Selezione di pronunce rilevanti per il sistema penale
A cura di Francesco Zacché e Stefano Zirulia
Il monitoraggio delle pronunce è stato curato, questo mese, da Maria Falcone (artt. 2, 3, 7 Cedu e art. 1 Prot. Add. Cedu) e Virginia Oddi (artt. 3, 8 e 6 Cedu).
In ottobre abbiamo selezionato pronunce relative a: obblighi di tutela della vita di migranti naufraghi (art. 2 Cedu); disabilità e detenzione in carcere (art. 3 Cedu); accertamento della responsabilità penale per violenza sessuale (artt. 3 e 8 Cedu); operazioni sotto copertura e agente provocatore (art. 6 Cedu); utilizzabilità dichiarazione autoincriminanti rese dal coimputato in assenza del difensore (art. 6 Cedu); confisca urbanistica per lottizzazione abusiva nei confronti dei terzi acquirenti (art. 7 Cedu, art. 1 Prot. Add. Cedu); confisca per equivalente di beni formalmente intestati a terzi (art. 1 Prot. Add. Cedu).
ART. 2 CEDU
C. eur. dir. uomo, sez. 3, sent. 14 ottobre 2025, F.M. e altri c. Grecia
Naufragio a largo delle coste della Grecia – morte di alcune persone a bordo della nave – rischio conoscibile per la vita dei naufraghi – carenze nelle operazioni di soccorso – mancata individuazione della data del naufragio – indagine inefficace e lacunosa – violazione.
Il ricorso deciso dalla Terza Sezione riguarda il naufragio di un’imbarcazione di migranti avvenuto nelle acque territoriali greche, a largo di Agathonissi, isola situata nella zona settentrionale del Dodecaneso. Nel corso del naufragio perdevano la vita sedici persone: due uomini, sette donne, sei ragazzi e tre ragazze. Riuscivano, invece, a sopravvivere soltanto tre dei presenti a bordo della nave naufragata, raggiungendo a nuoto le coste dell’isola, dove venivano ritrovati nella mattinata del 17 marzo 2018. Le ricerche delle vittime venivano avviate soltanto a seguito del ritrovamento sulle coste dell’isola dei tre sopravvissuti. Tuttavia, già nelle prime ore del 16 marzo 2018, il Centro di coordinamento per la ricerca e il salvataggio marittimo (JRCC) aveva ricevuto due distinti segnali di allarme circa la presenza di imbarcazioni in difficoltà a una distanza di circa un miglio nautico dalle coste di Agathonissi. Il primo allarme proveniva da un volontario della ONG “Watch the Med”. Il secondo, invece, proveniva da D.D., un richiedente asilo che si trovava presso il Centro di accoglienza e di identificazione di Samos. D.D. denunciava la presenza di un’imbarcazione in pericolo, a bordo della quale si trovavano alcuni suoi familiari, tra cui la sorella. Il richiedente asilo era stato, infatti, informato proprio dalla sorella che la barca sulla quale viaggiava stava affondando a causa di un problema tecnico. D.D. si esprimeva in un inglese elementare e poco comprensibile, ma riusciva a comunicare alle autorità il numero di cellulare della sorella, nonché, con ulteriori chiamate di segnalazione, la posizione della barca al momento dell’incidente e i numeri di cellulare di altri passeggeri. Le due segnalazioni venivano registrate rispettivamente come incidenti nn. 222 e 223. A seguito della prima segnalazione, relativa all’incidente n. 222, un’imbarcazione della Guardia costiera riceveva l’ordine di recarsi nella zona indicata per le operazioni di soccorso. Poco dopo, la stessa imbarcazione veniva incaricata di effettuare delle indagini anche con riguardo all’incidente n. 223, dal momento che le zone di ricerca risultavano identiche. La ricognizione dell’area, tuttavia, non dava risultati significativi. Nel frattempo, però, veniva registrato lo sbarco di un natante presso la baia di Poros. Al momento dell’arrivo, le persone a bordo dichiaravano che non mancava nessuno dei passeggeri e venivano, quindi, condotte in un luogo sicuro. Un’altra imbarcazione giungeva poco dopo nella baia di Galaries, ma nessuno dei passeggeri veniva dichiarato disperso. Contestualmente, si accertava che la posizione della barca su cui navigava la sorella del secondo segnalante, D.D., coincideva con l’area già ispezionata, con esito negativo, dalla Guardia costiera. Le ricerche proseguivano per alcune ore, anche nelle aree circostanti, finché il JRCC poneva fine alle operazioni. La mattina seguente venivano ritrovati i tre sopravvissuti al naufragio, verificatosi, secondo le autorità greche, poche ore prima e, quindi, il giorno successivo a quello delle ricerche. A sostegno di tale ricostruzione, le autorità greche individuavano alcuni elementi, quali il fatto che le persone soccorse il 17 marzo fossero ancora bagnate al momento del ritrovamento, lo stato dei cadaveri