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18 Giugno 2026


Riparazione pecuniaria: la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 322-quater c.p.

Corte cost. sent. 4 maggio 2026 (dep. 18 giugno 2026), n. 108, Pres. Amoroso, red. Viganò



Segnaliamo ai lettori che con la sentenza n. 108/2026, depositata in data odierna, la Corte costituzionale si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Sesta Sezione della Corte di cassazione lo scorso novembre in merito art. 322-quater c.p., che, in caso di condanna per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione, impone al giudice di ordinare il pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’amministrazione lesa dalla condotta.

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 322-quater del codice penale, nel testo introdotto dall’art. 4, comma 1, della legge 27 maggio 2015, n. 69 (Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio); in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ha dichiarato altresì l’illegittimità costituzionale dell’art. 322-quater cod. pen., nel testo modificato dall’art. 1, comma 1, lettera q), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 ) e l’art. 165, quarto comma, cod. pen.

Riportiamo di seguito il testo del comunicato stampa diffuso dalla Corte. 

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LA “RIPARAZIONE PECUNIARIA” PREVISTA PER I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NON È CONFORME AL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ DELLA PENA

L’obbligo del condannato per un reato contro la pubblica amministrazione di pagare una somma pari al vantaggio ricavato dall’illecito viola il principio di proporzionalità della pena, per effetto del suo cumulo con la confisca obbligatoria dello stesso importo, con le molteplici voci di risarcimento del danno provocato alla pubblica amministrazione e con la stessa pena detentiva inflitta per il reato.

Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza numero 108, depositata oggi, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 322-quater del codice penale, ritenendo fondata una questione sollevata dalla Corte di cassazione.

La Consulta ha anzitutto osservato che la “riparazione pecuniaria” prevista dalla norma non ha, in realtà, la sostanza di un risarcimento alla pubblica amministrazione danneggiata. L’obbligo di versare la somma si aggiunge, infatti, all’integrale risarcimento eventualmente riconosciuto all’amministrazione costituitasi parte civile nello stesso giudizio penale, oltre che al danno erariale (comprensivo del “danno all’immagine”) quantificato dalla giurisdizione contabile a carico del pubblico agente autore del reato.

Inoltre, la riparazione pecuniaria si cumula alla confisca obbligatoria del prezzo o del profitto del reato, raddoppiandone così l’importo a carico del condannato.

Dunque, la sanzione all’esame eccede quanto dovuto dal reo all’amministrazione danneggiata a titolo di risarcimento e restituzioni, e produce nei suoi confronti effetti che vanno al di là del rispristino della sua situazione patrimoniale anteriore al reato, già assicurata dalla confisca. Dal che si desume, ad avviso della Corte, la sua natura di misura a carattere punitivo.

La legittimità costituzionale di ogni misura punitiva dipende dalla sua proporzione rispetto al reato. La Corte ha sottolineato in proposito che questa sanzione, proprio perché destinata a cumularsi con tutte le voci risarcitorie e con la confisca, è in grado di produrre effetti assai gravosi per il condannato. In particolare, se quest’ultimo è un pubblico agente, dovrà versare allo Stato e all’amministrazione pubblica danneggiata un importo pari almeno al quadruplo del vantaggio ricavato dal reato: una prima volta a titolo di confisca, una seconda a titolo di riparazione pecuniaria, e due volte ancora a titolo di danno all’immagine, che la legge presume pari al doppio di quella somma.

Pur nella consapevolezza della gravità dei reati contro la pubblica amministrazione, la Corte ha ritenuto che un meccanismo sanzionatorio così configurato non sia conforme ad almeno due corollari del principio di proporzionalità della pena.

Da un lato, l’assenza di ogni potere discrezionale del giudice nel determinare l’ammontare della somma dovuta è incompatibile con la necessità che ogni sanzione punitiva sia calibrata dal giudice tenendo conto della concreta gravità oggettiva dell’illecito, del grado di colpevolezza del suo autore e dell’entità del suo contributo nel caso di concorso di più persone.

Dall’altro lato, il meccanismo di quantificazione automatico stabilito dalla norma è incompatibile con l’esigenza che ogni sanzione pecuniaria tenga conto delle condizioni economiche e patrimoniali del reo al momento della condanna, in modo da assicurare un impatto soggettivamente eguale della sanzione su persone che abbiano disponibilità economiche differenti e da far sì, comunque, che il condannato abbia la possibilità concreta di far fronte al pagamento. Ciò tanto più rispetto a una sanzione come questa, al cui pagamento è subordinata la stessa possibilità del reo di fruire della sospensione condizionale della pena detentiva.

Roma, 18 giugno 2026