GIP Trib. Imperia, ord. 12 gennaio 2026. Giud. Botti
*Contributo pubblicato nel fascicolo 1/2026.
1. Un'ordinanza del G.i.p. di Imperia del 12 gennaio 2026, che ha avuto ampio risalto sui media nei giorni scorsi, è di particolare interesse perché risulta uno dei primi provvedimenti che si confrontano con l’applicazione della nuova disciplina del femminicidio (art. 577 bis c.p.), introdotta dalla l. 2 dicembre 2025, n. 181 (v., su questa Rivista, il commento di F. Lazzeri).
Il caso è questo: a Ventimiglia, il marito aggredisce all’interno dell’abitazione la moglie, con efferata violenza (colpendola con delle forbici prima e con un coltello da cucina poi). La moglie fugge verso il balcone dell’abitazione e, nel disperato tentativo di mettersi in salvo dalla furia omicida del marito, si getta dal primo piano aggrappandosi a un cavo d’acciaio che però si spezza. Rovina così al suolo e riporta lesioni alla colonna vertebrale, che ne rendono necessario il ricovero in ospedale. Il marito, arrestato, riferisce agli operatori della polizia giudiziaria “di avere aggredito la moglie poiché aveva scoperto che quest’ultima si prostituiva, fornendo le relative prove, verificate dalla P.G.”
Il pubblico ministero contesta il delitto di tentato femminicidio ex artt. 56, 577 bis c.p., aggravato ai sensi del secondo comma dell’art. 577 bis c.p., in rapporto all’art. 577, co. 1, n. 1 per essere stato commesso il fatto contro il coniuge.
È il caso di precisare che, pur trattandosi di un reato punito con l’ergastolo, pena massima prevista nel nostro ordinamento, al femminicidio sono applicabili, ex art. 577 bis, co. 2 c.p., le aggravanti speciali dell’omicidio, di cui agli artt. 576 e 577 c.p., che comportano per quel diverso fatto, punito con la reclusione da 21 a 24 anni, la pena dell’ergastolo. L’operatività delle richiamate aggravanti, come vedremo, comporta in rapporto al delitto di femminicidio effetti sul giudizio di bilanciamento con attenuanti concorrenti, in deroga alla disciplina generale.
2. Ma torniamo al caso in esame. Con l’ordinanza, il G.i.p. convalida l’arresto e accoglie la richiesta del p.m. di applicare la misura della custodia cautelare in carcere, che, vista l’efferatezza della condotta e, tra l’altro, la dimostrata “incapacità di dominare gli impulsi aggressivi”, viene motivata in ragione del pericolo di reiterazione del reato.
Per quanto più interessa, pacifica essendo la configurabilità di un tentativo di uccidere la moglie, l’ordinanza riqualifica il fatto da tentato femminicidio aggravato a tentato omicidio aggravato, sempre ai sensi della medesima aggravante (fatto commesso contro il coniuge).
Ricordiamo al lettore che, ai sensi dell’art. 577 bis c.p., il femminicidio si configura, in luogo dell’omicidio, quando il fatto è commesso “come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio [della vittima] in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali”.
3. Orbene, il pubblico ministero, nel caso di specie, ha contestato il tentativo di femminicidio riferendosi nel capo d’imputazione ad atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la morte della moglie “determinati da esigenze di controllo o dominio della moglie in quanto donna e/o di limitazione delle sue libertà individuali” (si noti, per inciso, come il riferimento a “esigenze” sembri improprio e non trovi un riscontro nella formulazione della fattispecie).
Giudicando allo stato degli atti (è bene ricordarlo), il G.i.p. ritiene, in primo luogo, che “al momento, salvo i necessari approfondimenti istruttori, non risulta in alcun modo che la lite da cui è scaturita l’aggressione fosse determinata dall’odio discriminatorio nei confronti della moglie o da un’ossessiva volontà di controllo o dominio”.
