Cass., Sez. VI, sent. 26 giugno 2025 (dep. 15 settembre 2025), n. 30780, Pres. De Amicis, Rel. Paternò Raddusa
*Contributo pubblicato nel fascicolo 11/2025.
1. La sentenza n. 30780/2025 della Corte di Cassazione, consultabile in allegato, offre uno spunto significativo per riflettere sul fenomeno del body shaming e sui presupposti che ne consentono l’inquadramento nell’ambito della fattispecie di maltrattamenti tipizzata dall’art. 572 c.p.
Il body shaming, dal punto di vista socio-crimonologico, può essere descritto come un insieme di condotte denigratorie e umilianti, rivolte a una persona in ragione del suo aspetto fisico, con l’effetto di ledere la sua dignità e integrità morale attraverso processi di stigmatizzazione e svalutazione delle caratteristiche corporee, siano esse reali o percepite[1].
La vicenda consente quindi di interrogarsi sulla possibilità che manifestazioni verbali denigratorie, per contenuto, modalità e contesto relazionale, integrino gli estremi tipici del reato di maltrattamenti, alla luce di una crescente tendenza, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, a valorizzare la centralità della vittima e la protezione della sua dimensione relazionale, emotiva e identitaria.
2. Il caso in esame trae origine da una vicenda familiare che ha visto coinvolto un padre al quale era stata contestata l’accusa di maltrattamenti in famiglia in danno della figlia, undicenne al momento dei fatti, realizzati attraverso condotte sistematicamente denigratorie del suo aspetto fisico. Ricorrenti erano espressioni quali: “cicciona, fai schifo, susciti repulsione in me e in chi ti guarda”, che avevano determinato un contesto familiare umiliante e svilente, reso ancor più grave dalla giovane età e dalla particolare vulnerabilità della vittima.
Questi comportamenti, protrattisi nel tempo, unitamente ad un unico episodio di aggressione fisica (percosse), sono stati qualificati nei giudizi di merito come integrativi il reato di maltrattamenti, in quanto la reiterata denigrazione paterna, rivolta a una figlia in fase puberale, è stata ritenuta idonea a incidere in modo profondo sull’integrità morale e sul percorso evolutivo della minore.
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna, ribadendo come le espressioni verbalmente offensive attribuite all’imputato, oltre a risultare gratuite e prive di qualsivoglia giustificazione, si connotino per una particolare gravità in relazione all’impatto negativo sul fisiologico sviluppo psico-affettivo della persona offesa. Tali frasi, osserva la Corte, esprimono un manifesto e profondo disprezzo, la cui incisività è amplificata dalla provenienza paterna, considerato il particolare rilievo che le figure genitoriali assumono nei percorsi evolutivi dell’età infantile e adolescenziale.
La rilevanza di tali condotte a titolo di maltrattamenti, d’altra parte, non era stata posta in dubbio neppure dalla difesa dell’imputato, che in sede di ricorso aveva contestato solo la sussistenza dell’elemento tipico dell’“abitualità”. Tale elemento, secondo la tesi difensiva, non sarebbe stato integrato alla luce della limitata durata del periodo oggetto di contestazione e della ridotta frequenza dei contatti tra l’imputato e la figlia, anche in ragione dell’assenza di una convivenza stabile, trattandosi di incontri sporadici durante i fine settimana, in un contesto reso ulteriormente atipico in quanto caratterizzato dall’emergenza pandemica da Covid-19. Tali argomentazioni, tuttavia, sono state rigettate dalla Corte di Cassazione, la quale ha affermato che “tali aspetti sono recessivi rispetto alla valenza del vincolo familiare e agli incontroversi e continuativi momenti di contatto telefonico tra l’imputato e la figlia in quel medesimo contesto temporale, coerentemente inquadrati nella peculiarità propria offerta dal quadro fattuale espresso dalla regiudicanda”[2]. La Corte valorizza dunque il dato relazionale e la continuità dei contatti – anche telefonici – tra padre e figlia, ritenendo che la mancanza di una convivenza stabile non escludesse la possibilità di realizzare condotte reiterate e idonee a ledere l’integrità morale e affettiva della minore.
