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16 Gennaio 2026


Osservatorio Corte EDU: novembre 2025

Selezione di pronunce rilevanti per il sistema penale



A cura di Francesco Zacché e Stefano Zirulia

Il monitoraggio delle pronunce è stato curato, questo mese, da Candida Mistrorigo (artt. 3 e 8 Cedu) e Michele Pisati (art. 6 Cedu).

 

In novembre abbiamo selezionato pronunce relative a: uso della forza di polizia e successiva conduzione delle indagini sull’accaduto (art. 3 Cedu); diritto alla partecipazione al giudizio d’appello (art. 6 Cedu); mancata riapertura del processo a seguito della condanna da parte della Corte edu (art. 6 Cedu); diffamazione a mezzo stampa (art. 8 Cedu); garanzie procedurali dell’ammonimento questorile per stalking (art. 8 Cedu).

 

ART. 3 CEDU

C. eur. dir. uomo, Sez. II, 25 novembre 2025, Akan c. Turchia

Manifestazioni – uso della forza – bomboletta lacrimogena – grave lesione fisica – mancata indagine sui responsabili di alto livello – violazione

Il caso riguarda la lesione grave subita dal ricorrente durante le manifestazioni del 1° maggio 2013 a Istanbul e il rifiuto di indagare i “responsabili di alto livello” (Governatore H.A.M. e capo della Sicurezza H.Ç.). Colpito all’occhio da gas lacrimogeno lanciato incontrollatamente vicino a piazza Taksim, perse la vista. Denunciò agenti e superiori. Per prima cosa, l’accusa separò l’indagine contro gli agenti di polizia dall’indagine contro i funzionari di alto livello. L’indagine contro il Governatore e il capo della Direzione della Sicurezza fu trasmessa all’Ufficio del Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione, che a sua volta inviò il caso al Ministero dell’Interno per un’indagine preliminare ai sensi della legge n. 4483 sulla perseguibilità dei funzionari pubblici. Nel novembre 2013 il Ministero dell’Interno decise di non procedere con la denuncia penale contro H.A.M. e H.Ç., affermando che le autorità statali avevano chiaramente indicato i luoghi in cui si potevano tenere le manifestazioni e che l’uso di gas lacrimogeno e acqua pressurizzata da parte della polizia per disperdere la folla era stato proporzionato. La Corte europea ha affermato che, sebbene non disponga di informazioni sufficienti per concludere definitivamente che l’uso della forza da parte delle forze di sicurezza durante le manifestazioni facesse parte di una strategia deliberata delle autorità statali, tale affermazione poteva essere valutata solo attraverso un’indagine effettiva volta a stabilire il grado di responsabilità dei due alti funzionari negli eventi che hanno causato la lesione del ricorrente. La Corte ha rilevato che le autorità statali avevano l’obbligo di condurre un’indagine contro H.A.M. e H.Ç., capace di identificare eventuali carenze nella pianificazione e nell’organizzazione dell’intervento di polizia durante le manifestazioni del 1° maggio 2013 e di valutare le affermazioni del ricorrente relative alla loro responsabilità per l’uso della forza che ha causato la sua lesione (§59) e che, nel caso in esame, nessuna indagine di questo tipo è stata condotta a causa dell’applicazione del meccanismo di autorizzazione preventiva previsto dalla legge turca. La Corte ha sottolineato che l’applicazione della legge in esame costituisce di per sé una violazione dell’obbligo procedurale dello Stato, a causa della mancanza di indipendenza delle autorità investigative, dell’assenza di una partecipazione effettiva dei singoli e dell’inadeguatezza del controllo giurisdizionale sulle decisioni delle autorità investigative. In conclusione, la Corte ha ritenuto che ci sia stata una violazione dell’articolo 3 della Convenzione nel suo aspetto procedurale (§66). (Candida Mistrorigo)

Riferimenti bibliografici: C. Mostardini, Sull'uso letale della forza da parte degli agenti statali: tra obblighi convenzionali e prospettive nazionali, in Riv. It. Dir. Pen. Proc., 2017, 4, pp 1567 ss. ; I. Giugni, Esercizio legittimo della forza e obbligo di formazione degli agenti statali, in Riv. It. Dir. Pen. Proc., 2022, 3, pp. 1365 ss.; M. Falcone, Uso letale della forza nelle operazioni di law enforcement: tra necessità oggettiva e percezione soggettiva, , in Riv. It. Dir. Pen. Proc., 2025, 1, pp. 649 ss.

