Selezione di pronunce rilevanti per il sistema penale
A cura di Francesco Zacché e Stefano Zirulia
Il monitoraggio delle pronunce è stato curato, questo mese, da Andrea Alberico (artt. 3, 8 e 14 Cedu) e Francesca Ertola (artt. 5, 8 e 4 Prot. 7 Cedu).
In giugno abbiamo selezionato pronunce relative a: obblighi positivi di tutela in una vicenda di violenza domestica (art. 3 Cedu); controllo sulla legittimità del trattenimento di un minore in un istituto socio-pedagogico a fini educativi (art. 5 Cedu); rivelazione di intercettazioni di un politico e tutela della vita privata (art. 8); modalità di conservazione delle intercettazioni (art. 8 Cedu); acquisizione di dati personali mediante l’utilizzo di banche dati per scopi diversi da quelli consentiti (art. 8 Cedu); mancata previsione di una circostanza aggravante avente ad oggetto la realizzazione del reato per motivi omofobi (art. 14 e 2 Cedu); doppio binario sanzionatorio in materia edilizia e assenza di connessione temporale e sostanziale sufficientemente stretta (art. 4 Prot. n. 7 Cedu).
ART. 3 CEDU
C. eur. dir. uomo, Sez. I, 16 giugno 2022, De Giorgi c. Italia
Inadempimento dello Stato al dovere di indagare sui maltrattamenti e sulla violenza domestica subita dalla ricorrente (e dai suoi figli) – inerzia delle autorità durante il procedimento penale – violazione
A partire dal novembre 2015 la ricorrente sporgeva una serie di denunce alle autorità italiane nei confronti dell’ex marito, nonché padre dei suoi tre figli (a lei affidati dopo la separazione), assumendo che lo stesso avesse iniziato comportamenti persecutori nei suoi confronti. In particolare, nella prima denuncia la donna sosteneva che l’uomo la pedinava e minacciava di uccidere sia lei che i bambini. Pochi giorni dopo l’uomo realizzava una prima aggressione fisica nei confronti della donna, alla quale sottraeva anche il cellulare dopo averla costretta ad entrare in uno stabile. Peraltro, intervenute sul posto le forze dell’ordine, l’uomo ammetteva i fatti, sia quanto alle percosse sia quanto alla sottrazione del cellulare. Svolte le indagini per questi primi accadimenti, i Carabinieri suggerivano al Pubblico Ministero di richiedere misure che impedissero all’uomo di avvicinarsi alla donna, ma ciò non avvenne. Nei mesi immediatamente successivi la donna presentava ulteriori denunce, assumendo che l’uomo fosse entrato clandestinamente nella sua abitazione, che un tempo era la casa familiare, ove aveva installato apparecchi in grado di ascoltare le sue conversazioni. In un’altra circostanza, la ricorrente aveva trovato l’uomo all’interno della casa in compagnia dei figli a sua insaputa. La donna chiedeva anche al giudice civile una misura di divieto di avvicinamento nei confronti dell’ex marito, ed una misura di allontanamento dalla casa familiare, atteso che costui continuava ad accedervi a proprio piacimento. Nel contempo, denunciava nuovi comportamenti persecutori e violenti, unitamente alla mancata corresponsione degli alimenti. Il Tribunale civile di Padova rigettava le richieste della ricorrente, assumendo che il vincolo di coabitazione era cessato e che dunque non poteva allontanare l’uomo da una casa nella quale non viveva più. Per il resto, riteneva che i comportamenti del marito si inquadravano in una separazione che ormai doveva considerarsi conflittuale. In ambito penale, nel contempo, per alcune delle denunce presentate veniva chiesta l’archiviazione, sul presupposto che non fossero emersi elementi di prova a carico dell’uomo, e che in ogni caso le denunce stesse fossero poco dettagliate. Nonostante l’opposizione proposta, veniva disposta l’archiviazione, non ritenendo il GIP pienamente attendibile la donna in ragione della conflittualità insorta tra le parti nella separazione. Nel settembre del 2016 la ricorrente presentava una ulteriore denuncia, affermando che l’ex marito aveva avuto atteggiamenti violenti nei confronti dei figli e che li aveva più volte traumatizzati minacciandola di morte in loro presenza. Questi fatti venivano attenzionati sia in sede penale, dove il Pubblico Ministero avviava le dovute indagini, sia in sede civile, ove il Tribunale incaricava i servizi sociali di osservare la situazione familiare. Dalla relazione degli assistenti sociali emergeva che effettivamente i bambini avevano subito maltrattamenti dal padre, ma anche che la madre non era riuscita a proteggerli