ISSN 2704-8098
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11 Aprile 2022


Corte costituzionale: le disposizioni sulla quarantena obbligatoria costituiscono una limitazione della libertà di circolazione e non della libertà personale (comunicato stampa)


Segnaliamo ai lettori, riportandolo di seguito, il comunicato con cui l’Ufficio stampa informa della decisione assunta dalla Corte costituzionale, all’esito della camera di consiglio dell’8 aprile scorso, sulla legittimità delle norme che prevedono sanzioni penali per la violazione di misure di contenimento del covid-19.

Le questioni sollevate implicavano, ai fini dell’individuazione del parametro costituzionale di riferimento, la necessità di stabilire se tali misure limitative determinassero una compressione della libertà di circolazione oppure della libertà personale, comportando l’applicazione delle relative garanzie (tra cui in particolare, nel secondo caso, la riserva di giurisdizione).

 

«La Corte costituzionale ha esaminato in camera di consiglio le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale penale di Reggio Calabria su alcune disposizioni del decreto legge n. 33 del 2020, che contiene misure per limitare la diffusione del Covid-19.

In particolare, sono state censurate le norme che introducono sanzioni penali nei confronti di chi, risultato positivo al Covid e sottoposto alla quarantena obbligatoria, lasci la propria dimora o abitazione.

Il Tribunale ritiene che la quarantena obbligatoria incida non sulla libertà di circolazione dei cittadini (articolo 16 della Costituzione) ma sulla libertà personale (articolo 13 della Costituzione) e che, pertanto, i relativi provvedimenti debbano essere adottati dall’autorità giudiziaria o, nell’impossibilità, averne la convalida.

In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio comunicazione e stampa fa sapere che la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni.

La quarantena obbligatoria e le relative sanzioni penali, così come regolate dalle disposizioni impugnate, incidono sulla sola libertà di circolazione. Non comportano alcuna coercizione fisica, sono disposte in via generale per motivi di sanità e si rivolgono a una indistinta pluralità di persone, accomunate dall’essere positive al virus trasmissibile ad altri per via aerea.»