo l’impostazione dell’algoritmo – perché è costruito verso una scelta di azione aggressiva e quindi interpreta la realtà secondo questa impostazione).

Ma quella stessa auto condotta da remoto, il cui controllo può essere acquisito da un soggetto terzo che utilizza falle colposamente presenti nel sistema, può cagionare per colpa fatti di particolare gravità, proprio quegli stessi eventi che possono essere realizzati con impieghi dolosi e sistemi vulnerabili.

Problemi penalistici nuovi ed enormi quanto alla responsabilità delle persone fisiche, ma anche in relazione a deficit colposi di organizzazione o controllo da parte delle varie società coinvolte.

Vi sono notoriamente altre macroaree rispetto alle quali sussistono sia problemi di crescita delle difese dell’ente dall’aggressione tecnologica esterna, sia problemi di compliance preventiva rispetto all’illegalità interna all’ente, sia da ultimo possibile deficit organizzativi che facilitino la commissione di reati di soggetti esterni (tutela del mercato finanziario; truffe tecnologicamente avanzate che utilizzano falle nel sistema dei controlli dell’operare dei soggetti interni alle società).

Argomenti molto interessanti sui quali l’esperienza cresce giorno dopo giorno, ma che esulano dalle questioni specifiche di questa relazione.

 

4. Discrezionalità e flessibilità dell’intervento della magistratura rispetto al sistema 231 ed al sistema della prevenzione. Il mondo della responsabilità da reato dell’ente è quello in cui vi è stato e vi è ancora un ampio spazio di “discrezionalità” della magistratura e questa discrezionalità ha riguardato, e riguarda, sia la magistratura inquirente sia quella giudicante.

Per la magistratura giudicante si è trattato certamente di ampia discrezionalità, ma verrebbe da dire “normale”: si trattava dopo il 2001 di dare contenuto alla riforma, colmando le lacune e chiarendo al livello interpretativo le scelte politiche effettuate dal legislatore.

È il lavoro del giudice, è giurisdizione, certamente di grande rilevanza rispetto a un “mondo nuovo”: è quindi evidente che il formante giurisprudenziale ha avuto un peso fondamentale, a cominciare dalle prime e note decisioni della magistratura milanese nell’immediato post-riforma, ad esempio in materia di responsabilità all’interno dei gruppi di società, sino alle ultime della Corte di Cassazione (v. ad esempio la recentissima C.C. VI sezione del 5.1.2026[1], di grande rilievo quanto alle affermazioni di diritto anche incidentali).

In parte diverso è il tema della discrezionalità dell’azione del Pubblico Ministero, già nel quadro delle scelte di fondo del legislatore 231.

La ampiezza della discrezionalità si collega a quello che è stato l’aspetto caratterizzante sul piano procedurale della 231 rispetto alle attribuzioni del Pubblico Ministero nel nostro ordinamento, e cioè l’assenza del controllo giurisdizionale sulla scelta di inazione.

Nel sistema del diritto penale delle persone fisiche, e delle relative regole di procedura, il P.M. non chiude direttamente il procedimento sia quando ritiene e decide che è necessario agire, sia quando decide che gli elementi acquisiti non superano la valutazione prognostica della ragionevole previsione di condanna (post-Cartabia): è il giudice che decide su entrambi i fronti; il P.M. chiede motivatamente.

Così non è nel mondo 231: la scelta di inazione non è sottoposta alla verifica del giudice ed il circuito di verifica è tutto interno al sistema inquirente/requirente.

Questo significa in linea di massima che la vicenda si chiude con la decisione di non procedere della Procura della Repubblica: salvo che esista una qualche ragione particolare di attivazione di una (a sua volta) particolare attenzione in capo alla Procura Generale è difficile che la Procura Generale scelga la strada dell’azione a fronte della scelta di inazione della Procura che ha gestito e sviluppato il procedimento.

Alcuni possibili corollari in tema di “prassi pigre” rispetto al momento genetico del procedimento nei confronti dell’ente.

Non sono sicuro che le prassi pigre – più volte evidenziate e pacificamente esistenti – si colleghino all’assenza del controllo giurisdizionale sulla definizione del procedimento nel caso di scelta di non agire.

È, però, un’ipotesi dotata di plausibilità: perché procedere nei confronti dell’ente se la Procura ritiene che non ci siano gli elementi della sua responsabilità quando quella stessa Procura è titolare – per legge – del potere di archiviazione diretta? È sicuramente sbagliato, dal punto di vista culturale e metodologico, ma è possibile che sia stato così nella prassi e sia ancora così.