adeguatamente. Nonostante la relazione fosse stata inviata anche al Pubblico Ministero, non seguivano iniziative investigative sul punto, così come non veniva esercitata l’azione penale per il mancato pagamento degli alimenti, nonostante ulteriori denunce da parte della ricorrente. In definitiva, l’unico episodio per cui veniva esercitata l’azione penale è rimasto l’aggressione del novembre 2015, con una prima udienza celebrata nell’aprile 2021. Nel ritenere applicabile l’art. 3 CEDU al caso di specie, la Corte ricorda che la nozione rilevante di maltrattamenti comprende anche le conseguenze psicologiche di fatti di violenza domestica, specie se commessi in presenza di minori (quella che oggi, nel nostro ordinamento, si suole definire “violenza assistita”, ndr) (§63). Attingendo alla propria giurisprudenza nel caso Kurt c. Austria (15.6.2021), la Corte ribadisce che lo Stato deve attivarsi immediatamente quando sono denunciate violenze domestiche, adottando i provvedimenti di protezione idonei a impedire il protrarsi delle situazioni di rischio (§69). Nel caso della ricorrente, peraltro, non si discuteva tanto della mancanza di una adeguata base normativa alla quale fare riferimento per la protezione delle vittime, quanto piuttosto della inerzia dell’autorità. La Corte stigmatizza, in particolare, la circostanza che la Procura non abbia richiesto alcuna misura di carattere preventivo che avrebbe potuto impedire all’ex marito di protrarre le proprie condotte aggressive e persecutorie e, soprattutto, come siano trascorsi ben sei anni prima che per una sola denuncia (quella per l’aggressione del novembre 2015) fosse esercitata l’azione penale (§78). Per altre denunce non archiviate, invece, il procedimento risultava intollerabilmente fermo nella fase delle indagini, con conseguente determinazione di un contesto di impunità a favore dell’autore delle violenze (§78). In questo modo, l’impianto normativo a tutela delle vittime risultava sostanzialmente annullato. Tutto questo ha comportato, secondo i giudici di Strasburgo, la violazione degli obblighi positivi di protezione discendenti dall’art. 3 CEDU. (Andrea Alberico)
Riferimenti bibliografici: R. Casiraghi, L’Italia condannata per non aver protetto le vittime di violenza domestica e di genere, in Riv. it. dir. pen. proc., 2017, p. 1192 ss.
Art. 5 CEDU
C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 7 giugno 2022, I.G.D. c. Bulgaria
Collocazione di un minorenne a rischio di comportamenti antisociali in un istituto socio-pedagogico a fini educativi – assenza di un controllo periodico sulla legittimità e adeguatezza della privazione della libertà personale – violazione
A seguito di alcuni comportamenti devianti (in particolare, furti e aggressioni fisiche), il ricorrente, all’epoca undicenne, era stato collocato presso un istituto socio-pedagogico per minori affetti da disturbi psichiatrici e sociali (§ 11). Nonostante le numerose istanze presentate dalla madre, le autorità interne si erano sempre rifiutate di applicare una misura meno invasiva, ritenendo l’ambiente familiare totalmente inadatto ad assicurarne un’opportuna sorveglianza, educazione e protezione (§ 27 ss.). Senza contestare la legittimità della misura inizialmente disposta, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 5 § 4 Cedu, in ragione dell’assenza, nell’ordinamento bulgaro, di meccanismi volti a consentire un riesame periodico in ordine alla permanenza del minore presso un istituto psico-pedagogico (§ 50). La Corte di Strasburgo, ritenuto che tale collocamento costituisce una privazione della libertà personale allo scopo di sorvegliare l’educazione del minore ex art. 5 § 1 lett. d (§ 59), si è soffermata sull’adeguatezza del sistema interno, accogliendo il ricorso presentato dal ricorrente. In particolare, la C.edu rileva come la normativa nazionale non prevedesse il diritto al riesame – diretto e a intervalli regolari (§ 60) – da parte di un giudice, riconoscendo unicamente un potere discrezionale dell’autorità amministrativa di sollecitare l’autorità giudiziaria. Ad avviso della Corte europea, la privazione della libertà personale, anche se disposta a fini educativi, comporta rilevanti conseguenze fisiche, emotive e sociali (§ 62). Pertanto, è necessario che vengano predisposti opportuni rimedi giurisdizionali, allo scopo di ottenere un – tempestivo, automatico e periodico (§ 63) – controllo sull’opportunità di mantenere il minore presso tali istituti. (Francesca Ertola)