Nel riconoscere la sussistenza del delitto contestato, i giudici di merito hanno attribuito un rilievo centrale al vincolo familiare tra l’imputato e la persona offesa, evidenziando – come già illustrato - come “le condotte denigratorie assumano un significato particolarmente lesivo in ragione del ruolo educativo e affettivo che un genitore esercita nei confronti della propria figlia, soprattutto quando quest’ultima si trovi in una fase particolarmente delicata del proprio sviluppo, nonché per la delicatezza del tema messo in gioco”[3].
La struttura probatoria valorizzata in sentenza si fonda su plurimi elementi convergenti: le dichiarazioni della madre della minore, che ha descritto le visite paterne come occasioni connotate da atteggiamenti svilenti e mortificanti; le dichiarazioni della sorella dell’imputato, la quale ha tratteggiato una personalità incline all’insulto e priva di controllo emotivo; e infine, la relazione redatta dai servizi sociali, che evidenzia un atteggiamento sistematicamente denigratorio del padre nei confronti della figlia.
3. Body shaming e maltrattamenti. Per quanto la sentenza in oggetto abbia suscitato una significativa risonanza sul piano mediatico e giornalistico, la rilevanza penale delle condotte verbalmente offensive – potenzialmente riconducibili anche al c.d. body shaming – risulta già da tempo consolidata ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti.
Ciò è coerente con l’evoluzione di matrice giurisprudenziale che la fattispecie dei maltrattamenti ha conosciuto nel nostro ordinamento.
Già per quanto riguarda il bene giuridico tutelato, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 172/2012[4], dottrina e giurisprudenza convergono nell’affermare che il reato in esame protegga non solo l’istituto familiare in senso stretto, ma anche – e in misura ormai prevalente – l’integrità psicofisica del soggetto passivo[5]. Se, in un primo momento, tale integrità era ritenuta meramente accessoria rispetto alla tutela dell’ordine familiare, l’interpretazione oggi dominante valorizza il carattere plurioffensivo della fattispecie, ritenendo che essa incida direttamente sulla sfera personale della vittima[6].
Una parte della dottrina individua addirittura il bene giuridico protetto dai maltrattamenti esclusivamente nella personalità dell’individuo, intesa come centro della formazione, dell’autodeterminazione e dello sviluppo dell’identità personale. In tale prospettiva, ciò che conferisce autonomia alla condotta rispetto ai singoli atti lesivi (quali percosse, ingiurie o minacce) non è il disvalore intrinseco di ciascun comportamento, ma la sua abitualità e la capacità di produrre, per effetto della reiterazione, una compromissione stabile e profonda della personalità della vittima[7]. Si tratta, dunque, di un’offesa dinamica e progressiva, che si realizza nel tempo e attraverso la continuità relazionale, anche in assenza di un legame affettivo, purché sussista un contesto di continuità e coabitazione materiale che renda possibile la reiterazione[8]. Anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione[9] ha talora accolto questa impostazione, riconoscendo alla personalità del soggetto, nella sua fase di formazione ed evoluzione, il rango di bene giuridico autonomamente tutelato dalla norma incriminatrice. Sotto il profilo dell’elemento oggettivo della fattispecie incriminatrice, il legislatore delimita la condotta tipica attraverso l’impiego del termine “maltrattare”[10]. In proposito, dottrina e giurisprudenza hanno consolidato l’orientamento secondo cui la nozione di “maltrattamento” implica necessariamente una reiterazione di condotte lesive, accomunate da un intento univoco e sistematico di sopraffazione, tale da determinare nel soggetto passivo uno stato di sofferenza, fisica o morale, continuo e perdurante[11]. Tale condizione di avvilimento e prostrazione risulta imprescindibile ai fini della configurabilità di una condotta abituale, risultando elemento costitutivo, essenziale per la consumazione del reato[12]. È inoltre pacificamente ammesso[13] che – trattandosi di un reato a forma libera[14], al netto del carattere di abitualità – tale condotta possa comprendere tanto comportamenti penalmente rilevanti in sé quanto atti che, isolatamente considerati, sarebbero privi di rilevanza penale[15]. Il discrimine risiede, pertanto, nell’attitudine offensiva complessiva della condotta, intesa come idoneità a ledere in modo concreto il bene giuridico protetto. In particolare, secondo la giurisprudenza consolidata, anche forme di violenza verbale reiterata, idonee a generare un turbamento psichico nel soggetto passivo, possono integrare gli estremi del reato[16]. In coerenza con tale impostazione, la tipicità della condotta prevista dall’art. 572 c.p. si è progressivamente consolidata ed evoluta, includendo non soltanto le offese all’integrità fisica, ma anche quelle alla sfera morale e psichica della persona offesa[17]. Appare quindi chiaro come l’“innovativo” inquadramento delle offese verbali nell’ambito della fattispecie dei maltrattamenti – così evidenziato dalla stampa – in realtà trovasse già una consolidata base teorica nei suddetti approdi della giurisprudenza in tema di maltrattamenti.
