Selezione di pronunce rilevanti per il sistema penale
A cura di Francesco Zacché e Stefano Zirulia
Il monitoraggio delle pronunce è stato curato, questo mese, da Lavinia Parsi (artt. 2 e 3 Cedu) e Luca Pressacco (artt. 6 e 8 Cedu, art. 1 Prot. add. Cedu).
In dicembre abbiamo selezionato pronunce relative a: morte di un militare in circostanze non adeguatamente accertate (art. 2 Cedu); utilizzo di proiettili di gomma per disperdere una manifestazione (art. 3 Cedu); compatibilità della detenzione con sclerosi multipla (art. 3 Cedu); svolgimento di udienza tramite videoconferenza nel corso della pandemia di COVID-19 (art. 6 Cedu); utilizzo nel procedimento amministrativo di elementi raccolti durante il procedimento penale conclusosi con archiviazione (art. 6 Cedu); sequestro e analisi forense del telefono cellulare di un soggetto sottoposto ad indagini, contenente comunicazioni confidenziali con i propri difensori (art. 8 Cedu); ritardo nei pagamenti a favore dei difensori operanti in regime di patrocinio a spese dello Stato in procedimenti sia penali, sia civili (art. 1 Prot. add. Cedu).
ART. 2 CEDU
C. eur. dir. uomo, sez. I, 11 dicembre 2025, Intranuovo c. Italia
Diritto alla vita – Obblighi positivi – Morte di un militare inizialmente qualificata come suicidio – Mancata conduzione di un’indagine efficace sulle circostanze della morte – Mancata adozione di misure ragionevoli e sufficienti per garantire la conservazione delle prove pertinenti – Mancata spiegazione soddisfacente e convincente della morte – Violazione.
Il caso riguarda la morte del figlio della ricorrente, A.D., il quale prestava servizio nell’esercito italiano in qualità di caporale su base contrattuale, in seguito a una presunta caduta da una finestra della caserma Camillo Sabatini (Roma) in cui era di stanza (§5). In seguito alla morte di A.D., venivano svolte delle prime indagini, sulla base delle quali il Pubblico Ministero presentava richiesta di archiviazione ritenendo che si trattasse di un caso di suicidio (§15). La ricorrente, insieme ad altre parti interessate, presentava opposizione, lamentando in particolare che l’autopsia effettuata dal consulente tecnico del Pubblico Ministero fosse superficiale ed incompleta, poiché non aveva considerato le abrasioni sulla schiena della vittima, l’origine delle diverse fratture riportate e se queste ultime fossero compatibili con una caduta frontale (§17). Inoltre, sottolineava che nel corso delle indagini erano stati sentiti solo colleghi che, al momento dei fatti, si trovavano in ferie; che non era stata effettuata un’accurata raccolta della corrispondenza telefonica ed e-mail della vittima; che non era stata condotta alcuna analisi del bagno da cui A.D. avrebbe saltato: nonostante fosse stato rinvenuto un mozzicone di sigaretta nei pressi della finestra, questo non era stato inviato alla scientifica per verificare eventuali tracce di DNA (§21). Il Gip, quindi, rigettava la richiesta di archiviazione ed ordinava ulteriori indagini, in particolare richiedendo di effettuare una nuova autopsia, di ottenere le videoregistrazioni delle telecamere di sorveglianza presenti nelle baracche e nelle aree esterne, nonché una raccolta completa delle comunicazioni telematiche di A.D. nei giorni precedenti la morte (§§24-25). Nell’ambito delle ulteriori indagini, gli esperti consultati concludevano che l’ipotesi di suicidio era incompatibile con una serie di elementi, tra cui la distanza del corpo dal punto di precipitazione ipotizzato, la velocità della caduta, l’impeto richiesto per raggiungere tale distanza a tale velocità e la posizione in cui il corpo era stato trovato (§34). Inoltre, veniva sottolineato che le abrasioni sulla schiena, coperte di polvere, non erano sicuramente dovute alla caduta, ma sembravano piuttosto riconducibili a sfregamento o trascinamento (§38). Ciò nonostante, il Pubblico Ministero presentava una nuova richiesta di archiviazione, alla luce dell’assenza