Selezione di pronunce rilevanti per il sistema penale
A cura di Francesco Zacché e Stefano Zirulia
Il monitoraggio delle pronunce è stato curato, questo mese, da Cecilia Pasini (artt. 2, 3, 8, 10 e 14 Cedu) e Violette Sirello (art. 6 Cedu).
In gennaio abbiamo selezionato pronunce relative a: uso sproporzionato della forza di polizia (art. 2 Cedu); violenza domestica (artt. 3 e 14 Cedu); presunzione di innocenza e condanna in sede civile (art. 6 Cedu); prevedibilità del precetto penale (art. 7 Cedu); violenza sessuale (art. 8 Cedu); esercizio del diritto di cronaca da parte di giornalista freelance (art. 10 Cedu); discriminazioni di genere (art. 14 Cedu).
ART. 2 CEDU
C. eur. dir. uomo, sez. I, 15 gennaio 2026, Magherini e altri c. Italia
Uso della forza – morte della vittima durante un intervento delle Forze dell’ordine – assenza di assoluta necessità di prolungare l’immobilizzazione in posizione prona della vittima – obblighi positivi – carenza di linee guida contenenti istruzioni adeguate – mancata formazione degli agenti delle Forze dell’ordine – mancato rispetto del requisito di indipendenza durante l’indagine – violazione
I ricorrenti, familiari della vittima, adivano la Corte lamentando una violazione dell’art. 2 CEDU in relazione alla morte di R.M., avvenuta durante un intervento delle Forze dell’ordine. Secondo quanto ricostruito, R.M. quella notte si trovava in strada in stato di forte alterazione psicofisica, manifestando alcuni atteggiamenti aggressivi nei confronti di cose e persone. Giungevano dunque sul posto quattro agenti, i quali, a fronte dell’impossibilità di tranquillizzare R.M., lo immobilizzavano a terra e lo ammanettavano, mantenendolo fermo in posizione prona per circa venti minuti. A seguito dell’intervento di un medico, la vittima veniva trasportata all’ospedale, ove ne veniva constatato il decesso. Nei primi due gradi di giudizio, venivano condannati per omicidio colposo tre agenti, poiché, nonostante la decisione iniziale di immobilizzare R.M. fosse legittima alla luce delle circostanze, gli agenti avevano ecceduto nell’uso della forza mantenendo il soggetto per un tempo prolungato in posizione prona, nonostante fosse diventato via via meno responsivo. La Corte di Cassazione, invece, annullava la sentenza di condanna per difetto dell’elemento soggettivo del reato in capo agli imputati – i quali venivano dunque assolti – ritenendo che gli stessi non fossero nella posizione di prevedere l’esito letale come conseguenza diretta della loro condotta. I ricorrenti adivano dunque la Corte lamentando una violazione dell’art. 2 CEDU, tanto sotto il profilo sostanziale, quanto sotto il profilo procedurale. Con riferimento agli obblighi negativi dello Stato, la Corte riteneva necessaria e proporzionata l’iniziale immobilizzazione del soggetto, mentre riteneva eccessivo, e dunque illegittimo ai sensi dell’art. 2 CEDU, il mantenimento dello stesso in una posizione prona per un tempo prolungato (circostanza che, come accertato, ha contribuito a causare il decesso), anche dopo che lo stesso aveva cessato di muoversi (§§ 119-121). Con riferimento invece agli obblighi positivi dello Stato, la Corte riteneva che la normativa italiana in materia di interventi delle forze dell’ordine – e, nello specifico, in materia di tecniche di immobilizzazione e mantenimento del soggetto in posizione prona – non fornisse istruzioni adeguate al fine di ridurre al minimo i rischi per la salute e la vita del soggetto immobilizzato (§ 133). Infine, la Corte riteneva che, al momento dei fatti, le autorità statali non avessero adempiuto al loro obbligo positivo di formare gli agenti delle Forze dell’ordine in modo tale da garantire il livello di competenza richiesto nell’impiego di tecniche che possono comportare un rischio per la vita (§ 137). Alla luce di quanto esposto, dunque, la Corte riteneva integrata una violazione dell’art. 2 CEDU sotto il profilo sostanziale. Quando al profilo procedurale, i ricorrenti lamentavano una violazione dell’art. 2 CEDU in quanto gli agenti direttamente coinvolti nel fatto avevano svolto le prime attività investigative nei momenti immediatamente susseguenti ai fatti. La Corte, pur riconoscendo in generale il ruolo cruciale dei primi atti investigativi, non rinveniva nel caso di specie alcuna circostanza che richiedesse agli agenti coinvolti di procedere immediatamente all’assunzione delle informazioni da parte dei testimoni, non potendo ignorare il rischio di influenza o pressione indiretta che può sorgere nei confronti del testimone di un decesso che coinvolge agenti delle forze dell’ordine che debba rendere dichiarazioni proprio a quegli stessi agenti (§ 153). Alla luce di tali carenze sotto il profilo della conformità dell’indagine al requisito di indipendenza la Corte rilevava la violazione dell’art. 2 CEDU anche sotto il profilo procedurale (§§ 157-158). (Cecilia Pasini)
Riferimenti bibliografici: C. Mostardini, Sull’uso letale della forza da parte degli agenti statali: tra obblighi convenzionali e prospettive nazionali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017 pp. 1567 ss.; I. Giugni, Esercizio legittimo della forza e obbligo di formazione degli agenti statali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2022, pp. 1365 ss.; M. Falcone, Uso letale della forza nelle operazioni di law enforcement: tra necessità oggettiva e percezione soggettiva, in Riv. it. dir. proc. pen., 2025, pp. 649 ss.