Un precedente in cui erano già state valorizzate condotte riconducibili a forme di body shaming è rappresentato da un caso veronese[18] in cui il giudice aveva riconosciuto la responsabilità per maltrattamenti di un padre che sottoponeva quotidianamente il figlio, di appena otto anni, a reiterate umiliazioni verbali, apostrofandolo con epiteti denigratori quali “ciccione”; lo costringeva all’osservanza del digiuno rituale del Ramadan – nonostante l’obbligo religioso sorga soltanto in età puberale – e ne limitava in modo significativo la vita relazionale, impedendogli di uscire e di giocare con i coetanei. Tali condotte si accompagnavano, invero, a sistematiche aggressioni fisiche, ovvero in percosse e violenze tali da provocare traumi cranici ed ecchimosi al volto del minore. In ciò il caso deciso dal Tribunale di Verona si distingue da quello in esame, poiché, in quest’ultimo la violenza fisica – concretatasi, come detto, in un unico episodio di percosse – ha rivestito un ruolo del tutto marginale, mentre il giudice ha attribuito rilievo preminente alle condotte verbali denigratorie poste in essere ai danni della minore. Ci si deve domandare quindi se – e in quali condizioni – espressioni verbali, pur astrattamente lesive della dignità o dell’autostima della vittima (come nei casi di body shaming), possano integrare “autonomamente” gli estremi del delitto. Nella prassi applicativa, in mancanza di un contesto relazionale marcatamente oppressivo o vessatorio, risulta difficile raggiungere la prova concreta di un deterioramento psichico del minore, o quantomeno della sua incidenza in termini clinico-patologici, tale da legittimare l’intervento sanzionatorio in sede penale. Una possibile estensione della fattispecie rispetto a tali condotte impone pertanto estrema cautela, specie quando si tratta di valutare espressioni verbali che, pur moralmente censurabili, non sono automaticamente idonee a integrare gli estremi del reato. In particolare, si pone il problema di delimitare il confine tra comportamenti effettivamente maltrattanti e appunto espressioni, magari aspre e offensive, ma ancora inseribili in un contesto relazionale censurabile sì sul piano morale o educativo, ma non ancora qualificabile come maltrattamento. L’“automatica” estensione applicativa del delitto di maltrattamenti a espressioni verbali offensive determinerebbe uno spostamento del baricentro dell’offensività: dalla modalità della condotta si passa progressivamente a una centralità dell’evento lesivo, con una lettura della fattispecie, mettendo in ombra persino quell’unico carattere tipico della condotta costituito dalla sua “abitualità”.
È invece sempre necessaria una valutazione concreta delle espressioni verbali riconducibili a condotte di body shaming, al fine di verificare caso per caso se esse si inseriscano in un contesto relazionale caratterizzato da una pressione sistematica e da una forma di violenza psicologica tale da determinare, in capo alla persona offesa, un regime di vita oppressivo e intollerabile. In conclusione, alla luce di quanto evidenziato, non sussistono dubbi circa la potenziale riconducibilità di espressioni denigratorie, come quelle utilizzate dal padre nel caso in esame, alla fattispecie dei maltrattamenti in famiglia. Sul punto, d’altra parte, anche la difesa non aveva sollevato obiezioni, le censure erano limitate a contestare, appunto, la sussistenza dell’elemento dell’abitualità.
