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26 Marzo 2026


Osservatorio Corte EDU: febbraio 2026

Selezione di pronunce rilevanti per il sistema penale



 

A cura di Francesco Zacché e Stefano Zirulia

Il monitoraggio delle pronunce è stato curato, questo mese, da Emma Ludovica Breda (artt. 2, 3 e 8 Cedu) e Francesco Zacché (artt. 5 e 6 Cedu).

In febbraio abbiamo selezionato pronunce relative a: detenzione e uccisione dell’oppositore politico Alexei Navalnyy (artt. 2, 3 e 5 Cedu); disposizioni anticipate di trattamento vitale (art. 2 Cedu); detenzione ed espulsione collettiva di richiedenti asilo (art. 3 Cedu); diritto al controllo giurisdizionale sulla legittimità della custodia cautelare nel più breve tempo possibile (art. 5 Cedu); presunzione di innocenza e impiego di espressioni colpevoliste nella sentenza pronunciata per reato connesso (art. 6 Cedu); infiltrazioni di “agenti sotto copertura” in enti privati (ONG) (art. 8 Cedu).

 

ART. 2 CEDU

C. eur. dir. uomo, Sez. III, 3 febbraio 2026, Navalnyy c. Russia

Detenzione illegittima – rischio per la vita – trattamento inumano – mancato rispetto di una misura provvisoria – obblighi positivi dello Stato – negligenza delle autorità nel prevenire il rischio di morte - violazione

Il ricorrente Alexei Navalnyy, cittadino russo, attivista politico e leader dell’opposizione noto per la sua attività anticorruzione, aveva subito una condanna nel 2014 a una pena detentiva sospesa per frode commerciale e riciclaggio di denaro, sentenza in relazione alla quale la Corte EDU aveva riscontrato una violazione degli articoli 6 e 7 della Convenzione, qualificandola come arbitraria e basata su un’interpretazione imprevedibile della normativa interna (Corte EDU, Navalnyy c. Russia, n. 101/15). Dopo essere stato avvelenato il 20 agosto 2020 con un agente nervino del gruppo Novichok durante un volo interno e curato in Germania, Navalnyy fu arrestato al suo rientro in Russia il 17 gennaio 2021. L’8 gennaio 2021, il Tribunale di Khimki ordinò la detenzione del ricorrente in attesa del procedimento volto a dare seguito alla sua condanna sospesa, che fu effettivamente eseguita in data 2 febbraio 2021. Durante la detenzione nella colonia penale IK-2, il ricorrente fu sottoposto a controlli notturni ogni due ore per trentanove giorni e gli fu rasata la testa senza giustificazione legale; soffrì di dolori alla schiena e intraprese uno sciopero della fame per protestare contro l’assenza di cure mediche adeguate, terminato il 23 aprile 2021. Il 16 febbraio 2021 la Corte EDU emanò una misura provvisoria ex art. 39 del proprio Regolamento, chiedendo il rilascio immediato di Navalnyy, ma le autorità russe non vi diedero seguito. Dopo aver presentato ricorso alla Corte europea, il ricorrente morì nelle more della procedura, il 16 febbraio 2024, nella colonia penale nella quale era detenuto. Il ricorrente aveva lamentato la violazione dell’art. 2 CEDU, sostenendo che le autorità russe non avessero adottato misure adeguate a tutelare la sua vita nonostante l’esistenza di un rischio reale e immediato per la sua incolumità (§ 147). La Corte ha anzitutto richiamato i principi consolidati in materia di obblighi positivi derivanti dall’art. 2, ribadendo che lo Stato è tenuto ad adottare misure operative preventive quando le autorità sapevano o avrebbero dovuto sapere dell’esistenza di un rischio concreto e attuale per la vita di un individuo determinato (§ 159). Tale obbligo non impone un risultato, ma richiede una valutazione effettiva del rischio e l’adozione di misure ragionevoli per prevenirlo (§ 159). Applicando questi principi al caso di specie, la Corte ha rilevato che il rischio per la vita del ricorrente, già reso evidente dall’avvelenamento subito il 20 agosto 2020 con un agente nervino del gruppo Novichok e confermato anche da fonti internazionali, persisteva al momento del suo rientro in Russia e del successivo arresto avvenuto in data 17 gennaio 2021 (§ 161). Il ricorrente aveva espressamente dedotto dinanzi ai giudici interni che la detenzione avrebbe aggravato il pericolo per la sua vita e la sua salute, richiamando l’episodio dell’avvelenamento e producendo la documentazione disponibile per comprovarne la sussistenza (§ 163). Nonostante ciò, i giudici nazionali si sono limitati a respingere tali argomentazioni in modo sommario, senza procedere ad alcuna valutazione concreta del rischio per il ricorrente né ad adottare misure preventive idonee a neutralizzarlo (§ 164). La Corte ha pertanto concluso che le autorità giudiziarie russe, pur essendo a conoscenza — o dovendo esserlo — dell’esistenza di un rischio reale e immediato per l’incolumità del ricorrente, hanno omesso di adempiere ai propri obblighi positivi di tutela, dando luogo ad una violazione dell’art. 2 CEDU (§ 165). Per i profili relativi al divieto di tortura, v. infra sub art. 3 (Emma Ludovica Breda)