Art. 8 CEDU
C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 14 giugno 2022, Algirdas Butkevičius c. Lituania
Intercettazioni di un politico – trasmissione alla commissione parlamentare d’inchiesta del provvedimento di archiviazione contenente le trascrizioni delle intercettazioni – lettura dei verbali di intercettazione durante una sessione di lavoro della commissione aperta al pubblico –assenza di gravi ripercussioni nella vita privata del ricorrente – non violazione
Il ricorrente, primo ministro lituano, è stato intercettato nel corso di un procedimento penale relativo a un presunto tentativo di corruzione, successivamente archiviato (§ 7). La commissione parlamentare d’inchiesta incaricata di accertare la sussistenza di eventuali illeciti disciplinari (“Commissione anticorruzione”) ha richiesto la trasmissione del provvedimento di archiviazione, contenente la trascrizione delle intercettazioni effettuate, unitamente agli altri atti di indagine (§ 12). Tali trascrizioni sono state lette nel corso di una sessione di lavoro aperta al pubblico, alla presenza di numerosi giornalisti (§ 15). Stralci dei verbali di intercettazione di cui è stata data lettura sono stati poi diffusi dai giornalisti presenti e pubblicati sui principali quotidiani nazionali (§ 16). A fronte della denuncia per rivelazione di atti coperti da segreto istruttorio presentata dal ricorrente, l’autorità giudiziaria non ha ravvisato alcun reato a carico dei membri della Commissione anticorruzione, in quanto: le conversazioni riguardavano l’esercizio di una pubblica funzione e non aspetti della vita privata (§ 24); la fattispecie contestata si applica solo a coloro che hanno partecipato al compimento dell’atto di indagine (§ 25); il pubblico ministero, nel trasmettere i verbali, non aveva posto alcun divieto in ordine al loro utilizzo (§ 26). A seguito della definizione del procedimento disciplinare con il ritiro di ogni accusa (§ 34), il ricorrente ha adito la Corte europea lamentando di aver subito un’illegittima interferenza nella sua vita privata, in violazione dell’art. 8 Cedu (§ 65). I giudici di Strasburgo, tuttavia, non hanno ritenuto di accogliere tale censura. Innanzitutto, ad avviso della C.edu, la trasmissione del materiale intercettato alla Commissione anticorruzione è avvenuta in conformità alla normativa interna (§ 91-94). In secondo luogo, l’ingerenza risultava giustificata da una finalità di interesse generale, dal momento che tanto il procedimento penale quanto quello disciplinare avevano ad oggetto una sospetta corruzione delle più alte cariche dello Stato (§ 95). Da ultimo, in riferimento ai requisiti di necessità e proporzionalità, la C.edu sottolinea come le comunicazioni intercettate e poi divulgate riguardassero presunte irregolarità commesse dal primo ministro, rispetto a cui sussiste un interesse della collettività alla loro conoscenza (§§ 96-98). Inoltre, la diffusione del contenuto di tali conversazioni non ha determinato alcun pregiudizio concreto ai danni del ricorrente, non avendo quest’ultimo subito nessuna ripercussione come il licenziamento o l’imposizione di sanzioni penali o disciplinari (§§ 100-102). (Francesca Ertola)
C. eur. dir. uomo, Sez. I, 23 giugno 2022, Haščák c. Slovakia
Rispetto della vita privata – persone colpite casualmente da attività di intercettazione e sorveglianza – mancanza di chiarezza delle norme applicabili – mancanza di basi legali per la conservazione del cd. “materiale derivato” – violazione
I tre ricorsi originano da una serie di fatti connessi ad operazioni di sorveglianza (nome in codice “Gorilla”) intraprese dal Servizio segreto slovacco (SIS) tra il 2005 e il 2006. Il ricorrente è un importante uomo d’affari collegato ad un influente gruppo finanziario. Un suo socio, tale Varga, era stato destinatario di decreti autorizzativi di intercettazioni ambientali da parte del Tribunale di Bratislava. Un primo provvedimento riguardava il monitoraggio di alcune riunioni del Varga in un appartamento, in una delle quali interveniva anche il ricorrente. L’attività di intercettazione ha generato sia “materiale primario” (registrazione audio o trascrizione integrale), sia “materiale derivato” (riassunto delle conversazioni captate). Il materiale primario è stato distrutto dal SIS nel 2008, poiché ritenuto