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  Scheda  
09 Settembre 2026


Archiviazione 231 e ne bis in idem: un nuovo caso dalla Procura di Milano


1. Il doppio binario tributario, ancorché recentemente riformato[1], continua a dar prova di qualche difficoltà applicativa, specialmente quando coinvolge i soggetti collettivi. Seguendo infatti un noto precedente[2], il Procuratore Generale di Milano, con il provvedimento che qui si annota, ha apposto un visto all’archiviazione decisa nell’ambito di un procedimento 231, ritenendo che qualsiasi sanzione ulteriore a quella già irrogata in via amministrativa sarebbe risultata sproporzionata, considerati anche i costi sostenuti dalla società per porre rimedio alle carenze dell’assetto organizzativo precedentemente adottato.

 

Ora, se il precedente citato aveva alimentato il dibattito in materia di ne bis in idem che ha poi portato alla recente riforma[3], il provvedimento in commento si distingue per essere il primo a giungere alla medesima soluzione in vigenza del (e, verrebbe da dire, nonostante il) mutato quadro normativo. Prima dunque di esaminare l’impianto della decisione, conviene spendere qualche parola per ricostruire brevemente lo statuto attuale del sistema di enforcement tributario a carico degli enti.

                                                                                                                       

2. È noto che, con l’entrata in vigore del d.lgs. 74/2000, si è dato vita a un congegno sanzionatorio complesso, diversamente calibrato a seconda che riguardasse società o persone fisiche[4]. In breve, per quanto riguarda gli individui, nel caso in cui la stessa infrazione integrasse a un tempo illecito amministrativo e reato, era già originariamente previsto che l’amministrazione finanziaria irrogasse sempre la relativa sanzione; sanzione che doveva però rimanere ineseguibile fino all’esito del procedimento penale per lo stesso fatto e, soprattutto, rimanere così “congelata” sine die qualora il giudice, con sentenza di condanna, avesse riconosciuto una relazione di specialità tra il delitto tributario accertato all’esito del giudizio e il parallelo illecito amministrativo[5]. La natura “alternativa” di questo doppio binario[6] è stata dunque affidata all’operare di tale criterio risolutivo del concorso apparente di norme, con esiti poco confortanti: il mancato riconoscimento di tale relazione da larga parte della giurisprudenza ha infatti portato il sistema a risultare “cumulativo” nella prassi, vanificando gli sforzi compiuti dal legislatore del 2000 nel senso di prevedere un meccanismo di alternatività che superasse il modello di enforcement inaugurato negli anni Ottanta, fondato sulla piena autonomia dei due procedimenti, senza ritornare alla pregiudiziale tributaria[7].

 

In questo già intricato quadro, per quel che qui interessa, va sottolineato che il sistema così descritto non era destinato a operare nel caso in cui della sanzione tributaria fossero destinatari gli enti collettivi, in via autonoma o solidale a seconda che fossero o meno dotati di personalità giuridica[8]. Si voleva infatti evitare che per le società fosse più conveniente realizzare un’evasione sopra soglia, che avrebbe permesso loro di “sfuggire” alla sanzione amministrativa scaricando l’intera responsabilità sull’individuo attinto dal procedimento penale[9]. Di conseguenza, l’introduzione, nel 2019, dei reati tributari nell’elenco dei predicate crimes ex D.lgs. 231/2001 ha comportato la nascita di un nuovo doppio binario ab origine cumulativo, più volte additato in dottrina come particolarmente afflittivo anche in ragione del mancato coordinamento tra il generale sistema premiale orientato alla riscossione che caratterizza il diritto penal-tributario individuale e la responsabilità da reato degli enti[10].

 

Inoltre, la normativa nazionale si mostrava già da tempo in tensione con le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza euro-convenzionale in materia di ne bis in idem: una volta infatti qualificate le sanzioni amministrative tributarie come sostanzialmente penali alla luce dei criteri Engel[11] e chiarito che l’identità del fatto rilevante ai fini dell’operare della garanzia citata è quella storico-naturalistica tra le condotte oggetto dei due procedimenti[12], è evidente come simili sistemi di enforcement risultassero fortemente a rischio di censura da parte della Corte di Strasburgo, come è del resto avvenuto per il doppio binario finanziario italiano[13].

 

Già prima del 2019, a fornire un appiglio ai diversi Stati del Consiglio d’Europa era in realtà intervenuta la Grande Camera della Corte EDU, operando un sostanziale bilanciamento tra il diritto del cittadino a non esser processato due volte per il medesimo fatto e l’interesse tutelato dal cumulo procedimentale di volta in volta preso in considerazione. Infatti, è noto come la sentenza A e B c. Norvegia abbia elaborato quattro elastici indici di “connessione sostanziale” tra i due procedimenti, la sussistenza dei quali, unitamente a una adeguata “connessione temporale”, farebbe venir meno il bis, potendo i due rami di enforcement considerarsi complementari ed evitando, dunque, la violazione della garanzia[14].

 

Ora, avendo la Corte EDU indicato, quale indice più importante, la complessiva proporzionalità del trattamento sanzionatorio da assicurare tramite un meccanismo che consenta al giudice che interviene per secondo di prendere in considerazione le misure afflittive già irrogate nell’ambito del primo procedimento, non stupisce che negli ultimi tempi sia stato valorizzato oltremodo dal legislatore il lato sostanziale della garanzia, con la previsione di norme volte a realizzare questa “integrazione” sanzionatoria in action[15].