In secondo luogo, il G.i.p. afferma – nel passaggio più discutibile e di maggiore interesse del provvedimento – che “appare dubbio che l’esercizio della prostituzione da parte della vittima costituisca espressione di una libertà individuale, tenuto conto che, in costanza del rapporto di matrimoniale, i coniugi sono tenuti ad obblighi di rispetto e fedeltà reciproci”.
La riqualificazione del fatto, da tentato femminicidio a tentato omicidio, è dunque motivata in ragione dell’esclusione degli elementi specializzanti previsti dalla prima fattispecie e oggetto dell’imputazione. Il motivo di controllo o dominio della moglie, in quanto donna, viene escluso per l’assenza, agli atti, di elementi a sostegno dell’esistenza di un simile motivo.
Il fine di limitare le libertà individuali della donna viene invece escluso avanzando, pur in forma dubitativa, la tesi secondo cui al concetto di “libertà individuale” di cui all’art. 577 bis c.p. non sarebbe riconducibile l’esercizio della prostituzione. Non si tratterebbe, infatti, di una libertà del coniuge, perché sarebbe incompatibile con gli obblighi assunti col matrimonio nei confronti del marito e, in particolare, con quello di fedeltà ex art. 143, co. 2 c.p. Il G.i.p. – che accanto alla fedeltà richiama peraltro anche un atecnico, vago e scivoloso concetto di “rispetto” – sembra affermare, in sostanza, il principio secondo cui la libertà individuale della donna, rilevante rispetto al femminicidio, deve avere un fondamento giuridico, ritenuto insussistente qualora, attraverso la scelta e l’atto del matrimonio, la donna abbia assunto obblighi che limitano quella libertà. Detto in altri termini, in costanza di matrimonio la donna non sarebbe “libera” di prostituirsi e, di conseguenza, la sua uccisione, anche tentata, motivata in ragione dell’esercizio della prostituzione, non integrerebbe il femminicidio (almeno sub specie di fatto commesso per liberare una libertà individuale), ma l’ipotesi generale di omicidio.
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4. Il principio da ultimo affermato ha subito attirato prevedibili critiche. Caterina Soffici, su La Stampa, ha parlato ad esempio di un “ritorno alla logica del delitto d’onore”. E' vero che si tratta di un provvedimento che ha convalidato l’arresto e disposto la custodia in carcere, cioè la più restrittiva tra le misure cautelari. Ma il principio affermato nell’ordinanza può portare a un’eccessiva e irragionevole limitazione dell’ambito di applicazione dell’incriminazione, evidentemente contro la ratio e la volontà dell’intervento normativo.
L’ordinanza fa infatti leva su una interpretazione restrittiva e formalistica del concetto di libertà individuale che sembra tradire la ratio dell’incriminazione. Si valorizza l’obbligo civilistico di fedeltà al coniuge per escludere una libertà individuale il cui esercizio può si violare un obbligo matrimoniale, con i conseguenti effetti sul piano civile e del diritto di famiglia, ma – questo il punto – non può a nostro avviso ragionevolmente escludere la sfera della maggiore tutela penale oggi accordata alle donne all’art. 577 bis c.p. D’altra parte, un’inaccettabile conseguenza logica del principio di diritto affermato nell’ordinanza dovrebbe essere che l’infedeltà della donna, anche al di fuori della prostituzione, escluderebbe l’applicazione del femminicidio commesso come atto di limitazione del comportamento infedele. È evidente come si tratti di un esito irragionevole (oltre che sideralmente distante dall’intenzione del legislatore), così come è evidente quanto, alla prova della prassi, la norma sul femminicidio, che non brilla certo per precisione, possa comportare difficoltà applicative, specie in difetto di una prassi consolidata e di orientamenti giurisprudenziali. A ben vedere l’ordinanza in esame, pronunciata a meno di un mese dall’entrata in vigore della legge sul femminicidio, offre lo spunto alla giurisprudenza, e alla comunità degli studiosi, compreso chi scrive e i lettori di questa Rivista, per alcune prime riflessioni attorno a non facili problemi ermeneutici posti dal nuovo reato.