ART. 3 CEDU
C. eur. dir. uomo, sez. I, 22 gennaio 2026, J.K. c. Slovacchia
Divieto di trattamenti inumani o degradanti – obblighi positivi dello Stato in materia di violenza domestica – mancato svolgimento di un’indagine effettiva e sensibile alla prospettiva della violenza di genere – eccessiva dilatazione dei tempi del procedimento penale – violazione
La ricorrente adiva la Corte lamentando una violazione dell’art. 3 CEDU poiché, avendo subito trattamenti inumani e degradanti dall’ex marito in un contesto di violenza di genere, lamentava una mancata protezione dei suoi diritti fondamentali a opera delle autorità statali. L’ex marito della ricorrente veniva inizialmente rinviato a giudizio con l’accusa di aver ripetutamente e sotto l’influenza di alcol aggredito verbalmente e fisicamente la ricorrente, insultandola e umiliandola, minacciandola di morte, adottando atteggiamenti di controllo, imponendole di rimanere a casa e costringendola ad aver rapporti sessuali con lui, ingenerando in lei uno stato di paura e angoscia. Il Tribunale, all’esito del giudizio, assolveva l’imputato in quanto non era stata raggiunta la prova in ordine alla sua penale responsabilità. Tuttavia, la sentenza veniva annullata in appello, ma, all’esito della rinnovazione del giudizio, l’imputato veniva nuovamente assolto. A seguito di un nuovo annullamento della sentenza da parte del Tribunale regionale, il giudice di primo grado assolveva l’imputato per la terza volta, in quanto la prova sui comportamenti dell’imputato era contrastante e non permetteva di arrivare a una affermazione di penale responsabilità, facendo tuttalpiù presumere che si trattasse di una relazione di coppia litigiosa ma comunque paritaria. La ricorrente adiva dunque la Corte EDU lamentando come i tribunali nazionali non avessero svolto indagini adeguate e tempestive sulla vicenda. La Corte rilevava come, anche alla luce della propria giurisprudenza, il trattamento subito dalla ricorrente fosse qualificabile come “degradante”, avendo suscitato in lei sentimenti di paura, angoscia e insicurezza tali da raggiungere quella soglia di gravità richiesta ai sensi dell’art. 3 CEDU, facendo dunque sorgere un obbligo positivo di protezione dello Stato (§ 47). La Corte rilevava come i tribunali interni avessero ignorato senza adeguata motivazione una serie di fonti di prova a supporto della ricostruzione dei fatti fornita dalla ricorrente, valorizzando invece, al contrario, i pochi elementi di prova di segno contrario. Inoltre, non venivano nemmeno prese in considerazione le dichiarazioni dello stesso imputato (il quale aveva affermato lui stesso di aver colpito talvolta la ricorrente con alcuni schiaffi), sulla base di una presunta reciprocità dei comportamenti, dimostrando di ignorare le dinamiche tipiche della violenza di genere (§ 57). Infine, la Corte rilevava come nel caso di specie non fosse stato rispettato nemmeno il requisito della tempestività del procedimento, considerando come la decisione di primo grado fosse stata annullata per due volte e come l’intero procedimento fosse durato oltre sette anni, esponendo la ricorrente per un tempo eccessivamente prolungato agli effetti negativi della c.d. vittimizzazione secondaria (§ 62). Alla luce delle carenze esposte (tanto sotto il profilo della tempestività quanto sotto il profilo della adeguatezza della valutazione del caso), la Corte riteneva integrata una violazione dell’art. 3 CEDU, riconoscendo come lo Stato non avesse adempiuto ai suoi obblighi positivi imposti dalla Convenzione. Per i profili relativi al divieto di discriminazione, v. infra sub art. 14 CEDU (Cecilia Pasini)
Riferimenti bibliografici: R. Casiraghi, L’Italia condannata per non aver protetto le vittime di violenza domestica e di genere, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, pp. 1192 ss.; B. Fragasso, Le indagini in materia di violenza di genere: in capo agli inquirenti un onere investigativo rafforzato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2020, pp. 2112 ss.; S. Anastasi, Violenza di genere: obblighi di protezione delle vittime, in Riv. it. dir. proc. pen., 2025, pp. 2639 ss.