di elementi che potessero supportare l’ipotesi investigativa di omicidio; rispetto alla possibilità di attribuire responsabilità omissive ai superiori, il P.M. riteneva non ci fossero indizi di condotte negligenti da parte loro (§60). Due anni dopo, il Gip emetteva un’ordinanza di archiviazione, sottolineando che – nonostante le numerose zone d’ombra rimaste nell’ambito dell’indagine – il trascorrere del tempo rendeva in ogni caso difficile accertare i fatti (§72). La ricorrente adiva quindi la Corte Edu per violazione sostanziale e procedurale dell’art. 2 della Convenzione. Preliminarmente, la Corte Edu ha ricordato che il personale militare a contratto è da considerarsi sotto il controllo esclusivo delle autorità dello Stato e che queste ultime sono soggette ad un dovere di protezione nei loro confronti (§96). Pertanto, in caso di morti in custodia in circostanze sospette o controverse, è lo Stato a dovere rispondere di tali fatti (§97). Al fine di soddisfare i dettami dell’art. 2 Cedu, le indagini condotte dallo Stato devono essere efficaci, nel senso di essere capaci di condurre ad un accertamento dei fatti rilevanti, nonché all’identificazione e, se opportuno, alla punizione di chi ne è responsabile (§103). Sotto il profilo procedurale, la Corte Edu ha osservato che le indagini condotte nella prima fase non sono state sufficienti (§107), in particolare alla luce della mancata acquisizione delle videoregistrazioni, di testimonianze di colleghi e superiori presenti presso la caserma al momento dei fatti, della corrispondenza telefonica ed e-mail della vittima, nonché della mancata analisi della scena del crimine e degli oggetti ivi ritrovati (§§108-111). Rispetto alla seconda fase delle indagini, la Corte ha valorizzato l’osservazione del Gip, secondo cui determinate lacune investigative non potevano più essere rimediate per via del lungo lasso di tempo intercorso (§113). Pertanto, la Corte ha ritenuto che l’indagine sia stata inefficace ed in violazione degli obblighi procedurali ex art. 2 Cedu (§116). Sotto il profilo sostanziale, la Corte ha ricordato che, poiché i fatti si sono svolti completamente (o in larga parte) sotto la conoscenza esclusiva delle autorità, è lo Stato a detenere l’onere di fornire una spiegazione plausibile per la morte di A.D. (§118). Ad avviso dei giudici, alla luce degli elementi presentati da consulenti tecnici e dei dubbi espressi dagli opponenti, il Governo italiano non è stato in grado di fornire una spiegazione soddisfacente e convincente (§125). In conclusione, la Corte ha quindi riscontrato una violazione dell’art. 2 Cedu, sia sotto il profilo procedurale che sotto quello sostanziale.
Riferimenti bibliografici: A. Faina, Sulle possibili ricadute domestiche dello standard probatorio della Corte Europea in materia di eventi lesivi occorsi in ambiti di conoscenza esclusiva delle autorità, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2024, 1, pp. 363 e ss.; F. E. Manfrin, Violazione degli obblighi di protezione della vita e d’indagine: un recente caso di “frontiera” in materia di art. 2 Cedu, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2023, 2, pp. 804 e ss.; M. Nicolini, Adempimento degli obblighi di protezione della vita di un militare suicidatosi a seguito di vessazioni subite dai coscritti: una pronuncia (tra le ultime) della Corte Edu contro la Federazione Russa, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2022, 3, pp. 1372 e ss.
ART. 3 CEDU
C. eur. dir. uomo, Grande Camera, 11 dicembre 2025, Tsaava et al. c. Georgia
Trattamenti inumani e degradanti – Utilizzo di proiettili di gomma (“proiettili a impatto cinetico”) al fine di disperdere una manifestazione – Necessità di una regolamentazione stringente da parte degli Stati sull’uso di proiettili di gomma durante le manifestazioni – Enunciazione dei requisiti minimi che devono essere rispettati dagli ordinamenti domestici – Indagini penali inefficaci – Violazione.
