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06 Luglio 2026


Alemanno, Arcuri e Palamara: tre casi di traffico di influenze illecite a confronto, dopo la parziale abolitio criminis operata dalla legge Nordio


1. La scarcerazione dell'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, che in questi giorni ha ricevuto ampia attenzione dagli organi di stampa, offre l'occasione per tornare a riflettere sul delitto di traffico di influenze illecite e, in particolare, sulle conseguenze applicative della riformulazione in senso restrittivo dell’art. 346 bis c.p. operata dalla c.d. legge Nordio. Tale intervento, realizzato contestualmente all'abolizione dell'abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), ha introdotto una più circoscritta nozione di mediazione illecita, richiedendo che essa sia diretta a indurre il soggetto pubblico a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito. Ne è discesa una prima conseguenza problematica: se la mediazione penalmente rilevante è soltanto quella rivolta a far commettere al pubblico agente un reato, venuto meno l'abuso d'ufficio, il traffico di influenze risulta difficilmente configurabile. Nella maggioranza dei casi, infatti, il reato cui punta il trafficante di influenze si identifica proprio con l'abuso d'ufficio. D'altra parte, la riforma ha determinato un ulteriore effetto: sono state sottratte all'area della rilevanza penale tutte le pressioni dirette a condizionare, sulla base di rapporti personali, lo svolgimento di attività di per sé lecite della pubblica amministrazione; ovvero, le mediazioni volte a orientare scelte rimesse alla discrezionalità del funzionario, là dove queste non sfocino nella commissione di un reato.

A partire da queste premesse, la prassi ha quindi conosciuto, in conseguenza dell'intervenuta abolitio criminis parziale del traffico di influenze illecite, diversi casi in cui si è invocata, a seconda dello stato del procedimento, la revoca del giudicato di condanna ex art. 673 c.p.p., oppure il proscioglimento perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. In questo breve contributo vogliamo ripercorrere, e nel contempo mettere a confronto, tre vicende che hanno visto coinvolte personalità di rilievo pubblico, chiamate a rispondere del delitto di traffico di influenze illecite in relazione a fatti commessi prima della riforma del 2024. Ci riferiamo, segnatamente, al citato caso dell’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, alla vicenda riguardante la compravendita di mascherine cinesi realizzata dall’ex commissario straordinario per il contrasto all’emergenza sanitaria Domenico Arcuri, nonché, infine, al processo a carico di Luca Palamara, ex presidente dell’Associazione nazionale magistrati e fino al 2018 membro togato del CSM. In tutti questi casi – come si è detto – all'indomani dell'entrata in vigore della legge Nordio, si è posto il problema di stabilire se il processo potesse proseguire (caso Arcuri) ovvero, là dove si fosse già formato un giudicato di condanna (casi Alemanno e Palamara), se questo non dovesse essere revocato per intervenuta abolizione parziale del reato.

 

2. Cominciamo dalla vicenda dell’ex sindaco di Roma, che si colloca a margine del c.d. processo mafia-capitale. Alemanno, originariamente condannato per il delitto di corruzione propria (art. 319 c.p.) alla pena di sei anni di reclusione dal Tribunale e dalla Corte d’Appello di Roma, ha visto in seguito sensibilmente alleggerita la propria posizione per mano della Corte di cassazione. La S.C. ha infatti riqualificato le condotte a lui ascritte nel meno grave delitto di traffico di influenze illecite[1], rinviando alla Corte d’Appello di Roma per la quantificazione del trattamento sanzionatorio, poi individuato in via definitiva nella pena di un anno e dieci mesi di reclusione. La contestazione rivolta all’ex sindaco consisteva essenzialmente nel fatto di aver favorito gli interessi di Salvatore Buzzi, presidente di diverse cooperative sociali che operavano a Roma e nel Lazio, a fronte della ricezione di ingenti somme di denaro destinate da Buzzi ad alcune fondazioni riconducibili ad Alemanno. In particolare, quest’ultimo si era prodigato, sfruttando la sua influenza, per far sì che le cooperative di Buzzi godessero di un trattamento di favore per i pagamenti di crediti pregressi da parte del Comune di Roma, in violazione della normativa che disciplina la materia del pagamento dei debiti della p.a. L’intervento di Alemanno presso diversi soggetti orbitanti nell’ambito dell’amministrazione capitolina aveva quindi permesso a tali cooperative di ottenere di lì a poco il soddisfacimento dei propri crediti[2].

