Cass. Sez. VI, 25 luglio 2025 (ud. 21 maggio 2025), n. 27422, Pres. De Amicis, Est. D’Arcangelo
Con la sentenza che può leggersi in allegato, la Sesta Sezione penale della S.C. ha annullato senza rinvio una sentenza di condanna per il delitto di peculato «limitatamente alla riparazione pecuniaria di cui all'art. 322-quater cod. pen., che deve essere eliminata, in quanto dal giudizio di merito risulta che l'imputata ha integralmente ripianato il danno cagionato».
La Cassazione ha ribadito che la riparazione pecuniaria ex art. 322 quater c.p. viene di norma qualificata come «sanzione civile accessoria avente connotazione punitiva […]. L’art. 322-quater cod. pen. delinea, infatti, una forma di riparazione coattiva, di tipo non risarcitorio […], non affidata all'iniziativa volontaria del reo e neppure subordinata ad un’espressa richiesta della persona offesa. Inoltre, la quantificazione dell'ammontare dovuto a titolo compensativo non è rimessa all'apprezzamento del giudice, né è commisurata ai pregiudizi complessivamente subiti dall'amministrazione di appartenenza, ma è forfettariamente calibrata sui proventi materiali indebitamente ricevuti».
Sulla scorta di tali premesse, la Corte ha concluso che «la riparazione pecuniaria non è dovuta quando, all’atto della pronunzia della sentenza di condanna, l'imputato abbia medio tempore risarcito il danno cagionato dalla condotta illecita» e ha inoltre precisato che «la determinazione del profitto lucrato dal condannato ai fini dell'applicazione dell’art. 322-quater cod. pen., deve […] essere operata al momento della pronuncia della sentenza, con riferimento al profitto “attuale” al momento della sua applicazione e, dunque, al netto delle restituzioni medio tempore poste in essere dal reo in favore della vittima e da questa accettate, scorporando quella parte di utilità non più costituente illecito accrescimento patrimoniale».
(Gabriele Ponteprino)