Riferimenti bibliografici: E. Crippa, Conferma della custodia cautelare e tutela del contraddittorio, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2024, 4, pp. 1634 ss.

 

C. eur. dir. uomo, Sez. V, 5 febbraio 2026, Medmoune c. Francia

Diritto alla vita – disposizioni anticipate del paziente sulla prosecuzione dei trattamenti vitali – sospensione di cure in terapia intensiva – valutazione sulla decisione medica – partecipazione della famiglia – controllo giurisdizionale tempestivo ed efficace - non violazione

I ricorrenti sono rispettivamente le due sorelle e la moglie di A.M., cittadino francese, che il 18 maggio 2022, all’età di 44 anni, venne coinvolto in un incidente stradale, riportando gravi politraumi, arresto cardiorespiratorio e sette minuti di anossia cerebrale. Il ricovero in terapia intensiva evidenziò l’assenza di riflessi del tronco encefalico, una attività cerebrale nulla e gravi lesioni anossiche. A.M. aveva redatto il 5 giugno 2020 disposizioni anticipate di trattamento (c.d. D.A.T.), chiedendo di essere mantenuto in vita anche artificialmente in caso di perdita definitiva di coscienza. Il 1° giugno 2022 il team medico decise di sospendere le cure, non sapendo dell’esistenza di dette D.A.T. Dopo che le direttive vennero rese manifeste dalla famiglia di A.M., l’8 giugno 2022 il Tribunale amministrativo di Lille dispose la sospensione della decisione relativa all’interruzione delle cure mediche. Una nuova procedura collegiale portò, poi, alla decisione di sospendere nuovamente le cure sotto sedazione profonda, ritenendo le D.A.T. “manifestamente inappropriate” rispetto alle condizioni mediche del paziente. Dopo ulteriori ricorsi esperiti inutilmente, il trattamento fu infine sospeso in 26 dicembre 2022, giorno della morte di A.M. La vicenda in esame rappresenta il primo giudizio nell’ambito del quale la Corte EDU esamina direttamente il ritiro di trattamenti vitali nonostante l’esistenza di disposizioni anticipate del paziente a favore della loro continuazione, alla luce dell’articolo 2 CEDU (§ 26). La Corte ha richiamato i criteri sviluppati nella sua giurisprudenza precedente (Lambert e altri c. Francia, Gard e altri c. Regno Unito, Sahed c. Francia: § 38), secondo cui è necessario valutare: i) la compatibilità del quadro legislativo con l’articolo 2; ii) la considerazione, nel processo decisionale, delle volontà del paziente e dei suoi familiari, nonché dei pareri del personale medico; iii) la possibilità di ricorso giurisdizionale in caso di dubbio sulla decisione migliore da prendere nell’interesse del paziente (§ 39). Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che l’articolo L. 1111-11 del Codice della Sanità pubblica francese consente di non applicare le disposizioni anticipate quando risultino manifestamente inappropriate rispetto alle condizioni cliniche del paziente, previa procedura collegiale motivata e notifica alla persona di fiducia o alla famiglia (§ 45). Nell’ambito del sistema francese, le direttive occupano una posizione centrale, pur senza carattere vincolante, scelta, quest’ultima, che rientra nel margine di apprezzamento dello Stato (§ 49). A giudizio della Corte, le volontà espresse da A.M. sono state effettivamente considerate: seppur inizialmente ignorate perché non conosciute, sono state poi valutate nelle successive riunioni collegiali e nella decisione finale del 15 luglio 2022, ove sono state ritenute “manifestamente inappropriate” alla luce della condizione clinica del paziente (§ 52). La Corte ha altresì sottolineato che la famiglia è stata coinvolta in più incontri e le decisioni mediche sono state sempre pienamente motivate, con puntuale descrizione della situazione clinica, della prognosi e delle ragioni mediche a favore della sospensione delle cure (§ 54). I ricorrenti hanno, inoltre, avuto accesso a un controllo giurisdizionale effettivo, tramite le procedure di référé-liberté davanti al Tribunale amministrativo di Lille e al Conseil d’État, ottenendo decisioni rapide, motivate e rispettose del principio del contraddittorio (§ 68). In conclusione, la Corte ha ritenuto che le autorità nazionali abbiano adempiuto ai propri obblighi positivi derivanti dall’articolo 2 CEDU e ha dichiarato all’unanimità l’assenza di violazione di tale articolo (§ 69) (Emma Ludovica Breda)