 

Prima ancora dunque del D.lgs. 87/2024, era già stato oggetto d’attenzione un decreto di archiviazione della Procura meneghina, che aveva valorizzato questo insegnamento delle Corti europee per giungere alla chiusura di un procedimento 231 per un delitto tributario a carico di un ente che aveva regolarizzato la sua posizione con il Fisco – tramite il pagamento anche di sanzioni e interessi – e sostenuto importanti costi per eliminare le carenze organizzative che avevano reso possibile il reato, oltre a internalizzare numerosi lavoratori precedentemente assunti da ditte appaltatrici. In assenza di una norma che permettesse al giudice penale di dare rilievo a tali esborsi – al di là degli artt. 11, 12 e 17 D.lgs. 231/2001, che ovviamente non consentono una commisurazione infra-edittale né tantomeno una disapplicazione delle sanzioni[16] – la soluzione individuata dai pubblici ministeri è stata quella di sfruttare la particolare disciplina dell’archiviazione ex art. 58 decreto citato, che non prevede un controllo giurisdizionale, per giungere alla immediata definizione della vicenda processuale. Peraltro, merita di essere sottolineato che tale conclusione è stata raggiunta in assenza di qualsivoglia meccanismo di compensazione sanzionatoria, al tempo non operante nell’ambito tributario, che obbligasse il giudice a tener conto delle precedenti misure punitive.

 

In sostanza, una volta riconosciuta la sussistenza di tutti i presupposti per l’operare del ne bis in idem, si è in quel caso ritenuto che qualsiasi ulteriore sanzione cui si poteva giungere all’esito del processo penale avrebbe comportato per il soggetto collettivo un cumulo sproporzionato, tale da far cadere la close connection in substance così come ricostruita in A e B c. Norvegia e comportare, di conseguenza, una violazione dell’art. 4 Prot. 7 CEDU.

 

Il nuovo, recente provvedimento si inserisce lungo la medesima scia ma interviene nell’ambito di un sistema riformato, tra l’altro, proprio per garantire la proporzionalità complessiva delle misure afflittive irrogate: i ritocchi agli artt. 19 e 21 D.lgs. 74/2000 e l’introduzione dell’art. 21-ter hanno infatti parzialmente cambiato la fisionomia di questo meccanismo, coinvolgendo anche gli enti collettivi. Nonostante infatti la formulazione non propriamente cristallina delle prime due norme citate, si deve ritenere, in primo luogo, che anche per le società valga oggi la natura alternativa del doppio binario, ancorché subordinata a un riconoscimento della relazione di specialità tra illecito 231 e illecito tributario, realisticamente poco probabile considerati gli approdi giurisprudenziali cui si è giunti per le persone fisiche[17] In ogni caso, e per quel che qui interessa maggiormente, è stata introdotta una valvola di sfogo del sistema proprio nell’ipotesi in cui tale relazione non venisse riconosciuta, per cui «quando, per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del soggetto, una sanzione penale ovvero una sanzione amministrativa o una sanzione amministrativa dipendente da reato, il giudice o l’autorità amministrativa, al momento della determinazione delle sanzioni di propria competenza e al fine di ridurne la relativa misura, tiene conto di quelle già irrogate con provvedimento o con sentenza assunti in via definitiva».

 

Ecco allora che il decreto qui commentato assume rilevanza, in via prioritaria, proprio per l’interpretazione di questa nuova norma che, a differenza della “gemella” vigente in ambito finanziario, contiene l’inciso “al fine di ridurre”, il cui tenore letterale, almeno secondo parte della dottrina[18] non consentirebbe la manovra estrema della disapplicazione totale della sanzione.

 

3. Guardando dunque più da vicino il visto del Procuratore Generale di Milano, gli aspetti di maggior rilievo in relazione all’operatività del ne bis in idem al duplice procedimento a carico degli enti collettivi ci sembrano essere tre.

 

In primo luogo, così come il precedente, una volta qualificati gli illeciti come sostanzialmente penali, la Procura Milanese ritiene che entrambe le sanzioni si riferiscano al medesimo fatto, assumendo come l’identità storico-naturalistica non possa venir meno in ragione del criterio soggettivo d’imputazione che caratterizza la responsabilità da reato, assente invece per l’illecito amministrativo di cui risponde la società[19]. Si tratta di una soluzione condivisa da parte della dottrina[20], per cui la mancata replica degli stessi criteri di imputazione – come invece avviene in ambito finanziario – non sarebbe di per sé sufficiente a far ritenere che si tratti di un fatto diverso, originando entrambe le contestazioni dalla medesima violazione materiale. Altri, al contrario, ritengono che non si possa parlare in questa ipotesi di idem factum in senso stretto, proprio perché il procedimento 231 sarebbe caratterizzato dall’accertamento di un elemento ulteriore rispetto a quello amministrativo, da individuarsi nella colpa d’organizzazione. Tale criterio ascrittivo, lungi dal rappresentare una componente meramente soggettiva, investirebbe anche un profilo di tipicità della responsabilità da reato[21]; applicando dunque in questo ambito l’insegnamento della Corte costituzionale all’esito del noto caso Eternit, questa componente ulteriore renderebbe diverso il fatto oggetto del secondo procedimento, sterilizzando in limine l’operatività del ne bis in idem[22].

