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03 Dicembre 2025


In G.U. la l. 2 dicembre 2025, n. 181 (c.d. legge sul femminicidio): una panoramica dei profili penalistici sostanziali e processuali


1. Il 2 dicembre 2025 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la l. 2 dicembre 2025, n. 181, c.d. legge sul femminicidio, dopo l’approvazione – in entrambi i casi all’unanimità – da parte dei due rami del Parlamento[1].

La legge, oltre a introdurre la norma incriminatrice eponima, contiene numerose altre previsioni accomunate dalla finalità di irrobustire gli strumenti di «contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime», come recita l’intitolazione, in ambito domestico e non solo: obiettivo che, alla luce del ruolo preponderante che nell’articolato normativo assumono le modifiche di diritto penale sostanziale e processuale, pare perseguito attraverso un “investimento” – con clausola di invarianza finanziaria, salvo limitate eccezioni[2]pressoché esclusivo nell’apparato punitivo.

Se da una logica reattiva o comunque ex post non sembrano discostarsi neppure le previsioni agevolatrici dell’accesso ai centri anti-violenza (art. 9) o attinenti alla formazione dei magistrati e degli operatori «che entrano a contatto con le vittime» (art. 8, su cui v. infra), l’unica disposizione ispirata a istanze di prevenzione in senso proprio le declina poi nella forma di «campagne di sensibilizzazione» in ordine al rischio che l’uso di stupefacenti rappresenta nel facilitare le violenze di natura sessuale: è agevole prefigurare che la norma non sarà esente da critiche, non solo per la ribadita esclusione di ulteriori oneri per la finanza pubblica e per la parzialità dell’approccio a un fenomeno con radici assai più profonde e strutturali, ma anche, o forse soprattutto, per l’ambiguità con cui – nel quadro di una legge di dichiarato alto valore simbolico – sembra includere, nei destinatari di tale sensibilizzazione, le vittime di violenza sessuale, ammonendo queste ultime sulla rischiosità di certi comportamenti da loro tenuti (l’assunzione di stupefacenti), anziché mettere in campo concreti strumenti volti a educare i possibili autori e prevenire le condotte illecite da loro perpetrate.

Chiarito l’impianto generale dell’intervento legislativo, si cercherà di offrire qui di seguito una rapida panoramica per orientarsi tra le principali novità di rilievo penalistico, anche in un’ottica pratico-applicativa, in attesa di più puntuali e approfonditi commenti.

 

Modifiche al codice penale

2. Solo alcune brevi note sul nuovo delitto rubricato come «femminicidio», su cui sinora si è concentrata l’attenzione sia a livello politico che giuridico[3].

Con l’art. 577-bis c.p. viene introdotta una fattispecie speciale di omicidio caratterizzata dagli elementi specializzanti del soggetto passivo («una donna») e da un insieme di circostanze, alternative tra loro, che valgono a connotare la finalità perseguita dall’autore o, comunque, il contesto o la funzione della condotta («fatto commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali»).

Al di là dei profili attinenti all’oggettività giuridica e alla funzione promozionale dell’incriminazione, dal punto di vista tecnico la previsione di una figura autonoma di reato si salda con la scelta di riservare al fatto un trattamento sanzionatorio differenziato, sia per quanto riguarda la pena base (l’ergastolo) sia per quanto riguarda le circostanze (in particolare, i limiti delle riduzioni di pena derivanti dalle attenuanti).

Da segnalare tra le molte, considerata la verosimile casistica concreta, è la problematicità dell’espresso rinvio all’applicabilità delle aggravanti di cui agli artt. 576 e 577 c.p., tra cui sono annoverate ipotesi – fatto commesso in occasione del reato di maltrattamenti o dall’autore di atti persecutori o dall’(ex) partner – che si sovrappongono alla realtà fenomenologica che costituisce referente oggettivo del nuovo reato e il cui disvalore risulta pertanto già almeno in parte riflesso nella relativa comminatoria edittale. Ciò, a tacere della scelta di sancire l’operatività di aggravanti per un fatto già punito, nella sua forma base, con la pena massima prevista dall’ordinamento: meccanismo che potrebbe peraltro apparire futile, oltre che irragionevole, se non fosse in grado di produrre ulteriori effetti deteriori sul trattamento sanzionatorio quale contrappeso paralizzante al possibile operare di attenuanti[4].