ART. 6 CEDU
Presunzione d’innocenza – proscioglimento in sede penale – accertamento della responsabilità civile sui medesimi fatti oggetto del procedimento penale – non violazione
Con specifico riguardo ai profili processual-penalistici, la pronuncia verte sul tema del rapporto tra accertamento della responsabilità civile e protezione della presunzione d’innocenza. Il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 6 comma 2 Conv. eur. dir. uomo con riferimento al suo "secondo aspetto", ossia alla tutela della reputazione di una persona a seguito di un procedimento penale conclusosi senza condanna (§ 281 ss.). Più nello specifico, il giudice civile, chiamato a pronunciarsi nell’ambito di un procedimento relativo al risarcimento del danno, avrebbe formulato un giudizio di responsabilità civile che, per linguaggio e argomentazioni, era tale da integrare un'imputazione sostanziale di responsabilità penale in capo al ricorrente (§ 294). Tre le argomentazioni addotte a sostegno della propria doglianza: a) la pronuncia della sentenza penale di non luogo a procedere sarebbe stata impiegata dal giudice civile alla stregua di un indice di «non innocenza procedurale» del ricorrente (§ 296); b) il linguaggio adottato in sede civile (come, ad esempio, la «partecipazione all'accordo corruttivo» e il «fatto di corruzione») avrebbe esorbitato dai confini civilistici, dal momento che avrebbe richiamato l'elemento soggettivo tipico delle fattispecie incriminatrici per le quali non era, tuttavia, intervenuta alcuna condanna del ricorrente in sede penale (§ 297); c) l’accertamento della responsabilità civile avrebbe generato un pregiudizio significativo alla reputazione del ricorrente, avuto riguardo alla peculiare carica istituzionale da quest’ultimo ricoperta all’epoca dei procedimenti in questione (§ 302). Richiamata la propria giurisprudenza consolidata in materia di tutela della presunzione d’innocenza nel suo secondo aspetto (§ 315), la Corte europea ribadisce, anzitutto, che una pronuncia assolutoria o di non luogo a procedere in sede penale non impedisce l'accertamento di una responsabilità civile per gli stessi fatti, a condizione, tuttavia, che un simile accertamento non imputi, in maniera chiara e non equivoca, una responsabilità penale al soggetto (già) prosciolto (§ 316). Analizzati la natura e il contesto procedurale, nonché la terminologia impiegata dal giudice civile – parametri alla stregua dei quali deve avvenire la verifica circa la violazione della previsione convenzionale invocata (§ 318-319) –, la Corte di Strasburgo evidenzia, quindi, che il procedimento civile ambiva esclusivamente ad accertare se fosse imputabile una responsabilità civile in capo alla società ricorrente per fatti illeciti commessi dai propri amministratori. In una simile prospettiva, alla luce della giurisprudenza interna, il giudice civile aveva ritenuto necessario tener conto della condotta tenuta dall’amministratore ricorrente (§ 322). D’altra parte, in alcuno dei passaggi motivazionali della sentenza civile la pronuncia penale di non luogo a procedere è stata impiegata come prova della responsabilità del ricorrente, né al fine di suggerire che il procedimento penale a suo carico avrebbe dovuto concludersi diversamente (§ 325). Il lessico adoperato dall’autorità giurisdizionale interna, poi, sebbene talvolta «malaccorto» (§ 318), non ha inteso mettere in discussione l’esito del procedimento penale, né esprimere un convincimento giudiziale circa la responsabilità penale del ricorrente. Al contrario, alla luce del contesto complessivo, una simile terminologia – peraltro comune ad entrambe le branche del diritto, civile e penale – è stata funzionale a motivare unicamente circa i presupposti di un’azione civile sui fatti oggetto del (già concluso) procedimento penale (§ 327). Dunque, dal momento che la sentenza civile non ha imputato alcuna responsabilità penale in capo al ricorrente, tale da suggerire che il procedimento penale avrebbe dovuto definirsi con una sentenza di condanna a suo carico (§ 333-334), la Corte europea conclude per la non violazione del parametro convenzionale invocato (§ 337). (Violette Sirello)
Riferimenti bibliografici: G. Caneschi, La presunzione d’innocenza negli atti del procedimento, tra affermazioni della Corte di Strasburgo e tentativi di codificazione interna (d. lgs. n. 188 del 2021), in Riv. it. dir. proc. pen., 2022, p. 891 ss.; V. Vasta, Presunzione d’innocenza e pubblicità extraprocessuale, ivi, 2019, p. 106 ss.
