Cass., Sez. VI, ud. 19 gennaio 2026 (dep. 27 febbraio 2026), n. 7964, Pres. De Amicis, Est. Capozzi
Segnaliamo ai lettori la sentenza in allegato con cui la sesta sezione penale della Corte di Cassazione si è pronunciata sulla possibilità di qualificare come incaricato di pubblico servizio il soggetto affiliato ad un istituto di pagamento autorizzato dalla Banca d’Italia.
Il caso oggetto di scrutinio riguardava, in particolare, il mancato versamento di somme ricevute per il pagamento di contravvenzioni, canoni di locazione di alloggi popolari, tasse automobilistiche e sanzioni amministrative, qualificato come peculato in ragione del riconoscimento della qualità di incaricato di pubblico servizio in capo alla ricorrente. Secondo il giudice d’appello, infatti, sulla scorta del contratto di affiliazione sottoscritto con l’istituto di pagamento, la ricorrente riscuoteva valori per contro dell’erario, non diversamente dai titolari di tabaccherie delegati alla riscossione di tasse automobilistiche e ai rivenditori di valori bollati, già qualificati come incaricati di pubblico servizio dalla giurisprudenza di legittimità.
La Cassazione ha invece negato la qualifica pubblicistica in capo alla ricorrente, escludendola dal novero dei soggetti di cui all’art. 358 c.p. sulla base di diverse argomentazioni.
In primo luogo, si è osservato che, nel servizio erogato, «alcun potere accertativo o certificativo è trasferito in capo all’affiliato, il cui compito è soltanto quello di riscuotere le somme dagli utenti, i cui importi predeterminati (…) sono successivamente rimessi ai soggetti – pubblici e privati – che usufruiscono della sua rete di servizi».
Inoltre, secondo i giudici di legittimità, la qualifica pubblicistica non discende neppure «dalla autorizzazione data dalla Banca d’Italia all’istituto di pagamento, e dalla sua iscrizione nel relativo albo, in quanto meramente abilitante alla attività di riscossione, senza alcun trasferimento o delega di poteri o funzioni pubblicistiche allo stesso Istituto e, quindi, ai suoi affiliati».
Infine, è stata ritenuta non pertinente anche la similitudine tracciata dal giudice di secondo grado con i titolari di tabaccherie, proprio perché, in questo diverso caso, non è possibile ravvisare in capo poteri di accertamento e di certificazione propri della pubblica amministrazione in capo all’agente.
Sulla scorta dei motivi appena richiamati, la Corte è dunque pervenuta alla riqualificazione del fatto nel reato comune di appropriazione indebita, aggravato per abuso di relazioni di prestazioni d’opera ai sensi dell’art. 61, comma 1, n. 11, c.p..
(Ilaria Giugni)