 

Nonostante tali prese di posizione, sostanzialmente contrarie a sganciare del tutto il fatto storico dalla “lente legale” attraverso la quale è portato in giudizio, ci sembra condivisibile l’impostazione da cui muove il decreto in commento: quel che conta, specialmente sul piano euro-convenzionale, è la sostanziale identità della condotta da cui originano i procedimenti, da rinvenirsi nella medesima violazione tributaria. Applicando infatti l’elastica formula attraverso la quale si è finora svolto il giudizio sulla medesimezza fattuale a Strasburgo (set of facts inextricably linked in time, space and subject-matter), risulta difficile prevedere che la Corte EDU escluda in questa ipotesi la sussistenza dell’idem factum; e tanto basta per ritenere operativo il ne bis in idem[23].

 

Il secondo profilo di interesse, sopra accennato, riguarda l’interpretazione della clausola compensatoria di nuovo conio. In ottica di una piena valorizzazione del principio di proporzionalità, il “fine di ridurre” menzionato nella norma è stato infatti interpretato come comprensivo anche del “fine di ridurre a zerola sanzione irrogabile nell’ambito del procedimento 231, mutuando così una delle soluzioni individuate in dottrina per la lettura dell’inciso[24]. Al di là dell’argomento letterale speso dalla Procura, per cui tale esito non esulerebbe dai possibili significati attribuibili alla formula utilizzata dal legislatore, viene sottolineato anche come, a contrario, la disposizione non preveda alcun «meccanismo rigido di scomputo, non individuando soglie minime incomprimibili o imponendo espressamente la sopravvivenza di una quota residua della seconda sanzione», rimettendo perciò «in toto alla discrezionalità del giudice la complessiva valutazione di proporzionalità». Inoltre, da un punto di vista sistematico, le note conclusioni cui si è giunti in materia di market abuse permetterebbero certamente di disapplicare non solo il minimo edittale ma anche l’intera seconda sanzione laddove le misure afflittive irrogate nell’ambito del primo procedimento siano da sole idonee a coprire l’intero disvalore del fatto, di talché non residuerebbe alcuno spazio sanzionatorio residuo da colmare[25].

 

La soluzione cui si è giunti tramite tale iter argomentativo risulta condivisibile nella misura in cui si valuti il suo impatto sostanziale, che evita di far subire all’ente un nuovo procedimento sanzionatorio per lo stesso fatto, assicurando così il rispetto del ne bis in idem processuale, seppur subordinato a una prognosi di violazione di un generale principio di proporzionalità della sanzione “integrata”.

 

Nondimeno, occorre sottolineare come gli argomenti individuati dalla Procura circa la lettura della formula “al fine di ridurre” non siano in realtà così univoci. Oltre all’incerto valore semantico dell’inciso, tale da aprirsi a letture di segno anche opposto in dottrina[26], il parallelo con il sistema di enforcement in materia di abusi di mercato non convince appieno per diverse ragioni. In primo luogo, come lo stesso decreto ricorda, la possibilità di disapplicare la disciplina interna discende dall’art. 50 CDFUE, trattandosi di una materia regolata dal diritto UE; in ambito tributario, il paragone regge dunque limitatamente alle imposte indirette, fuoriuscendo le altre dal perimetro di competenza euro-unionale. E, nel caso di specie, non risulta dalla lettura del provvedimento se le sanzioni irrogate all’ente si riferiscano o meno all’IVA: nelle altre ipotesi, i pubblici ministeri non avrebbero dunque potuto operare una prognosi di diretta applicazione alla Carta di Nizza all’esito del giudizio[27]. In secondo luogo, il grado di afflittività delle sanzioni in materia di market abuse, specialmente dopo la riforma delle sanzioni amministrative fiscali[28], è obiettivamente più elevato di quello vigente in materia tributaria e, comunque, anche in quel contesto la totale disapplicazione della pena è stata indicata come ipotesi eccezionale.

 

Al di là dunque delle censure che possono muoversi al legislatore, che avrebbe dovuto introdurre un meccanismo di compensazione sanzionatoria fondato su norme «chiare e precise» tali da dotare il giudizio di un maggior grado di prevedibilità[29], l’interpretazione fornita dai magistrati della Procura milanese risulta in effetti ardita, avendo fondato un provvedimento di archiviazione sulla base di una prognosi invero incerta, non potendosi affermare che la lettura dell’art. 21-ter D.lgs. 74/2000 all’esito del processo avrebbe comportato con sicurezza questo esito.

 

Da ultimo, merita un cenno il metodo con cui si è svolto tale giudizio di proporzione, che ricalca in realtà quanto già avvenuto con il precedente più volte citato. In assenza di indicazioni legislative diverse dal “tener conto delle misure afflittive precedentemente inflitte”, sulla scia della dottrina che si è da ultimo occupata del tema[30] i pubblici ministeri hanno individuato l’art. 133 c.p. quale norma sulla base della quale svolgere tale accertamento. Facendo riferimento la disposizione, come noto, alle condotte contemporanee o susseguenti al reato, e richiamato in chiave sistematica l’art. 11 D.lgs. 231/2001 per sottolineare la valenza delle azioni riparatorie anche in sede 231, non è stato problematico far confluire anche i costi sostenuti per colmare il deficit organizzativo post delictum e per la stabilizzazione di numerosi lavoratori tra i fattori da considerare nella valutazione dell’afflittività complessiva del dupliciter[31]. Fin qui dunque nihil sub sole novi, trattandosi di un profilo già affrontato con riferimento a questa tematica; piuttosto, sembra rilevante che la Procura non abbia analiticamente argomentato perché, in questo caso specifico, anche l’applicazione della sanzione 231 commisurata nel minimo e ridotta per effetto dell’art. 11 citato avrebbe comportato comunque un peso eccessivo per l’ente. Una specifica motivazione sul punto non pareva, tuttavia, indispensabile, potendosi tale conclusione ricavare agevolmente dall’impianto argomentativo complessivo del provvedimento.