Riferimenti bibliografici: C. Mistrorigo, Rifiuto di trattamento terapeutico: una occasione mancata per valorizzare le DAT e il principio di autodeterminazione, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2025, 1, pp. 362 ss.; F. Alma, La perdurante tensione tra libertà di autodeterminazione, tutela della dignità umana e criminalizzazione del suicidio medicalmente assistito: il caso Karsai c. Ungheria, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2024, 4, pp. 1623 ss.; A. Faina, Il “diritto a non soffrire” e l’incerta collocazione dei diritti sociali nel sistema CEDU, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2023, 1, pp. 303 ss.

 

ART. 3 CEDU

C. eur. dir. uomo, Sez. III, 3 febbraio 2026, Navalnyy c. Russia

Detenzione illegittima – rischio per la vita – trattamento inumano – mancato rispetto di una misura provvisoria – privazione del sonno – rasatura forzata dei capelli - violazione

Per la sintesi dei fatti e i profili relativi al diritto alla vita v. supra sub art. 2 Cedu. Il ricorrente si doleva, inoltre, della violazione dell’art. 3 CEDU, lamentando di essere stato sottoposto, durante la detenzione, a una serie di misure arbitrarie — in particolare la privazione del sonno e la rasatura integrale dei capelli — idonee a integrare un trattamento inumano e degradante, tanto più in considerazione delle sue precarie condizioni di salute (§ 174). Prima di esaminare nel merito le doglianze, la Corte ha richiamato i principi consolidati in materia di art. 3, ribadendo che la valutazione del superamento della soglia minima di gravità deve tener conto dell’insieme delle circostanze del caso concreto, inclusi la durata del trattamento, i suoi effetti fisici e psicologici e la vulnerabilità della persona interessata (§ 180). La Corte ha, inoltre, ricordato che anche misure apparentemente neutre, se applicate in modo arbitrario o senza adeguata giustificazione, possono assumere carattere degradante, specie quando incidono sulla dignità e sull’integrità della persona detenuta (§ 179). Con riguardo alla privazione del sonno, la Corte ha ritenuto arbitraria la qualificazione del ricorrente come “a rischio di fuga”, osservando che le espressioni da lui rivolte agli agenti avevano natura manifestamente ironica e che le autorità non avevano addotto ulteriori elementi a sostegno di un concreto pericolo di evasione (§ 190). In tale contesto, i controlli fisici effettuati ogni due ore durante la notte per un periodo di trentanove giorni — nonostante la cella fosse sottoposta a videosorveglianza continua — sono stati giudicati non strettamente necessari e gravemente pregiudizievoli, tanto più perché posti in essere mentre il ricorrente era in sciopero della fame e afflitto da intensi dolori alla schiena (§ 191). Quanto alla rasatura integrale dei capelli, la Corte ha ribadito che l’imposizione forzata di un simile trattamento è suscettibile di generare un sentimento di umiliazione e inferiorità, incidendo sull’aspetto fisico contro la volontà dell’interessato (§ 195). Nel caso di specie, il Governo non ha fornito alcuna spiegazione convincente circa la necessità della misura, né ha addotto ragioni mediche o igieniche tali da giustificarla, risultando irragionevole anche alla luce delle ordinarie regole penitenziarie (§ 197). Valutati congiuntamente, tali elementi hanno indotto la Corte a ritenere che il ricorrente, già in condizioni di particolare vulnerabilità, sia stato sottoposto a una combinazione di misure arbitrarie idonee a ledere la sua dignità e il suo benessere, configurando, nel loro effetto cumulativo, un trattamento inumano e degradante posto in essere in violazione dell’art. 3 CEDU (§ 198) (Emma Ludovica Breda)