Il caso riguarda la dispersione da parte della polizia di una manifestazione antigovernativa nella notte tra il 20 e il 21 giugno 2019 davanti al palazzo del Parlamento a Tbilisi. La manifestazione, che contava circa 12.000 partecipanti ed era sorvegliata da circa 5.000 agenti di polizia, era stata scatenata dalla presenza di un membro di spicco della Duma russa che sedeva alla presidenza del Parlamento georgiano e teneva un discorso in russo nell'ambito di una sessione dell’Assemblea interparlamentare sull’ortodossia (§14). La protesta, svoltasi inizialmente in modo pacifico, sfociava in un confronto violento quando i manifestanti tentavano di varcare il cancello del Parlamento, sorvegliato da un cordone di polizia (§20). La polizia utilizzava dapprima manganelli e scudi per contenere i manifestanti, disperdendo così la maggior parte della folla (§22). Alcune ore dopo, un numero compreso tra i 300 e i 1.000 individui tentava nuovamente di penetrare il cordone della polizia: in questo contesto, i manifestanti sottraevano parte delle dotazioni della polizia, scagliavano bottiglie di plastica e sassi contro gli agenti, ed isolavano alcuni di questi allontanandoli dal cordone ed aggredendoli (§30). A questo punto, la polizia cominciava ad adoperare gas lacrimogeni, con cui riuscivano a sgomberare quasi completamente l’area antistante il Parlamento (§33). Pochi minuti dopo, le forze dell’ordine iniziavano a sparare proiettili di gomma (“proiettili a impatto cinetico”) contro la folla, in combinazione con cannoni ad acqua e gas lacrimogeni (§34-41). All’esito degli scontri, oltre 200 persone rimanevano ferite, tra cui 80 agenti di polizia e 40 giornalisti (§43). Le autorità georgiane aprivano immediatamente delle indagini relativamente a tutti gli incidenti occorsi (§107), nell’ambito delle quali la Procura richiedeva inter alia a varie organizzazioni non governative di fornire informazioni, documenti e report relativi a possibili violazioni dei diritti umani in contesti di contenimento di manifestazioni (§115). L’indagine veniva assegnata nel 2024 al Servizio di Indagine Speciale (SIS), un organo dedicato ad accuse di maltrattamenti ed abusi di autorità commessi da personale di law-enforcement ed altri pubblici ufficiali (§141), ma non dava ad oggi alcun esito. I ricorrenti adivano dunque la Corte Edu, lamentando la violazione degli artt. 3, 10, 11, 13 e 38 della Convenzione: ad esito del procedimento, svoltosi dinnanzi alla sez. V, la Camera constatava una violazione del volet procedurale dell’art. 3 Cedu, mentre si asteneva dal pronunciarsi rispetto al volet sostanziale (§7). I ricorrenti presentavano quindi una richiesta di rinvio alla Grande Camera ex art. 43 Cedu (§8). Nella decisione in esame, la Grande Camera ha aderito all’interpretazione della Camera relativamente agli aspetti procedurali dell’art. 3 della Convenzione (§295). In particolare, ha rimarcato che – al fine di essere efficaci ai sensi della Convenzione – le indagini relative all’uso della forza su larga scala da parte della polizia devono: (a) includere un’analisi sistematica degli eventi; (b) comprendere una valutazione della base legale, pianificazione ed esecuzione dell’operazione di polizia; (c) determinare se vi siano responsabilità riconducibili ai soggetti in carico della pianificazione e del controllo dell’operazione (§296). Nel caso di specie, a oltre cinque anni dall’apertura delle indagini, non vi è stato alcun accertamento esaustivo dei fatti (§297). Con riferimento all’aspetto sostanziale dell’art. 3 Cedu, la Grande Camera ha ricordato che i principi relativi all’uso della forza per disperdere manifestazioni possono essere riassunti come segue: (a) per essere compatibile con la Convenzione, l’uso della forza da parte delle autorità deve essere indispensabile e non eccessivo; (b) la valutazione di necessità e proporzionalità non deve essere generica, ma riferita alla situazione specifica di ciascun ricorrente, alla luce della natura, caratteristiche e grado della forza applicata, la serietà di eventuali lesioni e le esatte circostanze in cui le lesioni sono state causate (in particolare se l’uso della forza è stato reso strettamente necessario da parte della vittima per via della propria