 

Ancor più interessante il richiamo alle diverse innovazioni apportate dal D.lgs. 87/2024 al sistema premiale penal-tributario che, come si è accennato, caratterizza in funzione riscossiva il diritto penale individuale promettendo al contribuente, in certe ipotesi, finanche la non punibilità in caso di tempestivo pagamento del tributo, sanzioni e interessi[32]. È noto che l’attuale interpretazione dell’art. 8 D.lgs. 231/2001 impedisce la comunicabilità della particolare causa di non punibilità prevista per la persona fisica[33], né hanno un peso nel procedimento a carico dell’ente le diverse attenuanti connesse alla regolarizzazione della propria posizione fiscale: tema certamente rilevante, perché contribuisce a innalzare il rischio di sproporzione del carico sanzionatorio complessivo per gli enti collettivi ma che è stato utilizzato dalla Procura per giustificare il provvedimento anche nel solco della «comune opzione di politica criminale, per cui la risposta punitiva non è solo calibrata sul disvalore originario della condotta, ma anche sul comportamento successivo dell’autore e sulla sua effettiva capacità di ricomporre l’offesa arrecata agli interessi erariali». Proposizione certamente vera per le persone fisiche ma che non è in realtà possibile riproporre allo stesso modo per gli enti, proprio per l’assenza di una previsione legislativa ad hoc per questi ultimi in caso di pagamento del tributo.

 

4. In conclusione, ci sembra che il provvedimento in commento possa costituire una spia di quanto ancora ci sia da fare per assicurare quel «completo adeguamento al principio del ne bis in idem» promesso dalla legge di delega che ha portato al D.lgs. 87/2024. Al fine di arrivare a un esito compatibile con il rispetto della garanzia, la Procura milanese ha infatti dovuto nuovamente far leva sulla sostanziale discrezionalità nella contestazione dell’illecito al soggetto collettivo – che, considerati i fattori presi in considerazione, potrebbe peraltro aprire a una vera e propria giustizia negoziata[34] –, motivando la rinuncia all’esercizio dell’azione sulla base di argomentazioni che hanno inevitabilmente perso peso dopo la riforma del doppio binario. Infatti, è ben possibile sostenere che con l’art. 21-ter citato il legislatore abbia voluto evitare la disapplicazione totale della seconda sanzione come teorizzato dalla giurisprudenza in materia di market abuse: si spiegherebbe così la diversa formulazione della norma rispetto all’art. 187-terdecies TUF, ricalcato invece dalla previsione introdotta in materia di beni culturali solo pochi mesi prima della riforma tributaria[35]. Depone peraltro in tal senso il generale restyling del comparto amministrativo, la cui afflittività complessiva è stata fortemente ridimensionata proprio nell’ottica di garantire la proporzionalità del sistema[36].

 

Ecco allora che la discrezionalità del giudice circa la decisione in merito alla commisurazione della pena, che la Procura farebbe discendere dalla formula “tener conto”, ci sembra in effetti a maglie troppo larghe: esigenze di legalità ­– sia declinata come separazione dei poteri che come scelta di politica criminale relativa al mantenimento in vita del doppio binario[37]impongono di rifiutare una lettura della norma come delega in bianco al potere giudiziario in queste ipotesi. Si comprende così anche il richiamo della Procura al sistema di cause di non punibilità e circostanze attenuanti legate alla regolarizzazione della posizione fiscale del contribuente persona fisica. Pur riguardando una disciplina non direttamente applicabile all’ente, tale assetto viene assunto come espressione di un più generale indirizzo di politica criminale favorevole alla valorizzazione delle condotte riparatorie, nel quale troverebbe giustificazione anche la rinuncia all’azione nei confronti della persona giuridica.

 

Il vero cuore del problema – cui la Procura milanese ha cercato di dare una soluzione giusta avvalendosi degli spazi concessi dal procedimento di archiviazione ex art. 58 D.lgs. 231/2001[38] – risiede in realtà nella stessa configurazione legislativa di un sistema di enforcement che, ancorché recentemente riformato, non sembra ancora in grado di assicurare il pieno rispetto della garanzia convenzionale. La scelta di “appaltare” al principio di specialità prima e di proporzionalità poi il rispetto del ne bis in idem, peraltro come parametri compensativi di un sacrificio già subito sul piano procedimentale, ha mostrato e continua a mostrare limiti difficilmente superabili. Il tutto, peraltro, si inserisce in un quadro che già differenzia irragionevolmente le posizioni di enti e persone fisiche in caso di pagamento del debito tributario, considerata l’impermeabilità del decreto 231 alle vicende della punibilità a causa dell’attuale interpretazione dell’art. 8; e ciò rende naturalmente ancor meno tollerabile la doppia sanzione dei soggetti collettivi.