In ottica sistematica, la natura speciale dell’art. 577-bis c.p. rispetto alla figura generale di omicidio – e l’esigenza di evitare ulteriori divaricazioni in tensione con il principio di uguaglianza – riemerge nella previsione di portata generalissima (art. 13) che, mediante una clausola di equivalenza, estende al nuovo delitto le norme già vigenti «in tutti i casi» in cui la legge fa riferimento all’«omicidio» o alla relativa norma incriminatrice. Una serie di disposizioni di dettaglio, nell’ambito del testo in commento, svolge poi la funzione di parificare, specie a fini processuali, il trattamento del femminicidio a quello delle ipotesi di omicidio in famiglia o tra partner (aggravato ex art. 577 comma 1 n. 1 e comma 2 c.p.).

 

3. I problemi di tipicità e prova, già ampiamente discussi nel dibattito anche giuridico, relativi ai confini della fattispecie di femminicidio sono destinati a proporsi nella prassi con frequenza di gran lunga maggiore rispetto ai casi di violenza con esito letale.

Una prima linea di intervento del legislatore sul diritto penale sostanziale (art. 1 comma 1 lett. b) ss.) consiste infatti nell’estendere trasversalmente ad altre figure criminose gli elementi specializzanti della nuova fattispecie, configurando altrettante nuove ipotesi circostanziali tramite previsione di quella che, per sintesi e con inevitabile approssimazione, potremmo chiamare aggravante “di genere” (applicabile, appunto, «quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali»).

L’operazione riguarda i più significativi reati già ricompresi nella disciplina processuale del c.d. codice rosso – maltrattamenti in famiglia (nuovo art. 572 comma 5 c.p.), lesioni personali (nuovo art. 585 comma 4 c.p.), violenza sessuale (nuovo art. 609-ter n. 5-ter.1 c.p.), atti persecutori (nuovo art. 612-bis comma 4 c.p.) – nonché il reato di interruzione di gravidanza non consensuale (nuovo art. 593-ter comma 6 c.p.).

In base a criteri di non immediata evidenza, l’aumento di pena varia a seconda della fattispecie, assumendo perlopiù (tranne nel caso della violenza sessuale) la consistenza di una circostanza a effetto speciale (in alcuni casi con incremento massimo fino a due terzi).

Si segnala sin d’ora che il rilievo pratico della configurabilità di tale aggravante – e dunque delle incertezze sulla loro portata – non è limitato al piano sanzionatorio, poiché dalla stessa dipendono conseguenze non secondarie di natura processuale, specie in materia di intercettazioni e di misure cautelari (di cui si dirà oltre).

Già sul versante sostanziale, comunque, vi è almeno un profilo di significativo impatto pratico, con riferimento alla fattispecie di lesioni personali: l’effetto coordinato della scelta di inserire la nuova ipotesi circostanziale nell’art. 585 c.p. e, in parallelo, il mancato aggiornamento dell’art. 582 comma 2 c.p. concorre a rendere il reato, ove ricorra l’aggravante “di genere”, procedibile d’ufficio. Si tratta di un risultato che non pare ricercato né previsto dal legislatore, destinato per il futuro (trattandosi di disciplina evidentemente non retroattiva) a invertire la regola applicabile a numerosi casi che, nella prassi, erano stati sinora ricondotti alle fattispecie di lesioni “in famiglia” o tra (ex) partner aggravate ai sensi dell’art. 577 c.p. Tale assetto meriterà senz’altro riflessioni più approfondite in punto di ragionevolezza: il problema forse non si porrà rispetto alle altre ipotesi di lesioni “codice rosso”, vuoi perché in parte già procedibili d’ufficio ex artt. 585-576 c.p., quando commesse dall’autore di maltrattamenti o atti persecutori, vuoi perché potrà sostenersi la specificità criminologica della nuova circostanza; ma la giustificazione della disparità di trattamento non è altrettanto intuitiva quando si vanno a confrontare le lesioni aggravate con altre fattispecie – in particolare, gli atti persecutori – già punite più severamente dal legislatore, e che, anche ove ricorra l’aggravante “di genere”, restano nondimeno soggette a un regime di procedibilità a querela[5].

 

4. Una seconda linea di intervento in ambito sostanziale interessa nello specifico il reato di maltrattamenti in famiglia.

4.1. In primo luogo, viene esteso il perimetro di tipicità della fattispecie prevedendosi espressamente che tra i soggetti passivi rientri anche la persona «non più convivente» quando «l’agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione».