rinvenuti, che presentavano segni di macerazione recente, oltre che gli esiti negativi delle operazioni di pattugliamento effettuate il giorno precedente. Secondo le autorità, inoltre, gli stessi superstiti avevano confermato tale circostanza con le prime dichiarazioni fatte a seguito del ritrovamento. Tali dichiarazioni, rese in assenza di interpreti, venivano successivamente smentite dagli stessi sopravvissuti, che sostenevano, al contrario, che il naufragio fosse avvenuto nella mattinata del 16 marzo. Si avviavano, dunque, tre procedimenti d’indagine paralleli per fare luce sull’accaduto. Il primo veniva avviato d’ufficio ed era condotto dall’autorità portuale di Samos. Il secondo veniva affidato dal Ministro della Marina mercantile e delle Politiche insulari al Servizio per gli affari interni della Guardia costiera. Il terzo iniziava in sede penale a seguito della denuncia presentata dai superstiti al Tribunale marittimo. Anche l’indagine preliminare relativa all’ultimo di questi procedimenti veniva condotta dal Servizio per gli affari interni della Guardia costiera. Tali procedimenti si concludevano con un giudizio di assoluzione dei funzionari coinvolti, fondato sulla determinazione della data del naufragio nel giorno del 17 marzo 2018. In seguito a questi fatti i tre sopravvissuti al naufragio e alcuni familiari delle vittime adivano la Corte EDU lamentando una violazione dell’art. 2 CEDU, sia sotto il profilo sostanziale, per le omissioni nelle operazioni di ricerca e soccorso, che sotto il profilo procedurale, per la lacunosità delle indagini, svolte senza garanzia di indipendenza. Nella sentenza, la Corte ribadiva principi già affermati nella sua giurisprudenza consolidata. Ai fini del volet procedurale dell’art. 2 CEDU, la Corte sollevava seri dubbi sull’indipendenza delle indagini condotte sul naufragio, a causa dell’esistenza di legami gerarchici e istituzionali tra il personale incaricato delle indagini e le persone potenzialmente coinvolte (§ 223). Tutte le attività investigative erano state affidate, infatti, a funzioni della Guardia costiera, appartenenti alla stessa gerarchia militare cui non solo appartenevano i potenziali responsabili, ma anche i procuratori militari del Tribunale marittimo che avevano ordinato l’archiviazione del caso (§§ 224-226). Inoltre, la Corte rilevava come gli organi decisori competenti si fossero basati, nell’escludere qualsiasi responsabilità per il naufragio, su perizie medico-legali gravemente lacunose, che non avrebbero dovuto essere considerate attendibili e utili a determinare in maniera univoca la data del naufragio (§ 226). Accertata, quindi, una violazione dell’art. 2 CEDU sul piano procedurale, in relazione al volet sostanziale, la Corte evidenziava la necessità di stabilire la data del naufragio per verificare se, in quel momento, le autorità sapessero o avrebbero dovuto sapere che sussisteva un rischio immediato e reale per la vita delle persone a bordo dell’imbarcazione (§ 286). A fronte dell’impossibilità di procedere a tale accertamento a causa dell’inefficacia delle indagini svolte dalle autorità nazionali, la Corte procedeva a valutare la censurata violazione dell’art. 2 CEDU sulla base dei fatti non controversi acquisiti al fascicolo del ricorso. In particolare, la Corte verificava quale delle due ricostruzioni alternative offerte fosse corroborata da elementi non contestati dalle parti. Alla luce delle risultanze disponibili, la Corte riteneva che la versione fornita dai ricorrenti fosse confermata da diversi elementi d’indagine (§§ 287-299) e che le autorità nazionali disponessero, al momento del fatto, di informazioni sufficienti sulla possibilità di un naufragio dell’imbarcazione e di un conseguente rischio per la vita delle persone a bordo (§ 300). Affermava, inoltre, che le autorità greche non avessero reagito in modo adeguato alle segnalazioni. Dalle risultanze emergeva, infatti, che le autorità avessero inizialmente confuso l’incidente n. 223 con l’incidente n. 222, poi ricondotto ai natanti sbarcati nelle baie di Poros e Galaries. A causa di questa confusione non giustificata, le autorità non avevano adottato le misure necessarie per verificare in quale fase del pericolo si trovasse l’imbarcazione naufragata (§§ 305-306). Oltre a ciò, il JRCC aveva errato nel qualificare l’incidente in questione (n. 223), ritenendo che si trattasse di una imbarcazione in difficoltà, mentre era evidente, fin dalla prima chiamata di D.D., che l’imbarcazione fosse già affondata (§ 304). Le operazioni di pattugliamento svolte, dunque, non risultavano adeguate al tipo di pericolo denunciato, che avrebbe richiesto interventi più approfonditi e mirati alla ricerca di persone in mare (§304). Le operazioni di soccorso, inoltre, si erano concluse in poco tempo, sebbene le persone a bordo dell’imbarcazione non fossero state ancora ritrovate, né identificate tra gli altri migranti sbarcati (§ 306). Per queste ragioni, la Corte concludeva accertando anche una violazione dell’art. 2 CEDU sotto il profilo sostanziale. (Maria Falcone)