 

Nonostante gli sforzi profusi per assicurare una connessione “procedimentale” tra i diversi rami dell’ordinamento, su cui spicca l’art. 21-bis D.lgs. 74/2000 in tema di efficacia della sentenza penale nel procedimento tributario, a nostro modo di vedere un vero “completo adeguamento” del nostro sistema al principio non può passare in via prioritaria dalla proporzionalità della risposta sanzionatoria complessiva. La soluzione verso la quale occorrerebbe indirizzare i prossimi sforzi legislativi dovrebbe essere quella di prevedere meccanismi di coordinamento tra amministrazione finanziaria e autorità giudiziaria tali da evitare sin da subito la celebrazione di due procedimenti per lo stesso fatto, sfruttando la già esistente differenziazione tra le fattispecie astratte[39]: i reati tributari sono infatti caratterizzati da elementi assenti negli illeciti “gemelli” di diversa natura, come le soglie di punibilità e il dolo specifico di evasione. Su queste basi si dovrebbe rinunciare alla parallela azione amministrativa, in coerenza con i principi di sussidiarietà ed extrema ratio. Per evitare poi che l’esito assolutorio del giudizio comporti un vulnus alla tutela degli interessi erariali, sarebbe sufficiente fare applicazione dell’art. 24 l. 689/1981, permettendo al giudice penale di irrogare la sanzione amministrativa proprio nelle ipotesi in cui tali elementi differenziali non risultassero sussistenti alla conclusione della fase dibattimentale. Intervenire dunque “a monte” della duplicazione procedimentale utilizzando come discrimen, in primo luogo, le soglie di punibilità, comporterebbe decisamente maggiori vantaggi, evitando il rischio di risultati insoddisfacenti all’esito dei meccanismi di compensazione ­– “diretti” o “indiretti”[40] – a valle del secondo procedimento.

 

 

 

[1] Nell’ottica del doppio binario, v. già A.F. Tripodi, Prime osservazioni sulla riforma fiscale nella prospettiva del ne bis in idem europeo, in disCrimen, 2 ottobre 2024; F. Mazzacuva, Le interferenze tra procedimento amministrativo tributario e processo penale: un primo bilancio della recente riforma in prospettiva del ne bis in idem, in Riv. dir. trib., 2025, 6, 181 ss.; M. Scoletta, Nuovi e vecchi profili di illegittimità costituzionale del (nuovo) doppio binario punitivo degli illeciti tributari in Crepaldi-D’Arcangelo-Ingrassia-Scoletta (a cura di), Il volto costituzionale del sistema penale tributario, Milano, 2025, 157 ss.

[2] Cfr. Decreto di archiviazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano del 9 novembre 2022, con scheda di M. Scoletta, Condotte riparatorie e ne bis in idem nella responsabilità delle persone giuridiche per illeciti tributari, in questa Rivista, 28 novembre 2022; cfr. anche la nota di A.F. Tripodi, Archiviazione 231 per ne bis in idem. Quando la disciplina della responsabilità da reato degli enti “incrocia” la garanzia europea, in Cass. pen., 2023, 981 ss.

[3] Limitatamente alla legge di delega, v. le considerazioni di P. Veneziani, La legge delega per la riforma fiscale: una prima lettura dei profili penalistici, in questa Rivista, 2023, 9, spec. 24 ss.; G. Flora, Profili penali della legge delega per la riforma fiscale, in Dir. pen. proc., 2023, 1413 s. Più in generale, cfr. anche M. Scoletta, Crisi e splendore del doppio binario. Vincoli di interpretazione conforme, profili di illegittimità costituzionale e aporie sistematiche nel vigente assetto punitivo degli illeciti tributari, in Riv. dir. trib., 2023, 1.

[4] Per tutti A.F. Tripodi, Ne bis in idem e reati tributari, in Cadoppi-Canestrari-Manna-Papa (a cura di), Diritto penale dell’economia, Tomo I, 2019, 55 ss.

[5] Cfr. artt. 19 e 21 D.lgs. 74/2000 ante riforma. Il meccanismo, fondato sulla «precostituzione di un titolo» da parte dell’amministrazione finanziaria, era funzionale a evitare che l’assoluzione all’esito del giudizio penale per assenza del dolo o mancato superamento delle soglie comportasse un vuoto di tutela per le ragioni del Fisco, che sarebbe stato in queste ipotesi garantito proprio dalla precedente irrogazione della sanzione così congelata: v. G.M. Flick, Reati fiscali, principio di legalità e ne bis in idem: variazioni italiane su un tema europeo, in Dir. pen. cont., 2014, 15 ss.

[6] La definizione è di A.F. Tripodi, Cumuli punitivi, ne bis in idem e proporzionalità, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, 3, 1055

[7] Per la giurisprudenza sul punto sia consentito il rinvio a G. Ardizzone, Il “volto attuale” del ne bis in idem europeo nel sistema penal-tributario, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2022, 4, 213 nota 7. Sulle diverse configurazione del sistema a partire dalla l. 4/1929, v. per tutti A. Lanzi, P. Aldovrandi, Diritto penale tributario, Padova, 2025, 1 ss.

[8] Cfr. art. 7 d.l. 269/2003 per le società con personalità giuridica e, prima della riforma, art. 11 d.lgs. 472/1997 per le società e associazioni senza autonomia patrimoniale perfetta.

[9] V. già A.F. Tripodi, L’ente nel doppio binario punitivo: note sulla configurazione metaindividuale dei doppi binari sanzionatori, in questa Rivista, 28 dicembre 2020, 11 s., anche per ulteriori riferimenti.

 

[10] Cfr. P. Veneziani, Problemi attuali in tema di responsabilità dell’ente da reato tributario, in Cass. pen., 2020, 3086 ss., spec. 3103 s.; M. Bellacosa, I reati tributari e di contrabbando, in Lattanzi-Severino (a cura di), Responsabilità da reato degli enti, Vol. I, Torino 2020, 622 ss.; A. Perini, Responsabilità degli enti e reati tributari, tra eccesso di delega e aporie di sistema, in Piergallini-Mannozzi-Sotis-Perini-Scoletta-Consulich (a cura di), Studi in onore di Carlo Enrico Paliero, Milano, 2022, 1159 ss. Relativamente alla funzione riscossiva del sistema penal-tributario individuale, v. per tutti F. Consulich, Il diritto di Cesare. Lo stato del diritto penale tributario al volgere del decennio, in Riv. it. dir. proc. pen., 2020, spec. 1388 ss. e, per considerazioni anche post riforma, A. Gullo, La riparazione nel diritto penale dell’economia: linee evolutive, in Arch. pen., 2025, 11 ss.