 

ART. 6 CEDU

C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 4 novembre 2025, Vasile Rusu c. Romania

Equità processuale – diritto di partecipare al giudizio di appello – non violazione

Il ricorrente sostiene la sussistenza di una violazione del proprio diritto di partecipare e difendersi personalmente nel giudizio di appello concluso con la conferma della sentenza di condanna nei suoi confronti (art. 6 § 1 e § 3, lett. c, Cedu). In particolare, lamenta il rigetto della sua richiesta di rinvio  dell’udienza giustificata dall’asserita impossibilità di raggiungere il luogo del processo (§ 44). La Corte richiama, in via preliminare, il consolidato orientamento secondo cui il diritto dell’imputato di comparire personalmente, che costituisce la premessa necessaria per l’esercizio del diritto di autodifesa, non può subire un indiscriminato affievolimento nelle fasi d’impugnazione, sicché si può procedere in absentia solo nei confronti dell’imputato che abbia rinunciato in modo espresso ed inequivoco alla presenza o si sia sottratto volontariamente al processo (§ 58). Si è, peraltro, precisato che il diritto alla presenza si correla al diritto di essere informati della data, dell’ora e del luogo delle udienze in modo da avere tempo sufficiente per poter comparire e difendersi in modo effettivo (§ 62). Su queste premesse, la Corte rigetta il ricorso poiché, nel caso concreto, l’imputato, pur non avendo rinunciato al suo diritto di presenziare al giudizio di appello, era stato debitamente informato dello svolgimento delle udienze, come dimostrato dalla richiesta di rinvio (§ 72), e tale richiesta era da considerarsi meramente dilatoria, cioè non compatibile con la reale volontà di partecipare in modo attivo al processo (§ 75). (Michele Pisati)

Riferimenti bibliografici: H. Belluta, Corte europea e giudizio in absentia: senza conoscenza effettiva e rimedi efficaci, il processo è unfair, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, 3.

 

C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 13 novembre 2025, Abo c. Turchia

Equità processuale – mancata riapertura del processo a seguito della condanna da parte della Corte edu – durata irragionevole del procedimento riguardante la richiesta di riapertura del processo – violazione

Il ricorrente richiede ai giudici nazionali la riapertura del procedimento penale a suo carico a seguito della condanna da parte della Corte edu per la violazione dell’equità processuale in tale procedimento, sotto i profili del diritto all’assistenza difensiva e della ragionevole durata del processo (cfr. C. eur. dir. uomo, com. sez. II, 26 novembre 2013, Davut Abo c. Turchia). A fronte del rigetto della richiesta, motivato in via principale dalla ritenuta superfluità della riapertura del processo per rimediare alle violazioni riscontrate dai giudici di Strasburgo, il ricorrente si rivolge di nuovo alla Corte edu lamentando una violazione dell’art. 6 § 1 Cedu (§ 45). La Corte esamina il ricorso alla luce dell’indirizzo consolidato secondo cui le garanzie di cui all’art. 6 Cedu riguardano anche i procedimenti che decidono sulle richieste di riapertura dei processi penali volte ad eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalle violazioni accertate dalla medesima Corte (§ 67). Nel caso concreto, si rileva, in primis, che il provvedimento di rigetto della richiesta di riapertura del procedimento era insufficientemente motivato, poiché caratterizzato da asserzioni generiche e non individualizzate sulla situazione del richiedente (§ 90). In secondo luogo, si ravvisa la durata irragionevole della stessa procedura riguardante la richiesta di riapertura del procedimento penale, conclusa dopo più di due anni a causa dell’inerzia dei giudici nazionali (§ 106). Di qui, l’accoglimento del ricorso. (Michele Pisati)

Riferimenti bibliografici: volendo, M. Pisati, L’equità delle procedure di “riapertura” del procedimento penale in seguito alla violazione dell’art. 3 Cedu, in Riv. it. dir. proc. pen., 2024, 1.

