Riportiamo di seguito il testo della audizione del dottor Francesco Menditto, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, tenuta l’11 dicembre 2024 presso la Commissione Giustizia del Senato in ordine alle modifiche sul cd. braccialetto elettronico (d.l. 178/2024).
In allegato è consultabile, invece, un protocollo spagnolo in tema di braccialetto elettronico da intendersi quale possibile elemento di confronto per futuri interventi normativi in materia.
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1. L’esperienza maturata. La fondamentale differenza tra braccialetto elettronico per arresti domiciliari e antistalking.
Le “procedure elettroniche di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici” (questa la dizione dell’art. 275-bis c.p.p.), in sintesi “braccialetto elettronico” vanno differenziate in due principali categorie (pur essendone previste 4).
Il braccialetto elettronico per il controllo degli arresti domiciliari, strumento previsto dal 1999, da tempo sperimentato che, una volta venuta meno la mancanza di disponibilità, non ha mai creato criticità:
Il braccialetto elettronico antistalking, strumento introdotto dal 2013 ma scarsamente applicato se non negli ultimi anni, che ha creato criticità applicative da quando è opportunamente prevista la sua obbligatorietà (e distanza minima di avvicinamento di 500 metri) dalla l. n. 168/2023 soprattutto perché si è passati da 25 installazioni mensili a 500 mensili e mancano istruzioni a livello nazionale:
Per le due tipologie di braccialetti elettronici la sala operativa delle forze di polizia rileva gli allarmi dà indicazioni operative, è in grado di verificare in tempo reale gli spostamenti e di comunicarli, anche successivamente, all’Autorità giudiziaria.
2. La necessità del braccialetto elettronico antistalking a (e della distanza minima) anche sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 173/2023.
La Procura di Tivoli applica il braccialetto elettronico antistalking da anni e ne ha verificato i fondamentali effetti positivi per la tutela delle vittime dei delitti cd Codice Rosso (85% donne), oltre che l’effetto dissuasivo, per l’indagato/imputato che sa che i suoi spostamenti (e violazioni) sono monitorati.
La Procura può richiedere i cd tracciati e verificare violazioni segnalate successivamente ovvero se trattasi di avvicinamento casuali (tesi difensiva sesso avanzata e smentita dai tracciati).
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 173/2024, ha sottolineato che il braccialetto elettronico è un importante dispositivo funzionale alla tutela delle persone vulnerabili rispetto ai reati di genere, e che la distanza minima di 500 metri corrisponde alla finalità pratica del tracciamento di prossimità, quella di dare uno spazio di tempo sufficiente alla persona minacciata per trovare sicuro riparo e alle forze dell’ordine per intervenire in soccorso. «A un sacrificio relativamente sostenibile per l’indagato si contrappone l’impellente necessità di salvaguardare l’incolumità della persona offesa, la cui stessa vita è messa a rischio dall’imponderabile e non rara progressione dal reato- spia (tipicamente lo stalking) al delitto di sangue»
3. Le criticità rilevate per i soli braccialetti elettronici antistalking.
Negli ultimi mesi si sono rilevate plurime criticità dei soli braccialetti antistalking che assumono rilievo per il loro consistente incremento (come detto, da 25 mensili a 500 mensili).
In sintesi, queste le principali criticità e le loro ragioni (segnalate dalla Procura di Tivoli ai Ministeri competenti dall’aprile 2024):
Va aggiunto che il numero di 1.200 apparecchi mensili è oggi insufficiente e vi sono attese anche di 30 giorni (già i 4 giorni previsti dal contratto sono troppi), incompatibili con l’importanza dell’applicazione tempestiva per il rischio per la parte offesa in quanto la misura del divieto di avvicinamento è operativa immediatamente ma manca il controllo.
4. La concreta applicazione del braccialetto elettronico, le ricadute della sentenza della Corte costituzionale n. 173/2024 sulle conseguenze del mancato consenso di indagato/imputato e della non fattibilità tecnica (artt. 282-bis e 282-ter c.p.p.).
Gli articoli 282-bis e 282-ter c.p.p. prevedono che il Giudice impone l’applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi sia nel caso di mancato consenso all’applicazione del braccialetto elettronico da parte dell’indagato/imputato, sia nel caso di non accertata fattibilità tecnica.
In concreto queste le modalità applicative:
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 173/2024:
5. Le modifiche previste dal d.l. n. 178/2024 alle norme del codice di rito (art. 7, comma 1).
Le modifiche previste al codice di rito sono condivisibili nella ratio:
6. L’introduzione dell’art. 97-ter disp. att. c.p.p. prevista dal d.l. n. 178/2024 (art. 7, comma 2). Le gravi criticità.
La seconda modifica prevista dal d.l. in esame, strettamente collegata con la prima, introduce l’art. 97-ter disp. att. c.p.p. (Modalità di accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle particolari modalità di controllo di cui agli articoli 275 -bis, 282 -bis e 282 -ter del codice).
La ratio è condivisibile ed è espressa nella relazione tecnica[3]. Come ricordato, l’opportuna obbligatoria applicazione del braccialetto elettronico (con distanza minima) nei casi di cui agli artt. 282-bis e 282 ter c.p.p. ha comportato una massiccia installazione di tali apparecchi (dai precedenti 25 al mese in media, a 500 circa al mese) evidenziando plurime difficoltà derivanti anche dall’assenza di indicazioni sulle modalità di installazione, gestione, sostituzione se necessario.
