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19 Dicembre 2024


Ancora sul braccialetto elettronico e sull’art. 7 d.l. n. 178/2024


Riportiamo di seguito il testo della audizione del dottor Francesco Menditto, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, tenuta l’11 dicembre 2024 presso la Commissione Giustizia del Senato in ordine alle modifiche sul cd. braccialetto elettronico (d.l. 178/2024).

In allegato è consultabile, invece, un protocollo spagnolo in tema di braccialetto elettronico da intendersi quale possibile elemento di confronto per futuri interventi normativi in materia.

***

 

1. L’esperienza maturata. La fondamentale differenza tra braccialetto elettronico per arresti domiciliari e antistalking.

Le “procedure elettroniche di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici” (questa la dizione dell’art. 275-bis c.p.p.), in sintesi “braccialetto elettronico” vanno differenziate in due principali categorie (pur essendone previste 4).

 

Il braccialetto elettronico per il controllo degli arresti domiciliari, strumento previsto dal 1999, da tempo sperimentato che, una volta venuta meno la mancanza di disponibilità, non ha mai creato criticità:

  • si applica agli arresti domiciliari (artt. 275 e 275 bis c.p.p.);
  • consiste in una cavigliera apposta alla gamba all’indagato contenente una scheda sms (che per funzionare richiede il segnale radiomobile, ovvero la “rete cellulare”, collegata a un modem installato nell’abitazione entro 4 giorni dalla società incaricata (Fastweb);
  • in caso di assenza di segnale radiomobile viene installata una linea fissa entro 10 giorni;
  • l’allarme scatta all’indagato e alla sala operativa della polizia giudiziaria delegata al controllo[1] nel caso di: allontanamento dall’abitazione, insufficienza delle batterie, manomissione degli apparecchi, mancato collegamento tra cavigliera e modem;
  • le criticità sono rare per la semplicità dello strumento e perché il modem è sempre in carica nell’abitazione.

Il braccialetto elettronico antistalking, strumento introdotto dal 2013 ma scarsamente applicato se non negli ultimi anni, che ha creato criticità applicative da quando è opportunamente prevista la sua obbligatorietà (e distanza minima di avvicinamento di 500 metri) dalla l. n. 168/2023 soprattutto perché si è passati da 25 installazioni mensili a 500 mensili e mancano istruzioni a livello nazionale:

  • si applica:
    • alle misure non custodiali dell’allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis c.p.p., cui si accompagna sempre il divieto di avvicinamento previsto dalla stessa disposizione) e del divieto di avvicinamento (art. 282-ter c.p.p.);
    • oltre che alle misure di prevenzione prevista dall’art. 6, comma 3-ter, d.lgs. n. 159/2011 (ignorata dal d.l.);
  • consiste in:
    • una cavigliera apposta alla gamba all’indagato contenente una scheda sms collegata a un apparecchio simile a un cellulare (denominato oltre “telefonino”) che lo stesso indagato deve portare;
    • un “telefonino” che la donna deve portare con sé;
  • l’allarme scatta alla sala operativa della polizia giudiziaria delegata al controllo principalmente nel caso di: avvicinamento alla persona offesa, insufficienza delle batterie, manomissione degli apparecchi, mancato collegamento tra cavigliera e apparecchio tipo telefonino che l’indagato deve portare con sé;
  • è uno strumento sofisticato perché composto da più apparecchi (cavigliera, due telefonini) che devono essere sempre con batteria caricata e, soprattutto, vi è il rilevamento dello spostamento che richiede sempre il segnale radiomobile (e GPS).

 

Per le due tipologie di braccialetti elettronici la sala operativa delle forze di polizia rileva gli allarmi dà indicazioni operative, è in grado di verificare in tempo reale gli spostamenti e di comunicarli, anche successivamente, all’Autorità giudiziaria.

 

2. La necessità del braccialetto elettronico antistalking a (e della distanza minima) anche sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 173/2023.

La Procura di Tivoli applica il braccialetto elettronico antistalking da anni e ne ha verificato i fondamentali effetti positivi per la tutela delle vittime dei delitti cd Codice Rosso (85% donne), oltre che l’effetto dissuasivo, per l’indagato/imputato che sa che i suoi spostamenti (e violazioni) sono monitorati.

