*Contributo pubblicato nel fascicolo 1/2026.
1. Segnaliamo ai lettori una rilevante novità relativa all’iter parlamentare del disegno di legge in tema di violenza sessuale (A.S. 1715 e collegati). Nella seduta del 22 gennaio 2026, la Presidente della Commissione Giustizia del Senato, Giulia Bongiorno, ha presentato in qualità di relatrice un emendamento che riformula l’art. 609 bis c.p. rispetto alla versione approvata dalla Camera.
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L’emendamento della Pres. Bongiorno, non ancora sottoposto a votazione, riformula così la disposizione sulla violenza sessuale.
«Art. 609-bis - (Violenza sessuale)
Chiunque, contro la volontà di una persona, compie nei confronti della stessa atti sessuali ovvero la induce a compiere o subire i medesimi atti è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
La volontà contraria all'atto sessuale deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso. L'atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso.
La pena è della reclusione da sei a dodici anni se il fatto è commesso mediante violenza o minaccia, abuso di autorità ovvero approfittando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa.
La pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi quando, per le modalità della condotta e per le circostanze del caso concreto, nonché in considerazione del danno fisico o psichico arrecato alla persona offesa, il fatto risulti di minore gravità».
2. Rispetto al testo del disegno di legge A.S. 1715, approvato alla Camera all’unanimità il 19 novembre 2025, l’emendamento Bongiorno:
a) abbandona il modello del consenso (“assenza di consenso” libero e attuale) in favore del modello del dissenso (“contro la volontà”, espressione che ricorre anche nella violazione di domicilio ex art. 614 c.p.). Il modello del dissenso è adottato ad es. nel codice penale tedesco (§ 177);
b) precisa il concetto di “volontà contraria” stabilendo che essa ricorre anche quando il fatto è commesso a sorpresa (come nel caso delle condotte repentine – es., palpeggiamenti) ovvero, approfittando dell’impossibilità della persona offesa di esprimere il dissenso (ad es., perché ubriaca o sotto l’effetto di stupefacenti). Tale precisazione riprende il modello del § 177 del codice penale tedesco, pure improntato al modello del dissenso. Da notare che non si fa riferimento a un dissenso che può essere manifestato in ogni momento (anche dopo un iniziale consenso), come già riconosce peraltro la giurisprudenza;
c) precisa – in linea con quanto prevede l’art. 36 della Convenzione di Istanbul per l’accertamento dell’assenza del consenso – che la volontà contraria deve essere valutata “tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso”;
d) prevede non più la stessa pena per condotte dal differente disvalore (in particolare, quelle propriamente violente – per l’uso di forza fisica o minaccia – e quelle non violente), ma - in linea con il principio costituzionale di proporzionalità della pena - modula la pena diversamente per i fatti commessi contro la volontà (reclusione da 4 a 10 anni), da un lato, e, dall’altro lato, per i fatti più gravi perché commessi con violenza o minaccia o abuso di autorità o approfittamento di condizioni di inferiorità psicofisica (reclusione da 6 a 12 anni, cioè la stessa pena comminata oggi dall’art. 609 bis c.p.). Da notare che, rispetto alla vigente cornice edittale, (una volta tanto) non viene aumentato il massimo ma diminuito il minimo per i fatti privi di particolari modalità della condotta (con effetti di retroattività della lex mitior, che sarebbe limitata ex art. 2, co. 4 c.p. ai procedimenti in corso e non anche a quelli definiti con sentenza irrevocabile)
e) abbandona il (non privo di problemi) riferimento all’abuso di non meglio precisate condizioni di “particolare vulnerabilità” della persona offesa (diverse da quelle di vera e propria inferiorità psico-fisica);
f) modifica l’attenuante dei casi di minore gravità facendola dipendere dalle modalità della condotta dalle circostanze del caso concreto nonché dal danno fisico o psichico arrecato alla persona offesa (che sembra invero assai difficile da dimostrare);
g) non fa più riferimento ai fatti commessi traendo in inganno la persona offesa attraverso la sostituzione di persona (con effetto di abolitio criminis in rapporto a un'ipotesi non frequente ma non assente nella prassi: es., chi si finga medico o millanti di essere un agente nel settore del cinema, della moda o della musica, in grado di avviare la persona offesa a una promettente carriera).
3. L'emendamento, pur non privo di alcuni segnalati profili problematici, recepisce diverse indicazioni emerse nell'ambito delle audizioni parlamentari e del dibattito scientifico, migliorando sotto diversi aspetti il testo. La scelta politico-criminale di optare per il modello del dissenso alla tedesca (tenendo conto, cioè, anche dei casi di impossibilità di esprimere il dissenso) è in linea con indicazioni emerse in dottrina, anche sulle pagine di questa Rivista, ma è certo diversa da quella accolta unanimemente alla Camera a novembre. La proposta della Relatrice del disegno di legge, al Senato, ha così dato adito a polemiche e critiche da parte dell'opposizione, cui si deve peraltro l'originaria iniziativa di presentare il disegno di legge. Ciò detto, i profili di critica politica - concentrati sul mancato rispetto degli accordi presi dai partiti prima del voto alla Camera e sull'iter del disegno di legge, nonché quelli relativi alle scelte politico-criminali e ideologiche di fondo - devono essere tenuti distinti da quelli di natura tecnico-giuridica e di compatibilità con i principi del sistema.



Gian Luigi Gatta