Vi sono però limiti che vanno corretti per evitare, sia una non concreta efficacia della disposizione, sia certe criticità applicative con problemi interpretativi che impegnerebbero l’Autorità giudiziaria e rischierebbero di impedirne la concreta applicazione in tempi rapidi.
In estrema sintesi
Soprattutto, si delinea nella norma introdotta un procedimento di accertamento della fattibilità tecnico operativa preliminare all’applicazione dell’ordinanza in contrasto con le disposizioni codicistiche:
Se si vuole un accertamento di fattibilità tecnica operativa preliminare all’applicazione dell’ordinanza cautelare da parte del Giudice e, dunque, della relativa richiesta del pubblico ministero andrebbero riviste le norme codicistiche con una precisa scansione temporale e una previa attività delegata dallo stesso pubblico ministero, ma ciò non è concretamente realizzabile per plurime ragioni:
Inoltre, è evidente che in considerazione della limitata esperienza maturata sarà necessaria una verifica periodica dell’operatività dello strumento così come un aggiornamento del contratto con la società incaricata. Ad esempio:
Si indica, a solo titolo esplicativo, una possibile traccia di una diversa norma.
Art. 97-ter (Modalità di accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle particolari modalità di controllo di cui agli articoli 275 -bis, 282 -bis e 282 -ter del codice).
1. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia e col Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità sono stabilite:
a) le modalità per l’accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, di cui agli articoli 275-bis , 282 -bis e 282 -ter del codice, analizzando, anche negli specifici casi e contesti applicativi, le caratteristiche dei luoghi, le distanze, la copertura di rete, la qualità della connessione e i tempi di trasmissione dei segnali elettronici del luogo o dell’area di installazione, la gestione dei predetti mezzi o strumenti e ogni altra circostanza rilevante in concreto ai fini della valutazione dell’efficacia del controllo sull’osservanza delle prescrizioni imposte all’imputato;
b) le modalità di verifica periodica, con cadenza almeno mensile, della fattibilità tecnica, ivi compresa quella operativa, tenuto conto anche del concreto funzionamento degli strumenti elettronici di controllo;
c) le modalità di applicazione degli strumenti elettronici di controllo, in particolare quando previsto dagli articoli 282-bis e 282-ter del codice, ivi compresa l’illustrazione all’imputato e alla persona offesa delle modalità di funzionamento dei dispositivi da parte di personale specificamente formato sulla violenza nei confronti delle donne e domestica, con consegna di apposite istruzioni;
d) le modalità di rilevazione e gestione degli allarmi generati dai dispositivi elettronici di controllo, anche attraverso un unico centro elettronico di monitoraggio nazionale, oltre che le istruzioni operative per gli interventi di competenza della polizia giudiziaria delegata per la vigilanza.
2. Nei casi previsti dagli articoli 282-bis e 282-ter del codice la polizia giudiziaria, acquisito il consenso dell’imputato all’applicazione dello strumento elettronico di controllo, esegue immediatamente la misura cautelare ai sensi dell’articolo 293, comma 3, del codice; successivamente, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore verifica la fattibilità tecnica, ivi compresa quella operativa, coadiuvata dagli operatori della società incaricata di fornire i relativi servizi elettronici o tecnici, attestandola con rapporto, e applica il dispositivo. La polizia giudiziaria, qualora accerti la non fattibilità tecnica, ivi compresa quella operativa, lo comunica con rapporto immediatamente al pubblico ministero e al giudice che procede al fine dell’applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.
3. Nei casi previsti dagli articoli 282-bis e 282-ter del codice la polizia giudiziaria procede, con le modalità di cui al decreto del comma 1, alla verifica della persistente fattibilità tecnica, anche operativa, comunicandola immediatamente al pubblico ministero e al giudice che procede per l’applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.
Articolo aggiuntivo
1. Il decreto previsto dall’art. 7, comma 1, del presente decreto è emanato entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.
2. Il Ministro dell’interno presenta al Parlamento, ogni sei mesi, una relazione sull’applicazione dello strumento elettronico previsto dagli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale e dall’articolo 6, comma 3-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159, con specifico riferimento alla efficace tutela delle persone offese.
[1] Le sale operative sono presenti nelle Questure e nei Comandi gruppo carabinieri e Guardia di Finanza.
[2] Allarmi generati più frequentemente, così come segnalati dalla pg dei Gruppi CC Frascati e Ostia e della Questura di Roma per il circondario della Procura di Tivoli:
[3] Si intende in questo modo – precisa la relazione illustrativa - assicurare attualità, concretezza e flessibilità alla procedura accertativa, riducendo nei limiti del possibile la distanza che separa la disposizione formale dalla realtà materiale e dai relativi fenomeni umani e sociali in cui è destinata a trovare attuazione. Sempre la relazione illustrativa evidenzia, con riferimento all’intervento coadiuvante del personale della società incaricata di fornire i servizi relativi ai “braccialetti elettronici”, che “la parola “anche” è da intendersi non già come facoltatività del supporto tecnico, che, oltre ad essere previsto contrattualmente, è indispensabile e insostituibile sul piano pratico per gli aspetti tecnici di esclusiva competenza di detto personale, bensì come esplicitazione della possibilità, per la polizia giudiziaria, di esperire in autonomia taluni accertamenti, ad esempio di carattere info-operativo, che possono anche non richiedere il possesso di specifiche conoscenze tecnico-elettroniche e, dunque, la necessaria presenza degli operatori a ciò specializzati”.