Cass., Sez. VI, ud. 23 ottobre 2024, pres. Fidelbo, rel. D’Arcangelo
Segnaliamo ai lettori che, con la notizia di decisione n. 13 del 23 ottobre 2024, il servizio di novità della Suprema corte ha comunicato che la Sesta Sezione penale è stata chiamata ad affrontare la seguente questione: «se l’introduzione dell'art. 314-bis cod. pen. abbia comportato l'abolitio criminis delle condotte di peculato per distrazione poste in essere senza la violazione di specifiche disposizioni di legge».
All’esito della pubblica udienza dello scorso 23 ottobre, la Corte ha fornito una risposta negativa e ha chiarito che «il nuovo reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili di cui all'art. 314-bis cod. pen. sanziona le condotte distrattive che la giurisprudenza di legittimità riferiva all'abrogata fattispecie di abuso di ufficio». L'ambito applicativo del peculato di cui all'art. 314 cod. pen. non risulta, dunque, modificato in seguito all’abrogazione dell’art. 323 c.p., disposta dall’art. 1, co. 1, lett. b) della l. n. 114/2024 (c.d. legge Nordio)
Non appena disponibili, pubblicheremo le motivazioni della pronuncia qui segnalata. Sul nuovo delitto previsto dall'art. 314 bis c.p. segnaliamo, sulla nostra Rivista, i contributi dei proff. Seminara, Gatta e Gambardella.
(G.P)