C. eur. dir. uomo, sez. III, sent. 27 gennaio 2026, Khadija Ismayilova c. Azerbaijan (n. 4)
Equità processuale – dovere di motivazione effettiva – motivazione stereotipata – violazione
Per la sintesi dei fatti, v. infra sub Art. 7. La ricorrente lamenta la violazione dell’art. 6 comma 1 Conv. eur. dir. uomo, sotto il profilo del difetto di motivazione delle sentenze di condanna a suo carico. In particolare, la ricorrente sostiene che il processo penale si sarebbe tradotto in una «farsa»: non supportata da alcun elemento probatorio, la condanna sarebbe stata motivata da esclusive ragioni di persecuzione politica della ricorrente, giornalista e attivista per i diritti civili in Azerbaijan (§ 60). La Corte europea – richiamati i propri precedenti specifici per vicende relative alla medesima ricorrente, già culminati con pronunce di condanna nei confronti dello Stato azero in cui si era ravvisato l’intento persecutorio delle accuse mosse alla ricorrente (§ 63-65) – analizza, in primo luogo, se le carenze motivazionali che avevano affetto i provvedimenti resi nella fase cautelare (e oggetto di C. eur. dir. uomo, Khadija Ismayilova c. Azerbaijan n. 2) fossero state adeguatamente compensate in sede di giudizio (§ 66). In relazione ad entrambi i reati contestati alla ricorrente, la Corte di Strasburgo riscontra, tuttavia, come la motivazione contenuta nelle sentenze di condanna sia estremamente circoscritta, vaga e stereotipata. L’impiego di simili formule standard – in uno con l’omessa motivazione sulle eccezioni difensive – rende manifestamente arbitraria e irragionevole la condanna (§ 67-68), compromettendo l’equità complessiva del procedimento in una misura tale da rendere irrilevante ogni altra garanzia processuale (§ 69). È, pertanto, integrata la violazione dell’art. 6 comma 1 Conv. eur. dir. uomo (§ 70). (Violette Sirello)
Art. 7 CEDU
C. eur. dir. uomo, sez. III, 27 gennaio 2026, Khadija Ismayilova c. Azerbaigian (No. 4)
Nullum crimen, nulla poena sine lege – condanna della ricorrente per esercizio abusivo di attività imprenditoriale per la sua attività come giornalista freelance senza accreditamento – applicazione analogica in malam partem – interpretazione della norma penale in modo talmente arbitrario da risultare imprevedibile – violazione
La ricorrente, giornalista d’inchiesta e attivista nota per le posizioni di forte critica nei confronti del governo azero, iniziava a lavorare nel 2007, presso la sede di Baku, come giornalista freelance per una agenzia internazionale di radiodiffusione senza scopo di lucro. Dal 2008 al 2010 veniva assunta come capo ad interim dell’ufficio, tornando successivamente a lavorare come giornalista freelance per la stessa agenzia fino alla fine del 2014, quando veniva avviato un procedimento penale a carico della ricorrente per una serie di reati, tra cui quello di “esercizio abusivo di attività imprenditoriale allo scopo di generare un ingente reddito”. All’esito di tre gradi di giudizio, la ricorrente veniva condannata per aver svolto la sua attività giornalistica in assenza di accreditamento presso il Ministero degli Affari Esteri in quanto rappresentante di un media straniero, traendo altresì un profitto da tale attività. La ricorrente adiva dunque la Corte EDU lamentando una violazione dell’art. 7 CEDU, in ossequio al principio nullum crimen, nulla poena sine lege, ritenendo che, in assenza di un esplicito riferimento nella legge alla richiesta dell’accreditamento per i giornalisti, la condanna era da considerarsi priva di idonea base legale. La Corte, accogliendo le doglianze della ricorrente, riteneva la condanna della stessa problematica ai sensi del rispetto del principio di legalità (§ 50). Infatti, la Corte riteneva che non fosse sufficientemente prevedibile per la ricorrente l’equiparazione della sua situazione a quella di “rappresentante di un organo di stampa straniero” (trattandosi di cittadina