4. Il delitto di maltrattamenti in famiglia richiede, ai fini dell’abitualità, una pluralità di condotte reiterate nel tempo e complessivamente idonee a ledere l’integrità fisica o psichica della persona offesa[19]. Tale carattere, tuttavia, non presuppone necessariamente una sequenza ininterrotta e omogenea di condotte lesive[20], risultando compatibile anche con un’alternanza tra episodi di tensione e momenti di apparente normalità, purché sia comunque riscontrabile una continuità sostanziale nell’offesa al bene giuridico tutelato[21]. Nondimeno, l’alternanza non deve comportare una cesura tale da interrompere la sequenza criminosa, poiché in tal caso si ricadrebbe fuori dal perimetro della fattispecie incriminatrice[22]. Ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti, quindi, le condotte rilevanti devono contraddistinguersi per la reiterazione di atti idonei a determinare, in modo sistematico e prolungato[23], una condizione di sofferenza psichica o morale in capo alla persona offesa[24]. Restano pertanto escluse dall’ambito applicativo dell’art. 572 c.p. le condotte episodiche e isolate che, pur incidendo su diritti fondamentali del soggetto passivo, non si inseriscono in un quadro unitario connotato da un regime di vita oggettivamente vessatorio e coercitivo[25]. Ne consegue che “deve escludersi la sussistenza del reato in presenza di semplici fatti che ledono ovvero mettono in pericolo l’incolumità personale, la libertà o l’onore di una persona della famiglia, essendo necessario che tali fatti siano la componente di una più ampia ed unitaria condotta abituale, idonea ad imporre un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile, in mancanza del quale i fatti episodici lesivi di diritti fondamentali della persona, derivanti da situazioni contingenti e particolari, che possono verificarsi nei rapporti interpersonali dì una convivenza familiare, non integrano il delitto di maltrattamenti, ma conservano la propria autonomia di reati contro la persona”[26]. Preme sottolineare inoltre che, anche in assenza di convivenza tra i genitori, la giurisprudenza afferma che la sussistenza del delitto di maltrattamenti può essere riconosciuta laddove la filiazione non sia frutto di un incontro occasionale, bensì espressione di una pregressa relazione sentimentale dalla quale sia derivata un’aspettativa di solidarietà e reciproca assistenza[27]. In tale prospettiva, la giurisprudenza esclude la configurabilità del reato solo nei casi in cui risulti accertata l’effettiva disgregazione del nucleo familiare originario e la cessazione di ogni vincolo affettivo o relazionale idoneo a fondare un dovere di protezione morale[28]. Sul punto – in conformità con i predetti principi – la Corte di Cassazione ha in passato ritenuto insussistente il requisito dell’abitualità in presenza di condotte poste in essere nei soli due giorni settimanali in cui l’imputato era autorizzato a incontrare i figli, qualificandole come episodi isolati, non idonei, in quanto tali, a integrare l’elemento strutturale della reiterazione richiesto dall’art. 572 c.p.[29] Secondo la Corte, i fatti, commissivi ma anche omissivi[30], rilevano penalmente solo attraverso la loro reiterazione nel tempo, allorché vi sia un numero minimo di condotte collegate tra di loro per mezzo di un “nesso di abitualità”[31]. È quindi necessario che le condotte non siano sporadiche[32], ma il frutto di una persistente attività vessatoria tale da generare un regime di vita persecutorio e umiliante alla persona offesa[33]. Analogamente, la Corte di Cassazione ha affermato che l’abitualità della condotta si configura quando ogni comportamento del genitore nei confronti del figlio sia finalizzato a vessarlo, denigrarlo, emarginarlo, alienarlo e demotivarlo, concretizzando così un abuso dello ius corrigendi che rende le relazioni parentali e domestiche intollerabili e provoca sofferenze psico-fisiche nel soggetto passivo[34]. Significativo un precedente giurisprudenziale in cui, nell’arco temporale di undici mesi compreso tra dicembre 2013 e ottobre 2014, l’imputato aveva attuato nei confronti della moglie tre condotte considerate maltrattanti (minaccia, percossa e ingiuria). La Corte[35] ha annullato la sentenza (con rinvio) stante l’assenza di un’adeguata valutazione dell’abitualità delle condotte da parte della Corte di appello, la quale non aveva sufficientemente dimostrato che i singoli episodi costituissero un regime continuativo di maltrattamenti.
