Legge 14 luglio 2020, n. 74 (in G.U. n. 177 del 15 luglio 2020), di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19
Segnaliamo ai lettori che è stata pubblicata la L. 14 luglio 2020, n. 74, con la quale è stato convertito in legge il decreto-legge n. 33/2020, che nella c.d. fase 2 dell'emergenza Covid-19 aveva modificato l'assetto della disciplina delle misure limitative (c.d. di contenimento), anche e in particolare con riferimento alla quarantena e alle sanzioni per l'inosservanza. Un commento al d.l. n. 33/2020 è stato pubblicato su questa Rivista, a mia firma.
Le non molte modifiche apportate ora dalla legge di conversione possono leggersi nel testo coordinato del decreto-legge, qui pure pubblicato, dove sono evidenziate in corsivo. Da segnalare che le misure limitative previste dal d.l. n. 33 si applicano, in base all'art. 3, fino al 31 luglio 2020, termine finale dello stato di emergenza dichiarato a gennaio dal Consiglio dei Ministri. Una eventuale proroga dello stato di emergenza, in discussione in questi giorni, richiederà pertanto l'adozione di un nuovo decreto-legge.
Da segnalare l'introduzione di una nuova disciplina della quarantena precauzionale nell'art. 1, co. 7: "Ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti individuati con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, con provvedimento dell’autorità sanitaria è applicata la quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, preventivamente approvata dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020".
La disposizione sembra di dubbia compatibilità con i principi costituzionali e convenzionali, nella misura in cui non fornisce una sufficiente base legale alla misura, limitativa di libertà fondamentali (libertà personale e libertà di circolazione). Attraverso il richiamo dell'art. 2 d.l. n. 19/2020 la fonte primaria, infatti, demanda a decreti del presidente del consiglio dei ministri (e, in via sussidiaria, a provvedimenti delle regioni) l'individuazione tanto di soggetti destinatari della misura, quanto, addirittura, di "altra misura ad effetto equivalente", approvata da un comitato tecnico-scientifico. E il principio di legalità?