Proviamo allora a considerare – in sintesi – una serie di ipotesi, non senza avere ricordato che la prospettiva di riforma del sistema si è mossa proprio nella duplice direzione della introduzione del controllo giurisdizionale sulla scelta di inazione del Pubblico Ministero e della riaffermazione –rafforzata – dell’obbligo di iscrizione del procedimento nei confronti dell’ente in presenza dei presupposti, in modo corrispondente alla disciplina della persona fisica (si tratta notoriamente di due dei principi più importanti elaborati dal Tavolo tecnico istituito presso il Ministero della Giustizia e che ha recentemente concluso i propri lavori)[2].

Provo a “categorizzare” l’esercizio della discrezionalità in una serie di situazioni che le Procure della Repubblica si trovano ad affrontare.

 

4.1. Prima ipotesi: la Procura della Repubblica non annota l’illecito dell’ente. Questa prima ipotesi si può accompagnare a tre sottocategorie, ciascuna delle quali richiederebbe approfondimenti, e che vengono qui ricostruite in via di sintesi:

 

a) La Procura non annota e – puramente e semplicemente – non investiga sulla possibile responsabilità da reato dell’ente.   

Non affronto qui il tema dei presupposti dell’annotazione perché almeno in parte esula dall’oggetto di queste riflessioni.

È il tema nuovamente affrontato, con grande chiarezza, nella recente sentenza della Corte di Cassazione sopra citata.

Ricordo solo che l’annotazione è doverosa “sempre che se ne ravvisino i presupposti” e cioè nel caso emergano elementi in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente.  

È bene ribadirlo per non estendere troppo il concetto e il rimprovero di “pigrizia” delle prassi di annotazione: non ogni indagine per uno dei reati presupposto impone l’annotazione dell’ente. 

Se, invece, c’è notizia dell’illecito amministrativo dell’ente e il P.M. non annota, compie una scelta sbagliata, da superare presto e bene.  

 

b) La Procura della Repubblica attiva, spesso su sollecitazione delle difese, una forma di “negoziazione” con l’ente all’interno del procedimento iscritto nei confronti della persona fisica.     

Quello della negoziazione è tema centrale, da sempre, del mondo 231 ed è per questo che è centrale quello correlato della discrezionalità dell’azione del Pubblico Ministero e della legalità della stessa. 

È noto a tutti che gli enti, il medio-grande e il grande in particolare, sono bene difesi e attenti soprattutto al profilo del rischio di interdizione dell’attività economica, rischio cautelare o sanzionatorio; oltre che al profilo dei rischi reputazionali, di possibile grande impatto economico-finanziario (non solo per le quotate).

Le difese sanno che la contestazione penalistica alla persona fisica per uno dei reati presupposto può portare all’intervento 231 sull’ente e “si fanno vive” con il P.M. proponendo e facendo realizzare alcune modifiche nella logica di riorganizzazione utile.

Al Pubblico Ministero va certamente bene: l’indagine sulla persona fisica determina così una serie di risultati – da un minimo ad un massimo – in termini di compliance ex post.

Atteso che non c’è annotazione non è nemmeno necessaria l’adozione del decreto di archiviazione diretta.

 

c) La terza ipotesi (sicuramente quella più significativa): utilizzo degli strumenti della prevenzione patrimoniale fuori dal circuito 231.

Essendo in corso attività di indagine sulla persona fisica, la Procura della Repubblica sceglie la strada della “prevenzione mite”, nella prospettiva della migliore riorganizzazione interna dell’ente “terzo” agevolatore, e della connessa riparazione, ottenendo così anche il risultato della maggiore celerità dell’intervento. 

Il mondo 231 non viene azionato, pur essendo molto spesso sovrapponibile, e la Procura della Repubblica sceglie la strada alternativa della prevenzione patrimoniale.

Vediamo nel modo più semplice possibile questa terza ipotesi prendendo a modello una delle situazioni che hanno caratterizzato e consentito l’intervento della magistratura milanese, e cioè l’indagine per violazione dell’art. 603 bis c.p. a fronte di gravi situazioni di sfruttamento del lavoro in più aree economiche (dal tessile alla ristorazione; dall’edilizia agli stessi riders; dalla logistica all’agricoltura).