Dopo l’entrata in vigore della legge c.d. Nordio, la difesa di Alemanno ha proposto istanza per la revoca della sentenza definitiva di condanna, sostenendo che, abolito l’art. 323 c.p., fosse venuta meno anche la rilevanza penale del traffico di influenze realizzato dal sindaco per far commettere un abuso d’ufficio ai funzionari dell’amministrazione comunale. La Corte d’Appello di Roma, prima, e quindi la S.C. hanno tuttavia negato la revoca della sentenza, sostenendo che il reato-fine del traffico di influenze fosse un abuso distrattivo attualmente inquadrabile nella nuova fattispecie di cui all’art. 314 bis c.p. (Indebita destinazione di denaro o beni mobili)[3]. Tale norma, introdotta poco prima dell’abolizione dell’abuso d’ufficio, punisce il soggetto pubblico che destina il denaro di cui ha il possesso per ragioni del suo ufficio ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e quindi intenzionalmente procura, a sé o ad altri, un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto[4]. È questo, secondo la S.C., lo scopo cui era diretta l’attività di mediazione realizzata da Alemanno. Anche dopo l’entrata in vigore della legge c.d. Nordio, la condotta dell’ex sindaco resta allora finalizzata alla commissione di un reato e mantiene, pertanto, la propria rilevanza penale. Alemanno ha quindi scontato la pena della reclusione nel carcere di Rebibbia, dal quale è uscito lo scorso 24 giugno[5].

 

3. Cadenze diverse hanno invece caratterizzato la vicenda della compravendita di mascherine realizzata dell’ex commissario straordinario per il contrasto all’emergenza sanitaria, Domenico Arcuri. Secondo l’impostazione dell’accusa, M.B., amico di lunga data del Commissario, sfruttando le relazioni personali con quest’ultimo, si sarebbe fatto corrispondere da un gruppo di imprenditori un’ingente somma di denaro (più di 11 milioni di euro), affinché Arcuri – nelle fasi iniziali dell’emergenza, in un momento in cui era estremamente urgente recuperare forniture di mascherine – si rivolgesse a tre aziende cinesi individuate dal medesimo gruppo. Tali aziende avrebbero poi remunerato gli imprenditori con cospicue provvigioni, quale corrispettivo per l’opera di mediazione da costoro sollecitata. La mediazione illecita, nella prospettiva della Procura di Roma, era pertanto diretta a far compiere al Commissario straordinario un abuso d’ufficio.

La sopravvenuta abolizione dell'art. 323 c.p., in combinato disposto con la nuova definizione legale di mediazione illecita, ha tuttavia comportato l'inapplicabilità dell'art. 346 bis c.p. al caso di specie. Il G.u.p. del Tribunale di Roma, che sarebbe stato perciò tenuto a prosciogliere l’imputato perché il fatto non era più previsto dalla legge come reato, ha però sollevato questione di legittimità costituzionale della c.d. legge Nordio (art. 1, co. 1, lett. e, l. n. 114/2024), per il ritenuto contrasto con gli artt. 11 e 117 Cost., in riferimento all'art. 12 della Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa[6]. Secondo il giudice a quo, in particolare, la riformulazione in senso restrittivo del traffico di influenze illecite si pone in contrasto con un obbligo espresso di incriminazione sancito dall’art. 12 della citata Convenzione, il quale impone agli Stati di reprimere la mediazione illecita senza circoscriverla a quella diretta a far compiere al soggetto pubblico un reato dal quale possa derivare un vantaggio per il privato.