 

ART. 8 CEDU

C. eur. dir. uomo, Sez. V, 6 novembre 2025, Baena Salamanca c. Spagna

Vita privata – diffamazione a mezzo stampa – diritto di critica – margine di apprezzamento non superato – non violazione

Il caso riguarda il presunto mancato bilanciamento da parte dei tribunali nazionali tra i diritti concorrenti (articoli 8 e 10 della Convenzione) nel procedimento per diffamazione intentato dalla ricorrente, offrendo una protezione insufficiente al diritto della ricorrente di tutelare la propria reputazione. La ricorrente, medico legale, nel 2012 redasse un rapporto sullo stato di salute di B. – affetto da cancro renale metastatico, membro di un gruppo terroristico e condannato a trent’anni di reclusione – per un procedimento di liberazione condizionale per motivi di salute, basandosi su documentazione medica senza esaminarlo personalmente. Il 30 agosto 2012 il tribunale di sorveglianza ordinò la liberazione condizionale, fondandosi principalmente sul suo rapporto e su uno dell’ospedale. Il pubblico ministero ricorse invano. Il quotidiano El País pubblicò un articolo affermando che la perita aveva “ignorato l’ordine del giudice di esaminare il detenuto”, citando un’ordinanza giudiziale. La ricorrente contestò, negando di aver ricevuto comunicazione formale e apprendendone solo dall’articolo; ciò fu confermato dall’assenza di notifica ufficiale, pur con deposito nel fascicolo. Rifiutata la rettifica, promosse azione civile per diffamazione. Il primo giudice rigettò la domanda per verifica adeguata del giornalista. In appello, i giudici diedero ragione alla ricorrente, sostenendo che il giornale non fosse stato sufficientemente diligente nel controllo della veridicità della notizia. La Corte Suprema spagnola annullò, ritenendo corrette le asserzioni e ragionevole la presunzione di trasmissione dell’ordinanza. La Corte europea ha ritenuto che i tribunali nazionali avessero riconosciuto il contrasto tra le disposizioni del diritto interno e i principi tutelati dalla Convenzione, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della reputazione. La Corte ha affermato poi che le dichiarazioni contenute nell'articolo di El País erano idonee a danneggiare gravemente la reputazione professionale della ricorrente e a screditarla agli occhi del pubblico (§108). Tuttavia, nel valutare se i tribunali nazionali avessero raggiunto un giusto equilibrio tra i diritti concorrenti tutelati dalla Convenzione, la Corte ha rilevato che la liberazione condizionale di B. e le circostanze in cui tale liberazione era stata ordinata erano una questione di grave interesse pubblico (§122 ss.). Inoltre, come medico legale che agiva nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali, la ricorrente era soggetta a limiti più ampi di critica accettabile rispetto ai privati cittadini (§126). Si è osservato che l’articolo contestato riportava due fatti, ovvero che il tribunale nazionale aveva ordinato che B. fosse sottoposto a esame medico e che la ricorrente aveva preparato il suo rapporto giudiziario da documenti medici esistenti e non da un esame personale del detenuto. Di conseguenza i giudici hanno ritenuto che, sebbene fosse deplorevole che non fossero stati compiuti sforzi per qualificare quale vero o falso l’assunto che la ricorrente avesse “ignorato” l’ordinanza del giudice, dato che entrambe le parti riconoscevano che non vi erano prove che l’ordinanza del 17 agosto 2012 fosse stata effettivamente comunicata alla clinica medico-legale o alla ricorrente, i tribunali nazionali avessero comunque condotto un bilanciamento ragionevole tra i due diritti in conformità con i criteri stabiliti dalla Corte per tale scopo (§140). Si è pertanto concluso che lo Stato convenuto non avesse violato l'articolo 8 della Convenzione. (Candida Mistrorigo)

 

C. eur. dir. uomo, Comitato (Sez. I), 13 novembre 2025, Garagounis c. Italia

Vita privata – ammonimento del questore – assenza di partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo – mancata audizione preliminare – insufficiente motivazione dell'urgenza – violazione