condotta); (c) se siano state adottate misure per regolamentare e organizzare l’operazione in questione in modo tale da ridurre al minimo il rischio di gravi lesioni fisiche ai manifestanti, ai giornalisti che coprono gli eventi e ai passanti; (d) a meno che le autorità non debbano reagire senza una preparazione preventiva, esse dovrebbero dar prova di pazienza e tolleranza prima di cercare di disperdere una folla che non rappresenta un pericolo per l’ordine pubblico e non sta compiendo atti di violenza; (e) tali operazioni di polizia – specialmente quando comportano l’uso di armi meno letali, come idranti, gas lacrimogeni, granate lacrimogene e proiettili a impatto cinetico – devono essere sufficientemente delimitate dal diritto interno, nell’ambito di un sistema di garanzie adeguate ed efficaci contro azioni arbitrarie, uso improprio della forza e incidenti evitabili (§327). Alla luce di questi parametri, il Governo non ha presentato prove tali da dimostrare che le lesioni riportate dai ricorrenti fossero una conseguenza inevitabile delle loro condotte, né che l’uso dei proiettili di gomma fosse necessario e proporzionato alle circostanze (§336). Per quanto riguarda, invece, la regolamentazione dell’arma specifica, la Grande Camera ha ricordato che le precedenti decisioni relative all’uso di armi non letali – in particolare spray al pepe, granate lacrimogene, gas lacrimogeni, proiettili ad impatto cinetico, cannoni ad acqua, proiettili a vernice e granate a effetto esplosivo – hanno consentito alla Corte di identificare due principi guida. In primis, il quadro giuridico nazionale deve stabilire linee guida chiare e sufficientemente dettagliate, adeguate alle caratteristiche dell’arma specifica in questione e ai rischi specifici per la salute associati al suo utilizzo, sulle circostanze in cui tali armi possono essere utilizzate e sulle modalità di utilizzo, in conformità con gli standard internazionali; in particolare, le linee guida devono prevedere che tali armi siano utilizzate in modo sicuro e vietare che vengano usate in modo da causare morte o lesioni. In secondo luogo, il quadro giuridico nazionale deve prevedere garanzie adeguate ed efficaci contro azioni arbitrarie, abusi e incidenti evitabili nell’uso di tali armi (§339). Con riferimento specifico ai proiettili di gomma, in virtù dei parametri definiti da fonti internazionali quali le Linee guida delle Nazioni Unite sui diritti umani relative all’uso di armi meno letali nelle attività di law-enforcement, le raccomandazioni dell’Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), dell’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, della Commissione per gli affari giuridici e i diritti umani dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, la Grande Camera ha stabilito che gli ordinamenti domestici devono come minimo stabilire i seguenti requisiti: (a) che i proiettili a impatto cinetico siano utilizzati solo come ultima risorsa, in risposta a minacce concrete e imminenti alla vita o all’incolumità fisica; (b) che siano impiegati solo in modo mirato, e non come mezzo di controllo generale della folla, e in modo tale (tenendo debitamente conto delle caratteristiche tecniche del modello utilizzato) da ridurre al minimo il rischio per la vita e la salute della persona presa di mira; (c) che non vengano utilizzati proiettili multipli (a causa della loro intrinseca imprecisione) e proiettili contenenti metallo (a causa della loro maggiore capacità di causare lesioni gravi); (d) che il loro utilizzo sia preceduto da un adeguato avvertimento, a meno che tale avvertimento non sia chiaramente impossibile; (e) che i proiettili a impatto cinetico siano utilizzati solo da agenti delle forze dell’ordine che abbiano ricevuto un’adeguata istruzione e formazione, non solo sulle caratteristiche tecniche dei proiettili, ma anche sui rischi che essi possono comportare per la vita e la salute; (f) che l’uso di proiettili a impatto cinetico sia soggetto, per quanto possibile, a una rigorosa catena di comando e controllo (§342). Poiché, nel caso di specie, la Grande Camera ha riscontrato una violazione di tutti i suddetti principi, essa ha dichiarato una violazione anche del volet sostanziale dell’art. 3 Cedu.