La Corte costituzionale, come è noto, con la sentenza n. 185 del 2025 ha tuttavia dichiarato la questione non fondata. La nozione di “influenza impropria”, che la Convenzione all’art. 12 impone agli Stati di criminalizzare, presenta infatti contorni indeterminati, che spetta al legislatore nazionale precisare. La scelta del legislatore italiano di adottare un'interpretazione restrittiva di “mediazione illecita”, che richiede che l'accordo tra le parti abbia a oggetto la commissione di un reato da parte del pubblico ufficiale, secondo la Consulta, si colloca pertanto «all'interno dello spazio di discrezionalità che la stessa Convenzione di Strasburgo lascia aperto al legislatore nazionale, chiamato a concretizzare le clausole generali contenute nello strumento internazionale in armonia con i principi del proprio ordinamento, tra cui quello – di rango costituzionale – di precisione della legge penale»[7].

Dichiarata non fondata la questione, il giudizio a quo si è quindi concluso, per quel che attiene alle imputazioni per traffico di influenze illecite, con il proscioglimento di tutti i mediatori italiani coinvolti nella maxi-fornitura di mascherine cinesi[8].

 

4. Veniamo ora alla vicenda più nota, quella che ha coinvolto Luca Palamara, ex presidente dell’Associazione nazionale magistrati e fino al 2018 membro togato del CSM. Nel maggio del 2023 il Tribunale di Perugia, con sentenza di patteggiamento che può leggersi in allegato[9], ha applicato all’ex magistrato la pena di un anno di reclusione per il delitto di traffico di influenze illecite e per due distinti episodi di rivelazione di segreto d'ufficio. La Procura di Perugia, competente in relazione ai reati commessi dai magistrati romani, aveva contestato all’imputato di aver sfruttato i rapporti professionali che gli derivavano dal suo ruolo di componente del Csm, di esponente dell’Associazione Nazionale Magistrati e di sostituto procuratore presso la Procura di Roma, per realizzare mediazioni illecite verso altri magistrati e componenti del Consiglio, ricevendo in cambio ingenti utilità dall’imprenditore F. C. Tali mediazioni erano dirette, da un lato, ad acquisire informazioni riservate su procedimenti pendenti che coinvolgevano in particolare F.C., dall’altro lato, a esercitare un’influenza sulle nomine e su alcune altre determinazioni rimesse al Consiglio. Occorre peraltro precisare che i due episodi di rivelazione di segreto d'ufficio contestati all’imputato non attengono ai fatti di traffico di influenze, bensì a vicende distinte e successive, nelle quali Palamara aveva sollecitato due colleghi magistrati a rivelargli informazioni sull'avvio dei procedimenti penali a suo carico.

Soffermiamo ora la nostra attenzione sull’imputazione di traffico di influenze. Va precisato in primis che la sentenza in esame è stata pronunciata nel vigore della formulazione più ampia dell’art. 346 bis c.p. introdotta dalla c.d. legge spazza-corrotti (l. 9 gennaio 2019, n. 3) e, al contempo, in epoca successiva alle due pronunce con cui la Sezione VI della Corte di cassazione, prima dell’avvento della l. c.d. Nordio, aveva accolto una definizione restrittiva di mediazione illecita, in seguito parzialmente recepita dalla l. n. 114/2024. Secondo le sentenze n. 40518/2021[10] e n. 1182/2021[11], infatti, la mediazione retribuita è illecita in due distinte ipotesi: per un verso, a) quando sia diretta alla commissione di un reato idoneo a produrre vantaggi per il committente; per altro verso, b) quando il mediatore rivesta la qualità di pubblico agente, giacché in tal caso l’illiceità discende dal solo fatto della vendita, da parte di un pubblico ufficiale, della propria influenza presso altri pubblici agenti, ancor prima e indipendentemente dal risultato illecito che le parti intendevano perseguire.

Pur richiamando genericamente il principio che àncora l'illiceità della mediazione alla sua finalizzazione alla commissione di un reato, il Tribunale di Perugia, nella sentenza di patteggiamento pronunciata nei confronti di Palamara, non si è soffermato a motivare nel dettaglio la natura penalmente rilevante degli atti che lo stesso voleva far compiere ai colleghi da lui contattati[12]. L'illiceità della mediazione è stata fatta discendere, piuttosto, dalla qualità di pubblico ufficiale dell'intermediario, tanto che la sentenza afferma che «il carattere illecito delle condotte [di Palamara] risiede, a prescindere dal risultato sperato o ottenuto, nel fatto che un pubblico ufficiale abbia “venduto” la propria influenza presso altri pubblici agenti. È dunque la stessa mediazione a costituire un atto contrario ai doveri di ufficio, integrando così appieno il disvalore penale tutelato dalla norma incriminatrice»[13].