ART. 3 CEDU
C. eur. dir. uomo, sez. 1, Comitato, sent. 9 ottobre 2025, Crea c. Italia
Compatibilità della detenzione carceraria con lo stato di salute di una persona disabile – divieto di trattamenti inumani e degradanti – mancato rispetto dell’obbligo di garantire assistenza continuativa – violazione.
Il ricorrente, Teodoro Crea, adiva la Corte di Strasburgo lamentando l’incompatibilità tra il suo stato di salute e la detenzione carceraria cui era sottoposto dal 2014, in esecuzione prima di un’ordinanza cautelare e successivamente di un cumulo di provvedimenti di condanna a poco più di 27 anni di reclusione per partecipazione a un’associazione di tipo mafioso. Nel dettaglio, il ricorrente è affetto da diverse patologie, tra cui un’emiplegia del lato sinistro del corpo, con grave limitazione funzionale fisica, conseguente a una ferita d’arma da fuoco. Nonostante i problemi di mobilità che lo costringono su una sedia a rotelle, con necessità di assistenza per tutte le attività quotidiane, il suo stato di salute veniva giudicato compatibile con lo stato detentivo. Fatta eccezione per un trasferimento dal carcere di Parma al carcere di Milano Opera – disposto poco dopo l’inizio della detenzione, per far fronte alle numerose barriere architettoniche presenti nel primo istituto –, il sig. Crea risultava essere stato sempre destinatario di un trattamento intramurario. Tuttavia, secondo il parere dei periti medici, la compatibilità della detenzione con lo stato di salute del ricorrente era vincolata all’assunzione di una terapia farmacologica adeguata, alla garanzia di un’assistenza sanitaria quotidiana e alla possibilità di svolgere regolarmente sedute di fisioterapia (§ 5). In assenza di tali condizioni, veniva invece raccomandato il suo trasferimento in una struttura sanitaria (§ 11). Alla luce del quadro fattuale così delineato, la Corte europea affermava la compatibilità della detenzione con il dettato dell’art. 3 CEDU, in ragione dell’astratta praticabilità, anche in ambito intramurario, dei trattamenti medici prescritti al sig. Crea (§21). Nondimeno, la Corte rilevava come le autorità non avessero in concreto garantito al ricorrente cure adeguate, a fronte dell’erogazione soltanto sporadica del trattamento fisioterapico, poi interrotto a seguito della diffusione della pandemia da COVID-19. Parimenti, era mancata un’assistenza quotidiana adeguata alla scarsa mobilità del sig. Crea, come testimoniato dalle numerose cadute da lui riportate, mentre cercava di muoversi da solo (§ 15). Ciò ha fatto sì che lo stato di prostrazione patito dal ricorrente superasse la soglia minima di sofferenza inevitabilmente connessa allo stato detentivo, che si traduceva, quindi, in un trattamento inumano e degradante in violazione dell’art. 3 CEDU (§26). (Maria Falcone)
ART. 3 E ART. 8 CEDU
C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 23 ottobre 2025, A.J. e L.E. c. Spagna
Divieto di trattamenti inumani e degradanti e diritto al rispetto della vita privata e familiare – dispersione e compromissione materiale probatorio – indipendenza della polizia – violazione
Le ricorrenti, a seguito delle presunte violenze sessuali subite da due uomini conosciuti ad un bar, venivano qualificate come persone offese nel procedimento penale avviato dopo la trasmissione alla polizia del referto medico di una di queste (§ 5-7). Il tribunale competente, tuttavia, pur riconoscendo la gravità e l’attendibilità delle dichiarazioni delle vittime, proscioglieva i due imputati, in ragione dell’insufficienza delle prove a loro carico (§ 13). Le ricorrenti, davanti alle autorità nazionali, denunciarono le irregolarità che avevano caratterizzato l’operato della polizia, lamentando sia la dispersione delle prove digitali o documentali, rispetto alle quali si erano verificate perdite di report forensi o compromissioni degli elementi contenuti nei supporti fisici, sia il possibile condizionamento derivante dal rapporto di parentela tra uno degli agenti incaricati dell’indagine e uno degli indagati. A