La Procura della Repubblica ha attività di indagine sulla persona fisica ed utilizza bene i risultati – sia pure provvisori – per fare scattare nei confronti dell’ente “terzo” l’art. 34 o 34 bis della legge antimafia o, rimanendo all’esempio fatto, l’art. 3 della legge sul caporalato (legge n. 199/2016).

Il Giudice, su sollecitazione del P.M., o addirittura il P.M. stesso con provvedimento urgente, dispone l’amministrazione giudiziaria dell’azienda che agevola colposamente la commissione del reato, e lo fa con la grande flessibilità esercitata sin dai primi provvedimenti del Tribunale di prevenzione di Milano, e l’azienda prosegue così nell’attività imprenditoriale. 

L’amministratore giudiziario procede all’eliminazione dell’illegalità, eliminando/modificando in particolare le scelte organizzative che hanno “colposamente agevolato” la commissione dei delitti per i quali si procede.  

Spesso l’intervento è rapido anche perché l’impresa ha tutto l’interesse – è impresa “sana” – a collaborare nella riparazione.

L’ente torna così alla legalità con soddisfazione ostentata di (quasi) tutti e comunque con il soddisfacimento reale dell’interesse pubblico e con i tempi della prevenzione, che sono tendenzialmente brevi, sicuramente molto più brevi del sistema 231.

In questo contesto è evidentemente molto ampia la discrezionalità di azione del P.M. e molto ampi –sin dall’inizio – sono i poteri del Tribunale di prevenzione.

Allora tutto bene?

Forse sì, ma con qualche riflessione ulteriore che faccio di qui a breve anticipando che così si lavora con un binario certamente consentito, fuori però dal sistema tipico della responsabilità dell’ente e con un meccanismo di estensione della prevenzione in un mondo nuovo e molto ampio.

Ancora con una difficile differenziazione tra vere e proprie politiche d’impresa – quindi criminali e per definizione dolose – e la mera agevolazione colposa delle condotte illecite altrui.

È ovvio ancora che in molti casi vi sarebbe spazio per attivare la responsabilità ex 231, o comunque la relativa indagine, ma – nelle situazioni date – il P.M. sceglie ragionevolmente la prevenzione patrimoniale, e quindi in conclusione la prevenzione patrimoniale prevale nettamente sul mondo della responsabilità dell’ente ex 231.

Ulteriore conclusione sintetica: anche per queste ragioni la riforma del mondo 231 è assolutamente necessaria.

 

4.2. Seconda ipotesi: indagine sulla responsabilità dell’ente a seguito di rituale annotazione della notizia dell’illecito dell’ente (uso la formula del diritto vigente). La discrezionalità del P.M. rimane molto ampia, ma – a mio giudizio – incontra e deve incontrare dei limiti, che si riassumono, semplicemente, nel principio secondo il quale nel sistema 231 vigente la compliance ex post non determina e non può determinare la non punibilità dell’ente.  

Il futuro è da scrivere, anzi è in corso di riscrittura, ed è probabilmente necessaria una significativa carica riformatrice come sopra detto, soprattutto se si vuole insistere sulla piena operatività e sulla centralità del sistema 231.

Ma la normativa vigente è chiara, così come chiara la scelta politica di fondo effettuata dal legislatore 231.

Vediamo brevemente la discrezionalità del P.M. e –ancora più brevemente – i suoi limiti.

Una premessa espressa con linguaggio semplice: il mondo 231 è terreno di elezione dei “trattativisti”; lo è sempre stato sin dall’inizio dell’esperienza milanese in numerose indagini di livello. 

Quando poi alcune di quelle indagini avevano toccato multinazionali straniere, l’esperienza di altri paesi – soprattutto, notoriamente, degli Stati Uniti – aveva dimostrato quanto forte, tempestiva ed utile è la collaborazione con la pubblica accusa delle società coinvolte.   

Resta comunque aperto il tema, sul modello nord-americano del non prosecution agreement, della rilevanza dei comportamenti collaborativi utili “con la giustizia”[3].

Proviamo anche con riferimento a questa seconda macroarea a individuare due possibili scenari alternativi, oggetto da tempo di discussioni e critiche, con la solita avvertenza che i temi vengono trattati in prospettiva di sintesi e semplificazione.

Nei titoletti di questi due brevi paragrafi uso proprio il linguaggio, efficace, delle critiche.

 

       a) L’indagine della Procura si concentra sull’ente e “salva” così la persona fisica.

Le ragioni per una scelta di questo tipo ci sono e possono essere valide.