La Procura può richiedere i cd tracciati e verificare violazioni segnalate successivamente ovvero se trattasi di avvicinamento casuali (tesi difensiva sesso avanzata e smentita dai tracciati).

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 173/2024, ha sottolineato che il braccialetto elettronico è un importante dispositivo funzionale alla tutela delle persone vulnerabili rispetto ai reati di genere, e che la distanza minima di 500 metri corrisponde alla finalità pratica del tracciamento di prossimità, quella di dare uno spazio di tempo sufficiente alla persona minacciata per trovare sicuro riparo e alle forze dell’ordine per intervenire in soccorso. «A un sacrificio relativamente sostenibile per l’indagato si contrappone l’impellente necessità di salvaguardare l’incolumità della persona offesa, la cui stessa vita è messa a rischio dall’imponderabile e non rara progressione dal reato- spia (tipicamente lo stalking) al delitto di sangue»

 

3. Le criticità rilevate per i soli braccialetti elettronici antistalking.

Negli ultimi mesi si sono rilevate plurime criticità dei soli braccialetti antistalking che assumono rilievo per il loro consistente incremento (come detto, da 25 mensili a 500 mensili).

In sintesi, queste le principali criticità e le loro ragioni (segnalate dalla Procura di Tivoli ai Ministeri competenti dall’aprile 2024):

  • sono generati plurimi falsi allarmi (anche 2.000 allarmi al giorno per un solo Gruppo Carabinieri che gestisce anche 300 apparecchi) per svariate ragioni indicate in nota[2];
  • gli allarmi sono concentrati a livello Gruppo Carabinieri (e Guardia di Finanza) e Questura, sovraesponendo lo (scarso) personale delle sale operative, cui sono affidati anche ulteriori molteplici e delicati compiti;
  • mancano istruzioni operative nazionali o centrali (a eccezione di una recente circolare interforze):
    • sulle modalità di installazione e di verifica della fattibilità tecnica (ad esempio in quali luoghi deve essere controllata l’esistenza del segnale radiomobile?);
    • sulle modalità di gestione degli allarmi;
    • sulle modalità di segnalazione degli allarmi generati e dell’eventuale sopravvenuta non fattibilità tecnica;
    • sulle modalità di gestione dei malfunzionamenti tecnici, incrementati nel tempo e sulla necessità di rilevarne la ragione (ad esempio, incuria semmai volontaria dell’indagato/imputato);
  • sulle istruzioni da dare, da parte di personale preparato sulla violenza ai danni delle donne e domestica, a indagato/imputato e persona offesa su come gestire e manutenere gli apparati.

 

Va aggiunto che il numero di 1.200 apparecchi mensili è oggi insufficiente e vi sono attese anche di 30 giorni (già i 4 giorni previsti dal contratto sono troppi), incompatibili con l’importanza dell’applicazione tempestiva per il rischio per la parte offesa in quanto la misura del divieto di avvicinamento è operativa immediatamente ma manca il controllo.

 

4. La concreta applicazione del braccialetto elettronico, le ricadute della sentenza della Corte costituzionale n. 173/2024 sulle conseguenze del mancato consenso di indagato/imputato e della non fattibilità tecnica (artt. 282-bis e 282-ter c.p.p.).

Gli articoli 282-bis e 282-ter c.p.p. prevedono che il Giudice impone l’applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi sia nel caso di mancato consenso all’applicazione del braccialetto elettronico da parte dell’indagato/imputato, sia nel caso di non accertata fattibilità tecnica.

 

In concreto queste le modalità applicative:

  • Il giudice emette l’ordinanza imponendo contestualmente le misure più gravi da applicare nel caso di mancato consenso o di mancanza di fattibilità tecnica e la trasmette al pubblico ministero per l’esecuzione;
  • Il pubblico ministero trasmette l’ordinanza alla polizia giudiziaria per l’esecuzione;
  • la polizia giudiziaria, ricevuta l’ordinanza la esegue immediatamente, convoca l’interessato e chiede il consenso all’applicazione del braccialetto elettronico:
    •  se non è prestato, esegue (con notifica della misura e verbale di sottoposizione) la misura più grave indicata nell’ordinanza;
    • se è prestato (attestandolo in apposito verbale):
      • sottopone l’indagato/imputato alla misura e avvisa contestualmente la parte offesa; da quel momento se vi è violazione si consuma il delitto ex art. 387-bis c.p. che prevede l’arresto obbligatorio;
      • comunica a Fastweb che deve procedere all’applicazione;
      • Fastweb fissa l’appuntamento – per contratto non oltre 4 gg (oggi 30) – e con la polizia giudiziaria verifica la fattibilità tecnica (e operativa oggi), senza che vi siano specifiche istruzioni nazionali. Non può, comunque, installare la rete fissa (come previsto per gli arresti domiciliari) che, in ogni caso, avrebbe una limitata utilità potendo installare solo preso li luoghi interessati;
      • Non vi è alcuna specifica sulle modalità di segnalazione all’Autorità giudiziaria di sopravvenute verifiche della non fattibilità tecnica constata nel tempo.