Riferimenti bibliografici: M. Falcone, Uso letale della forza nelle operazioni di law enforcement: tra necessità oggettiva e percezione soggettiva, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2025, 2, pp. 649 e ss.; I. Giugni, Esercizio legittimo della forza e obbligo di formazione degli agenti statali, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2022, 3, pp. 1365 e ss.; C. Cataneo, L’intervento dell’autorità di pubblica sicurezza al fine di disperdere una riunione pacifica non autorizzata integra una violazione dell’art. 11 Cedu, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2021, 1, pp. 311 e ss.; C. Mostardini, Sull’uso letale della forza da parte degli agenti statali: tra obblighi convenzionali e prospettive nazionali, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2017, 4, pp. 1567 e ss.
C. eur. dir. uomo, sez. V, 4 dicembre 2025, Fernandez Iradi c. Francia
Trattamenti inumani e degradanti – Mancato accesso a cure mediche durante l’esecuzione della pena detentiva – Compatibilità del mantenimento del regime di detenzione in caso di sclerosi multipla – Violazione.
Il ricorrente, affetto da sclerosi multipla, adiva la Corte Edu lamentando l’incompatibilità della sua detenzione con il proprio stato di salute, in violazione dell’art. 3 della Convenzione. In particolare, il ricorrente veniva posto in detenzione nel 2003 e condannato nel 2008 ad una pena effettiva di trent’anni (§4). Nel 2012, riceveva una diagnosi di sclerosi multipla, sulla base della quale richiedeva una sospensione della pena (§§6-7), che veniva accolta dal Tribunale per l’Applicazione della Pena, ma poi rigettata in appello (§9). La Corte d’Appello riteneva infatti che la struttura detentiva in cui era collocato il ricorrente fosse idonea per il tipo di trattamento richiesto dalla sua patologia, e che sarebbe stata l’amministrazione penitenziaria a dover assicurare una presa in carico effettiva del paziente, secondo le raccomandazioni fornite dai medici (§11). Fernandez Iradi ricorreva contro la decisione in Cassazione, che, accogliendo i motivi sollevati, rinviava la questione alla Corte d’Appello, poiché quest’ultima non aveva verificato se le prescrizioni mediche potessero effettivamente essere messe in atto da parte dell’amministrazione penitenziaria (§12). In seguito a tale verifica, la Corte d’Appello tuttavia rigettava nuovamente la domanda di sospensione della pena (§13). A febbraio 2018, il ricorrente mostrava nuove lesioni midollari, dovute inter alia ad un’efficacia sub-ottimale delle cure ricevute: alla luce di tali sviluppi, il medico curante prescriveva il passaggio ad una terapia di seconda linea, comprensiva di iniezioni mensili da effettuare in centri ospedalieri specializzati, sedute psicologiche e sedute di fisioterapia tre volte alla settimana (§15). Il ricorrente presentava pertanto una nuova richiesta di sospensione della pena, supportata dal medico responsabile e dalla direzione della struttura detentiva (§19): ancora una volta, la sospensione veniva concessa dal Tribunale ma, in seguito ad appello, rigettata (§24). Chiamata a valutare la compatibilità della perdurante detenzione in carcere con l’art. 3 della Convenzione, alla luce dello stato di salute del ricorrente, la Corte Edu ha ricordato innanzitutto che lo Stato è tenuto ad assicurarsi che il detenuto sia in condizioni di scontare la propria pena ed altresì somministrargli le cure mediche necessarie (§52). Invero, in uno Stato di diritto, “la capacità di sopportare una detenzione è la condizione affinché l’esecuzione della pena possa essere perseguita” e, pertanto, in condizioni particolarmente gravi, “una buona amministrazione della giustizia penale esige che vengano prese delle misure di natura umanitaria” (§53). In particolare, nei casi eccezionali in cui lo stato di salute del detenuto sia assolutamente incompatibile con la sua detenzione, l’art. 3 della Convenzione ne impone la liberazione. Pertanto, è fondamentale che l’amministrazione sia in grado di garantire una terapia consona alla diagnosi, da valutarsi secondo i parametri di diligenza e frequenza delle