Cass., Sez. un., u.p. 15 luglio 2021, Pres. Cassano, Rel. Zaza
Con ordinanza 14961/2021, la Sezione V della Cassazione, ravvisando un emergente contrasto nella giurisprudenza di legittimità, aveva rimesso il ricorso alle Sezioni unite affinché chiarissero «Se, in caso di omicidio commesso dopo la esecuzione di condotte persecutorie poste in essere dall’agente nei confronti della medesima persona offesa, i reati di atti persecutori e di omicidio aggravato ai sensi dell’art. 576, comma primo, n. 5.1, cod. pen., concorrano tra loro o sia invece ravvisabile un reato complesso, ai sensi dell’art. 84, comma primo, cod. pen.».
Secondo quanto si apprende dall’informazione provvisoria diramata dalla Suprema Corte, all’esito dell’udienza del 15 luglio scorso, le Sezioni unite hanno dato al quesito la seguente soluzione: «La fattispecie del delitto di omicidio, realizzata a seguito di quella di atti persecutori da parte dell’agente nei confronti della medesima vittima, contestata e ritenuta nella forma del delitto aggravato ai sensi degli artt. 575 e 576, comma primo, n. 5.1., cod. pen. – punito con la pena edittale dell’ergastolo – integra un reato complesso, ai sensi dell’art. 84, comma primo, cod. pen., in ragione della unitarietà del fatto».
Nell'attesa del deposito della motivazione, può leggersi in questa Rivista una nota all'ordinanza di rimessione a firma di Silvia Bernardi.
(F.L.)