 

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 173/2024:

  • ha ritenuto conforme a Costituzione l’automatico aggravamento previsto dall’ordinanza applicativa della misura nel caso di mancato consenso perché “il braccialetto elettronico è un importante dispositivo funzionale alla tutela delle persone vulnerabili rispetto ai reati di genere” e vi è “l’impellente necessità di salvaguardare l’incolumità della persona offesa, la cui stessa vita è messa a rischio dall’imponderabile e non rara progressione dal reato-spia (tipicamente lo stalking) al delitto di sangue”;
  • in riferimento poi alla riscontrata impossibilità tecnica del controllo elettronico, evenienza oggettivamente non imputabile all’indagato, la Corte rileva che il giudice, in tal caso, non è tenuto a imporre una misura più grave ma deve rivalutare le esigenze cautelari della fattispecie concreta.

 

5. Le modifiche previste dal d.l. n. 178/2024 alle norme del codice di rito (art. 7, comma 1).

Le modifiche previste al codice di rito sono condivisibili nella ratio:

  1. specificandosi che la fattibilità da accertare deve essere anche “operativa”;
  2. all’articolo 276, comma 1-ter, inserendo dopo le parole «in caso di manomissione» sono inserite le seguenti: «ovvero di una o più condotte gravi o reiterate che impediscono o ostacolano il regolare funzionamento», prevedendo un più rigoroso regime di aggravamento della misura anche per condotte elusive dell’indagato/imputato al controllo elettronico (ad esempio fare scaricare volontariamente la batteria)

 

6. L’introduzione dell’art. 97-ter disp. att. c.p.p. prevista dal d.l. n. 178/2024 (art. 7, comma 2). Le gravi criticità.

La seconda modifica prevista dal d.l. in esame, strettamente collegata con la prima, introduce l’art. 97-ter disp. att. c.p.p. (Modalità di accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle particolari modalità di controllo di cui agli articoli 275 -bis, 282 -bis e 282 -ter del codice).

La ratio è condivisibile ed è espressa nella relazione tecnica[3]. Come ricordato, l’opportuna obbligatoria applicazione del braccialetto elettronico (con distanza minima) nei casi di cui agli artt. 282-bis e 282 ter c.p.p. ha comportato una massiccia installazione di tali apparecchi (dai precedenti 25 al mese in media, a 500 circa al mese) evidenziando plurime difficoltà derivanti anche dall’assenza di indicazioni sulle modalità di installazione, gestione, sostituzione se necessario.

Vi sono però limiti che vanno corretti per evitare, sia una non concreta efficacia della disposizione, sia certe criticità applicative con problemi interpretativi che impegnerebbero l’Autorità giudiziaria e rischierebbero di impedirne la concreta applicazione in tempi rapidi.

In estrema sintesi

  • Non vi sono criticità sul braccialetto elettronico per gli arresti domiciliari, introdurre disposizioni ulteriori rischia di creare problematicità;
  • si indicano in una norma di legge alcuni criteri operativi di verifica della fattibilità tecnica e operativa non tenendo conto della complessità della materia e della necessità di dettagliare in concreto, anche con successive modifiche derivanti dall’esperienza. Per tale ragione è necessario, come avviene all’estero, prevedere una fonte normativa secondaria per le indicazioni di dettaglio, facilmente aggiornabile (ad esempio, decreto interministeriale o ministeriale);
  • si indica come eventuale l’affiancamento del personale della società incaricata, indispensabile per le operazioni da svolgersi (tale indicazione è contenuta solo nella relazione tecnica);
  • si omette di prevedere la necessaria formazione del personale che provvede all’applicazione e specifiche informative a indagato/imputato e vittima.