Riferimenti bibliografici: E. Crippa, Conferma della custodia cautelare e tutela del contraddittorio, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2024, 4, pp. 1634 ss.

 

C. eur. dir. uomo, Sez. III, 3 febbraio 2026, O.H. e altri c. Serbia

Espulsione collettiva di richiedenti asilo – trattamento inumano – uso della forza -detenzione illegittima - principio di non-refoulement – condizioni detentive degradanti – omissione di valutazione del rischio per la vita e l’incolumità dei richiedenti - violazione

I ricorrenti, diciassette cittadini afghani — tra cui otto minori, quattro sotto i cinque anni — furono arrestati nel febbraio 2017 nei pressi della stazione ferroviaria di Dimitrovgrad, in Serbia. Dopo l’arresto, furono trattenuti per circa dieci ore presso la Stazione di Polizia di Frontiera di Gradina in condizioni sovraffollate e inadeguate. Tradotti dinanzi al “Tribunale per i reati minori” di Pirot, il procedimento fu archiviato, riconoscendo la loro intenzione di richiedere asilo e ordinando alle autorità di agevolarne l’accoglienza. Vennero rilasciati certificati attestanti tale intenzione, con valore di permesso di soggiorno temporaneo. Nonostante ciò, la polizia li trasferì verso il confine bulgaro, confiscò loro i documenti e li costrinse ad attraversare la frontiera di notte, con temperature fino a -2°C ed usando loro violenza fisica. Il giorno seguente furono arrestati dalla polizia bulgara. I ricorrenti lamentavano, tra le altre cose, la violazione dell’art. 3 CEDU sotto il duplice profilo sostanziale e procedurale, deducendo, da un lato, l’inadeguatezza delle condizioni di trattenimento sia presso la Stazione di polizia di frontiera di Gradina, sia presso il Tribunale per i reati minori di Pirot, sia durante i trasferimenti, nonché l’inadeguatezza delle modalità del loro allontanamento verso la Bulgaria; dall’altro, l’omessa verifica del rischio connesso al rinvio in un Paese terzo senza esame della domanda di asilo (§ 90). Quanto al profilo sostanziale, la Corte ha esaminato separatamente le diverse fasi della detenzione e del trasferimento dei ricorrenti. La Corte ha, dapprima, richiamato i principi consolidati in materia di condizioni detentive per motivi migratori, rammentando che, nella valutazione delle condizioni di detenzione, bisogna tenere conto degli effetti cumulativi di tali condizioni, nonché delle specifiche contestazioni sollevate dal ricorrente (§ 95). È, dunque, oggetto di valutazione la circostanza per cui, presso la Stazione di Polizia di Frontiera di Gradina, i ricorrenti disponevano di circa 1 m² a persona, ben al di sotto della soglia di 3 m² che genera una forte presunzione di violazione (§ 100); tuttavia, tale presunzione può essere superata se altri elementi compensano la ristrettezza del locale. Nel caso di specie, pur in presenza di carenze (locale sporco, assenza di letti, servizi igienici e riscaldamento), la brevità del trattenimento (circa dieci ore) e l’assenza di ulteriori condizioni degradanti hanno indotto la Corte a ritenere non superata la soglia minima di gravità dell’art. 3 (§ 111). Analogamente, con riguardo alle condizioni presso il Tribunale di Pirot, i ricorrenti lamentavano di essere stati costretti a sedersi sul pavimento per circa otto ore, senza letti o sedie sufficienti (§ 113). La Corte ha, tuttavia, ritenuto che la durata contenuta della detenzione e l’assenza di altre carenze materiali o igieniche rendessero la doglianza manifestamente infondata (§ 118). Diversamente, la Corte ha riconosciuto che le modalità dell’allontanamento verso la Bulgaria — avvenuto di notte, con temperature rigide (-2°) e con uso della forza (§ 128) — hanno costituito trattamento inumano e degradante, integrando una violazione sostanziale dell’art. 3 (§ 134). Quanto al profilo procedurale, la Corte ha ribadito il principio di non-refoulement: l’allontanamento di un richiedente asilo verso un Paese terzo senza esame della domanda comporta l’obbligo di verificare l’esistenza di un sistema di asilo accessibile ed effettivo (§ 143). In questo caso, benché i ricorrenti fossero stati formalmente riconosciuti come richiedenti asilo, sono stati espulsi dalle autorità serbe senza verificare se avrebbero avuto accesso a una procedura di asilo adeguata in Bulgaria (§ 145). La Corte ha, dunque, ravvisato una violazione dell’art. 3 sotto il profilo procedurale (§ 149) (Emma Ludovica Breda)