5. Tornando al caso di Ventimiglia, il pubblico ministero, che lamenta la riqualificazione giuridica del fatto, ha annunciato un ricorso al tribunale del riesame (il che prospetta il tema, pure rilevante, dell'ammissibilità ex art. 310 c.p.p. del ricorso avverso l'ordinanza del gip che, pur accogliendo le richieste del pm, quanto a convalida e misura cautelare, qualifichi diversamente il fatto: uno specifico interesse che in via di principio deve essere individuato e motivato: cfr. Cass. Sez.II, 9.9.2020, n. 29224, Rv 279814-01). La vicenda processuale, ora solo all’inizio, potrà nei successivi sviluppi naturalmente fornire all’autorità giudiziaria elementi di valutazione ulteriori, grazie a un compendio probatorio del quale il G.i.p. non disponeva e non poteva disporre, per la fase in cui si è pronunciato.
Il caso oggetto dell’ordinanza, peraltro, presenta un altro profilo di interesse. Sollecita infatti un interrogativo non secondario: quali le conseguenze della diversa qualificazione giuridica del fatto, da tentato femminicidio a tentato omicidio, pur sempre aggravato?
Nel primo caso (femminicidio), trattandosi del tentativo di un reato punito (quando consumato) con l’ergastolo (pena base, sulla quale non può influire, in termini di aumento di pena, l’aggravante contestata), ex art. 56, co. 2 c.p. la pena è della reclusione da 12 a 24 anni. Nel secondo caso (omicidio aggravato), trattandosi pur sempre del tentativo di un reato punito (quando consumato) con l’ergastolo, la pena è la stessa, cioè la reclusione da 12 a 24 anni.
6. E allora, tanto rumore per nulla? No, perché sarebbe errato concludere nel senso dell’irrilevanza della diversa qualificazione giuridica del fatto, in un caso come quello di specie. La disciplina del femminicidio del coniuge è infatti diversa da quella dell’omicidio del coniuge per alcuni profili, tra i quali spicca il regime delle eventuali circostanze attenuanti che dovessero essere riconosciute (e che potrebbero peraltro far venir meno, in caso di reato consumato, la preclusione all’accesso al rito abbreviato in caso di omicidio, ma non anche in ipotesi di femminicidio, in quanto reato punito con l’ergastolo: cfr. art. 438, co. 1 bis c.p.p).
Prima di fare una rapida (quasi temeraria per chi non vi è avvezzo) incursione nella complessa disciplina speciale del calcolo della pena in presenza di circostanze concorrenti, va premesso in termini generali che “con riguardo al calcolo della pena nel delitto tentato, la giurisprudenza richiede la preliminare individuazione della cornice edittale applicabile alla (ipotetica) fattispecie consumata, tenendo conto delle circostanze ritenute nella fattispecie concreta (Sez. 4, n. 1611 del 21.6.1996, Raza, Rv. 205678; Sez. 1, n. 41491 del 21.10.2005, Picone, Rv. 232412), dovendosi aver riguardo, in termini concettuali, alla pena per il ‘delitto circostanziato tentato’ e non ad un ipotetico ‘delitto tentato circostanziato’ (cfr. Cass. Sez. I, 25.2.2021, n. 7557, Bianchi, Rv. 580500). In altri termini, prima occorre valutare la cornice edittale del corrispondente reato consumato, al netto delle eventuali circostanze (e delle relative regole, generali o speciali, sul calcolo della pena), e solo dopo si effettua la diminuzione di pena per il tentativo (sottratta al giudizio di bilanciamento perché il delitto tentato è una figura autonoma di reato e non una circostanza attenuante). Prima di effettuare tale ultimo passaggio, peraltro, occorre tenere presente, per quanto qui più interessa, la disciplina speciale sull’incidenza delle circostanze previste per le due diverse fattispecie. È infatti attraverso questa disciplina che il legislatore, in sostanza, ha introdotto una disciplina più rigorosa per il femminicidio, rispetto all’omicidio. Sicché, anche in caso di tentativo, come mostreremo, l’incidenza delle circostanze comporta un trattamento più severo per il femminicidio.
