Cass., Sez. VI, u.p. 12 maggio 2021, Pres. Costanzo, rel. Giordano, ric. Cappello
Segnaliamo ai lettori che, all’esito dell’udienza del 12 maggio la VI Sezione ha esaminato la seguente questione: «se possa ritenersi sussistente il reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. nel caso in cui il cointestatario del conto corrente sul quale è accreditata la pensione del proprio congiunto non ne comunichi il decesso all’istituto di previdenza e continui a percepire i ratei pensionistici».
Secondo quanto si apprende dall’informazione provvisoria diramata dal Servizio novità della Suprema Corte, la VI Sezione – in senso difforme da alcuni precedenti di legittimità (n. 48820/2013, Rv. 257430; n. 14940/2018, Rv. 272733) – al quesito è stata data soluzione «negativa, non potendo ritenersi sussistente l’omissione di informazioni dovute perché non previste. La legge 27 dicembre 2002 n. 289 ha introdotto l’obbligo per le anagrafi comunali di trasmettere online all’INPS le comunicazioni di decesso, sicché non è più necessario che i privati cittadini consegnino agli uffici INPS il certificato di morte cartaceo. Analogamente, l’art. 1 legge 23 dicembre 2014 n. 190 ha sancito l’obbligo per i medici necroscopi di inviare online all’INPS il certificato di accertamento del decesso entro 48 ore dall’evento. Su queste basi l’INPS dopo la segnalazione del decesso provvede automaticamente a individuare il soggetto nei propri archivi e a effettuare le necessarie variazioni relative alla pensione».
(F.L.)