cure (§54). Inoltre, il livello di cure prestato ai detenuti deve essere di livello paragonabile a quello che lo Stato si impegna a fornire all’insieme della popolazione, una valutazione ai fini della quale le singole giurisdizioni nazionali sono meglio posizionate rispetto ad organi sovranazionali. La Corte Edu ha quindi chiarito che l’oggetto della decisione non sarebbe stato la definizione di un livello di cure minime per tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa, ma piuttosto se le autorità francesi nel caso di specie avessero rispettato la propria obbligazione positiva di garantire in modo adeguato il diritto alla salute del ricorrente (§56). Venendo al merito, la Corte Edu ha innanzitutto osservato che la legittimità del mantenimento in detenzione del ricorrente era stata subordinata dagli stessi giudici nazionali alla concreta capacità, da parte dell’amministrazione penitenziaria, di assicurare l’effettiva esecuzione delle cure prescritte. Osservando che – nonostante il medico curante avesse prescritto delle visite neurologiche annuali – non era stata fissata alcuna visita neurologica tra novembre 2019 e marzo 2022 (§66), e che le sedute di fisioterapia non erano state effettuate secondo le prescrizioni mediche (§67), la Corte Edu ha ritenuto che il mancato accesso alle cure mediche abbia comportato una violazione dell’art. 3 Cedu (§70).
Riferimenti bibliografici: L. Pressacco, Presupposti di applicazione dell’art. 41-bis ord. penit. e condizioni di salute del detenuto, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2019, 1, pp. 669 e ss.; P. Bernardoni, Dalla Corte di Strasburgo nuovi criteri in materia di condizioni detentive ed art. 3 Cedu?, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2017, 1, pp. 345 e ss.
ART. 6 CEDU
C. eur. dir. uomo, sez. IV, 9 dicembre 2025, Stephan Kucera c. Austria
Equità processuale – diritto a un’udienza pubblica – svolgimento virtuale dell’udienza tramite videoconferenza nel corso della pandemia di COVID-19 – pieno rispetto delle garanzie difensive, date le circostanze del caso – informazioni sulle modalità di svolgimento dell’udienza adeguatamente accessibili al pubblico – non violazione
Il caso riguarda un procedimento amministrativo-penale avviato su istanza del ricorrente, titolare di un locale di scommesse, il quale si era opposto all’applicazione di una sanzione di seimila seicento euro per violazione della legge sul gioco d’azzardo (convertibile in cinque giorni e quattordici ore di reclusione in caso di mancato pagamento). Il ricorrente lamenta, in particolare, la violazione dei principi di equità processuale, poiché l’udienza di fronte al Tribunale amministrativo regionale di Vienna si era svolta in modalità virtuale, tramite lo strumento della videoconferenza, sulla base della normativa speciale emessa nel corso della pandemia da Covid-19. La C. eur. dir. uomo ha respinto tali doglianze, distinguendo tre diversi profili: a) il diritto a partecipare personalmente all'udienza; b) il diritto a un'udienza pubblica; c) il diritto a usufruire di una difesa tecnica effettiva (§ 40). Sul primo versante, i giudici di Strasburgo hanno riconosciuto che lo svolgimento dell’udienza tramite videoconferenza era giustificato dalla necessità di contenere l’emergenza sanitaria e trovava un preciso fondamento normativo nella normativa speciale adottata nel corso della pandemia (§ 60). D’altra parte, la difesa ha potuto esporre al tribunale competente i propri argomenti e porre domande ai testimoni, seppur in un ambiente virtuale (§ 63). Infine, i problemi tecnici audio, di cui il verbale d’udienza fa espressa menzione, sono stati risolti tempestivamente, senza che l’esercizio del diritto di difesa fosse irrimediabilmente pregiudicato (§ 64). Per quanto concerne il secondo aspetto, le autorità nazionali hanno posto in essere misure compensative sufficienti per garantire che il pubblico fosse adeguatamente informato circa il «luogo virtuale» di svolgimento dell’udienza e le modalità di accesso alla videoconferenza in questione (§ 77). In tale contesto, i giudici alsaziani hanno colto