 

Soprattutto, si delinea nella norma introdotta un procedimento di accertamento della fattibilità tecnico operativa preliminare all’applicazione dell’ordinanza in contrasto con le disposizioni codicistiche:

  1. Prevedono gli art. 282-bis e 282-ter c.p.p.: “Con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prevede l’applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l’imputato neghi il consenso all’adozione delle modalità di controllo previste dall’articolo 275-bis.”;
  2. Prevede la norma in esame: “Quando svolge l’accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, di cui agli articoli 275 -bis, 282 -bis e 282 -ter del codice, preliminare alla prescrizione delle particolari modalità di controllo da parte del giudice, la polizia giudiziaria”.
  3. Anche nella relazione tecnica si precisa “…come l’impiego della locuzione “senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore” riveli il preciso intento di sveltire ulteriormente, per quanto possibile, gli adempimenti propedeutici alla valutazione e all’adozione delle misure cautelari, ove possibile munite di sorveglianza elettronica, in linea di continuità con la logica “acceleratoria” e “anticipatoria” che permea la legge n. 69/2019 (cd. “Codice rosso”) e la più recente legge n. 168/2023”.

 

Se si vuole un accertamento di fattibilità tecnica operativa preliminare all’applicazione dell’ordinanza cautelare da parte del Giudice e, dunque, della relativa richiesta del pubblico ministero andrebbero riviste le norme codicistiche con una precisa scansione temporale e una previa attività delegata dallo stesso pubblico ministero, ma ciò non è concretamente realizzabile per plurime ragioni:

 

  1. La verifica è inutile se non vi è il consenso dell’indagato/imputata che, ovviamente, può essere acquisito solo dopo l’emanazione della misura ben diverso è il caso degli arresti domiciliari);
  2. La verifica preliminare richiede accertamenti incompatibili con la segretezza della fase della valutazione da parte del pubblico ministero e del giudice. Ad esempio, è evidente che l’accertamento sui luoghi circa la presenza del segnale radiomobile può essere effettuata dopo la loro indicazione nell’ordinanza. Tra l’altro i luoghi vengono talvolta individuati in sede esecutiva.

 

Inoltre, è evidente che in considerazione della limitata esperienza maturata sarà necessaria una verifica periodica dell’operatività dello strumento così come un aggiornamento del contratto con la società incaricata. Ad esempio:

  • Verificare la necessità di ampliare il limite mensile di 1.200 braccialetti elettronici oggi previsto e verificatosi insufficiente, con attese anche di 30 giorni;
  • Rivedere il contratto riducendo il tempo massimo di applicazione di 4 giorni;
  • Rivedere la parcellizzazione delle verifiche degli allarmi prevedendo una sala elettronica monitoraggio nazionale che, come avviene in altri paesi, consente di concentrare l’esperienza sulle priorità degli allarmi e più rapidi interventi in sede locale;
  • Prevedere relazioni periodiche sul funzionamento del braccialetto elettronico per aggiornare tempestivamente la normativa sulla base dell’esperienza e delle evoluzioni tecnologiche assai rapide.

 

Si indica, a solo titolo esplicativo, una possibile traccia di una diversa norma.

Art. 97-ter (Modalità di accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle particolari modalità di controllo di cui agli articoli 275 -bis, 282 -bis e 282 -ter del codice).

 

1. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia e col Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità sono stabilite:

a) le modalità per l’accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, di cui agli articoli 275-bis , 282 -bis e 282 -ter del codice, analizzando, anche negli specifici casi e contesti applicativi, le caratteristiche dei luoghi, le distanze, la copertura di rete, la qualità della connessione e i tempi di trasmissione dei segnali elettronici del luogo o dell’area di installazione, la gestione dei predetti mezzi o strumenti e ogni altra circostanza rilevante in concreto ai fini della valutazione dell’efficacia del controllo sull’osservanza delle prescrizioni imposte all’imputato;

b) le modalità di verifica periodica, con cadenza almeno mensile, della fattibilità tecnica, ivi compresa quella operativa, tenuto conto anche del concreto funzionamento degli strumenti elettronici di controllo;

c) le modalità di applicazione degli strumenti elettronici di controllo, in particolare quando previsto dagli articoli 282-bis e 282-ter del codice, ivi compresa l’illustrazione all’imputato e alla persona offesa delle modalità di funzionamento dei dispositivi da parte di personale specificamente formato sulla violenza nei confronti delle donne e domestica, con consegna di apposite istruzioni;

d) le modalità di rilevazione e gestione degli allarmi generati dai dispositivi elettronici di controllo, anche attraverso un unico centro elettronico di monitoraggio nazionale, oltre che le istruzioni operative per gli interventi di competenza della polizia giudiziaria delegata per la vigilanza.