Se queste sono le premesse che definiscono il requisito dell’abitualità, la sentenza in esame può essere motivo di riflessione.
L’abitualità, secondo la tesi difensiva, non sarebbe stata integrata alla luce della limitata durata del periodo oggetto di contestazione e della ridotta frequenza dei contatti tra l’imputato e la figlia, anche in ragione dell’assenza di una convivenza stabile, trattandosi di incontri sporadici durante i fine settimana (tre fine settimana in sei mesi), in un contesto (quello dall’emergenza pandemica da Covid-19) in cui il padre viveva e lavorava in Svezia.
Le argomentazioni difensive, tuttavia, sono state ritenute recessive dalla Corte di Cassazione, la quale per configurare l’abitualità ha invece valorizzato la presenza del vincolo familiare e la continuità dei contatti telefonici tra l’imputato e la persona offesa. Nel caso in esame, fermo restando il rapporto di parentela tra le parti, emerge chiaramente una certa continuità nei contatti comunicativi – attestata, in particolare, dallo scambio di messaggi telefonici – ma non risulta adeguatamente dimostrata la reiterazione delle condotte offensive ovvero la periodicità del contenuto offensivo dei contatti normalmente intrattenuti.
Non è ben chiaro, in altre parole, se le offese verbali fossero sistematiche, coincidendo con tutti o quasi tutti i contatti, oppure se si limitassero soltanto ad alcuni sporadici episodi.
Sebbene il vincolo parentale possa sicuramente assumere valenza sintomatica rispetto a una potenziale maggiore offensività, esso non può in alcun modo surrogare l’elemento indefettibile dell’abitualità. Laddove si riconosca al rapporto familiare una funzione quasi “tipizzante” della fattispecie, si finirebbe per legittimare l’idea che qualunque espressione verbalmente squalificante o comportamento inopportuno, ove collocati all’interno di una relazione parentale, possa integrare automaticamente gli estremi del reato, prescindendo da un rigoroso accertamento della sua abituale e reale portata lesiva. I giudici del merito, nel riscontrare l’abitualità delle condotte vessatorie patite dalla persona offesa, sembrano aver attribuito un peso decisivo al legame familiare che univa i due interlocutori, nonché all’ontologico rilievo che assumono i giudizi paterni, se rivolti, come nella specie, a una figlia che si trovava, all’epoca, al centro della propria evoluzione formativa. Pur condivisibile l’assunto secondo cui determinate espressioni – soprattutto se provenienti da un genitore – siano moralmente riprovevoli, l’abitualità delle condotte risulta elemento indefettibile ai fini dell’integrazione del reato in esame.
5. Alla luce delle considerazioni svolte, la riconducibilità delle condotte di body shaming nell’alveo applicativo del delitto di maltrattamenti ex art. 572 c.p. non lascia adito a dubbi, a condizione che le offese verbali reiterate, in quanto lesive della dignità e dell’integrità psichica della vittima, si inseriscano in un contesto di sistematica sopraffazione e vessazione. Tali condotte, infatti, possono integrare a pieno titolo una delle manifestazioni tipiche della violenza domestica, in coerenza con un’interpretazione evolutiva e sostanziale del concetto di maltrattamento.
Qualche perplessità può destare la tenuta argomentativa della pronuncia esaminata in relazione alla sussistenza del requisito dell’abitualità richiesto dall’art. 572 c.p. L’attribuzione di valore decisivo a elementi di natura meramente relazionale – quali il vincolo familiare o la continuità dei contatti – senza un adeguato riscontro circa la sistematicità, la reiterazione e la gravità degli atti lesivi, rischia di minare la tassatività e determinatezza della norma penale, snaturandone il carattere necessariamente abituale. Il profilo relativo alla frequenza delle singole condotte non può essere valutato in termini astratti o meramente quantitativi, dovendo essere piuttosto oggetto di un accertamento in concreto volto a verificare se i singoli episodi – ancorché intervallati nel tempo – siano stati comunque idonei a imporre alla persona offesa una sistematica caratterizzata da sopraffazione, mortificazione e insostenibilità.