A seguito dell'entrata in vigore della legge c.d. Nordio, la difesa di Palamara si è quindi rivolta al giudice dell'esecuzione chiedendo la revoca della sentenza di condanna, ex art. 673 c.p.p., limitatamente alla condotta di traffico di influenze illecite, a suo dire, non più prevista dalla legge come reato. Con riguardo al profilo della nozione di mediazione illecita, infatti, la l. n. 114/2024, per un verso, ha accolto una definizione più circoscritta ispirata a quella proposta dalla Cassazione nelle citate sentenze, esigendo che la mediazione sia diretta a indurre il soggetto pubblico a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato, dal quale possa derivare un vantaggio indebito; d’altra parte, non ha più dato rilievo al criterio di matrice pretoria poc’anzi menzionato, in forza del quale, ove il mediatore rivesta la qualità di pubblico agente, l'illiceità discende dal solo fatto della vendita, da parte del pubblico ufficiale, della propria influenza presso altri pubblici agenti, ancor prima e indipendentemente dal risultato illecito perseguito dalle parti.

Lo scorso 29 aprile 2026, il Tribunale di Perugia, in funzione di giudice dell'esecuzione e su parere favorevole del pubblico ministero, ha accolto l'istanza di revoca[14] (qui, il testo del provvedimento). Il Tribunale ha osservato che a Palamara erano stati contestati indebiti interventi presso pubblici ufficiali – per l'acquisizione di notizie riservate e al fine di esercitare un'influenza sulle nomine consiliari – ma che la sentenza di cui si chiedeva la revoca non aveva precisato che la pressione esercitata dall'imputato sugli altri pubblici agenti fosse diretta a far loro compiere atti contrari ai doveri d'ufficio costituenti reato, idonei a produrre un vantaggio indebito. La sentenza di condanna aveva invece fatto discendere l’illiceità della condotta dalla sola circostanza che Palamara avesse “venduto” la propria influenza presso altri pubblici agenti: un fatto che, tuttavia, ricade oggi nell'area di non punibilità delineata dal nuovo art. 346 bis c.p. Per tale ragione, il Tribunale ha disposto la revoca della sentenza di patteggiamento, limitatamente alla condotta di traffico di influenze, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Il giudice del Tribunale di Perugia ha infine proceduto alla rideterminazione della pena relativamente alle residue condotte di rivelazione di segreto d’ufficio, fissandola in sei mesi di reclusione, con sospensione condizionale[15].

 

***

5. Quanto ai primi due casi, l'esito delle rispettive vicende processuali non ci pare presenti profili problematici. Le conclusioni cui sono pervenuti la Corte d'Appello di Roma nel caso Alemanno e il G.u.p. di Roma nel caso Arcuri appaiono condivisibili. Maggiori dubbi suscita, invece, l'esito del caso Palamara, rispetto al quale ci sentiamo di formulare alcune considerazioni.

A noi pare, infatti, che una porzione delle condotte di traffico di influenze ascritte all'imputato avrebbe potuto conservare rilevanza penale anche dopo l’avvento della l. c.d. Nordio. Non ci riferiamo alla mediazione diretta a condizionare le nomine consiliari, che, in quanto preordinata a orientare scelte discrezionali di per sé lecite, giace fuori dall’ambito della rilevanza penale; bensì alla mediazione volta a ottenere da altri magistrati informazioni riservate su procedimenti pendenti. Tali condotte, infatti, ci paiono dirette a indurre i magistrati avvicinati da Palamara alla commissione del reato di rivelazione di segreto d'ufficio (art. 326 c.p.), ovvero, a rivelare notizie d’ufficio destinate a rimanere segrete, in violazione dei doveri inerenti la loro funzione. La mediazione, per questa parte, ben avrebbe potuto dirsi rivolta a un fatto costituente reato e quindi sembrerebbe tuttora punibile.