 

[11] Il punto è assolutamente pacifico in seno alla Corte EDU, come riconosce lo stesso decreto annotato, salvo alcune precisazioni in merito all’appartenenza o meno di tali sanzioni all’“hard core of criminal law” secondo la linea inaugurata da Corte Eur. Dir. Uomo, Jussila c. Finlandia, 23 novembre 2006. Sul punto, si rinvia ai lavori monografici di F. Mazzacuva, Le pene nascoste, Torino 2017 e L. Masera, La nozione costituzionale di materia penale, Torino, 2018.

[12] Cfr. Corte Eur. Dir. Uomo, Zolotukhin c. Russia, 10 febbraio 2009, §27.

[13] Chiaro il riferimento a Corte Eur. Dir. Uomo, Grande Stevens c. Italia, 4 marzo 2014.

[14] V. Corte Eur. Dir. Uomo, A e B c. Norvegia, 15 novembre 2016, § 132. In ogni caso, il principio è stato condiviso tanto dalla CGUE quanto dalla giurisprudenza interna, costituzionale e di legittimità, che ha sempre dimostrato di tenere in alta considerazione il test di connessione per valutare la violazione del ne bis in idem. Si rinvia sul punto, anche per tutti i dovuti riferimenti, alla ricostruzione operata da A.F. Tripodi, Ne bis in idem europeo e doppi binari punitivi. Profili di sostenibilità del cumulo sanzionatorio nel quadro dell’ordinamento multilivello, Torino, 2022, spec. 117 ss. Da ultimo, in ogni caso, si sottolinea come stia per mutare l’assetto del test di connessione sulla base di alcune precisazioni operate da una recente sentenza della Grande Camera: cfr. Jesus Pinhal c. Portogallo, 9 luglio 2026, §§ 242 ss.

[15] Cfr. l’art. 187-terdecies TUF in materia di market abuse e l’art. 1, comma 7, l. 22 gennaio 2024, n. 6 relativamente ai beni culturali. Peraltro, con riferimento alla prima ipotesi, si tratta di una norma indicata sin da subito come problematica (F. Mucciarelli, Gli abusi di mercato riformati e le persistenti criticità di una tormentata disciplina, in Dir. pen. cont., 2018, 21) e la cui applicazione non è stata affatto agevole: cfr., a titolo esemplificativo, Trib. Milano, 15 novembre 2018, con osservazioni di F. Mucciarelli, “Doppio binario” sanzionatorio degli abusi di mercato e ne bis in idem: prime ricadute pratiche dopo le sentenze della CGUE e la (parziale) riforma domestica, in Dir. pen. cont., 15 marzo 2019 e di F. Mazzacuva, Il ne bis in idem dimezzato: tra valorizzazione delle istanze di proporzione della sanzione e dissolvimento della dimensione processuale, in Giur. comm., 2020, 4, 941 ss. Critico sulla stessa capacità della disposizione di assicurare una sanzione integrata proporzionata rispettando dei criteri “minimi” di prevedibilità anche M. Scoletta, Il doppio binario sanzionatorio alla luce del vincolo europeo del ne bis in idem, in F. Consulich (a cura di), I reati in materia bancaria e finanziaria, in Palazzo-Paliero-Pelissero (diretto da), Trattato teorico-pratico di diritto penale, Torino, 2024, spec. 319 ss.

[16] Sul sistema delle sanzioni a carico degli enti collettivi si rinvia per tutti a C.E. Paliero, Il sistema sanzionatorio dell’illecito dell’ente: sistematica e rationale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2021, 4, 1200 ss.; V. Mongillo, Il sistema delle sanzioni applicabili all’ente collettivo tra prevenzione e riparazione. Prospettive de jure condendo, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2022, 3-4, 599 ss.

[17] Più nel dettaglio sul meccanismo inaugurato dalla riforma, anche per ulteriori riferimenti, sia consentito il rinvio a G. Ardizzone, Il D.lgs. 87/2024 e la riforma del doppio binario tributario, in Dir. pen. proc., 2024, 12, spec. 1596 s. Relativamente invece al rapporto tra illecito 231 e amministrativo tributario di cui risponde l’ente, cfr. A.F. Tripodi, L’ente nel doppio binario punitivo, cit., 20 ss. per la tesi secondo la quale sarebbe possibile inquadrare tale relazione nell’ambito del reato complesso.