l’occasione per precisare che il carattere pubblico dell’udienza è un diritto che spetta in primo luogo alle parti in causa, mentre la Convenzione europea non garantisce un diritto indiscriminato del quisque de populo di partecipare alle udienze. Di conseguenza, la necessità di utilizzare dispositivi elettronici per assistere all’udienza non costituisce un fattore di per sé idoneo a pregiudicare l’equità processuale (§ 78). Infine, per quanto riguarda il profilo della difesa tecnica, la Corte europea ha osservato che il Tribunale amministrativo di Vienna non aveva obbligato il ricorrente e il suo avvocato a collegarsi all'udienza virtuale da luoghi separati, né aveva imposto misure tali da impedire la comunicazione riservata tra il ricorrente e il suo difensore, che avrebbe potuto svolgersi tramite una linea telefonica dedicata o un servizio di messaggistica istantanea (§ 83). (Luca Pressacco)
C. eur. dir. uomo, sez. IV, 16 dicembre 2025, Vekua c. Georgia
Equità processuale – presunzione d’innocenza – utilizzo nel procedimento amministrativo di elementi raccolti durante il procedimento penale, conclusosi con l’archiviazione per il decorso del termine di prescrizione – nessuna affermazione di responsabilità penale in sede amministrativa – nuova valutazione degli elementi precedentemente raccolti, nel contraddittorio tra le parti – non violazione
La vicenda processuale riguarda una cittadina georgiana accusata di aver ottenuto fraudolentemente la registrazione del titolo di proprietà di un terreno mediante l’utilizzo di un documento falsificato. Il procedimento penale si chiudeva con l’archiviazione nella quale il pubblico ministero, pur riconoscendo il decorso del termine di prescrizione del reato, affermava che l’odierna ricorrente aveva commesso una frode aggravata. Nel successivo procedimento amministrativo, le corti interne sancivano l’illegittimità del provvedimento di registrazione del titolo di proprietà, facendo riferimento anche agli elementi raccolti nelle indagini preliminari e illustrati dal pubblico ministero nella già menzionata decisione di archiviazione. Alla luce di tali premesse, la ricorrente lamentava la violazione del principio della presunzione d’innocenza, nel suo “secondo significato”. Come noto, quest’ultimo è volto a proteggere le persone che siano state assolte da un'accusa penale (o il cui procedimento penale sia stato archiviato) dal rischio di essere trattate dai funzionari pubblici e autorità giudiziarie come se fossero effettivamente colpevoli del reato ipotizzato. I giudici alsaziani hanno respinto tale ricostruzione. La C. eur. dir. uomo ha osservato che, all’esito del procedimento amministrativo, le autorità nazionali hanno affermato che un documento pubblico era stato falsificato e che la ricorrente lo aveva consapevolmente utilizzato a suo vantaggio, senza però mai spingersi sino al punto di affermare la sua responsabilità per il reato di frode (§ 46). Si trattava, inoltre, di un procedimento amministrativo, volto specificamente a determinare se il provvedimento amministrativo contestato fosse illegittimo e, in tale contesto, le autorità nazionali competenti hanno effettuato una rivalutazione complessiva delle prove, nel contraddittorio tra le parti interessate (ibidem). Viste le circostanze, la Corte di Strasburgo ha escluso la violazione dell’art. 6 § 2 Cedu, affermando che le motivazioni addotte dai tribunali amministrativi – sebbene espresse con un linguaggio non sempre felice e coerente – non potevano essere ragionevolmente interpretate come un'affermazione di responsabilità penale a carico della ricorrente. (Luca Pressacco)
Riferimenti bibliografici: M. Pisati, Archiviazione, confisca e presunzione d’innocenza, in Riv. it. dir. proc. pen., n. 1/2025, p. 366; S. Basilico, Impugnazione per condanna ai soli fini civili: limiti e compatibilità con la presunzione di innocenza, in Riv. it. dir. proc. pen., 2022, p. 551; P. Zoerle, Presunzione d’innocenza e procedimenti disciplinari, in Riv. it. dir. proc. pen., 2021, p. 1156; F. Zacchè, Archiviazione del procedimento per amnistia e giudizio d’innocenza, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, p. 870