Riferimenti bibliografici: I. Giugni, Esercizio legittimo della forza e obbligo di formazione degli agenti statali, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2022, 3, pp. 1365 ss.; P. Bernardoni, La corte Edu alle prese con la “difesa” dei confini di terra dell’unione europea nei confronti dei migranti, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2022, 1, pp. 555 ss.

 

ART. 5 CEDU

C. eur. dir. uomo, Sez. III, 3 febbraio 2026, Navalnyy c. Russia

Privazione della libertà personale fondata su condanna giudicata dalla C.edu contraria agli art. 7 e 6 comma 1 Cedu – periodo trascorso in detenzione in attesa della revoca della sospensione condizionale della pena – mancanza di basi legali - violazione

Per la sintesi dei fatti e i profili relativi al diritto alla vita e al divieto di tortura, v. supra sub art. 2 e 3 Cedu. Il ricorrente si doleva, inoltre, della violazione dell’art. 5 Cedu, per due motivi: anzitutto, per l’incarcerazione sopportata dopo la revoca della sospensione condizionale della pena concessa dai giudici russi nel 2014; in secondo luogo, per il periodo trascorso in carcere in attesa della conclusione del procedimento di revoca della sospensione condizionale della pena. Il giudice europeo ha ravvisato la duplice violazione dell’art. 5 comma 1 Cedu. Sotto il primo profilo, la pena scontata da Navalnyy a partire dal 2 febbraio 2020 si reggeva su una condanna, quella appunto del 2014, già giudicata dalla C.edu contraria agli art. 7 Cedu, per interpretazione imprevedibile della legge penale, e 6 comma 1 Cedu, per flagrante diniego di giustizia (§ 135): da qui, l’illegalità della privazione della libertà personale, più specificamente per inosservanza dell’art. 5 comma 1 lett. a Cedu. Quanto al secondo profilo, il giudice di Strasburgo osserva che il breve periodo trascorso in carcere dal ricorrente in attesa della conclusione del procedimento di revoca del beneficio di legge si era fondato su un’interpretazione analogica della disciplina in materia, così da rendere l’intera procedura irrituale per l’assenza di una base legale (§ 144-145). (Francesco Zacchè)

 

C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 19 febbraio 2026, Cuculovic c. Svizzera

Diritto di chi è in detenzione provvisoria a essere tradotto al più presto davanti a un giudice - procrastinazione della custodia cautelare da parte del giudice d’appello per nuovi motivi di fatto e di diritto, senza che il ricorrente sia stato ascoltato personalmente – violazione