inutile all’attività investigativa. Il materiale derivato, invece, è stato archiviato dal SIS secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 6, della legge SIS (Legge n. 46/1993 Coll., e successive modifiche), vale a dire “in modo da escluderne l’accesso da parte di chiunque tranne un tribunale”. Le regole per la conservazione di tale materiale sono stabilite in un regolamento interno emanato dal Direttore del SIS ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 8, della stessa legge. Nel frattempo, i decreti emessi nei confronti del Varga erano stati anche annullati per mancanza di una serie di requisiti essenziali. Nel 2011, però, i riassunti delle conversazioni intercettate nell’appartamento sono stati pubblicati in forma anonima su internet, ed in essi era fatta espressa menzione del ricorrente. Giova precisare che il ricorrente era stato ascoltato più volte come testimone, e mai formalmente indagato sebbene le indagini si fossero concentrate su di lui e sulla sua società. In una conferenza stampa nel 2012, il Ministro dell’Interno parlò pubblicamente della indagine Gorilla e del materiale pubblicato su internet, affermando che alcune di quelle notizie erano state verificate e considerate attendibili. Nonostante non fosse mai stato fatto il nome del ricorrente, egli ritiene che taluni riferimenti fossero in grado di rimandare direttamente alla sua persona. Nel mentre il ricorrente aveva più volte interpellato il SIS per chiedere notizie della distruzione di quel materiale, senza ottenere risposte. Si era successivamente rivolto all’Office of the Government ma gli era stato risposto che essi non avevano alcuna autorità in relazione alle sue richieste. In effetti, non esisteva un organo gerarchicamente superiore al SIS. Dopo una serie ulteriore di iniziative, il ricorrente aveva proposto due ricorsi amministrativi contro il SIS, che del pari venivano respinti per carenza di giurisdizione, rilevandosi che il SIS non era un ente riferibile alla pubblica amministrazione. Il ricorrente si era rivolto, infine, alla Corte costituzionale. Nel dichiarare infondata la questione, la Corte rilevava comunque che la legge non si esprimeva sulla distruzione del “materiale derivato”, limitandosi a disporne la conservazione presso il SIS. In seguito, nel 2018, nel corso di una perquisizione domiciliare condotta nell'ambito di un'indagine penale non collegata, veniva sequestrato un dispositivo portatile di archiviazione dati che conteneva una traccia audio digitale che risultava essere proprio la registrazione delle conversazioni in questione. Nel 2019 il capo della squadra investigativa dell’indagine Gorilla affermava pubblicamente che le voci ascoltate nella registrazione rinvenuta nel 2018 erano effettivamente quelle dei soggetti indicati nel “materiale derivato”, ma che, stante l’avvenuta distruzione del “materiale primario”, l’autenticità della registrazione non sarebbe mai potuta essere confermata. Nel dicembre 2020 il ricorrente veniva arrestato con l’accusa di aver corrotto un ex agente del SIS per ottenere copia del materiale raccolto durante l’indagine Gorilla. La misura veniva annullata nel gennaio 2021 e ad agosto 2021 l’indagine veniva addirittura archiviata. Così ricostruita la vicenda, il ricorso si duole della violazione dell’art. 8 CEDU per la mancata protezione delle persone colpite casualmente da un’attività di intercettazione, che risultano prive di rimedi giurisdizionali per ottenere la totale cancellazione del materiale che li riguarda, nonché dell’inadeguatezza della disciplina sulla conservazione del materiale derivato da parte del SIS. Merita notare che lo stesso Varga aveva adito la CEDU in precedenza, e che quest’ultima, con la sentenza della I Sezione del 20 luglio 2021 (Zoltan Varga vs. Slovakia), aveva rilevato la violazione dell’art. 8 Cedu. Nel caso in esame, la Corte europea conclude che la conservazione del materiale riferito ai decreti di intercettazione di causa abbia costituito un’indebita ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata del ricorrente e rimarca come la portata discrezionale del potere riservato all’autorità impedisca al singolo individuo una tutela adeguata contro condotte arbitrarie, specie quando, come nel caso di specie, il soggetto non è diretto bersaglio del provvedimento di intercettazione (§94). In questo senso, secondo la Corte la violazione commessa è anche più grave di quella rilevata nel giudizio promosso dal Varga (§95). Conclusioni analoghe quanto alla conservazione del materiale derivato, che è avvenuta – come nel caso Varga – in maniera inadeguata ad impedire indebite interferenze nella vita privata degli interessati (§96). È così accertata la violazione dell’art. 8 CEDU. (Andrea Alberico)