fronte di tali contestazioni vengono aperti in Spagna due procedimenti penali e un procedimento disciplinare, quest’ultimo poi sospeso in attesa dell’esito dei primi (§ 26-29). Non avendo ottenuto tutela a livello interno, le ricorrenti adivano la Corte edu, lamentando l’ineffettività delle attività investigative svolte da parte della polizia, per i medesimi motivi posti a fondamento dei procedimenti nazionali. La Corte di Strasburgo, dopo aver ricordato il dovere positivo degli Stati di svolgere indagini efficaci volte ad accertare la mancanza del consenso nell’ambito dei reati sessuali (§ 78), conclude per la violazione dell’art. 3 e dell’art. 8 Cedu. Nella sua valutazione, la Corte europea ha sottolineato che è essenziale avere riguardo al momento in cui avviene la dispersione delle prove: quando ciò avviene dopo che se ne è riconosciuta la rilevanza ai fini dell’accertamento del reato, grava sulle autorità inquirenti l’obbligo di adottare tutte le misure adeguate per la loro corretta conservazione, potendosi ricorrere a un giudizio di compensazione con altri elementi di prova solo se la perdita non è imputabile a negligenza della polizia (§ 85). Infine, pur ribadendo la non necessità che l’organo inquirente goda di totale indipendenza rispetto ai soggetti potenzialmente coinvolti, la Corte di Strasburgo ritiene che nel caso di specie lo stretto legame di parentela era tale da compromettere l’effettività delle indagini e, pertanto, non soddisfacesse lo standard richiesto dalla Convenzione europea. (Virginia Oddi)
Riferimenti bibliografici: S. Anastasi, Violenza di genere: obblighi di protezione delle vittime, in Riv. it. dir. proc. pen., 2025, 2.
ART. 6 CEDU
C. eur. dir. uomo, sez. III, sent. 7 ottobre 2025, Helme c. Estonia
Equità processuale – operazioni sotto copertura – test sulla sussistenza dell’istigazione da parte dell’agente sotto copertura – non violazione
Il ricorrente veniva condannato per adescamento di minorenni, al termine di un’indagine condotta on-line mediante un agente sotto copertura, per aver contattato e intrapreso conversazioni dal contenuto sessualmente esplicito con il profilo utente creato dalla polizia giudiziaria e fittiziamente attribuito ad un soggetto di dodici anni (§ 11-16). Adita la Corte edu, egli lamentava la violazione dell’equità del procedimento, sostenendo che l’indagine era stata avviata sulla base di informazioni generiche, senza previa individuazione di soggetti sospettati, e con l’obiettivo di istigare gli utenti di tale sito internet al fine di raccogliere informazioni su soggetti intenzionati ad adescare bambini di età inferiore ai quattordici anni (§ 36). La Corte europea, nel rigettare il ricorso e dichiarare la non violazione dell’art. 6 § 1 Cedu, ripercorre la propria giurisprudenza in materia di dichiarazioni rese dagli agenti sotto copertura e il valore delle prove da questi raccolte, con particolare riferimento al delicato confine tra tale attività investigativa e l’istigazione da parte della polizia alla commissione del reato (§ 47-52). Per valutare la complessiva equità del procedimento, la Corte di Strasburgo applica il proprio doppio test, sostanziale e procedurale (§ 53-55). Sotto il profilo sostanziale, la Corte edu risponde al quesito in ordine alla preesistenza di ragioni oggettive tali da giustificare la richiesta di autorizzazione all’impiego dello strumento dell’agente sotto copertura. Essa afferma, nello specifico, che l’assenza di precedenti penali o specifici sospetti contro il ricorrente non può essere considerato un elemento determinante per valutare l’eventuale violazione dell’art. 6 § 1 Cedu, essendo sufficienti le plurime segnalazioni della sussistenza di siffatti fenomeni criminosi all’interno di uno spazio che, pur virtuale, resta circoscritto nei limiti spaziali del sito internet monitorato (§ 82). Quanto al profilo procedurale, la Corte europea rileva che l’indagine si era svolta in modo essenzialmente passivo, poiché l’agente sotto copertura non aveva mai avviato le conversazioni con il ricorrente e non aveva posto in essere comportamenti, neppure simulati, idonei a istigare la commissione del reato o contrari alla legge (§ 84-85). Alla luce degli esiti del doppio test richiamato, la Corte ha concluso per la non violazione dell’equità processuale garantita dall’art. 6 § 1 Cedu. (Virginia Oddi)
Riferimenti bibliografici: S. Basilico, L’agente sotto copertura: il confine tra tecnica investigativa legittima e istigazione a delinquere, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, 3.