6.1. In relazione all’omicidio, l’art. 577, ult. co. c.p. prevede un divieto di prevalenza delle attenuanti sull’aggravante del fatto commesso contro il coniuge, che conosce però significative eccezioni in rapporto a diverse attenuanti (quelle di cui agli artt. 62, n. 1, 89, 98 e 114, nonché, per effetto di un’importante sentenza della Corte costituzionale - Corte cost. n. 197/2023 - le attenuanti generiche e l’attenuante di cui all’art. 62, co. 1 n. 2). È quindi possibile che, all’esito del giudizio di bilanciamento, con prevalenza di una delle predette attenuanti (es., le generiche), la pena per il l’omicidio consumato del coniuge non sia più quella dell’ergastolo, bensì la reclusione da 21 a 24 anni e che, di conseguenza la pena per il delitto circostanziato tentato sia la reclusione da 4 anni e 8 mesi a 15 anni, 11 mesi e 29 giorni.
6.2. In relazione al femminicidio, ex art. 577 bis, co. 3 e co. 4 c.p., in presenza di un’attenuante (es., le generiche), prevalente sulla ritenuta aggravante, la pena per il delitto consumato non può essere inferiore a 24 anni; non può invece essere inferiore a 15 anni se le attenuanti prevalenti sono più d’una.
Quanto alla prima ipotesi, il discorso si fa ancor più complesso perché la pena non inferiore a 24 anni, in caso di una sola attenuante prevalente (art. 577 bis, co. 3 c.p.), è una pena fissa di più che dubbia legittimità costituzionale, dovendo il limite massimo edittale essere individuato per regola generale (art. 24 c.p.) in 24 anni, cioè nello stesso limite minimo. Con una non implausibile lettura costituzionalmente orientata, ci sembra allora – se non vediamo male – che la riduzione della pena per il femminicidio circostanziato tentato andrebbe operata nella misura di un terzo sul massimo (24 anni) e di due terzi sul minimo (pure 24 anni). Dunque, la pena sarebbe la reclusione da 8 a 16 anni: una pena ben più grave – questo è il punto – rispetto a quella della corrispondente ipotesi di omicidio circostanziato tentato.
Quanto alla seconda ipotesi, se le attenuanti prevalenti fossero più d’una, cioè nell’ipotesi dell’art. 577 bis, co. 4 c.p., la pena per il femminicidio circostanziato tentato sarebbe la reclusione da 5 anni a 15 anni, 11 mesi e 29 giorni. In caso di omicidio circostanziato tentato, invece, in presenza di più attenuanti prevalenti (tra quelle escluse dalla regola di cui all’art. 577, ult. co. c.p.) la pena sarebbe invece la reclusione da 3 anni, 1 mese e 10 giorni a 15 anni, 11 mesi e 28 giorni. In questo caso, la pena per il femminicidio tentato sarebbe ancora una volta più elevata nel minimo edittale; sarebbe invece sostanzialmente la stessa in rapporto al massimo edittale.
7. La qualificazione del fatto in termini di femminicidio o di omicidio, come si è cercato di mostrare, ha dunque una concreta rilevanza. È un’operazione che può risultare difficile, soprattutto quando, nelle fasi iniziali del procedimento, pubblico ministero e giudice per le indagini preliminari non dispongono ancora di elementi di valutazione sufficienti. Il che suggerisce, già in sede di contestazione, anche a beneficio dell’esercizio del diritto di difesa, di dare un rilievo specifico agli elementi specializzanti dell’art. 577 bis c.p., descrivendoli quando possibile in modo completo e preciso e non limitandosi a richiamarli, in alternativa tra di loro. Basti pensare, quanto ai concetti di possesso e dominio dell’uomo sulla donna, all’opportunità di valorizzare, già in sede di imputazione, la dimensione relazionale intersoggettiva, anche facendo riferimento a pregressi episodi di violenza. L’opportunità di una condivisione di prassi, in questa fase di prima applicazione, sembra evidente, come anche quella di investire il più possibile sulla formazione di magistrati e avvocati.