C. eur. dir. uomo, sez. III, 28 giugno 2022, M.D. e altri c. Spagna
Redazione di informativa di polizia giudiziaria contenente i dati personali dei ricorrenti in assenza di notizia di reato – utilizzo di banche dati per scopi estranei a quelli consentiti – mancanza di indagini effettive – violazione
Dopo aver aderito a una campagna per l’indipendenza della Catalogna (“Manifesto sul diritto di scelta del popolo catalano”), i ricorrenti sono stati coinvolti in un’inchiesta giornalistica dal titolo “La cospirazione dei giudici separatisti”, in cui apparivano le loro fotografie, generalità, convinzioni politiche, nonché l’ufficio a cui erano assegnati (§ 6). Nel corso del procedimento avviato dalla procura spagnola è emerso che le immagini e i dati pubblicati erano contenuti in un fascicolo interno della polizia giudiziaria che aveva proceduto a identificare i firmatari del “Manifesto”, sebbene tale condotta non presentasse profili di rilevanza penale. Le informazioni personali e professionali dei ricorrenti, illegittimamente ottenute avvalendosi delle banche dati per il rilascio e la gestione dei documenti di identità (§ 7), erano state poi divulgate ai giornalisti dalla polizia stessa. Le autorità interne, pur riscontrando gli estremi del reato di rivelazione di segreto d’ufficio, avevano disposto l’archiviazione per impossibilità di individuare il soggetto responsabile della “fuga di notizie” (§ 11). Da qui, il ricorso per violazione dell’art. 8 Cedu, sotto il profilo sostanziale e procedurale. La Corte europea, dopo aver richiamato i propri precedenti relativi agli obblighi negativi e positivi imposti agli Stati membri in materia di tutela della riservatezza (§§ 52-60), ha accolto le doglianze dei ricorrenti. In ordine alla creazione di un fascicolo interno da parte della polizia, la C.edu osserva come, in assenza di una notizia di reato, l’acquisizione di dati personali mediante l’utilizzo di banche dati per scopi diversi da quelli consentiti non possa ritenersi conforme al diritto nazionale, costituendo un’ingerenza nella vita privata in assenza di un’adeguata base legale (§ 63). Quanto alla divulgazione agli organi di stampa dei dati personali illegittimamente raccolti, la C.edu rileva come le autorità interne non abbiano svolto indagini effettive allo scopo di individuare l’autore dell’illecito, avendo omesso di procedere all’audizione del Capo della polizia (§§ 65-72). (Francesca Ertola)
ARTT. 14 e 2 CEDU
C. eur. dir. uomo, Sez. IV, 14 giugno 2022, Stoyanova c. Bulgaria
Motivi omofobi alla base di un omicidio – mancata previsione di una circostanza aggravante – irrilevanza ai fini della determinazione della pena – violazione
La ricorrente, madre di un giovane bulgaro ucciso nel 2008 a Sofia, lamentava la violazione congiunta degli artt. 14 e 2 della Convenzione poiché, nella condanna degli autori del delitto, non si era tenuto conto, ai fini della determinazione della pena, dei motivi omofobi che avevano caratterizzato l’aggressione. In particolare, il giovane – all’epoca dei fatti 26enne – era stato aggredito da tre uomini, in un parco di Sofia, per la sola ragione che costoro lo avevano ritenuto un omosessuale. Era stato dimostrato, inoltre, che in passato quegli stessi soggetti erano già stati autori di aggressioni dovute alle medesime ragioni e che costoro denominavano tali azioni “pulizie”. Il Pubblico ministero aveva contestato loro il delitto di omicidio aggravato secondo l’art. 116 § 1 del Codice penale bulgaro. Tale disposizione valorizza in chiave aggravante, tra le altre, le motivazioni razziste, xenofobe o teppiste (cd. hooligan motive (хулигански подбуди)), ma non quelle basate sull’orientamento sessuale. In primo grado il Tribunale di Sofia, non ritenendo applicabile il citato art. 116 § 1 e considerando uno dei tre imputati come mero testimone dell’accaduto, condannò gli altri due rispettivamente alla pena di anni 13 l’uno e anni 4 mesi dieci l’altro. Le pene erano al di sotto del minimo edittale in ragione della presenza di fattori di attenuazione: all’epoca del fatto un condannato era poco più che maggiorenne, l’altro era minorenne (anche la durata del processo ha avuto rilievo attenuante). In appello la sentenza fu riformata in peius quanto alle pene inflitte (quindici anni per il maggiorenne, sei per il minorenne), ma confermata quanto all’esclusione dell’aggravante contestata. Nel giudizio di cassazione la Suprema Corte, pur confermando l’affermazione di responsabilità, ridusse nuovamente le pene (dieci anni per l’imputato maggiorenne, quattro e mezzo per il minorenne) e ribadì l’inapplicabilità dell’aggravante in questione, stante l’assenza delle motivazioni omofobe nel relativo spettro di tipicità. La Corte EDU esordisce (§ 63-64) richiamando alcuni principi consolidati nella propria giurisprudenza e rimarcando che «trattare la violenza con un intento discriminatorio alla stregua di una violenza priva di tali sfumature equivale a chiudere un occhio sulla specificità di atti che sono particolarmente lesivi dei diritti fondamentali», motivo per cui la mancata disciplina di tali situazioni risulta inconciliabile con l'articolo 14 della Convenzione. Ciò premesso, la Corte europea riconosce che i giudici nazionali non possono manipolare interpretativamente le disposizioni di legge per renderle compatibili con la Convenzione con effetti in malam partem, poiché ciò violerebbe l’art. 7 della Convenzione stessa. Resta il fatto – chiosano i giudici di Strasburgo – che a causa della segnalata lacuna la risposta dello Stato nel caso di specie non è stata adeguata sotto il profilo sanzionatorio. Poiché la violazione riscontrata nella presente vicenda appare alla Corte di carattere sistemico – nel senso che deriva dal contenuto della pertinente normativa penale bulgara, come interpretata e applicata dai giudici nazionali – i giudici di Strasburgo concludono che la Bulgaria dovrebbe garantire che gli attacchi violenti (in particolare quelli che portano alla morte della vittima) motivati dall'ostilità nei confronti dell'orientamento sessuale effettivo o presunto della vittima siano in qualche modo trattati come aggravati in termini di diritto penale, naturalmente nel pieno rispetto dell'obbligo di non interpretare in via analogica il diritto penale a danno dell'imputato (§79). (Andrea Alberico)
Art. 4 Prot. n. 7 CEDU
C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 16 giugno 2022, Golundris e Vardinogianni c. Grecia
Divieto di bis in idem – doppio binario in materia edilizia – assenza di una connessione temporale e sostanziale sufficientemente stretta – violazione
I ricorrenti lamentano di essere stati condannati al pagamento di una sanzione amministrativa e a sette mesi di reclusione per il medesimo fatto di abuso edilizio. Adita per violazione dell’art. 4 Prot. n. 7 Cedu, la Corte europea ha richiamato i suoi consolidati principi in materia di “doppio binario” (§ 49-55). Innanzitutto, facendo applicazione dei criteri Engel, i giudici di Strasburgo hanno riconosciuto la natura sostanzialmente punitiva della sanzione amministrativa inflitta, in quanto applicabile indipendentemente dall’obbligo di demolizione e messa in ripristino e progressivamente commisurata all’entità e durata dell’illecito (§ 56-63). Quanto ai rapporti tra procedimento penale e amministrativo, la C.edu si è soffermata sulla sussistenza di un “idem factum” (§ 68-72) e di una “close connection in substance and time” (§ 73-80), riscontrando una violazione del divieto di bis in idem. Sebbene l’instaurazione di un doppio procedimento fosse prevedibile e i due giudizi de eadem re perseguissero fini complementari, il giudice penale, nel commisurare la pena definitiva, non ha tenuto conto della sanzione amministrativa precedentemente irrogata. Inoltre, sotto il profilo temporale, il procedimento penale si è concluso sette anni dopo la definizione di quello amministrativo, determinando una sostanziale duplicazione dei giudizi. Da qui, l’impossibilità di considerare i due procedimenti un “insieme unitario e coerente”, in ragione della loro complessiva durata e della non proporzionalità del trattamento sanzionatorio inflitto (Francesca Ertola)
Riferimenti bibliografici: G. Caneschi, Ne bis in idem: una garanzia ancora in cerca di identità, in Riv. it. dir. proc. pen., 2020, p. 2107 ss.; F. Cassibba, Ne bis in idem e procedimenti paralleli, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, p. 351 ss.