Appare così risolta per tabulas, mediante recepimento anche testuale di uno degli orientamenti giurisprudenziali in campo, la questione, ricorrente nella prassi, sull’alternativa tra la configurabilità dell’art. 572 o dell’art. 612-bis c.p. nei casi di condotte vessatorie e aggressive commesse ai danni dell’ex partner in occasione o causa degli incontri di persona o dei contatti a distanza conseguenti alla necessità di gestire in comune i figli minori secondo i tempi di visita concordati o comunque stabiliti dal giudice civile.

Può notarsi, in attesa dell’evoluzione del diritto vivente, che l’indirizzo interpretativo in via di affermazione, attestato da una recentissima pronuncia pubblicata anche da questa Rivista[6], sembrava favorire la soluzione opposta a quella ora positivizzata; vero è, tuttavia, che tale risultato poggiava prevalentemente sul richiamo al principio di legalità-tassatività, nella scia delle indicazioni fornite da una nota sentenza della Corte costituzionale (n. 98/2021), con argomenti ora destinati almeno in parte a venire meno data la riscrittura della disposizione.

 

4.2. Ulteriore novità relativa al reato di cui all’art. 572 c.p. consiste nella previsione di una ipotesi ad hoc di confisca obbligatoria avente ad oggetti i beni utilizzati per commettere il reato «ivi compresi gli strumenti informatici o telematici o i telefoni cellulari» (così ora l’aggiunto art. 572-bis c.p.).

Al contatto con la prassi la norma desta perplessità, suscitando nell’interprete il dubbio sulla sua utilità concreta e, a fortiori, sulle ragioni per cui una previsione analoga non sia stata prevista né per gli atti persecutori né per la diffusione non consensuale di materiale intimo: reati dove pure, del tutto coerentemente con la relativa fenomenologia criminale, è contemplata una aggravante speciale “del mezzo informatico” e per i quali in effetti è ampio, nel corso delle indagini preliminari, il ricorso a perquisizioni per ricercare e sequestrare cellulari e altri dispositivi.

 

Modifiche al codice di procedura penale

5. Spostandoci sul versante processuale, ma in continuità con i cenni in tema di maltrattamenti, una prima modifica da segnalare concerne l’attribuzione del reato di cui all’art. 572 c.p. alla cognizione del Tribunale monocratico (art. 3 comma 1 lett. a), anche qualora ricorra non solo la nuova aggravante “di genere”, ma anche quella del comma 2 (ipotesi che rappresenta oggi parte significativa, se non predominante, del carico dei collegi specializzati in materia di “codice rosso”).

L’avvertenza, però, è che tale redistribuzione dei pesi dibattimentali risulta controbilanciato dallo spostamento in senso opposto del reato di cui all’art. 612-bis c.p. che ora, nelle frequenti ipotesi di cui al nuovo comma 4 (che verosimilmente saranno contestate ogni qual volta si legge nel capo di imputazione che il reo “non accettava la fine della relazione”), risulta sanzionato con pena fino a dieci anni e dieci mesi di reclusione e che di conseguenza, in mancanza di deroghe, sarà attratto nella cognizione collegiale secondo la regola generale dell’art. 33-bis comma 2 c.p.p.

 

6. Novità disciplinari di rilievo interessano, come anticipato, la fase delle indagini preliminari, a partire dalla prima e più importante attività istruttoria, ossia l’assunzione di informazioni dalla persona offesa nei reati “codice rosso”.

È noto come il legislatore, con la l. 69/2019, abbia introdotto all’art. 362 comma 1-ter c.p.p. una norma che ha la funzione di vincolare e al tempo sollecitare le determinazioni investigative del pubblico ministero che riceve una notizia di reato per una serie di fattispecie elencate, imponendo l’audizione della vittima (o del querelante/denunciante) entro tre giorni dall’iscrizione. Va parimenti ricordato come la prassi abbia metabolizzato la norma, da un lato interpretando in modo sistematico e dunque estensivo le ipotesi normative di deroga all’obbligatorietà dell’incombente (fino a ricomprendervi tutti i casi in cui l’audizione si rivelerebbe non proficua e dunque solo fonte di rischio di vittimizzazione secondaria), e, dall’altro lato, considerando comunemente tale attività tra quelle delegabili alla polizia giudiziaria.

La nuova legge – oltre a includere tra le fattispecie sottoposte a tale meccanismo anche l’art. 612-ter c.p., sinora vistosa esclusione, e la nuova ipotesi di lesioni personali “di genere” – interviene sull’assetto vigente rimodulando i margini di delegabilità dell’atto istruttorio in questione (art. 3 comma 1 lett. p) n. 5).