azera che lavorava in Azerbaigian quale giornalista freelance, che collaborava con più organi di stampa, locali e stranieri), risolvendosi, tale interpretazione, in un’applicazione arbitrariamente estensiva della legge (§ 52). Inoltre, la Corte notava come l’accreditamento presso il Ministero degli Affari Esteri non potesse essere considerato come un requisito necessario allo svolgimento dell’attività giornalistica, dunque era da considerarsi illegittima la qualificazione del reddito che la ricorrente aveva guadagnato in qualità di giornalista come reddito generato tramite esercizio illegale dell’attività imprenditoriale (§ 55). Alla luce di quanto esposto, la Corte accertava una violazione dell’art. 7 CEDU, ritenendo che le norme vigenti all’epoca dei fatti fossero state interpretate in modo estensivo e imprevedibile a danno della ricorrente, non potendosi nemmeno considerare questa interpretazione come uno sviluppo coerente con l’essenza stessa del reato (§ 56). Per i profili relativi all’art. 6 Cedu, v. supra. Per i profili relativi alla libertà di espressione, v. infra sub art. 10. (Cecilia Pasini)
ART. 8 CEDU
C. eur. dir. uomo, sez. II, 13 gennaio 2026, Z. c. Islanda
Tutela della vita privata – obblighi positivi dello Stato in materia di protezione delle vittime di violenza di genere – mancata adozione di uno standard basato sul consenso in materia di reati sessuali – violazione
La ricorrente, minorenne all’epoca dei fatti, adiva la Corte lamentando la mancata tutela, da parte degli organi statali, a fronte di una violazione della sua libertà di autodeterminazione nella sfera sessuale rilevante ai sensi dell’art. 8 CEDU. Il caso aveva ad oggetto un episodio di molestie sessuali occorso quando la ricorrente aveva 16 anni: una notte, dopo aver partecipato a un festival, la stessa si ritrovava nel letto con un uomo di 23 anni, il quale iniziava a toccarle il seno. Successivamente lei perdeva conoscenza, probabilmente a causa dell’abuso di sostanze alcoliche, per risvegliarsi la mattina con i pantaloni abbassati e la maglietta tirata su all’altezza del seno. Veniva inizialmente aperta una indagine per molestie sessuali, nell’ambito della quale l’indagato, pur negando gli addebiti, ammetteva di aver agito senza chiedere esplicitamente il consenso della ragazza (trovandola quasi addormentata nella sua tenda, aveva iniziato ad abbracciarla e a toccarle il seno), ma precisava che il contatto era durato appena cinque secondi e di essersi fermato non appena la ragazza aveva mostrato la sua contrarietà. Successivamente il procedimento veniva archiviato poiché le prove non venivano considerate sufficienti per arrivare giungere a una condanna, dovendosi escludere che l’indagato fosse animato da un intento di natura sessuale. La ricorrente adiva la Corte lamentando una violazione della propria libertà di autodeterminazione in materia sessuale, riconducibile, nel caso di specie, all’alveo dell’art. 8 CEDU. La Corte affermava come la legislazione islandese in materia di reati sessuali fosse in grado, in linea di principio, di assicurare una tutela alla libertà di autodeterminazione in materia sessuale delle vittime, mettendo al centro il consenso della vittima, pur se tale elemento non figura espressamente tra quelli costitutivi nella fattispecie di molestie sessuali (§§ 42-43). Tuttavia, proprio a causa di tale lacuna, nel caso di specie si registrava una interpretazione eccessivamente restrittiva della norma (§ 44). Lo Stato dunque non aveva adempiuto all’obbligo positivo di accertare i fatti e perseguire l’autore del reato, in base a una rigorosa applicazione del principio del consenso: infatti le autorità interne non avrebbero dovuto limitarsi a valutare l’affermazione dell’uomo in base alla quale il contatto non avrebbe avuto natura sessuale; dovendo invece valutare come, anche in base a quanto confermato dallo stesso indagato, lui avesse iniziato il contatto sessuale senza alcuna previa indicazione di consenso da parte della ricorrente, la quale era altresì minorenne (§§ 46-47). Pertanto, la Corte accertava una violazione dell’art. 8 CEDU sotto il profilo procedurale, non avendo le autorità giudiziarie applicato uno standard che fosse incentrato sul consenso e risultasse adeguato all’evoluzione del diritto nazionale e internazionale (§ 48). Per i profili relativi al divieto di discriminazione, v. infra sub art. 14 CEDU. (Cecilia Pasini)