Il ricorrente viene messo in custodia cautelare il 15 ottobre 2016 per lesioni personali e minacce nei confronti di B. Il 18 ottobre 2016, il tribunale per le misure coercitive respinge la richiesta del pubblico ministero di tenere il ricorrente in custodia cautelare, ordinandone l'immediata liberazione. Il pubblico ministero appella l’ordinanza e, il 20 ottobre 2016, il giudice di seconde cure proroga la custodia in attesa della decisione sull’impugnazione (§ 4). Il 27 ottobre, B. rimette la querela (§ 5 e 7), ma, il 7 novembre 2016, la procura presenta alla corte d’appello fatti e motivi nuovi, contestando la guida senza patente e altre gravi violazioni del codice della strada: il 21 novembre 2016 il giudice di secondo grado accoglie la richiesta del pubblico ministero, procrastinando la custodia cautelare a carico del ricorrente per un periodo di tre mesi (§ 8). A seguito d’impugnazione, il 19 dicembre 2016, la Corte Suprema Federale si pronuncia parzialmente a favore del ricorrente, stabilendo che: la privazione della libertà sopportata dal 28 ottobre al 21 novembre 2016 non si era fondata su una decisione giudiziaria conforme ai requisiti di legge previsti dall'art. 5 comma 1 Cedu; il giudice di secondo cure avrebbe dovuto revocare il provvedimento di custodia cautelare non appena venuto a conoscenza della remissione della querela (§ 9). Per la C.edu, la circostanza che, una volta rimessa la querela, il ricorrente sia stato illegalmente detenuto (come, del resto, riconosciuto dalla Corte Suprema Federale) non esclude il fatto che si sarebbe comunque dovuta tenere un'udienza immediatamente dopo il 7 novembre 2016. Per il giudice europeo, infatti, scopo primario dell’art. 5 comma 3 Cedu è di evitare che, di fronte a nuove accuse, la privazione della libertà personale prosegua senza che l'interessato sia tradotto tempestivamente di fronte a un giudice (§ 33-36). Da qui la violazione dell’art. 5 comma 3 Cedu. (Francesco Zacchè)

 

ART. 6

C. eur. dir. uomo, com. sez. III, sent. 3 febbraio 2026, Achtypi c. Grecia

Presunzione d’innocenza - impiego di espressioni colpevoliste nei confronti del ricorrente nella sentenza pronunciata carico d’imputati di reato connesso giudicati separatamente - violazione

Accusata di frode ai danni di un ente di diritto pubblico, di violazione dei doveri d’ufficio e di appropriazione indebita di documenti, la ricorrente viene condannata dalla Corte d’appello per reati minori di Atene insieme ad altri tre imputati di reato connesso, fra cui E.M., istigatrice della frode (§ 2). Successivamente, la corte di cassazione annulla la condanna accogliendo l’eccezione della ricorrente sulla ritualità della citazione a giudizio. Nel riesaminare il caso, la Corte d’appello per reati minori di Atene provvede a separare il processo a carico della ricorrente da quello contro l’imputata E.M. (§ 3). Quanto alla posizione della ricorrente, il giudice di merito dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero procura per le relative determinazioni, e il conseguente procedimento si concluderà in maniera definitiva per estinzione del reato (§ 7). Quanto all’imputata E.M., la corte nazionale ribadisce la sua responsabilità quale istigatrice del reato di frode, impiegando espressioni che, secondo la ricorrente, sono lesive della presunzione d’innocenza (§ 4-5). La C.edu condivide tale doglianza. Essa rileva che, al fine di condannare E.M. per istigazione, il giudice nazionale è arrivato ad accertare il dolo della ricorrente, senza che ciò risultasse essenziale, così da andare oltre quanto necessario ai sensi del diritto interno (§ 15-16). Non solo: nel valutare la responsabilità di E.M., l’autorità nazionale si è ripetutamente riferita alla ricorrente con il termine di “imputata” o con il suo nome completo, sebbene fosse chiaro che l’eventuale responsabilità penale della ricorrente sarebbe stata decisa in una fase successiva nell’ambito di un procedimento penale ormai separato. Da parte del giudice nazionale, insomma, è mancato qualsiasi accortezza o chiarimento volto a dissipare l’impressione che si stesse implicitamente stabilendo la responsabilità penale della ricorrente. Ne è derivata l’impressione di un prematuro giudizio di colpevolezza nei confronti della ricorrente (§ 17-18). (Francesco Zacchè)

Sul tema, cfr. S. Basilico, Giudizio di colpevolezza in procedimento sospeso e presunzione di innocenza, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, 2, p. 978 ss.

