Abstract. Con la riforma dei reati sessuali entrata in vigore l'8 novembre 2025, l’ordinamento francese, sull’onda del clamore mediatico suscitato dallo stupro di Gisele Pelicot, ha proceduto a quella “svolta consensualistica” operata, altresì, dalle recenti novelle legislative dei principali ordinamenti europei di Civil Law. Tra i vari modelli di disciplina “consent based”, il legislatore de quo ha optato – sulla falsariga di quello spagnolo – per quello del “consenso puro” (“only yes means yes”), anziché per quello “dissensuale” (“no means no”) adottato nello Strafgesetzbuch tedesco. Va però rilevato che la disposizione per cui il consenso «va apprezzato con riguardo alle circostanze» (art. 222-22/2 del novellato code pénal) riprende le cadenze del modello di matrice svedese della “volontarietà”, focalizzato sul versante interiore/attitudinale del consenso: in tal modo la normativa francese – riprendendo, peraltro, quanto prescritto dall’art. 36 della Convenzione di Istanbul – appare discostarsi da quella visione “notarile” del consenso sessuale caratterizzante le versioni più radicali della teoria dell’affirmative consent. Va comunque rilevato che la riforma in commento appare criticabile, con riferimento al vulnus dei principi di “proporzionalità” e “fair labelling”, per l’omessa differenziazione (sia sotto il profilo sanzionatorio, che sotto quello del “nomen iuris”) della disciplina degli atti sessuali “meramente non consensuali” da quelli – senz’altro più gravi – imposti con modalità coercitive (es.: violenza, minaccia) o abusive. La novella legislativa francese rappresenta, nondimeno, un ulteriore elemento di riflessione rilevante per il Parlamento italiano, in cui è attualmente in corso la discussione della riforma della disciplina dei reati sessuali (artt. 609-bis ss. c.p.), in esito alla quale si auspica l’approvazione di una normativa penale sessuale coerente ed ossequiosa dei principi di legalità, colpevolezza, proporzionalità e fair labelling
SOMMARIO: 1. La riforma francese quale ultima tappa della svolta “consensualistica” del diritto penale sessuale dei principali ordinamenti europei. – 1.1. I modelli di disciplina dei reati sessuali adottati nelle legislazioni d‘Europa. – 1.1.1. Il consenso sessuale: profili empirici giuridicamente rilevanti. – 1.1.2. I modelli “dissensuale”, “consensuale puro”, “consensuale affermativo” e “della volontarietà”. – 1.1.3. Mappa dei modelli di disciplina adottati al 1° dicembre 2025 negli ordinamenti europei. – 2. La novella legislativa francese del 6 novembre 2025 (Loi n° 2025-1057). – 2.1. La disciplina previgente. – 2.2. Profili condivisibili e criticità del diritto penale sessuale francese vigente dall’8 novembre 2025. – 2.2.1. La caratterizzazione del consenso sessuale come «libero, specifico e informato». – 2.2.2. La natura preventiva e la revocabilità del consenso. – 2.2.3. La necessaria considerazione dei fattori circostanziali, e il divieto di equiparazione tra passività/silenzio e consenso. – 2.2.4. L’omessa rimodulazione delle sanzioni edittali a fronte dell’ampliamento del novero delle condotte sessuali penalmente rilevanti. – 3. Spunti di riflessione per il processo legislativo di riforma italiano. – 4. Conclusioni.
*Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.



Francesco Macrì