Il testo, come riformulato, conferma implicitamente la possibilità di avvalersi della polizia giudiziaria, ma stabilisce ora espressamente, quale regola generale, che, in presenza di una «motivata e tempestiva richiesta» da parte della persona offesa, «il pubblico ministero provvede personalmente all’audizione».

È contemplata una possibilità di deroga – da giustificare con «decreto motivato», senza ulteriori specificazioni –, ma a sua volta vi è un’eccezione dell’eccezione – pertanto con divieto assoluto di delega – quando si procede per il reato di cui all’art. 612-bis nelle ipotesi di cui al relativo comma 4.

Numerosi sono gli inconvenienti addebitabili alla nuova norma, sia in termini ermeneutici sia sul piano delle ripercussioni organizzative sugli Uffici di Procura.

 

6.1. In questa sede può meritare un cenno, dal primo punto di vista, l’indeterminatezza dei presupposti operativi della disciplina – vuoi per vaghezza dei concetti impiegati (“tempestiva richiesta”), vuoi per l’assenza di criteri applicativi (relativi, ad esempio, alle circostanze che possono motivare un decreto di non audizione personale) –, o la scarsa chiarezza del raccordo tra le frastagliate coppie regola-eccezione (non è a prima lettura limpido se l’obbligo inderogabile di audizione personale presuppone o meno una richiesta della p.o. o abbia portata assoluta, e in ogni caso se sia a sua volta derogabile in forza delle eccezioni che già erano previste dalla legge).

La certezza più forte è che il riferimento al comma 4 (che vieta la delega dell’audizione) debba intendersi come relativo al comma così numerato per effetto delle modifiche introdotte dalla stessa legge in esame, e sia pertanto da mettere in rapporto all’aggravante “di genere”, e non al comma – finora ad oggi, appunto, quarto – che disciplina le ipotesi, invero del tutto eterogenee, di procedibilità d’ufficio del reato (insieme in effetti privo di alcun valore selettivo ai fini della disciplina qui in rilievo); il che, d’altro canto, porta nuovamente ad emersione le note difficoltà di netta definizione dei confini dei concetti, non solo giuridici, evocati dal legislatore, e induce a domandarsi – se davvero tanto peso deve essere riconosciuto alla circostanza in questione – perché il divieto assoluto di deroga valga solo per gli atti persecutori e non per le altre fattispecie (in particolare, i maltrattamenti) che presentano una uguale ratio di tutela della vittima e che oggi il legislatore stesso, per tale motivo, ha ritenuto tutte meritevoli di maggior pena.

 

6.2. Dal secondo punto di vista, già altri commentatori[7] hanno sottolineato con efficacia l’onere che la nuova disciplina potrebbero rappresentare, per il singolo magistrato del pubblico ministero e, di riflesso, per l’ufficio requirente: ciò sia in termini di impegno diretto nel compimento di atti istruttori notoriamente ponderosi, sia, si aggiunge, anche solo in termini di accentuata burocratizzazione di questa fase delle indagini, già irrigidita dall’onere di motivazione circa l’an dell’audizione entro tre giorni e dall’onere di valutare entro trenta giorni la sussistenza dei presupposti per richieste cautelari (cfr. art. 362-bis c.p.p., introdotto dalla l. 168/2023). La sensazione di un appesantimento procedurale non collegato a reali esigenze investigative o di tutela della vittima è inevitabilmente rafforzata dalla menzionata assenza di (chiari) criteri selettivi cui subordinare l’obbligatorietà dell’audizione personale.

In attesa che la prassi stabilisca il punto di equilibrio della disciplina, non può tacersi il rischio che quest’ultima, ove non adeguatamente calata nella realtà degli uffici giudiziari, possa condurre, in ultima analisi, a una allocazione delle risorse disponibili controproducente rispetto al dichiarato intento repressivo; esito infausto cui non sembra poter rimediare la previsione che conferisce al Procuratore un ulteriore potere di revoca dell’assegnazione del fascicolo quando si riscontrino violazioni delle disposizioni viste da parte del magistrato titolare (cfr. art. 10, che modifica l’art. 2 comma 2-bis del d.lgs. 106/2006).

 

7. Già si era accennato al rilievo processuale che il legislatore attribuisce ora alla neo-introdotta aggravante “di genere” per una serie di reati “codice rosso”.