 

ART. 8 CEDU

C. eur. dir. uomo, Sez. III, 17 febbraio 2026, Green Alliance c. Bulgaria

Infiltrazioni di “agenti sotto copertura” in enti privati (ONG) – sorveglianza non tecnica – assenza di limiti temporali – autorità centralizzata – assenza di rimedi effettivi – protezione dati personali - violazione

L’associazione ricorrente “Green Alliance”, ONG ambientalista fondata nel 2006 e con sede a Kostenets (regione di Sofia), contestava la normativa bulgara che disciplina l’uso degli “agents on cover” da parte dell’Agenzia di Stato per la Sicurezza Nazionale (SANS). Tali agenti, distinti dagli “agents under cover”, operano sotto la propria identità reale ma celando l’affiliazione alla SANS e possono essere infiltrati in ogni ente di diritto privato o libera professione (ad eccezione degli avvocati), su decisione del direttore della SANS, qualora sussista una “comprovata esigenza operativa”. Il regime era stato introdotto con i regolamenti attuativi del “SANS Act” del 2008 e modificato nel 2018, consentendo alla SANS di infiltrare propri agenti in qualsiasi organizzazione di diritto privato, senza limiti temporali, senza autorizzazione giudiziaria, senza un meccanismo di notifica al destinatario della misura e senza efficaci forme di controllo o rimedi. Dinanzi alla Corte EDU, l’ONG ricorrente lamentava la violazione dell’art. 8 della Convenzione, sostenendo che i regolamenti del 2008 che consentivano l’impiego degli “agents on cover”, così come modificati nel 2018, permettevano alla SANS di ricorrere a tali agenti in modo del tutto arbitrario. In particolare, i regolamenti non prevedevano alcun obbligo di notificare agli interessati la decisione dell’Agenzia di impiegare questa tipologia di agenti e non rendevano possibile impugnare la decisione della SANS. La Corte EDU ha esaminato per la prima volta la compatibilità con l’articolo 8 CEDU di un quadro normativo che disciplina l’infiltrazione di agenti segreti in organizzazioni private quale forma di sorveglianza statale segreta, applicando per analogia i principi sviluppati in relazione alle forme tecnologiche di sorveglianza occulta. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza precedente in materia di interferenze nella sfera privata e nella corrispondenza (§ 102) e ha osservato che l’infiltrazione di un “agent on cover” in un’associazione privata costituisce senza dubbio un’interferenza con la corrispondenza dell’associazione, dato che l’agente ha accesso a comunicazioni interne telefoniche, elettroniche e orali (§ 113-117). L’infiltrazione costituirebbe altresì, secondo la Corte, un’interferenza con il “domicilio” dell’associazione, in quanto gli uffici delle persone giuridiche rientrano nel concetto di domicilio (§ 118-119). Nella specie, la Corte ha individuato cinque carenze specifiche nel quadro normativo bulgaro: (a) Generici criteri di impiego: il requisito della “prova di necessità operativa”, considerato alla luce delle ampie competenze della SANS, amplia significativamente la portata dell’impiego di agenti senza un controllo indipendente (§ 146-148); (b) Assenza di limiti temporali: l’impiego degli “agents on cover” può teoricamente proseguire ad indefinitum (§ 149); (c) Procedura di attivazione inadeguata: la decisione di fare ricorso a tali agenti spetta esclusivamente al direttore della SANS, senza alcuna valutazione da parte di organi esterni indipendenti (§ 151-153); (d) Assenza di supervisione effettiva sugli “agents on cover” (§ 155-160); (e) Assenza di rimedi efficaci avverso la decisione della SANS (§ 163-164). La Corte ha, dunque, riscontrato una violazione dell’art. 8, osservando che i regolamenti sugli “agents on cover” non garantiscono le minime salvaguardie richieste dall’articolo 8 CEDU contro arbitrarietà e abusi, non soddisfano il requisito della “chiarezza e accessibilità della legge” e non assicurano che le interferenze siano limitate a quanto “necessario in una società democratica” (§ 165-168) (Emma Ludovica Breda)

Riferimenti bibliografici: M. Pisati, Sorveglianza segreta e diritto alla privacy, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2022, 4, pp. 1757 ss.; F. Ertola, Conservazione e acquisizione di comunicazioni criptate, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2024, 2, pp. 850 ss.; E. Crippa, Riconoscimento facciale e vita privata, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2023, 4, pp. 1660 ss.