Riferimenti bibliografici: R. Casiraghi, L’Italia condannata per non aver protetto le vittime di violenza domestica e di genere, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, pp. 1192 ss.; B. Fragasso, Le indagini in materia di violenza di genere: in capo agli inquirenti un onere investigativo rafforzato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2020, pp. 2112 ss.; S. Anastasi, Violenza di genere: obblighi di protezione delle vittime, in Riv. it. dir. proc. pen., 2025, pp. 2639 ss.
Art. 10 CEDU
C. eur. dir. uomo, sez. III, 27 gennaio 2026, Khadija Ismayilova c. Azerbaigian (No. 4)
Ingerenza nell’esercizio della libertà di espressione – illegittimità e arbitrarietà della limitazione, incompatibile con il principio dello Stato di diritto – violazione
Per la ricostruzione dei fatti e i profili relativi al principio di legalità, v. supra sub art. 7 CEDU. La ricorrente si doleva altresì della violazione dell’art. 10, lamentando come le accuse che avevano portato alla condanna fossero infondate e come avessero il solo scopo di ostacolare la sua attività di giornalista di inchiesta, costituendo un’ingerenza ingiustificata nell’esercizio della libertà di espressione, con particolare riferimento al profilo del diritto di cronaca giornalistica. La Corte ripercorreva la sua giurisprudenza nei confronti dell’Azerbaigian in materia, facendo altresì riferimento ad alcune sue decisioni precedenti su ricorsi presentati dalla stessa ricorrente per fatti in parte sovrapponibili, in quanto la stessa lamentava di essere da molti anni destinataria di condotte intimidatorie a causa della sua attività giornalistica. La Corte riteneva dunque che sussistessero gli elementi per rinvenire, prima facie, un nesso causale tra l’esercizio della libertà di espressione da parte della ricorrente e l’avvio del procedimento penale a suo carico. Pertanto, l’onere della prova graverebbe a questo punto sul Governo, il quale, a parere della Corte, non aveva dimostrato in modo convincente che le misure adottate non fossero direttamente collegate all’attività d’inchiesta della ricorrente, accertando dunque una ingerenza nell’esercizio della libertà di espressione della stessa (§ 87). Tale ingerenza può essere giustificata ai sensi dell’art. 10 CEDU solo se: “prevista dalla legge”; finalizzata a uno degli scopi legittimi indicati nel par. 2 dell’articolo; e “necessaria in una società democratica” per il conseguimento di tale scopo (§ 89). La Corte rilevava come il procedimento penale nei confronti della ricorrente fosse da ricondurre a un tentativo di ritorsione per la sua attività giornalistica: pertanto, tale ingerenza nella sua libertà di espressione è da considerarsi non solo illegittima, ma gravemente arbitraria e incompatibile con il principio dello Stato di diritto, espressamente menzionato nel Preambolo della CEDU (§ 90), dando luogo a una violazione dell’art. 10 CEDU. (Cecilia Pasini)
Riferimenti bibliografici: M. Crippa, La pubblicazione di dichiarazioni diffamatorie altrui: la Corte EDU condanna l’Italia per la violazione del diritto di cronaca in relazione all’omicidio Tobagi, in Riv. it. dir. proc. pen., 2020, pp. 1164 ss.; M. Crippa, La violazione della libertà di stampa nell’ordinamento turco: ancora una condanna della Corte EDU per la custodia cautelare dei giornalisti di un quotidiano antigovernativo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2021, pp. 336 ss.