C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 9 ottobre 2025, Chaykovskyy c. Ucraina
Equità processuale – dichiarazioni autoincriminanti rese in assenza dell’avvocato dal coimputato dichiarate inammissibili per questo ma utilizzabili nei confronti del ricorrente – violazione
Il ricorrente, membro di una organizzazione criminale, era stato condannato insieme ad altri soggetti per diversi delitti, inclusi rapina e omicidio aggravato. Uno dei coimputati, interrogato rispetto all’accusa di rapina senza la presenza del difensore, come consentito dalla normativa ucraina, aveva reso dichiarazioni autoincriminanti riguardanti ulteriori e più gravi reati, per i quali era, invece, obbligatoria l’assistenza tecnica del difensore (§ 75). L’utilizzo di tali confessioni ai fini della condanna penale era già stato oggetto di una precedente sentenza della Corte edu, che aveva rilevato una violazione dell’art. 6 Cedu (§ 77). In sede di revisione, la Corte suprema ucraina aveva annullato la condanna nei confronti del coimputato che aveva reso tali dichiarazioni, ma le aveva comunque dichiarate ammissibili nei confronti del ricorrente, la cui condanna si fondava anch’essa su tali confessioni, richiamando in modo generico il principio dell’individualizzazione della responsabilità penale (§ 78). Adita dal ricorrente per lamentare la violazione dell’art. 6 § 1 Cedu, la Corte europea ripercorre la propria giurisprudenza in tema di ammissibilità delle prove ottenute da terzi in violazione dei diritti garantiti dalla Convenzione. In particolare, ha ribadito che, qualora le prove siano state ottenute mediante maltrattamenti contrari all’art. 3 Cedu, esse sono sempre inutilizzabili anche nei confronti dei terzi; mentre, quando la violazione riguarda la mancata partecipazione del difensore durante qualora la sua assistenza sia obbligatoria, occorre verificare se essa abbia inciso sull’equità complessiva del processo (§ 80). Dopo aver richiamato la propria precedente decisione relativa alla posizione del coimputato, in cui era stata riscontrata la violazione dell’art. 6 § 1 e 3 Cedu, la Corte di Strasburgo ritiene che la Corte suprema non abbia sufficientemente motivato la giustificazione sul diverso regime di utilizzabilità delle medesime confessioni; in particolare, mancando qualsiasi valutazione sull’incidenza di tale scelta sull’equità del procedimento nel suo complesso. Tale assenza di un adeguato impianto motivazionale si risolve per la Corte edu nella dichiarazione della violazione dell’art. 6 § 1 Cedu (§ 84). (Virginia Oddi)
Riferimenti bibliografici: S. Chionna, Diritto al difensore di fiducia ed effettività della difesa tecnica, in Riv. it. dir. proc. pen., 2022, 3.
ART. 7 CEDU
C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 9 ottobre 2025, Petruzzo e altri c. Italia
Confisca urbanistica in caso di lottizzazione abusiva – confisca disposta nei confronti dei proprietari dei terreni e dei terzi acquirenti – natura sanzionatoria – mancato rispetto della garanzia partecipativa nel procedimento di accertamento della responsabilità – violazione.