[18] L’inciso ha sollevato numerosi dubbi in dottrina. Ritiene che la norma permetta una commisurazione infra-edittale della pena ma non la sua completa disapplicazione A.F. Tripodi, Prime osservazioni, cit., 24. Critico finanche della possibilità di derogare al minimo edittale, con conseguente necessità di sollevare una questione di legittimità costituzionale nel caso in cui tale sbarramento impedisse il rispetto del ne bis in idem, M. Scoletta, Nuovi e vecchi profili, cit., 180. V. poi anche la tesi di G. Grasso, I riflessi del c.d. decreto fiscale sulla punizione a carico dell’ente, in questa Rivista, 2025, 3, 38 s., che ritiene riferibile l’inciso alla sola sanzione pecuniaria, per cui il giudice penale potrebbe beneficiare della possibilità di commisurare in misura inferiore al minimo edittale solamente il numero di quote della sanzione amministrativa da reato in modo che questa “copra” il solo disvalore ulteriore relativo alla colpa d’organizzazione, non presa in considerazione dall’amministrazione finanziaria. Prospettano invece la possibilità di leggere “ridurre” come comprensivo anche della opzione di “ridurre a zero” la sanzione, A. Lanzi, P. Aldovrandi, Diritto penale tributario, cit., 189. Da ultimo, v. anche l’interpretazione di A. Perini, Ai confini della proporzionalità: art. 21 ter d.lgs. n. 74/2000 e sospensione del procedimento con messa alla prova, in Arch. pen., 2026, spec. 13 ss., che ritiene che la disposizione possa finanche trovare uno spazio prima della commisurazione della pena al fine dell’ammissione alla messa alla prova dell’imputato.

[19] Cfr. p. 6 del provvedimento.

[20] Per tutti, favorevole al riconoscimento dell’idem factum, M. Scoletta, Il principio del ne bis in idem e i modelli punitivi a doppio binario, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2021, 196.

[21] Sulla collocazione dogmatica della colpa d’organizzazione, anche per tutti i dovuti riferimenti, si rinvia a V. Mongillo, La colpa d’organizzazione: enigma ed essenza della responsabilità “da reato” degli enti, in Cass. pen., 2023, 4, 704 ss.

[22] Ci si riferisce ovviamente a Corte cost., 31 maggio 2016, n. 200. In particolare, ritengono si possa dubitare della sussistenza del requisito D. Piva, Reati tributari e responsabilità dell’ente: una riforma nel (ancorché non di) sistema, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 278 s., che però riconosce in ogni caso come residui una necessità di proporzione della risposta sanzionatoria complessiva; A.F. Tripodi, Ne bis in idem europeo, cit., 93 ss., spec. 102, che tuttavia sottolinea come la dimensione elastica dell’accertamento in seno alla Corte EDU renda difficile ritenere i fatti diversi in ottica convenzionale. V. pure la tesi di G. Grasso, I riflessi del cd. decreto fiscale, cit., spec. 25 ss., che esclude tout court la ricorrenza della medesimezza fattuale per i soggetti collettivi, salvo riconoscere l’esistenza di un «carico sanzionatorio duplicato riconducibile alla medesima violazione tributaria».

[23] Per un generale inquadramento dell’idem si veda anche A. Procaccino, I bis in idem tra diritti individuali e discrezionalità dell’apparato, Padova, 2022, 38 ss. Merita di sottolinearsi come la recente pronuncia della Corte EDU citata supra (Jesus Pinhal c. Portogallo, nota 14) contenga però delle precisazioni anche in merito al giudizio sull’idem factum suscettibili di avvicinare il giudizio convenzionale a quello svolto dalla nostra Corte costituzionale.

[24] A. Lanzi, P. Aldovrandi, Diritto penale tributario, cit., 189.

[25] Cfr. A.F. Tripodi, Ne bis in idem europeo, cit., 287 ss., che nell’elaborare una “grammatica della compensazione” si dice favorevole a una rimeditazione dell’art. 132 c.p. tale da rendere possibile un giudizio simile per tutti i doppi binari sanzionatori presenti nel nostro ordinamento.

[26] V. supra nota 18.

[27] Peraltro con possibili effetti di discriminazione à rebours che hanno portato parte della dottrina a dubitare della possibile applicazione diretta della Carta di Nizza, anche sotto il profilo dell’art. 49 CDFUE dopo la nota sentenza NE, pure in questa Rivista con osservazioni di F. Viganò, La proporzionalità della pena tra diritto costituzionale italiano e diritto dell’Unione europea: sull’effetto diretto dell’art. 49, paragrafo 3, della Carta alla luce di una recentissima sentenza della Corte di giustizia, 26 aprile 2022. Per una lettura in questo senso v. per tutti O. Mazza, L’insostenibile connivenza tra ne bis in idem europeo e doppio binario sanzionatorio per i reati tributari, in Rass. trib., 2015, 1037.

[28] V. per tutti A. Giovannini, I nuovi principi del sistema punitivo tributario: proporzionalità e identità del fatto materiale, in Riv. dir. trib., 2024, 391 ss. Anche prima della riforma si era molto insistito sulla necessità di riportare il comparto sanzionatorio amministrativo su un livello di afflittività più orientato al principio di proporzionalità: per tutti gli ulteriori riferimenti, sia consentito il rinvio a G. Ardizzone, Il nuovo assetto del sistema penale tributario: un’analisi del d.lgs. 14 giugno 2024 n. 87, in Leg. pen., 2025, 41 ss.

[29] Il riferimento è a Corte di Giustizia UE, 5 maggio 2022, C-570/20, BV, § 55, che aveva infatti censurato il doppio binario fiscale francese proprio per l’assenza di una norma che rendesse prevedibile il metodo di commisurazione del cumulo.

[30] In questo senso il provvedimento richiama F. Mucciarelli, Una norma comunque inutile: l’art. 187-terdecies TUF, in questa Rivista, 4 dicembre 2025, 36 s. ma v. anche A.F. Tripodi, Ne bis in idem europeo, cit., spec. 292 ss.

[31] Sul punto restano dunque valide le considerazioni in merito al precedente provvedimento: v. A.F. Tripodi, Archiviazione, cit., 992 ss. e M. Scoletta, Condotte riparatorie, cit., § 4. Amplius sul ruolo dell’art. 133 c.p., in chiave di valutazione delle condotte post factum per assicurare la proporzionalità della pena, F. Viganò, La proporzionalità della pena, Torino, 2021, 193 ss.