[1] P. Borgna, M.A. Gallina, R. Grimaldi, C. Ispas, T. Parisi, Nella rete del body shaming, 2025, Rosenberg & Sellier.
[2] Cass. pen., Sez. VI, Sent.15/09/2025, n.30780, considerato in diritto p. 4.
[3] Ibidem.
[4] La fattispecie è stata oggetto di due interventi normativi di rilievo: il primo con la legge n. 172/2012, che ha comportato un inasprimento del regime sanzionatorio e l’estensione della tutela anche alle persone conviventi; il secondo, è stato introdotto con la legge n. 69/2019, cosiddetto “Codice Rosso”, che ha ulteriormente irrigidito il trattamento sanzionatorio e ha aggiunto, al comma 2 nuove circostanze aggravanti. Per ulteriori approfondimenti sulle modifiche della disposizione si consulti M. Monticelli, Maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), in Trattato di diritto penale. Parte generale e speciale. Riforme 2008-2015, (a cura di) Alberto Cadoppi, Stefano Canestrari, Adelmo Manna, Michele Papa, Wolters Kluwer, 2015, pp.590- 634; A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa (a cura di), Diritto penale, UTET Giuridica, Wolters Kluwer, 2022, pp. 4788-4855.
[5] J. Della Torre, in Dolcini-Gatta (diretto da), Codice penale commentato, Wolters Kluwer, 2021, p. 742; A. Tarasco, Maltrattamenti in famiglia o verso conviventi: prospettive di “ulteriore” riforma, in Dir. Pen. proc., 2015.
[6] G. Pavich, Il delitto di maltrattamenti. Dalla tutela della famiglia alla tutela della personalità, Giuffrè, 2012.
[7] J. Della Torre, in Dolcini-Gatta (diretto da), Codice penale commentato, Wolters Kluwer, 2021, p. 744; M. Di Iesu, I reati contro la famiglia nella recente giurisprudenza, in Riv. Pen. 2013, n.12, La Tribuna, n.1214.
[8] Ibidem.
[9] J. Della Torre, in Dolcini-Gatta (diretto da), Codice penale commentato, Wolters Kluwer, 2021, p. 742.
[10] G. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale. Parte speciale, Vol. II, I delitti contro la persona, 6ª ed., Zanichelli, 2024, pp. 501 ss; R. Bartoli, M. Pelissero, S. Seminara, Diritto penale. Lineamenti di parte speciale, Giappichelli, 2024, pp. 125 ss.
[11] G. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale. Parte speciale, Vol. II, I delitti contro la persona, 6ª ed., Zanichelli, 2024, p. 505, ove si osserva come la condotta tipica comprenda al suo interno quindi una estrema varietà di modi di agire tutti unificati dalla comune direzione verso il maltrattare. Sul punto si consulti anche G. Pavich, Il delitto di maltrattamenti. Dalla tutela della famiglia alla tutela della personalità, Giuffrè, 2012, pp. 13 ss. dove si afferma che le condotte qualificabili come maltrattamenti hanno tre fattori comuni: la vessatorietà intesa come sopraffazione in danno della persona offesa; il protrarsi delle stesse in un certo lasso temporale; e l’essere casualmente idonee a determinare l’evento del reato.
[12] J. Della Torre, in Dolcini-Gatta (diretto da), Codice penale commentato, Wolters Kluwer, 2021, p. 745; R. Giovagnoli, Diritto penale parte speciale, III ed., Ita edizioni, 2023, pp. 449 ss.
[13] Cass. pen. Sez. VI. 25 settembre 2013, n.43221; Cass. pen. Sez. VI. 12 giugno 2018, n. 3253; Cass. pen. Sez. VI. 25 settembre 2019, n. 45309.