La pronuncia concerne la confisca di alcuni terreni e fabbricati ubicati nel comune di Campobello di Mazara (Trapani). La misura veniva disposta a seguito dell’accertamento della responsabilità dei ricorrenti per il reato di lottizzazione abusiva. In particolare, alcuni dei ricorrenti (ricorrenti del primo gruppo) venivano accusati di aver realizzato edifici destinati a uso abitativo e turistico in assenza di un piano di lottizzazione e su terreni situati in una zona urbanistica non definita (c.d. zona bianca), ma comunque soggetta ad alcune prescrizioni in termini di limiti di edificabilità. L’operazione veniva realizzata mediante la suddivisione del terreno in piccoli lotti, non conformi ai parametri urbanistici vigenti, e la successiva vendita di immobili costruiti su quei terreni in violazione dei limiti di edificabilità e della destinazione urbanistica, oltre che sulla base di permessi di costruire illegittimi o comunque rilasciati per fabbricati rurali e non per abitazioni residenziali. La vendita veniva effettuata a favore dell’altro gruppo di ricorrenti (ricorrenti del secondo gruppo). Nel complesso, dunque, si determinava una trasformazione urbanistica dell’area non conforme agli strumenti di pianificazione territoriale, che, invero, a parere dell’autorità giudiziaria, qualificavano l’area stessa come zona agricola e non come zona bianca. Al momento del giudizio, il reato risultava prescritto. Nondimeno, ritenendo provata l’esistenza degli elementi costitutivi del reato, l’autorità procedente ordinava la confisca dei terreni e degli immobili che erano stati interessati dall’operazione, compresi quelli divenuti di proprietà dei ricorrenti del secondo gruppo. Questi ultimi, essendo rimasti estranei al procedimento penale avviato a carico dei ricorrenti del primo gruppo, proponevano incidente di esecuzione per ottenere la revoca della confisca. Tuttavia, la misura veniva confermata, perché qualificata come misura amministrativa fondata sulla natura oggettivamente illecita dei beni e, pertanto, opponibile anche agli acquirenti. L’eccezione relativa alla non confiscabilità dei beni acquistati da terzi in buona fede veniva esclusa, poiché i ricorrenti del secondo gruppo non venivano giudicati tali. Secondo i giudici nazionali, essi avrebbero dovuto accorgersi delle irregolarità urbanistiche dei beni acquistati, alla luce della destinazione agricola dell’area, dell’assenza di opere di urbanizzazione e della sproporzione tra la superficie dei lotti e quella indicata nei titoli edilizi. Gli acquirenti avevano, dunque, agito quantomeno con negligenza. I proprietari dei terreni e gli acquirenti adivano, quindi, la Corte EDU lamentando una violazione degli artt. 6 e 7 CEDU, nonché dell’art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU. La Corte ribadiva, in via preliminare, che la confisca “urbanistica” deve ritenersi una sanzione di natura penale ai sensi dell’art. 7 CEDU (§§ 69-70), anche quando è disposta nei confronti dei terzi, qualora presenti una finalità punitiva e sia fondata sull’accertamento, anche solo sostanziale, della responsabilità penale dei soggetti coinvolti, come accade nel caso di specie (§ 75). Di conseguenza, tale misura deve rispettare il principio di legalità dei reati e delle pene, che impone la presenza di una base legale prevedibile e sufficientemente chiara, quale può definirsi la disciplina italiana in materia di lottizzazione abusiva (§ 102). Sotto questo profilo, dunque, la Corte non ravvisava alcuna violazione. Tuttavia, sempre l’art. 7 CEDU impone l’accertamento della responsabilità personale del destinatario della misura sanzionatoria (§§ 103-104). Ciò non richiede necessariamente l’adozione formale di una sentenza di condanna, purché il provvedimento che dispone la confisca dia conto degli elementi costitutivi della responsabilità del destinatario della misura (§ 105). Risultava, quindi, conforme al dettato dell’art. 7 CEDU un provvedimento, come quello adottato nei confronti dei ricorrenti del primo gruppo, che, pur dichiarando la prescrizione del reato, conteneva una valutazione sulla responsabilità degli agenti, adottata in esito a un procedimento svoltosi nel contraddittorio delle parti e assicurando l’esercizio del diritto di difesa (§ 108). Diversamente, non può validamente disporre una misura sanzionatoria un provvedimento adottato nell’ambito di un incidente d’esecuzione, quale quello promosso dai ricorrenti del secondo gruppo, per ottenere la revoca della confisca già disposta nel procedimento principale, al quale essi non avevano preso parte e del quale non erano stati informati (§§ 109, 134). Nel procedimento d’esecuzione, del resto, non è possibile sollevare eccezioni in merito agli elementi costitutivi del reato contestato. I giudici nazionali avrebbero dovuto, piuttosto, attivare un procedimento congiunto o separato rispetto a quello avviato contro i venditori, per accertare l’eventuale responsabilità solidale degli acquirenti (§ 135). Nel caso di specie, invece, i ricorrenti del secondo gruppo hanno subito l’applicazione di una pena senza che fosse stato instaurato un procedimento assistito da garanzie partecipative e difensive (§ 136). Ciò ha integrato, quindi, una violazione dell’art. 7 CEDU. In tema di rilevanza delle violazioni procedurali accertate ai fini della valutazione di interferenza nel godimento del diritto alla proprietà, v. infra sub art. 1 Protocollo n. 1 CEDU. (Maria Falcone)
Riferimenti bibliografici: Michele Pisati, Archiviazione, confisca e presunzione d’innocenza, in Riv. it. dir. proc. pen., 2025, pp. 366 ss.; Edoardo Zuffada, La Corte europea giudica compatibile con la convenzione la confisca del profitto del reato anche in assenza di condanna, in Riv. it. dir. proc. pen., 2020, pp. 380 ss.