La prima di queste si apprezza in relazione alla disciplina della durata delle intercettazioni, in quanto per tali ipotesi di reato, al ricorrere della circostanza in questione, viene stabilita una deroga al regime generale in materia di cui all’art. 267 comma 3, ultimo periodo, c.p.p., come modificato dalla c.d. legge Zanettin (termine massimo di 45 giorni, salvo “elementi specifici e concreti” che rendano “assolutamente indispensabile” la prosecuzione)[8].

Non pare inutile sottolineare come in tal modo i reati in esame si aggiungano ad altre ipotesi di deroga contemplate dalla legge (per i reati di criminalità organizzata e affini, ex art. 13 d.l. 152/1991, e per i reati che a tale decreto rinviano), ma, per il resto, continuino a essere disciplinati dal “regime ordinario”, ad esempio in punto di durata delle proroghe stesse: sicché anche in materia di intercettazioni sembra profilarsi una ulteriore frammentazione del sistema con emersione di tre distinti canali (disciplina generale con limite dei 45 giorni salvo deroghe; reati “codice rosso” aggravati per i quali non opera il limite dei 45 giorni ma per il resto sottoposti alla disciplina generale; reati di criminalità organizzata e parificati, soggetti a un regime speciale sotto plurimi aspetti).

 

8. Il secondo ambito in cui, a livello processuale, vengono richiamate i reati con aggravante “di genere” è, come detto, quelle delle misure cautelari, e in particolare le disposizioni in materia di scelta della misura da parte del giudice.

Occorre premettere come, avendo stretto riguardo a questo settore, la nuova disciplina – mediante una ulteriore differenziazione che renderà difficile per l’interprete orientarsi senza codice alla mano – sia in realtà riservata a un catalogo di fattispecie (contenuto nel nuovo comma 3.1 dell’art. 275 c.p.p.) più ampio rispetto a quelle appena richiamate: vi compaiono, ad esempio, l’art. 572 c.p. anche nella sua forma semplice, e gli artt. 612-bis e 612-ter c.p. nelle forme aggravate diverse da quelle connotate dalla circostanza “di genere”.

A questi reati, anzitutto, viene estesa la norma (art. 275 comma 2-bis terzo periodo c.p.p.) che stabilisce l’irrilevanza della prognosi di pena infratriennale quale elemento ostativo all’applicazione della custodia cautelare in carcere.

La modifica di maggior rilievo è però quella di cui al medesimo nuovo comma 3.1 dell’art. 275 c.p.p., ove viene ora prevista, in presenza di esigenze cautelari, una presunzione relativa di adeguatezza delle misure custodiali (arresti domiciliari e custodia in carcere), superabile solo nei casi le esigenze «possano essere soddisfatte da altre misure cautelari», avendosi riguardo, tra gli altri, «al pericolo per la vita o l’integrità fisica o psichica della persona offesa».

La prassi di ogni ufficio giudiziario negli ultimi anni ha conosciuto un’amplissima casistica cautelare in materia “codice rosso”, e sarà interessante verificare le forme di adattamento alla nuova disciplina degli strumenti e dei criteri già maturati ai fini delle valutazioni sulla scelta della misura, specie in considerazione del diffuso approccio gradualistico che, anche in linea con i principi portanti del sistema, conduceva in gran parte dei casi alla iniziale applicazione delle misure – non custodiali – di cui agli artt. 282-bis e 282-ter c.p.p.

 

9. Qualora poi il giudice si convinca della possibilità di disporre “solo” il divieto di avvicinamento dell’autore del fatto alla vittima, la nuova legge stabilisce ora che tale prescrizione, sia essa autonoma o accessoria rispetto all’allontanamento dalla casa familiare, comporti una distanza minima rispetto alla p.o. di almeno «mille metri», anziché cinquecento.

La previsione sembra destinata, se non a raddoppiare, quantomeno ad aggravare, specie nei piccoli centri urbani, gli inconvenienti pratici già noti all’esperienza applicativa che avevano suscitato i dubbi poi confluiti in una questione di legittimità costituzionale: se da un lato pare probabile che, in astratto, la novità normativa non sia sufficiente a mettere in discussione gli argomenti addotti dalla Corte a sostegno di una pronuncia di non fondatezza (sent. 173/2024) – la preminenza dell’interesse alla tutela dell’incolumità personale della vittima e la ragionevolezza del bilanciamento con il grado di compressione della libertà di movimento dell’indagato – dall’altro è parimenti che verosimile che aumenteranno i casi in cui il giudice farà ricorso alla facoltà di modulare il divieto di avvicinamento «per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative» ex art. 282-ter comma 4 c.p.p.