[14] F. Saverio, Reati contro la famiglia e i minori, Giuffrè, 2006, pp. 162 ss. La genericità della formula usata nell’art. 572 c.p. sembra corrispondere a una scelta legislativa precisa, in quanto i maltrattamenti possono concretizzarsi nelle forme più svariate.
[15] R. Giovagnoli, Diritto penale, parte speciale, III ed., Ita edizioni, 2023, p. 455; G. Marinucci, E. Dolcini, G.L. Gatta, Manuale di diritto penale. Parte generale, 14ª ed., Giuffrè, 2025, p. 314; G. Pavich, Il delitto di maltrattamenti. Dalla tutela della famiglia alla tutela della personalità, Giuffrè, 2012, pp. 19 ss., ove si precisa che i singoli atti possono anche essere, isolatamente considerati, penalmente irrilevanti (come nel caso di privazioni di cibo, comportamenti iperprotettivi, vessazioni o altre forme di sopraffazione), ma assumono rilievo giuridico ove, valutati congiuntamente e in correlazione con l’elemento soggettivo dell’agente, siano idonei a determinare una condizione di sofferenza e di sistematica vessazione in danno della persona offesa.
[16] Cass. pen., sez. VI, 21 marzo 2023, n. 11137.
[17] R. Bartoli, M. Pelissero, S. Seminara, Diritto penale. Lineamenti di parte speciale, Giappichelli, 2024, pp. 18 ss.; F. Saverio, Reati contro la famiglia e i minori, Giuffrè, 2006, pp.166 ss.
[18] Il Tribunale di Verona, con una pronuncia esemplare in materia di maltrattamenti in ambito familiare, ha riconosciuto la responsabilità penale di un padre per una pluralità di condotte lesive dell’integrità fisica e della dignità morale del figlio minore. In particolare, l’imputato sottoponeva il bambino, di soli otto anni, a umiliazioni verbali reiterate, appellandolo con epiteti denigratori quali “ciccione”, lo costringeva all’osservanza del digiuno rituale del Ramadan (nonostante l’obbligo religioso sia dall’età prepuberale) e ne limitava fortemente le interazioni sociali, impedendogli di uscire e di giocare con i coetanei. Queste condotte si accompagnavano a sistematiche aggressioni fisiche, concretatesi in percosse e violenze tali da provocare traumi cranici ed ecchimosi al volto del minore. Ulteriori elementi di gravità sono emersi in relazione al trattamento riservato alla madre, la quale veniva privata della possibilità di accedere a cure mediche per i figli e soggetta a continui atti di sopraffazione, insulti (inclusa l'affermazione secondo cui avrebbe dovuto essere la sua “schiava”) e aggressioni fisiche sotto forma di pugni e calci reiterati.
[19] Sul tema F. Coppi, Maltrattamenti in famiglia, Perugia, 1979; M. Gambardella, Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, in Delitti contro la famiglia, (a cura di) Stefano Preziosi, Edizioni scientifiche italiane, 2011, pp. 473 ss.; G. Pavich, Il delitto di maltrattamenti. Dalla tutela della famiglia alla tutela della personalità, Giuffrè, 2012; R. Giovagnoli, Diritto penale parte speciale, III ed., Ita edizioni, 2023, pp. 449 ss.; G. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale. Parte speciale, Vol. II, I delitti contro la persona, 6ª ed., Zanichelli, 2024.
[20] M. Miedico, in Dolcini-Gatta (diretto da), Codice penale commentato, Wolters Kluwer, 2025, VI ed., p. 2395.
[21] J. Della Torre, in Dolcini-Gatta (diretto da), Codice penale commentato, Wolters Kluwer, 2021, pp. 739 ss.;
[22] A. Grandi, Una dubbia decisione in tema di maltrattamenti in famiglia motivati dal fattore culturale, in Diritto e Processo Penale, 2008, 4.