Pensate alla multinazionale farmaceutica o alla primaria banca straniera che ha una stabile organizzazione occulta in Italia.

Quali i possibili vantaggi del lavoro investigativo sull’ente?

La sintesi è agevole: l’ente paga, paga tanto e bene; l’ente migliora l’organizzazione e dismette le prassi illegali.

Sono risultati importanti sotto vari profili.

L’accusa spesso avanzata rispetto a questo metodo è che l’importante compliance ex post sia funzionale a non fare emergere la responsabilità della persona fisica; in qualche modo la persona fisica “si perde” nei rivoli della multinazionale nell’ambito della interlocuzione tra Pubblico Ministero e difesa.

Ecco allora le accusa di “baratto” improprio, di “zona grigia”, di accordi praeterlegali o extralegali.

Sono notoriamente situazioni affrontate a Milano, tra l’altro con ritorni economici di livello eccezionale.

In questo caso sono possibilista rispetto al metodo che assegna centralità all’indagine sull’ente, con alcune avvertenze e precisazioni, che illustro in breve e che ritengo decisive.

Si tratta – nel caso sopra sintetizzato – di possibili criticità in ordine alle modalità di gestione della responsabilità della persona fisica.

Ma, in questo quadro, scattano le regole legali del controllo giurisdizionale delle scelte di inazione del Pubblico Ministero.

In particolare l’inazione – oggetto dell’“accusa” di baratto improprio – nel sistema penale e processuale delle persone fisiche è sottoposta al controllo del Giudice, che si tratti di procedimento “tenuto” a Mod. 44 o – nel caso di iscrizione a Mod. 21 – di verifica della correttezza delle iscrizioni e di verifica delle ragioni di merito poste a fondamento della richiesta, motivata, di archiviazione del P.M.

Gli esiti possibili del controllo doveroso del Giudice sono noti: udienza; ordinanza di integrazione probatoria; ordinanza di imputazione coatta, oltre ai rimedi interni al circuito Procura/Procura Generale con l’avocazione.

Questo sistema legale mi sembra tranquillizzare e garantire legalità di azione nell’ambito dei principi costituzionali che regolano l’attività del Pubblico Ministero.

 

b) L’indagine della Procura ottiene il massimo possibile dall’ente dal punto di vista riparatorio e “salva” l’ente.

All’interno del procedimento penale sulla persona fisica – e a prescindere dalla modalità di definizione dello stesso – si svolge effettivamente e proficuamente l’indagine 231.

Viene quindi condotta “la trattativa” Procura/difesa sulla compliance ex-post in vista, lato Procura, del migliore risultato possibile nell’interesse pubblico, e – lato difesa – dell’interesse finale dell’ente: in un sistema virtuoso i due interessi potrebbero persino coincidere.

È infatti abbastanza evidente che nell’ambito della trattativa la Procura “chiede molto”, coerentemente con le previsioni normative dirette a valorizzare i comportamenti riparatori (intesi qui in senso lato).

Proviamo a vedere come opera la trattativa e quali i possibili risultati in una delle aree ormai classiche in materia: sistema 231 per reati fiscali nei confronti di importante società operante nella logistica nel quadro ormai ampiamente analizzato e deciso di simulazione di contratti di appalto a fronte di somministrazione di mano d’opera; quasi sempre con la connessa e grave assenza di tutele del lavoro all’interno della catena delle cooperative sub-appaltatrici.

La società è importante, attiva, lavora e dà lavoro.

Qual è allora “il pacchetto” che la società porta?

In sintesi e con possibili variabili: pagamento integrale della parte fiscale (consistente); riorganizzazione aziendale e rimodulazione della contrattualistica patologica; riformulazione consequenziale del modello organizzativo; modifiche dell’organigramma di gestione e di controllo etc.

Ma – ecco il punto realmente interessante – l’ente porta qualcosa di più e questo qualcosa è pacificamente importante, molto importante.

È un surplus di attività virtuosa: la società internalizza i lavoratori così realizzando condizioni di lavoro dipendente proprie e tutelate. Viene così soddisfatto anche l’ulteriore rilevantissimo interesse pubblico alla tutela del lavoro, oltre quello del recupero erariale.

Si tratta pacificamente – come detto – di risultati molto importanti, che una Procura della Repubblica valuta e deve valutare con grande favore: il tema non è qui in discussione.

Ma – come spesso avviene – nella coda ci può essere il veleno.