 

10. Le modifiche al sistema delle misure cautelari personali sono completate con la previsione (introdotta nell’art. 299 comma 2-bis c.p.p.) che siano comunicati alla persona offesa i provvedimenti giudiziali che autorizzano il distacco anche temporaneo del braccialetto elettronico – si noti che il legislatore non modifica l’art. 299 comma 3 c.p.p., sicché nessun onere comunicativo a pena di inammissibilità è però richiesto al richiedente il distacco –, nonché i provvedimenti del Tribunale che «non confermano» le ordinanze cautelari impugnate con riesame (nuovo comma 10-bis dell’art. 309 c.p.p.) o con appello (nuovo comma 2-bis dell’art. 310 c.p.p.).

 

11. Pare interessante segnalare un’ultima modifica in materia cautelare, che interviene però sulla misura reale del sequestro conservativo (art. 316 c.p.p.): la norma speciale (comma 1-bis) che dal 2018 attribuisce al pubblico ministero l’allora inedito potere di attivarsi in tal senso, oltre per assicurare il recupero delle somme dovute all’erario, anche per tutelare i crediti risarcitori maturati dai figli delle vittime di omicidio commesso da partner o ex partner, viene adesso affiancata da una simile previsione di più ampia portata (nuovo comma 1-ter), i cui beneficiari sono le «persone offese o danneggiate» dei reati di “codice rosso” (il richiamo è al catalogo di cui all’art. 362 comma 1-ter c.p.p.).

 

12. Il rafforzamento della posizione della vittima anche nell’ambito delle dinamiche procedimentali è realizzata attraverso un duplice ordine di interventi.

Sul piano informativo, oltre ai ritocchi estensivi all’art. 90-ter c.p.p. in tema di comunicazioni di evasione e scarcerazione, si segnala l’introduzione di un articolo (90-bis.2) specificamente volto ad assicurare che alla persona offesa sia dato sin da subito avviso della facoltà di richiedere di essere sentita personalmente dal pubblico ministero.

Sul piano della partecipazione al procedimento, invece, spicca il nuovo comma 1-quater dell’art. 444 c.p.p., che mira ad assicurare il coinvolgimento della vittima anche nella definizione del giudizio mediante patteggiamento: la parte che richiede l’applicazione della pena fuori dall’udienza viene ora onerata – a pena di inammissibilità – di notificare l’istanza alla persona offesa, dando a questa l’occasione di presentare «memorie e deduzioni» (facoltà a sua volta oggetto di uno specifico obbligo informativo nell’art. 90-bis c.p.p.). Quando l’accordo sul patteggiamento è raggiunto in fase di indagini, è previsto che la persona offesa sia informata mediante notifica del decreto di fissazione dell’udienza ex art. 447 c.p.p.

 

13. Nelle pieghe del testo normativo si trova infine una previsione solo apparentemente di dettaglio ma in realtà rivelatrice di profonde tensioni tra contrapposti interessi.

La norma cui si allude (nuovo comma 6-bis dell’art. 499 c.p.p.) disciplina le modalità dell’esame in contraddittorio della persona offesa e stabilisce un espresso divieto di «domande e contestazioni» che possano determinare «lesioni della dignità e del decoro e ogni altra forma di vittimizzazione secondaria». Si tratta, come reso palese anche dalla sede di intervento, di una specificazione dei poteri che il precedente comma 6 conferisce al giudice nel regolare tutti gli aspetti dell’esame testimoniale e che, vista la loro ampiezza, già potevano essere utilmente spesi per raggiungere il medesimo risultato.

La finalità che pare aver ispirato il legislatore è soprattutto quella di perseguire per via normativa uno scopo di orientamento culturale dei diversi attori del processo, la cui opportunità in materia di reati di genere, ben conosciuta a chi frequenta le aule di giustizia, è stata portata all’attenzione dell’opinione pubblica in coincidenza di celebri casi di cronaca, in tempi recenti (quando sono state denunciate “1.675” domande a una vittima di violenza sessuale) ma, verrebbe da notare, fin dalla trasmissione in tv, il 26 aprile 1979, dell’arringa dell’Avv. Tina Lagostena Bassi nel c.d. “processo per stupro”[9].