ART. 14 CEDU
C. eur. dir. uomo, sez. I, 22 gennaio 2026, J.K. c. Slovacchia
Divieto di discriminazione basata sul genere – prova insufficiente di discriminazioni sistematiche nell’ambito dei processi per violenza di genere – non violazione
Per la ricostruzione dei fatti e i profili relativi al divieto di trattamenti inumani o degradanti, v. supra sub art. 3 CEDU. La ricorrente lamentava altresì una violazione dell’art. 14 CEDU, in relazione agli artt. 3 e 8, con riferimento a un asserito atteggiamento di discriminazione sistematica basata sul genere da parte delle autorità statali, affermando come il fenomeno della violenza di genere non venisse adeguatamente tenuto in considerazione. Per giurisprudenza ormai consolidata della Corte, tale violazione si concretizza quando le carenze da parte delle autorità nella gestione di casi di violenza di genere non siano addebitabili a semplici ritardi o errori legati ai singoli casi, ma siano da imputare a un approccio di costante tolleranza nei confronti di tale forma di violenza, risolvendosi in una discriminazione nei confronti della denunciante in quanto donna. Tuttavia, da quanto emerso nel caso di specie, la Corte ha ritenuto non potesse desumersi una sistematica minimizzazione del problema della violenza di genere o una sistematica inerzia o riluttanza ad affrontare tali casi in capo alle autorità slovacche (§ 70), non potendosi dunque ritenere sussistente una violazione dell’art. 14 CEDU. (Cecilia Pasini)
Riferimenti bibliografici: R. Casiraghi, L’Italia condannata per non aver protetto le vittime di violenza domestica e di genere, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, pp. 1192 ss.; B. Fragasso, Le indagini in materia di violenza di genere: in capo agli inquirenti un onere investigativo rafforzato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2020, pp. 2112 ss.; S. Anastasi, Violenza di genere: obblighi di protezione delle vittime, in Riv. it. dir. proc. pen., 2025, pp. 2639 ss.
C. eur. dir. uomo, sez. II, 13 gennaio 2026, Z. c. Islanda
Divieto di discriminazione sulla base del genere nelle misure adottate per contrastare la violenza sessuale – prova insufficiente di un pregiudizio strutturale e sistematico – non violazione
Per la ricostruzione dei fatti e i profili relativi alla tutela della vita privata, v. supra sub art. 8 CEDU. La ricorrente lamentava altresì una violazione dell’art. 14 CEDU in relazione all’art. 8, rappresentando come gli autori di violenze sessuali venissero condannati in una percentuale esigua di casi, in quanto l’onere della prova richiesto alle persone offese era eccessivamente gravoso, traducendosi ciò in uno strutturale atteggiamento discriminatorio nei confronti del genere femminile. La Corte, rinviando per una più ampia analisi ad alcune pronunce recenti sul team adottate proprio nei confronti dell’Islanda, si limitava a ribadire come l’ordinamento islandese si fosse distinto negli ultimi anni per l’impegno nel contrasto alla violenza di genere, adottando anche misure volte ad affrontare i casi di violenza sessuale. Sebbene ciò non escluda che possano riscontrarsi singoli casi di discriminazione nella prassi, non è possibile rinvenire un atteggiamento di sistematica minimizzazione dei casi di violenza sessuale (§§ 56-57). La Corte concludeva affermando che i dati forniti dalla ricorrente sui procedimenti giudiziari in tema di violenza sessuale trovassero adeguata spiegazione in base ad altri e più complessi fattori, non facendo sorgere una presunzione di discriminazione sulla base del genere idonea a spostare l’onere della prova sullo Stato (§§ 58-59), dovendo per questo motivo escludersi una violazione dell’art. 14 CEDU. (Cecilia Pasini)
Riferimenti bibliografici: R. Casiraghi, L’Italia condannata per non aver protetto le vittime di violenza domestica e di genere, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, pp. 1192 ss.; B. Fragasso, Le indagini in materia di violenza di genere: in capo agli inquirenti un onere investigativo rafforzato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2020, pp. 2112 ss.; S. Anastasi, Violenza di genere: obblighi di protezione delle vittime, in Riv. it. dir. proc. pen., 2025, pp. 2639 ss.