Mercoledì 31 marzo il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge recante misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.
Di particolare rilievo sono le novità in materia di vaccinazione. Sul punto, riportiamo di seguito i passi corrispondenti del comunicato stampa pubblicato sul sito del Governo.
«Il decreto
– esclude la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale, allorché le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative;
– introduce disposizioni volte ad assicurare l’assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte del personale medico e sanitario, prevedendo una dettagliata procedura per la sua operatività e adeguate misure in caso di inottemperanza (assegnazione a diverse mansioni ovvero sospensione della retribuzione);
– stabilisce che le previsioni già vigenti per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite in merito alla manifestazione del consenso alla somministrazione del vaccino anti-SARS-CoV-2 siano estese anche alle persone che, pur versando in condizioni di incapacità naturale, non siano ricoverate nelle predette strutture sanitarie assistite o in altre strutture analoghe».
La novità più significativa agli occhi del penalista è senz’altro l’introduzione di uno “scudo” per i sanitari chiamati a contribuire materialmente alla estesa campagna di vaccinazione anti-covid, destinata a interessare il Paese ancora per i prossimi mesi (eventualmente anche dopo il formale stato di emergenza).
L’esclusione della responsabilità è configurata in modo da coprire i soli fatti di omicidio e lesioni personali che trovano causa in condotte inerenti alla “vaccinazione”.
Il presupposto per l’operatività della norma è che la condotta sia conforme “alle indicazioni” contenute in una serie di documenti, tra cui spicca il provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio. Tecnicamente, sembra quindi venire in rilievo il c.d. provvedimento di AIC, adottato dall’Autorità di farmacovigilanza nazionale (l’AIFA), il quale a sua volta comprende documenti dettagliati contenenti regole puntuali su aspetti che spaziano dall’uso clinico alla posologia fino alle modalità di somministrazione del medicinale. Tra questi documenti – come si ricava dal sito dell’AIFA – rientrano in particolare il foglietto illustrativo e il riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), specificamente rivolto al personale sanitario e redatto quindi in vista di un suo utilizzo tecnico-specialistico.
Ciò considerato, le indicazioni contenute nei documenti richiamati potrebbero già costituire – in linea con i principi generali in materia di imputazione soggettiva del fatto – un solido ed esaustivo riferimento per il giudizio di colpa, alla stregua di regole di colpa specifica; da segnalare peraltro come nel comunicato stampa non si dia conto di eventuali distinzioni tra gradi di colpa penalmente rilevanti. Pertanto, in attesa di conoscere il testo della disposizione, sembra di poter scorgere nella norma la finalità di offrire, a livello comunicativo e di orientamento dell’interprete, una garanzia di certezza giuridica per rassicurare il personale sanitario coinvolto in prima linea nello svolgimento di un’attività sulla quale sono riposte le maggiori speranze per il contrasto dell’epidemia e il "ritorno alla normalità”.
L’intervento in materia di vaccinazione è completato
– da misure aventi ad oggetto la previsione di un obbligo di vaccinazione per il personale sanitario, per la cui ottemperanza il Governo non sembra essersi avvalso dello strumento sanzionatorio pubblicistico;
– dalla estensione a tutti i soggetti incapaci, sprovvisti di rappresentante legale, della speciale procedura di manifestazione del consenso alla vaccinazione – realizzata tramite l’attribuzione della funzione di amministratore di sostegno a specifici soggetti al fine di compimento dell’atto – già prevista dal d.l. 5/2021 per gli incapaci ricoverati presso RSA.
(Francesco Lazzeri)