Abstract. Muovendo dalla necessità di interpretare il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi in maniera conforme alla Convenzione di Istanbul, la Corte di cassazione ha riconosciuto rilevanza penale alle condotte di c.d. violenza economica ai sensi di tale delitto. Si tratta di una pronuncia contraddistinta da una comprensibile ratio di giustizia sostanziale, che deve essere tuttavia sottoposta a vaglio critico nella misura in cui opera un’interpretazione convenzionalmente conforme dell’art. 572 c.p. con effetti in malam partem, grazie alla quale vengono ricomprese nel perimetro di tipicità di quest’ultimo condotte tradizionalmente estranee allo stesso. Una scelta esegetica della Suprema Corte la cui legittimità dovrà essere valutata alla luce, per un verso, dell’intrinseco deficit di determinatezza che connota il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi e, per altro verso, dell’effettiva portata degli obblighi di incriminazione sanciti dalla Convenzione di Istanbul.
SOMMARIO: 1. Il fatto e i motivi di ricorso dinanzi alla Suprema Corte. – 2. La nozione di “violenza economica” nel quadro sovranazionale e interno. – 3. La violenza economica quale “forma di manifestazione” del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi nella più recente giurisprudenza di legittimità. – 4. I limiti dell’interpretazione convenzionalmente conforme in malam partem dell’art. 572 c.p. – La difficile individuazione della condotta maltrattante. – 6. Osservazioni conclusive.
*Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.