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  Notizie  
16 Luglio 2020


Sospensione della prescrizione per emergenza covid: la V Sezione della Cassazione ritiene legittima l’applicazione retroattiva in forza dell’art. 159 c.p. (informazione provvisoria)

Cass., Sez. V, u.p. 14 luglio 2020, Pres. De Gregorio, Rel. Caputo, imp. Lungaro



Diamo immediata notizia ai lettori che, secondo quanto reso noto dal servizio novità della Corte di cassazione, la V Sezione penale, all’esito della pubblica udienza del 14 luglio, ha esaminato due questioni di particolare rilievo attinenti alla legittimità costituzionale e alla disciplina della sospensione della prescrizione prevista dal decreto “cura Italia” (art. 83 d.l. 18/2020) nel contesto dell’emergenza covid-19.

 

Prima questione esaminata: «se sia non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 25, secondo comma, Cost., dell’art. 83, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e succ. mod.».

Soluzione adottata: negativa. La sospensione della prescrizione prevista dall’art. 83, comma 4, cit. non viola il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole in quanto la disciplina dettata dai commi 1 e 2 del medesimo art. 83 è riconducibile all’ipotesi di sospensione di cui all’art. 159 cod. pen.».

 

Seconda questione esaminata: «se, ai fini della integrazione della fattispecie di sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 83, comma 3-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i requisiti dell’essere pervenuto il procedimento alla Cancelleria della Corte nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 e dell’essere pendente nel medesimo periodo debbano ricorrere congiuntamente ovvero alternativamente».

Soluzione adottata: «devono ricorrere congiuntamente».

 

Pubblicheremo le motivazioni non appena depositate.

 

Nell'attesa, ricordiamo che la questione della compatibilità con l’art. 25 secondo comma Cost. dell’applicazione a fatti pregressi della causa di sospensione della prescrizione introdotta dal decreto “cura Italia” – già segnalata e approfondita in dottrina (si veda in questa Rivista un’ampia riflessione di Gian Luigi Gatta) – si è di recente posta all’attenzione della giurisprudenza, che ha elaborato soluzioni diverse.

Tra i giudici di merito, alcuni hanno sollevato questione di legittimità costituzionale ravvisando un insanabile contrasto con il principio di irretroattività sfavorevole (così i Tribunali di Siena e di Spoleto). Nel senso della manifesta infondatezza della questione si è espressa invece la III Sezione della Cassazione, sulla base di un argomento che, secondo quanto sembra di poter ricavare dall’informazione provvisoria, presuppone una – discutibile – derogabilità della garanzia sancita dall’art. 25, secondo comma, Cost.

Una strada diversa è stata intrapresa da altri giudici di merito, che, nel sollevare anch’essi questioni di legittimità, hanno sollecitato una interpretazione innovativa, in senso processuale e non sostanziale – come tale, allo stato contraria al diritto vivente –, delle norme in materia di sospensione della prescrizione e in particolare dell’art. 159 c.p., nella parte in cui prevede la sospensione della prescrizione in caso di sospensione del procedimento (o del processo) imposte per legge (così i Tribunali di Roma e Crotone, con ordinanze commentate in questa Rivista da Gian Luigi Gatta, il quale ritiene di poter escludere l’operatività del principio di irretroattività favorevole interpretando come mobile il rinvio contenuto dall’art. 159 c.p., norma già vigente al momento dei fatti, secondo una soluzione che sembra ora trovare un riscontro nella decisione della Suprema Corte che qui si segnala).

(Francesco Lazzeri)