ART. 8 CEDU
C. eur. dir. uomo, sez. V, 18 dicembre 2025, Černý e altri c. Repubblica Ceca
Diritto al rispetto della vita privata e familiare – sequestro e analisi forense del telefono cellulare di un soggetto sottoposto ad indagini, contenente comunicazioni confidenziali con i propri difensori, concernenti la strategia difensiva – assenza di procedure specifiche per l'esame dei dispositivi elettronici contenenti informazioni protette dal segreto professionale – assenza di un rimedio giurisdizionale effettivo rispetto alle violazioni del segreto professionale – violazione
La pronuncia qui segnalata trae origine dal ricorso presentato a Strasburgo da cinque avvocati. Questi ultimi avevano assunto la difesa di un soggetto sottoposto a indagini preliminari in due diversi procedimenti per ipotesi di associazione a delinquere, corruzione ed evasione fiscale. Nel corso di una perquisizione domiciliare, venivano sequestrati lo smartphone e il tablet del soggetto in questione, contenenti – tra le altre cose – la corrispondenza intrattenuta con i suoi avvocati, varie bozze di memorie difensive, appunti sulla strategia legale, annotazioni sulle domande da porre ai testimoni ed altro materiale protetto dal segreto professionale. Tutti questi dati venivano estratti dai dispositivi tramite perizia e inseriti nel fascicolo processuale, dove permanevano fino alla conclusione della vicenda giudiziaria. Chiamata a pronunciarsi sulla vicenda, la Corte di Strasburgo ha stabilito, in primo luogo, che l'inserimento nel fascicolo del procedimento di comunicazioni privilegiate dei ricorrenti con il loro cliente, sequestrate in precedenza dai dispositivi elettronici di quest'ultimo, costituisce un’ingerenza nel diritto alla riservatezza dei difensori, tutelato dall’art. 8 Cedu. Per quanto concerne la giustificazione di tale ingerenza e la sua necessità in una società democratica, i giudici alsaziani hanno constatato che la legge che disciplina l'estrazione di dati dai dispositivi elettronici sequestrati non contempla alcuna garanzia procedurale, volta a salvaguardare la riservatezza delle comunicazioni tra avvocato e cliente (§ 70). Poiché la normativa interna non prevede alcuna procedura specifica e prevedibile per vagliare i dati e discernere il materiale privilegiato contenuto nei supporti elettronici da altre informazioni potenzialmente rilevanti, la Corte di Strasburgo ha dunque concluso per la violazione delle garanzie convenzionali (§ 72). Inoltre, è stata riconosciuta anche la violazione dell’art. 13 Cedu. I ricorrenti, invero, avevano ottenuto un risarcimento del danno morale subito, all’esito di una lunga disputa giudiziaria instaurata in sede civile. Non era, invece, stato possibile ottenere un ordine di rimozione dal fascicolo o di distruzione del materiale protetto dal segreto professionale, sebbene questi fossero gli unici rimedi realmente efficaci rispetto alle violazioni riscontrate nel caso di specie (§ 81). (Luca Pressacco)
Riferimenti bibliografici: S. Basilico, Lo smartphone sequestrato contiene corrispondenza con un difensore: che fare?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2021, p. 757; V. Vasta, Indagini bancarie sul conto corrente del difensore e diritto alla privatezza, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, p. 1204.
ART. 1 PROT. ADD. CEDU
C. eur. dir. uomo, sez. I, 11 dicembre 2025, Diaco e Lenchi c. Italia
Tutela della proprietà privata – mancata esecuzione da parte delle autorità, entro un termine ragionevole, delle ordinanze di pagamento delle indennità ai ricorrenti avvocati a titolo di assistenza legale - violazione
Nella pronuncia segnalata, la Corte di Strasburgo ha condannato l’Italia per la violazione dell’art. 1 Prot. n. 1 Cedu (diritto di proprietà) con riferimento al cronico e sistematico ritardo nei pagamenti a favore dei difensori operanti in regime di patrocinio a spese dello Stato in procedimenti sia penali, sia civili. Data la rilevanza della pronuncia in questione, si rinvia per un’analisi puntuale alla scheda già pubblicata in questa Rivista.