[23] G. Marinucci, E. Dolcini, G.L. Gatta, Manuale di diritto penale. Parte generale, 14ª ed., Giuffrè, 2025, pp. 314-316, dove gli autori affermano che si intende per reato abituale un fatto che esige una ripetizione, anche apprezzabile a distanza di tempo, di una serie di azioni od omissioni. Si consulti anche G. Pavich, Il delitto di maltrattamenti. Dalla tutela della famiglia alla tutela della personalità, Giuffrè, 2012, p. 23, ove si afferma che non rileva – ai fini della configurabilità del reato – l’eventuale presenza di un intervallo di normalità tra le condotte lesive, essendo invece necessario che ciascuna di esse si inserisca in una più ampia sequenza di atti vessatori, espressiva di un disegno criminoso unitario riferibile all’intero complesso dei fatti.
[24] In questo senso, Cass. pen., Sez. II, 7 settembre 2023, n. 40368, la quale conferma che il delitto di maltrattamenti si perfeziona soltanto con il compimento di una pluralità di atti connotati da carattere di abitualità e ripetitività: è solo al ricorrere di tali condizioni che risulta leso il bene giuridico della dignità della persona offesa.
[25] Cass. pen., Sez. VI, 2 dicembre 2010, n. 45037, secondo cui non integra il reato di maltrattamenti in famiglia la mera consumazione di atti episodici lesivi di diritti fondamentali della persona, ove tali condotte non siano riconducibili a un contesto unitario connotato dall’imposizione di un regime di vita oggettivamente vessatorio ai danni della vittima.
Sul punto, G. Pavich, Il delitto di maltrattamenti. Dalla tutela della famiglia alla tutela della personalità, Giuffrè, 2012, p. 23, dove si afferma come si debba ritenere esclusa la configurabilità del reato nel caso di sporadici episodi di violenza. Si consulti anche E. Salemi, I maltrattamenti in famiglia, Altalex Editore, 2014, pp. 15 ss.
[26] Cass. pen. Sez. VI, 27 maggio 2003.
[27] Cass. pen. Sez. VI, 7 dicembre 2021, n.8333.
[28] Cassazione penale, sez. VI, sentenza 7 maggio 2018 n. 19868. Per pacifica giurisprudenza, il delitto di maltrattamenti persiste tanto in caso di separazione legale tra agente e vittima, tanto dopo la cessazione del rapporto di convivenza more uxorio quando dallo stesso sia derivato un rapporto di filiazione, tanto in presenza di stabili relazioni affettive che provochino l’affidamento reciproco e la presenza di vincoli di assistenza, protezione e solidarietà.
[29] Cass. pen. Sez. VI, 7 dicembre 2021, n.8333. Nella presente pronuncia, la parte civile ha proposto ricorso avverso la sentenza di assoluzione emessa in secondo grado nei confronti dell’imputato, accusato di maltrattamenti nei confronti della moglie separata e dei figli minori nei giorni in cui gli era consentito esercitare la responsabilità genitoriale. La doglianza verteva sul fatto che la Corte territoriale non avesse ritenuto sufficiente, ai fini dell’integrazione del requisito essenziale dell’abitualità della condotta, la frequenza di due giorni a settimana durante i quali si sarebbe consumata la condotta criminosa, qualificandola invece come episodi isolati e sporadici.
[30] M. Miedico, in Dolcini-Gatta (diretto da), Codice penale commentato, Wolters Kluwer, VI ed., 2025, p. 2387.
[31] Cass. pen. Sez. VI, 7 dicembre 2021, n.8333; si consulti anche Cass. pen. Sez. VI. 28 febbraio 1995, n. 4636.
[32] Cass. pen. Sez. VI, 21 giugno 1984, n. 8953.
[33] Cass. pen. Sez. VI, 7 dicembre 2021, n.8333, considerato in diritto.
[34] Cass. pen. Sez. VI, 10 febbraio 2012, n. 5365, la Corte afferma come non integri il reato di maltrattamenti in famiglia la condotta del genitore separato o divorziato che, attraverso un’interferenza di natura psicologica, scoraggia il figlio prima del periodico incontro con l’altro genitore al fine di allentare i rapporti tra i due soggetti, poiché tale modalità di coercizione non soddisfa il requisito dell’abitualità previsto dall’art. 572 c.p.
[35] Cass. pen. Sez. VI, 9 ottobre 2018, n. 6126.