In un ordinamento che peraltro ammetterebbe tuttora domande sulla «personalità» della persona offesa «quando il fatto dell’imputato deve essere valutato in relazione al comportamento di questa» (art. 194 comma 2 c.p.p.), resta però evidentemente apertissima la questione sia teorica sia pratica del bilanciamento tra le esigenze di tutela della vittima e garanzia del contraddittorio, la cui soluzione sarà in prima battuta rimessa a una prevedibile lunga serie di eccezioni sollevate delle parti del processo davanti al giudice; questione aperta e particolarmente attuale, come dimostra il vivace dibattito sviluppatosi nei giorni scorsi, specie in ambito forense, circa il peso che, a seguito di una ridefinizione dell’ambito di tipicità dell’art. 609-bis c.p., sarebbe inevitabilmente riconosciuto alle dichiarazioni della persona offesa e circa la conseguente necessità di un vaglio particolarmente attento dei profili di attendibilità e credibilità della medesima, da realizzarsi in primo luogo in sede di esame e controesame.

 

Ulteriori modifiche

14. In conclusione, una volta ribadita l’inevitabile incompletezza del presente contributo, possiamo segnalare cursoriamente alcune novità di dettaglio:

- viene riformulato l’art. 64-bis disp. att. c.p.p. onerando espressamente il pubblico ministero – in caso di reati commessi all’interno di relazioni affettive e simili, nonché di reati commessi da convivente contro un minore – di attivarsi per accertare la pendenza di procedimenti civili per regolamentare i rapporti di coppia o i rapporti con i figli, e trasmettere una serie di atti non coperti da segreto (si noti che, in senso inverso, il legislatore civilistico, nell’ambito del c.d. rito violenza, già oggi sollecita la richiesta di informazioni sui procedimenti penali pendenti da parte del giudice civile al pubblico ministero, ai sensi dell’art. 473-bis.42 c.p.c.: previsione nella prassi dimostratasi capace di garantire un flusso informativo senz’altro più consistente rispetto a quello richiesto dal previgente art. 64-bis);

- nella materia dell’esecuzione, viene ampliato il catalogo dei reati di cui al comma 1-quater dell’art. 4-bis ord. penit., includendo anche il femminicidio, i maltrattamenti aggravati e alcune ipotesi di atti persecutori aggravati tra le fattispecie per cui la concessione dei benefici penitenziari è subordinata alla valutazione giudiziale positiva dell’osservazione scientifica della personalità del detenuto condotta per almeno un anno; si ricorda che a tali fattispecie si estenderà anche il divieto di concessione di pene sostitutive che l’art. 59 l. 689/1981 stabilisce per i reati di cui all’art. 4-bis, con una preclusione assoluta che la Corte costituzionale (sent. 139/2025) ha di recente ritenuto immune da vizi di legittimità;

- viene integrato il quadro normativo di riferimento per la formazione dei magistrati in materia di violenza contro le donne (art. 6 l. 168/2023), con specificazione dei relativi temi (tra cui compare «la promozione di modalità di interazione con le persone offese idonee a prevenire la vittimizzazione secondaria», in effetti sintonica rispetto ad alcune delle linee di intervento passate in rassegna, tra cui l’obbligo di audizione personale e i limiti dell’esame dibattimentale) e con previsione, per i magistrati assegnati “anche in via non esclusiva” alla trattazione di procedimenti in materia (categoria che, se presa alla lettera, risulta invero assai ampia, specie negli Uffici di Procura, dove tutti i magistrati di turno esterno, a prescindere dall’esistenza di gruppi specializzati, sono chiamati quotidianamente a compiere delicate valutazioni in punto di allontanamenti d’urgenza o arresti in flagranza, o negli Uffici GIP/GUP privi, come accade di frequente anche negli uffici medio-grandi, di ripartizioni in aree specialistiche) di un obbligo di partecipazione ad «almeno uno» dei corsi formativi proposti annualmente dalla Scuola Superiore della Magistratura.

 

 