La difesa dell’ente infatti, nell’esempio fatto, chiede di più in modo corrispondente al di più “dato”.

Chiede l’archiviazione del procedimento nei confronti dell’ente sia in considerazione del consistente esborso economico già attuato, che non consentirebbe l’ulteriore carico sanzionatorio 231, sia per evitare ulteriori e gravi profili di danno d’immagine, con il relativo ritorno negativo economico/finanziario, che si collegherebbe alla prosecuzione del procedimento contro l’ente.

L’ulteriore carico sanzionatorio pecuniario, in uno con gli effetti economici del danno reputazionale, metterebbe a serio rischio la stessa sopravvivenza dell’ente: quindi l’ente deve uscire dal procedimento, così dice la difesa. In questo caso la soluzione non è agevole, perché si tratta nella sostanza – al di là dello strumento prescelto per la realizzazione del risultato – di un meccanismo e di un risultato di non punibilità dell’ente che va oltre le previsioni normative.

Anzi ed in modo più chiaro: la non punibilità è espressamente esclusa dalla normativa.

La normativa vigente, come è noto, impone comunque la sanzione pecuniaria: nel caso dell’adozione dei comportamenti riparatori non si applicano le sanzioni interdittive, ma le sanzioni pecuniarie si applicano comunque (art. 17: “ferma restando l’applicazione delle sanzioni pecuniarie.”).

 

5. Conclusioni su condotte riparatorie, poteri del PM e controllo giurisdizionale. Non entro nel merito del provvedimento – noto – di archiviazione della Procura di Milano nella vicenda DHL (9.11.2022)[4], ma mi sembra evidente che le scelte di fondo debbano essere del legislatore, e non del Pubblico Ministero, soprattutto in un sistema nel quale, come sopra ampiamente ricordato, la decisione di chiusura del procedimento nei confronti dell’ente non passa attraverso il controllo giurisdizionale.

Ben venga, quindi, la riflessione in corso sulla capacità delle attività riparatorie di portare anche alla non punibilità dell’ente.

La scelta delle condotte necessarie e del relativo sistema processuale compete al legislatore, ma – come forse emerso dai passaggi precedenti – solo una riforma realmente incisiva potrà rivitalizzare il modello 231 a fronte della fuga verso sistema di compliance più veloci e più duttili.

Ribadisco infine che l’altro passaggio necessario, a maggiore ragione dopo l’esito referendario sulla proposta di modifica costituzionale, è il controllo del Giudice sulla inazione del Pubblico Ministero.

È il nostro sistema costituzionale e – a maggiore ragione – deve valere rispetto ad aree che attribuiscono enormi discrezionalità all’azione del P.M.

 

 

 

 

 

[1] La sentenza è pubblicata in Le società, 2026, 3, p. 330 ss. con note di Rosa Anna Ruggiero, Il rilancio della responsabilità da reato degli enti in attesa della riforma, e di Eugenio Fusco e Bartolomeo Romanelli, Obbligatorietà e discrezionalità nel procedimento penale de societate: azione punitiva e domanda cautelare; in Sistema Penale 14.1.2026, con nota di Francesco Mucciarelli, Misure cautelari: una valutazione unitaria per enti e persone fisiche e obbligo di azione per gli illeciti dell’ente in una recente sentenza di legittimità.

[2] Ministero della Giustizia. Tavolo tecnico per la revisione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche – d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (d.m. 7 febbraio 2024 e successivi). Relazione conclusiva e proposta di articolato, Sistema Penale 22 gennaio 2026.

[3]È noto che il Tavolo tecnico sopra citato ha dato risposta radicalmente negativa alla prospettiva per una pluralità di ragioni, sintetizzate a p. 23. Diversa la proposta avanzata proprio dal Gruppo di ricerca del dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Bergamo.  V. Relazione illustrativa della proposta di riforma del d.lgs. 8 giugno 2001 – artt. 1, 23bis, 58, 61, 64 bis, 66, 67 – depositata alla Camera dei deputati il 29 settembre 2025 A.C. 2632, in Sistema Penale, 14 ottobre 2025. Credo che sul punto la discussione debba restare aperta valutando più laicamente i possibili benefici e ricordando come il contributo alla verità sia un fattore fondamentale per qualsiasi uscita dall’illegalità e ripartenza virtuosa, sia per la persona fisica sia per l’ente.

[4] Il decreto di archiviazione della Procura della Repubblica di Milano è pubblicato in Cass.pen. 2023, p. 976 ss.