ART. 1 PROT. ADD. CEDU
C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 23 ottobre 2025, Tartamella e altri c. Italia
Confisca per equivalente di beni formalmente intestati a soggetti terzi – titolarità fittizia dei beni – mancata prova della effettiva disponibilità dei beni per il trasgressore – interferenza nel godimento della proprietà – violazione.
Con la sentenza in esame la Corte si pronuncia su diversi ricorsi aventi a oggetto la confisca per equivalente di beni formalmente intestati a soggetti terzi, muovendosi nel solco della propria giurisprudenza in materia. Il ricorso principale esaminato dalla Prima Sezione concerne la confisca di alcuni beni ritenuti di titolarità fittizia delle ricorrenti, le sorelle Tartamella. Nel dettaglio, le ricorrenti risultavano proprietarie di diversi immobili ubicati nei comuni di Brescia, Perugia, Erice e Valderice. A seguito dell’apertura di un procedimento penale per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, truffa e bancarotta fraudolenta, nei confronti del padre delle Tartamella, F.P.T., tali immobili venivano sottoposti a sequestro finalizzato alla confisca, in quanto ritenuti di valore equivalente ai profitti dei reati a lui attribuiti. A parere dell’autorità giudiziaria procedente, le sorelle Tartamella figuravano come prestanomi, non disponendo di una capacità economica tale da giustificare l’acquisto autonomo dei beni immobili oggetto di sequestro. Tale circostanza, peraltro, trovava riscontro in una testimonianza acquisita agli atti del processo, secondo cui sarebbe stato proprio F.P.T. a dichiarare di possedere (almeno) un immobile tramite le figlie. Dalle risultanze processuali emergeva, inoltre, come egli avesse fatto sistematicamente ricorso all’espediente di registrare le proprietà a nome di terzi a partire dal 1993, data in cui era stato dichiarato fallito. Tuttavia, in esito a un complesso iter giudiziario, veniva confermata soltanto la confisca disposta per i beni situati nel comune di Valderice. Le ricorrenti adivano, quindi, la Corte EDU lamentando, anzitutto, una violazione dell’art. 7 CEDU, per essere state destinatarie di una misura sostanzialmente punitiva. Sul punto, la Corte ha rammentato in primo luogo il principio pacifico, ormai recepito anche nella giurisprudenza nazionale, secondo cui la confisca per equivalente costituisce una sanzione ai fini dell’art. 7 CEDU (§§ 126, 131). Tuttavia, ciò non vale qualora la confisca sia disposta nei confronti di soggetti terzi, considerati meri prestanomi. Difatti, tali soggetti non vengono accusati, né condannati per alcun reato, ma subiscono unicamente, per effetto della confisca, una lesione del loro diritto di proprietà (§130). Sebbene tale dato non sia di per sé sufficiente a escludere l’applicabilità dell’art. 7 della Convenzione (§ 130), il caso della confisca per equivalente diretta al terzo si caratterizza anche per l’assenza di qualsiasi intenzione punitiva dello Stato nei confronti degli stessi terzi (§ 132). Tali soggetti sono interessati dalla misura della confisca solo indirettamente e in relazione a beni nei confronti dei quali in realtà non vantano alcun diritto legittimo, risultando soltanto i loro intestatari formali (§§ 133, 135). Conferma tale impostazione la necessità di provare che i beni oggetto di intestazione fittizia siano effettivamente nella disponibilità dell’autore del reato, sicché gli intestatari formali non intrattengono, de facto, alcun rapporto reale con il bene (§ 132). Alla luce dei principi così delineati, la Corte escludeva, quindi, ratione materiae l’applicabilità dell’art. 7 CEDU (§ 138). Eppure, proprio dalla necessità di dimostrare che i beni oggetto di confisca fossero effettivamente nella disponibilità del trasgressore, la Corte ha tratto motivo per ritenere fondata l’altra violazione denunciata dalle ricorrenti, ossia quella dell’art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU (§ 205). La Corte ha innanzitutto osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, la normativa nazionale in materia di confisca