Il problema risiede però nel fatto che la sentenza di patteggiamento non si è soffermata a motivare nel dettaglio la natura penalmente rilevante degli atti che Palamara si proponeva di ottenere dai colleghi con i quali aveva rapporti. Anche a causa della sommarietà dell’accertamento che caratterizza il procedimento speciale di cui all’art. 444 c.p.p., la sentenza non ha qualificato tale segmento della mediazione come preordinato alla commissione di un reato, fondando anzi l'illiceità dell'intera condotta sulla sola “vendita” dell'influenza da parte del pubblico ufficiale. Un criterio, quest’ultimo, che – come si è visto – la legge Nordio ha voluto tuttavia abbandonare nel definire la nozione di mediazione illecita. È su questo specifico punto che ha potuto allora far leva la difesa di Palamara: venuta meno, con la riforma, la rilevanza penale della mediazione del pubblico agente in quanto tale, e non avendo la sentenza di patteggiamento motivato la presenza di un reato-fine, il giudice dell'esecuzione ha potuto ravvisare gli estremi per disporre la revoca parziale della sentenza di condanna.

L’esito a cui si è pervenuti ci pare rappresenti una scelta obbligata per il giudice dell’esecuzione. Questi è infatti tenuto a rispettare quanto affermato dalla sentenza irrevocabile, non potendo sindacare gli accertamenti in fatto svolti nel giudizio di cognizione, né eventualmente colmare lacune qualora le ritenesse presenti. In altre parole, se la sentenza di patteggiamento ha fondato l'illiceità della mediazione sulla sola “vendita” dell’influenza da parte del pubblico ufficiale e non ha qualificato come rivolta alla commissione di un reato la mediazione che si prefiggeva di ottenere notizie riservate relative a procedimenti pendenti, il giudice dell’esecuzione non aveva alta scelta se non disporre la revoca. Insomma, se c’è da individuare una mancanza, essa va imputata alla sentenza di patteggiamento: quest’ultima, qualificando infatti l’illiceità dell'intera mediazione alla luce del solo profilo poi abrogato – nonostante fosse possibile valorizzare anche la circostanza che la mediazione fosse almeno in parte diretta a far commettere un reato – ha precluso al giudice dell'esecuzione la possibilità di una diversa lettura.

 

 

 

[2] Ibidem.

[4] Per un approfondimento sulla ‘nuova’ fattispecie di cui all’art. 314 bis c.p., si veda S. Seminara, Sui possibili significati del nuovo art. 314 bis c.p., in Sist. pen., 19 luglio 2024.

[5] Va precisato che Alemanno aveva inizialmente beneficiato dell’affidamento in prova ai servizi sociali quale misura alternativa alla detenzione. Nel febbraio 2025, il Magistrato di sorveglianza ha tuttavia revocato il beneficio, a causa della riscontrata violazione degli obblighi connessi al suo svolgimento e ha quindi disposto l’ingresso in carcere dell’ex sindaco.

[6] Cfr. G.u.p. Roma, ord. 31.1.2025, Giud. Tarantino, in Sist. pen., 4 Cfr. G.u.p. Roma, ord. 31.1.2025, Giud. Tarantino, in Sist. pen., con nota di G.L. Gatta, Traffico di influenze illecite e riforma Nordio: il g.u.p. di Roma solleva questione di legittimità costituzionale nel processo per la fornitura delle mascherine cinesi (Covid), 4 febbraio 2025.

[9] Cfr. Trib. Perugia, sez. penale, 30 maggio 2023, pres. Giangamboni.

[10] Cass. pen., sez. VI, 8 luglio 2021 (dep. 9 novembre 2021), n. 40518, in DeJure.

[11] Cass. pen., sez. VI, 14 ottobre 2021, 1182 (dep. 13 gennaio 2022), in DeJure.

[12] Trib. Perugia, cit., p. 14-15.

[13] Ibidem, p. 15.

[14] Trib. Perugia, 29 aprile 2026, giud. Giubilei.

[15] Va peraltro ricordato che Palamara, per fatti connessi al noto scandalo, ma diversi rispetto a quelli oggetto della sentenza di patteggiamento, ha subito la radiazione dall’ordine giudiziario. Il 4 agosto 2021, le Sezioni unite della Cassazione civile, rigettando il ricorso di Palamara, hanno confermato il provvedimento di radiazione adottato dalla sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura.