La riforma dell’art. 609-bis del Codice penale banco di prova culturale
Abstract. Il contributo analizza la riforma dell'art. 609-bis c.p. attraverso un approccio che integra dimensione giuridica e culturale, dimostrando come lo stupro costituisca un delitto di potere, estraneo alla sessualità, storicamente utilizzato come strumento maschile di sottomissione delle donne. L'analisi dei "miti dello stupro" – credenze stratificate che giustificano l'aggressione sessuale e colpevolizzano le vittime – rivela la loro persistente influenza nelle prassi giudiziarie e nell’interpretazione, ostacolando l'effettiva tutela dell'autodeterminazione sessuale femminile a garanzia del solo desiderio maschile. Lo studio esamina comparativamente i modelli normativi, distinguendo tra paradigma coercitivo (fondato su violenza/minaccia), consensuale “riconoscibile” e consensuale affermativo (centrato sull'assenza di consenso libero e attuale). Particolare attenzione è dedicata alla critica del modello tedesco del "consenso riconoscibile", ritenuto inadeguato rispetto agli standard della Convenzione di Istanbul e della giurisprudenza CEDU, che impongono di non trasferire sulla vittima l'onere di manifestare il dissenso. Il consenso viene qualificato non come atto formale, ma come processo relazionale fondato su reciprocità, ascolto e riconoscimento dell'alterità che impone di ridiscutere il modello della sessualità maschile. L'articolo dimostra che il modello consensuale affermativo, adottato in 17 Stati UE e avallato dalla Corte EDU e dal Comitato CEDAW, non inverte l'onere probatorio né comprime le garanzie difensive, ma richiede una valutazione contestuale che consideri gli squilibri di potere e vieti l'uso di stereotipi sessisti. Si conclude sostenendo la necessità per l'Italia di adottare tale modello, già anticipato dalla giurisprudenza di legittimità, per adempiere agli obblighi sovranazionali e operare un cambio di paradigma culturale nelle relazioni tra i sessi e nel diritto.
SOMMARIO: 1. Premessa. La necessità di partire dalle radici culturali dello stupro. – 2. I dati. Un delitto commesso dagli uomini nei confronti delle donne. – 3. Il posizionamento culturale come premessa del dibattito giuridico. – 4. Lo stupro come perenne intimidazione ed ingiustizia epistemica. – 5. La dimensione culturale dello stupro: il silenziamento giuridico delle donne. – 6. Lo stupro e la costruzione dei miti che lo giustificano. – 6.1. Il retaggio biblico: dal Deuteronomio al controllo dei corpi femminili. – 6.2. Ovidio e il trucco millenario che alle donne piace la violenza: l’uomo è cacciatore e la donna è preda. – 6.3. Dal processo di Latina (1979) a J.L. c. Italia (2021): la persistenza dei miti dello stupro. – 7. La costruzione dei miti dello stupro e della vittima perfetta. – 7.1. I miti dello stupro e gli stereotipi giudiziari: strumenti di controllo sociale e di impunità. – 7.2. Il no e il “forse” delle donne valgono zero: sono sempre si. – 7.3. Le donne denunciano falsamente. – 7.4. Restare immobilizzate è consenso. – 7.5 La vittima di stupro denuncia per un interesse economico. – 7.6. I miti dello stupro che giustificano gli uomini e il diritto di questi a non comprendere. – 8. Il consenso sessuale: accettare o scegliere? L’inconsapevolezza maschile. – 9. Il consenso da questione tecnica a tema centrale del dibattito pubblico. – 10. I limiti e le potenzialità del diritto penale nel cambiamento culturale. – 11. Le fonti sovranazionali, la Corte EDU, il Comitato CEDAW: la scelta del modello consensuale. – 11.1. L'articolo 36 della Convenzione di Istanbul come standard minimo europeo. – 11.2. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani: consenso, divieto di resistenza e di utilizzo dei miti dello stupro. – 11.3. Il Comitato CEDAW: Vertido c. Philippines, A.F. c. Italia e i miti dello stupro come discriminazione. – 12. I modelli di definizione dei reati sessuali: a) dal modello coercitivo al modello consensuale. – 12.1. Il modello italiano: il paradigma coercitivo superato dall’evoluzione giurisprudenziale. – 12.2. I modelli comparati: l'evoluzione verso il "consenso affermativo". – 12.3. Gli elementi comuni dei modelli consensuali esaminati. – 13. I modelli di definizione dei reati sessuali: b) il modello del consenso "riconoscibile" o dissenso temperato. Il sistema tedesco (non in linea agli standard sovranazionali). – 13.1. La riforma tedesca del 2016: il consenso "riconoscibile" o dissenso temperato. – 13.2. Il condivisibile documento critico delle giuriste tedesche. – 14. L'onere probatorio nel modello consensuale affermativo: oltre ogni ragionevole dubbio e garanzie processuali. – 14.1. L’onere della prova grava sull'accusa (senza inversione). – 14.2. Le allegazioni difensive sul consenso. – 14.3. Il divieto di vittimizzazione secondaria nell’ascolto della vittima. – 15. La risposta ai timori rappresentati rispetto al modello consensuale affermativo. – 16. Conclusioni: la necessaria adozione del modello consensuale affermativo.
*Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.



Paola Di Nicola Travaglini