2. Nei casi previsti dagli articoli 282-bis e 282-ter del codice la polizia giudiziaria, acquisito il consenso dell’imputato all’applicazione dello strumento elettronico di controllo, esegue immediatamente la misura cautelare ai sensi dell’articolo 293, comma 3, del codice; successivamente, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore verifica la fattibilità tecnica, ivi compresa quella operativa, coadiuvata dagli operatori della società incaricata di fornire i relativi servizi elettronici o tecnici, attestandola con rapporto, e applica il dispositivo. La polizia giudiziaria, qualora accerti la non fattibilità tecnica, ivi compresa quella operativa, lo comunica con rapporto immediatamente al pubblico ministero e al giudice che procede al fine dell’applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.

3. Nei casi previsti dagli articoli 282-bis e 282-ter del codice la polizia giudiziaria procede, con le modalità di cui al decreto del comma 1, alla verifica della persistente fattibilità tecnica, anche operativa, comunicandola immediatamente al pubblico ministero e al giudice che procede per l’applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.

 

Articolo aggiuntivo

1. Il decreto previsto dall’art. 7, comma 1, del presente decreto è emanato entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.

2. Il Ministro dell’interno presenta al Parlamento, ogni sei mesi, una relazione sull’applicazione dello strumento elettronico previsto dagli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale e dall’articolo 6, comma 3-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159, con specifico riferimento alla efficace tutela delle persone offese.

 

 

 

 

[1] Le sale operative sono presenti nelle Questure e nei Comandi gruppo carabinieri e Guardia di Finanza.

[2] Allarmi generati più frequentemente, così come segnalati dalla pg dei Gruppi CC Frascati e Ostia e della Questura di Roma per il circondario della Procura di Tivoli:

  • Segnale GPS perso/acquisito;
  • Controllo dello stato mancante tra EMSYS (centrale) e dispositivo di controllo;
  • Collegamento PID (braccialetto elettronico indossato dalla persona controllata) perso;
  • Collegamento perso tra TRAK (dispositivo simile ad un telefono cellulare consegnato all’indagato insieme al braccialetto) e PID;
  • Inizio dell’interferenza RF (radio frequenza) del PID;
  • Autonomia residua della batteria (15 minuti);
  • Batteria in esaurimento;
  • Mancanza di alimentazione e successiva alimentazione;
  • Entrato nella zona di separazione (zona interdetta) durante il periodo di esclusione;
  • Presente nella zona di separazione durante il periodo di esclusione;
  • Uscito dalla zona di separazione durante il periodo di esclusione (area all’interno della quale al soggetto monitorato è vietato l’accesso);

[3] Si intende in questo modo – precisa la relazione illustrativa - assicurare attualità, concretezza e flessibilità alla procedura accertativa, riducendo nei limiti del possibile la distanza che separa la disposizione formale dalla realtà materiale e dai relativi fenomeni umani e sociali in cui è destinata a trovare attuazione. Sempre la relazione illustrativa evidenzia, con riferimento all’intervento coadiuvante del personale della società incaricata di fornire i servizi relativi ai “braccialetti elettronici”, che “la parola “anche” è da intendersi non già come facoltatività del supporto tecnico, che, oltre ad essere previsto contrattualmente, è indispensabile e insostituibile sul piano pratico per gli aspetti tecnici di esclusiva competenza di detto personale, bensì come esplicitazione della possibilità, per la polizia giudiziaria, di esperire in autonomia taluni accertamenti, ad esempio di carattere info-operativo, che possono anche non richiedere il possesso di specifiche conoscenze tecnico-elettroniche e, dunque, la necessaria presenza degli operatori a ciò specializzati”.