[1] Numerosi gli interventi e i commenti degli studiosi nel corso del percorso che ha portato all’approvazione della legge, con un focus particolare sul nuovo delitto di femminicidio: in ordine cronologico si vedano, in questa Rivista, G. Fiandaca, Cari prof. di diritto penale, è ora di protestare contro il delitto di femminicidio, 14.03.2025; M. Donini, Perché non introdurre un reato di femminicidio che c’è già, 18.03.2025; A. Pugiotto, La mimosa all’occhiello del populismo penale (prima parte), 02.04.2025; C. Pecorella, Perché può essere utile una fattispecie di femminicidio, 02.06.2025; V. Mongillo, Diritto penale e ingegneria simbolica: i limiti della proposta di un nuovo delitto di femminicidio e le esigenze di tutela effettiva, 12.06.2025; A. Massaro, Riflessioni sul disegno di legge in materia di femminicidio, 25.06.2025; G.L. Gatta, Il reato di femminicidio: una proposta da riformulare. Tra real politik e principi costituzionali, 20.06.2025; D. Pulitanò, Messaggi normativi e messaggi culturali. La discussione sul femminicidio, 21.06.2025; R. Bartoli, Il tornante del femminicidio: si compirà il passaggio dal populismo al sadismo penale?, 15.07.2025. Tra i contributi dedicati all’illustrazione critica dell’articolato normativo nel suo complesso si segnalano anche l’esteso scritto di F. Menditto, Valutazioni e proposte sul DDL avente ad oggetto l’introduzione del delitto di femminicidio, in Giurisprudenza Penale Web, 04.11.2025, il commento di G. Pestelli, Il nuovo d.d.l. su femminicidio e codice rosso: sarà vera gloria?, in Quotidiano Giuridico, 04.04.2025 (relativo al testo in origine presentato al Senato, in parte, ancorché ridotta, difforme da quello ora definitivamente approvato), e il parere della Commissione Diritto e procedurale penale dell’Associazione Nazionale Magistrati approvato il 23.05.2025, pubblicato in questa Rivista il 30.05.2025, seguito da un aggiornamento (approvato il 14.10.2025 e parimenti pubblicato in questa Rivista il 15.10.2025) che tiene conto delle modifiche apportate in prima lettura dal Senato, infine recepite in sede di seconda lettura.

[2] Su questi profili si soffermava già, in sede di audizione alla Commissione Giustizia del Senato, G.L. Gatta, Il reato di femminicidio, cit.; le ridotte eccezioni riguardano il gratuito patrocinio a favore degli orfani di femminicidio (art. 4, con stanziamento di 280.000 € annui) e in favore delle persone offese (prossimi congiunti della vittima) dei reati di omicidio in famiglia o di femminicidio (art. 12, con stanziamento di 56.000 € annui), nonché la registrazione a debito (con imposte a carico dello Stato) dei provvedimenti giurisdizionali di condanna al risarcimento per danni derivanti da femminicidio e omicidio in famiglia (art. 11, con stanziamento di 900.000 € nel 2025 e poi di 300.000 € annui).

[3] Ne sono prova i numerosi contributi già ospitati su questa Rivista, consultabili nella colonna a destra; di recente, un intero panel del XIII convegno dell’Associazione Italiana Professori di Diritto Penale è stata dedicata a questo specifico tema.

[4] Nota già questi aspetti, ritenendoli censurabili non solo per irragionevolezza ma anche per contrasto con il principio di proporzionalità della pena, G.L. Gatta, Il reato di femminicidio, cit.

[5] Del resto, come noto, già oggi il raffronto tra il regime di procedibilità di lesioni e atti persecutori fa affiorare aporie: si pensi alla “circolarità” (così si esprime, al par. 4, Cass. Sez. III, sent. 6 marzo 2018 (dep. 4 luglio 2018), n. 30045) propria delle ipotesi in cui vengano contestati entrambi i reati, gli atti persecutori, normalmente procedibili a querela, diventano procedibili d’ufficio perché connessi ad altro reato procedibile d’ufficio (così il comma 4, ora comma 5, dell’art. 612-bis c.p.), che in tal caso sono le lesioni stesse, le quali – di regola parimenti procedibili a querela – diventano a loro volta procedibili d’ufficio in quanto… realizzate dall’autore di atti persecutori (ai sensi del combinato disposto degli artt. 582 comma 2, 585 e 576 n. 5.1 c.p.).

[6] Cfr. par. 4 della motivazione di Cass. sez. VI, sent. 11 settembre 2025 (dep. 31 ottobre 2025), n. 35067/2025, Pres. Ricciarelli, Est. Di Nicola Travaglini, pubblicata il 25.11.2025 con nota di F. Torlasco.

[7] Cfr. i rilievi critici, espressi anche sotto forma di dubbi di legittimità costituzionale, di G. Pestelli, Il nuovo d.d.l. su femminicidio e codice rosso: sarà vera gloria?, in Quotidiano Giuridico, 04.04.2025.

[8] Per una panoramica cfr. G.L. Gatta, Durata massima delle intercettazioni (45 giorni). Note a caldo sulla legge Zanettin, in questa Rivista, 24.03.2025.

[9] Oggi il documentario, che non risulta essere più stato trasmesso in TV, è comunque reperibile in streaming su RaiPlay.