[32] Post riforma, v. E. Penco, Il nuovo assetto della premialità penale-tributaria e l’efficacia esimente della crisi di liquidità: il D.Lgs. n. 87/2024 tra esigenze riscossive e istanze di equità, in Dir. pen. proc., 2024, 12, 1577 ss. e, limitatamente alle condizioni obiettive per i delitti di omesso versamento, A. Ingrassia, Tra il dire e il fare: le modifiche del c.d. decreto sanzioni ai reati di omesso versamento e di indebita compensazione, in Dir. pen. proc., 2024, 12, 1567 ss.

[33] V. i contributi citati supra, nota 10, con specifico riferimento agli effetti della non comunicabilità all’ente della causa di non punibilità di cui all’art. 13 D.lgs. 74/2000. Proprio per rimediare a tale difetto di coordinamento, il recente Tavolo tecnico per la riforma del D.lgs. 231/2001 ha proposto l’introduzione di una disposizione ad hoc per il sistema tributario (art. 13-bis.01 D.lgs. 74/2000), che permetterebbe di estendere la non punibilità anche al soggetto collettivo che abbia riparato il danno ed eliminato le carenze organizzative che hanno reso possibile la realizzazione del reato: cfr. Tavolo tecnico per la revisione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche – d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, Relazione conclusiva e proposta di articolato, novembre 2025, in questa Rivista, 22 gennaio 2026, 21 s. Più in generale sul tema della non punibilità del reo e responsabilità da reato, per tutti, V. Mongillo, La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo, Torino, 2018, spec. 393 ss.

[34] Per un’analisi recente del tema v. per tutti V. Mongillo, Flessibilità e discrezionalità nel sistema della responsabilità da reato dell’ente collettivo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2025, 739 ss. In merito alle opportunità di una giustizia “negoziata” per gli enti collettivi, proprio nella prospettiva della riparazione dell’illecito, v. anche Fed. Mazzacuva, L’ente premiato, Torino, 2020, spec. 278 ss. Pare poi opportuno sottolineare come nel caso in esame la “non punibilità” dell’ente sia stata fatta discendere non certo dalla sola riparazione ma soprattutto dall’irrogazione di una precedente sanzione per lo stesso fatto: non dovrebbero dunque valere le preoccupazioni espresse in dottrina circa la possibilità di neutralizzare il rischio penale tramite una eliminazione delle conseguenze dannose meno onerosa della sanzione comminata: cfr. F. Consulich, La persona giuridica come centro di punibilità permanente, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2025, 1, 125 s.

 

[35] Cfr. il già citato art. 1, comma 7, l. 22 gennaio 2024, n. 6, su cui v. A. Visconti, La riforma (della riforma) del danneggiamento dei beni culturali, tra incoerenze criminologiche e dubbi di costituzionalità, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2024, 111 ss. e L. Carraro, Tutela dei beni culturali e paesaggistici: la creazione di un (altro) doppio binario cumulativo. Considerazioni a prima lettura sulla legge 22 gennaio 2024, n. 6, in Arch. pen., 2024, 1 ss.

[36] V. supra, nota 28.

[37]  I diversi profili di legalità toccati da tali manovre compensative sono evidenziati, con diversità di problematiche, da A.F. Tripodi, Ne bis in idem europeo, cit., 337.

[38] Sul punto, merita di essere segnalata la già citata proposta formulata dal Tavolo tecnico per la revisione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. L’art. 13, comma 1, lett. f), dell’articolato propone infatti di sostituire l’attuale meccanismo di archiviazione “diretta”, disposta con decreto del pubblico ministero e sottoposta al solo controllo gerarchico del procuratore generale, con una richiesta di archiviazione rivolta al giudice per le indagini preliminari, chiamato a decidere con decreto motivato secondo una disciplina modellata sugli artt. 409, 410-bis e 411 c.p.p. Nella relazione, l’introduzione del controllo giurisdizionale è giustificata proprio dall’esigenza di porre rimedio all’eccessiva discrezionalità che caratterizza l’attuale sistema e alle conseguenti prassi di gestione “interna” dell’inazione delle procure, ritenute difficilmente conciliabili con il principio di obbligatorietà dell’azione penale, applicabile anche al procedimento de societate in considerazione della natura sostanzialmente penale della responsabilità dell’ente. Cfr. Tavolo tecnico per la revisione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche – d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, Relazione conclusiva e proposta di articolato, novembre 2025, in questa Rivista, 22 gennaio 2026, 50 ss. e 63.

[39] Soluzione, peraltro, valida anche in materia finanziaria: v. per tutti A. Gullo, Materia penale e ne bis in idem: un’introduzione, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2025, 2, 7 s.

[40] La definizione è sempre di A.F. Tripodi, Ne bis in idem europeo, cit., 247. Si intende qui per “diretto” il meccanismo compensativo volto precipuamente a scongiurare il ne bis in idem tramite una norma che permetta all’autorità che interviene per seconda di prendere in considerazione la misura afflittiva già irrogata; per “indiretto” ogni misura legislativa diversa che possa però avere l’effetto pratico di giungere a un trattamento sanzionatorio complessivamente proporzionato, come è avvenuto con gli artt. 13 o 13-bis D.lgs. 74/2000 e come sembra stia diventando sempre più anche il particolare regime che caratterizza il procedimento di archiviazione 231.