Il caso riguarda la portata delle garanzie procedurali relative all’ammonimento imposto al ricorrente dal questore di Roma inaudita altera parte. Il 17 marzo 2015, ritenendosi vittima di condotte di stalking, M.F. richiese l’ammonimento del ricorrente ai sensi dell’art. 8 d.l. n. 11/2009 (conv. l. n. 38/2009). Il 24 aprile 2015 il questore emise il provvedimento, ingiungendo al ricorrente di astenersi da comportamenti persecutori verso la lesa e i suoi congiunti, senza previa notifica dell’apertura del procedimento né audizione, per “celerità della misura amministrativa” e “urgenza di proteggere l’integrità della parte lesa” (art. 7, co. 1, l. n. 241/1990). Il ricorrente ricorse contestando l’assenza di audizione. Il prefetto confermò, motivando con l’urgenza di tutelare la lesa da ulteriori atti persecutori. Il TAR Lazio (dicembre 2015) respinse il ricorso, stabilendo che i termini procedimentali dovevano garantire la denuncia della lesa senza comprometterne l’obiettivo dissuasivo. Il Consiglio di Stato (ottobre 2022) confermò la sentenza del TAR, argomentando che, data la natura preventiva dell’ammonimento, non era utile né informare né sentire l’autore di comportamenti pregiudizievoli ripetuti e continui, per ragioni di urgenza emerse dai fatti accertati. La Corte europea ha osservato che l’approccio giurisprudenziale delle giurisdizioni amministrative seguito nel caso di specie è in contraddizione con i principi sanciti dal proprio precedente Giuliano Germano c. Italia (2023). La Corte ha inoltre rilevato che, secondo la giurisprudenza prevalente, i procedimenti di prevenzione degli atti persecutori, a causa della loro natura preventiva, devono sempre essere considerati urgenti: ciò significa che l'articolo 7 della legge n. 241/1990 – che prevede l’obbligo di notificare alla persona destinataria dell’ammonimento l’apertura di un procedimento amministrativo – non si applica e che tale obbligo generalmente non è rispettato nell'ambito di tali procedimenti. La Corte ha osservato che tale approccio è in contraddizione con l’articolo 8 della Convenzione (§18), secondo cui il questore può decidere se si possa derogare al diritto dell'interessato di essere sentito quando esiste un caso di urgenza, a condizione che motivi e giustifichi tale deroga e, in subordine, al fatto che la misura controversa sia sottoposta al controllo giurisdizionale delle giurisdizioni amministrative competenti. La Corte ha ritenuto che il questore non avesse debitamente motivato la sua decisione e che le autorità nazionali non avessero proceduto a un esame indipendente sull’esistenza di un rischio imminente o di altre ragioni che avrebbero dovuto giustificare una deroga al diritto del ricorrente di essere sentito (§19). L'affermazione secondo cui “le ragioni di urgenza (...) emergono chiaramente dalla misura in questione, nella parte in cui fa riferimento ai comportamenti persecutori accertati, ripetuti e continui adottati dal ricorrente” era molto generica e non si basava su alcuna base fattuale che potesse sostenerla (§19). Inoltre, la Corte ha osservato che il fatto che la misura controversa era stata notificata solo quasi due mesi dopo l’avvio del procedimento presso il questore, e che la notifica vera e propria avesse richiesto più di tre settimane, era sufficiente per confutare l'argomento delle autorità nazionali e del Governo sul carattere urgente della misura (§20). La Corte ha pertanto concluso che vi è stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione. (Candida Mistrorigo)

B. Fragasso, Le indagini in materia di violenza di genere: in capo agli inquirenti un onere investigativo rafforzato, in Riv. It. Dir. Pen. Proc., 2020, 4, pp. 2112 ss.; N.M. Maiello, La Corte Edu condanna l’Italia per violazione degli obblighi positivi di tutela del diritto alla vita in un caso di violenza domestica, in Riv. It. Dir. Pen. Proc., 2022, 3, pp. 1369 ss.