Cass. Pen., Sez. III, 8 maggio 2026 (ud. 19 novembre 2025), n. 16564, Pres. Liberati, Rel. Gentili
Segnaliamo ai lettori la decisione della Terza Sezione della Corte di Cassazione, consultabile in allegato, in tema di atti sessuali con minorenne.
Il caso di specie riguardava la condanna di un uomo per i reati di atti sessuali con minorenne e pornografia minorile, ex artt. 609-quater e 600-ter, comma 4, c.p., rispettivamente per aver indotto una minore infraquattordicenne a compiere e filmare atti di autoerotismo, e per aver successivamente inoltrato, alla zia della minore stessa, il video realizzato dalla ragazza.
Dei diversi profili di ricorso invocati dalla difesa dell’imputato e rigettati dalla Corte di Cassazione, l’aspetto di maggiore rilievo attiene alla possibilità di ritenere integrato il reato ex art. 609-quater c.p. anche in assenza di contestualità temporale tra la condotta del soggetto attivo e la realizzazione di atti sessuali da parte di minore.
Secondo l’interpretazione della giurisprudenza (Cass., Sez. III, 11 ottobre 2019, n. 41951; Cass., Sez. III, 21 aprile 2015, n. 16616; Cass., Sez. III, 2 maggio 2013, n. 19033), tanto il reato in parola quanto la fattispecie di violenza sessuale ex art. 609-bis c.p. possono ritenersi integrati prescindendo dalla contemporanea presenza di autore del reato e soggetto passivo in un medesimo luogo, potendosi realizzare mediante atti a distanza, in particolare grazie all’utilizzo di strumenti di comunicazione telematici. Ebbene, secondo la Cassazione, «una volta […] legittimata la possibilità che i predetti reati siano commessi anche “fra assenti”, costituisce fattore non determinante la circostanza che i comportamenti realizzati, rispettivamente, dal reo e dalla persona offesa siano o meno contestuali, essendo sufficiente che il secondo sia, sotto il profilo causale, la conseguenza del primo».
A differenza dei casi di violenza sessuale, dove è necessario accertare che la violenza, la minaccia o l’abuso di autorità abbiano anche una «“forza” tale da perdurare nel tempo», sì da costringere il soggetto passivo al compimento dell’atto anche a distanza di tempo dalla condotta, neppure sarebbe richiesto, per integrare il reato ex art. 609-quater c.p., che tale «effettiva valenza inducente della condotta del soggetto agente» sussista, essendo viceversa sufficiente «un rapporto di mera causalità fra la condotta del soggetto agente e quella della persona offesa».
Ne discende che «anche nella ipotesi in cui l’individuo minorenne si sia autonomamente determinato a disporre della propria libertà sessuale, ricorrendo le restanti condizioni di cui all’art. 609-quater c.p., in quanto a ciò determinato, anche con condotte preesistenti al compimento degli atti in questione, dall’azione di altro individuo, la fattispecie di cui all’art. 609-quater c.p., senza che sia necessario verificare la effettiva valenza inducente di tali condotte ma solo la loro incidenza sotto il profilo causale, sarà integrata».
(Sara Prandi)