può ritenersi sufficientemente prevedibile, alla luce dell’interpretazione consolidata offertane dalla giurisprudenza interna, risultando così conforme al principio di legalità (§§ 178-182). Ha, inoltre, ribadito che la misura della confisca persegue uno scopo legittimo ai sensi dell’art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU, in quanto volta a tutelare l’interesse generale della collettività e a esercitare una funzione di deterrenza (§184). Nondimeno, la Corte ha ritenuto che, nel caso di specie, la confisca disposta non apparisse ragionevolmente proporzionata al fine legittimo perseguito e non rispettasse il giusto equilibrio tra le esigenze di interesse pubblico in gioco e la tutela dei diritti fondamentali dell’individuo (§ 186). La misura risultava, in particolare, ingiustificata poiché le autorità nazionali non avevano accertato in modo adeguato se le ricorrenti potessero essere considerate proprietarie reali o soltanto fittizie dei beni (§ 192). Tale accertamento, precisava la Corte, deve essere condotto in modo rigoroso e basarsi: (i) su una preponderanza di elementi che indichino la natura meramente fittizia dell’intestazione; e (ii) sull’incapacità degli interessati di fornire la prova contraria (§§ 189, 195). Non è sufficiente che i giudici nazionali si limitino a rilevare l’assenza di redditi adeguati all’acquisto dei beni, poiché tale dato può al più suggerire l’origine illecita degli stessi, ma non dimostrarne la proprietà fittizia (§ 195). Se però i beni non risultano effettivamente nella disponibilità del trasgressore, la confisca si rivela inidonea a perseguire la sua stessa finalità punitiva e, al contrario, impone un onere ingiustificato ai legittimi proprietari, sovvertendo così le conclusioni già delineate in tema di applicabilità dell’art. 7 CEDU. Pertanto, la Corte, ritenendo non dimostrata l’effettiva disponibilità dei beni in capo al trasgressore, ha ritenuto ingiustificata l’ingerenza nell’esercizio del diritto di proprietà delle ricorrenti e quindi accertato la violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU. (Maria Falcone)
Riferimenti bibliografici: Violette Sirello, A proposito di sequestri, confische e tutela dei diritti del terzo di buona fede, in Riv. it. dir. proc. pen., 2023, pp. 310 ss.
C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 9 ottobre 2025, Petruzzo e altri c. Italia
Confisca di terreni non edificati nell’ambito di un’operazione di lottizzazione abusiva – sproporzione – interferenza nel godimento della proprietà – violazione.
Per la descrizione dei fatti e delle doglienze relative al principio di legalità e ai suoi precipitati procedurali v. supra sub art. 7 CEDU. Nel caso di specie, la Corte ravvisava anche la censurata violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU, ritenendo che la confisca disposta nei confronti dei ricorrenti del secondo gruppo rappresentasse un’ingerenza nel godimento del diritto alla proprietà esercitata in violazione delle garanzie procedurali previste dalla disposizione citata: i ricorrenti, infatti, erano stati giudicati co-responsabili del reato, senza poter presentare le proprie difese e ad opera di un giudice che inevitabilmente risultava influenzato dall’esito del procedimento penale principale (§§ 175-177). Analoga violazione veniva, inoltre, accertata anche nei confronti dei ricorrenti del primo gruppo, sul piano della proporzione tra la misura disposta e gli interessi pubblici in gioco. Per i ricorrenti del primo gruppo, infatti, la confisca riguardava anche terreni non edificati, che non erano stati interessati dall’operazione di lottizzazione abusiva. La scelta di disporre la confisca di questi terreni, tuttavia, non era stata supportata da un’adeguata motivazione, quale avrebbe potuto essere, ad esempio, quella della complessiva indivisibilità dei terreni confiscati (§§ 166-167). Essendosi così pronunciata sulle questioni principali del ricorso, la Corte non riteneva necessario esaminare separatamente le doglianze formulate ai sensi dell’art. 6 CEDU. (Maria Falcone)