Selezione di pronunce rilevanti per il sistema penale
A cura di Francesco Zacché e Stefano Zirulia
Il monitoraggio delle pronunce è stato curato, questo mese, da Lavinia Pedol (artt. 3 e 8 Cedu) e Simona Anastasi (artt. 5 e 6 Cedu).
In marzo abbiamo selezionato pronunce relative a: uso di lacrimogeni durante una manifestazione (art. 3 Cedu); trattenimenti in ospedali psichiatrici (art. 3 e 5 Cedu); condanna in contumacia (art. 6 Cedu); garanzie applicabili a procedura di ammonimento alternativa al procedimento penale (art. 6 Cedu); preclusione all’accesso alla scuola della magistratura albanese per reato ostativo (art. 8 Cedu).
ART. 3 CEDU
C. eur. dir. uomo, Sez. II, 17 marzo 2026, Sungur c. Turchia
Trattamento degradante - Erogazione di gas lacrimogeno direttamente sul volto del ricorrente da parte di un agente di polizia, da una distanza inferiore a un metro, durante una manifestazione, con conseguente lesione non grave trattabile con semplici cure mediche - Uso della forza non reso strettamente necessario dalla condotta del ricorrente – Violazione
La ricorrente, cittadina turca nata nel 1986, ha partecipato il 28 maggio 2013 a una manifestazione pacifica presso Gezi Park, a Istanbul, nell’ambito delle proteste contro un progetto edilizio. Nel corso dell’intervento delle forze dell’ordine, un agente di polizia le ha spruzzato gas lacrimogeno direttamente al volto – da una distanza inferiore a un metro – continuando l’azione anche mentre la ricorrente si voltava. L’episodio – ampiamente documentato fotograficamente – ha causato una lesione non grave, curabile con semplici cure mediche. In sede nazionale, l’agente è stato dichiarato colpevole del reato di lesioni personali intenzionali; tuttavia, la pronuncia della condanna è stata sospesa e successivamente integralmente annullata. Sul piano disciplinare, gli è stata applicata la sola sanzione dell’ammonimento. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto che questi fatti integrino una violazione dell’art. 3. La Corte ha ribadito che, anche nell’ambito delle operazioni di mantenimento dell’ordine pubblico, l’uso della forza deve essere valutato in relazione alla condotta del singolo interessato e risultare strettamente necessario (v. Tsaava e altri c. Georgia, § 327). Nel caso di specie, la ricorrente non aveva attuato alcun comportamento violento né opposto resistenza, sicché lo spruzzo di gas lacrimogeno diretto al volto e a distanza ravvicinata è stato ritenuto ingiustificato. La Corte ha affermato che, anche in assenza di evidenti sofferenze fisiche o psichiche gravi, la condotta adottata dall’agente integra un trattamento degradante, ribadendo che anche un uso della forza non strettamente necessario, seppur di limitata intensità, è idoneo a ledere la dignità umana (v. Bouyid c. Belgio, § 112). (Lavinia Pedol)
C. eur. dir. uomo, Sez. IV, 31 marzo 2026, Makki c. Danimarca
Trattamento inumano e degradante - Prolungamento della contenzione del ricorrente, affetto da schizofrenia paranoide, al letto per 11 giorni e 11 ore in un ospedale psichiatrico, dopo aver aggredito un’infermiera, in attesa del suo trasferimento in una struttura ad alta sicurezza - Mancata dimostrazione che il prolungamento della misura di contenzione fosse strettamente necessario, rispettasse la dignità umana del ricorrente e non lo esponesse a dolore e sofferenza – Violazione
Il ricorrente, cittadino danese nato nel 1995, affetto da schizofrenia paranoide e da una lieve disabilità intellettiva, era stato ricoverato più volte – sia volontariamente sia coattivamente – in strutture psichiatriche tra il 2015 e il 2016. Il 3 giugno 2016, a seguito di un ricovero involontario, aveva aggredito un’infermiera, stringendole un braccio attorno al collo e colpendola ripetutamente con una forchetta. In conseguenza di questo episodio violento, veniva sottoposto – alle ore 13:30 – a contenzione meccanica mediante cintura e cinghie ai polsi e alle caviglie, rimanendo immobilizzato fino alle ore 20:18 del 16 giugno 2016, quando veniva trasferito presso il Dipartimento di psichiatria forense dell’ospedale di Middelfart. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto che tale prolungata contenzione – durata 11 giorni e 11 ore – integri una violazione dell’art. 3 CEDU sotto il profilo sostanziale. In via preliminare, la Corte ha richiamato i propri principi consolidati, ribadendo che un trattamento ricade nell’ambito dell’art. 3 solo se raggiunge un livello minimo di gravità, da valutarsi concretamente alla luce di tutte le circostanze del caso (v. Rooman c. Belgio, § 141). Questa valutazione deve essere particolarmente rigorosa nei confronti di soggetti vulnerabili, quali i pazienti psichiatrici, la cui condizione di dipendenza e inferiorità imponga una tutela rafforzata (v. MS c. Croazia (n. 2), §§ 96, 98). In questo quadro, la Corte ha altresì ricordato che il ricorso alla forza fisica nei confronti di persone private della libertà – ove non strettamente necessario – lede la dignità umana e integra una violazione dell’art. 3 (v. Bouyid c. Belgio, §§ 100-101). Con specifico riferimento alla contenzione meccanica, la Corte ha ribadito che essa è ammissibile solo come extrema ratio, ossia quando costituisca l’unico mezzo idoneo a prevenire un danno immediato o imminente, e deve essere limitata al tempo strettamente necessario (v. MS c. Croazia (n. 2), § 105; Lavorgna c. Italia, § 115). Pur non esistendo una soglia temporale predeterminata oltre la quale la misura divenga automaticamente illegittima, la sua prosecuzione deve essere costantemente giustificata alla luce del criterio della stretta necessità (v. Aggerholm c. Danimarca, § 105). Nel caso di specie, il ricorrente non ha contestato la legittimità dell’applicazione iniziale della misura, limitandosi a censurarne la protrazione per un periodo particolarmente lungo (§ 95). La Corte ha riconosciuto che, sulla base della documentazione medica e delle valutazioni espresse dai giudici nazionali, egli rappresentava un rischio reale, continuo e imminente (§ 112). Tuttavia, ha ribadito che questa pericolosità non esonera lo Stato dall’onere di dimostrare che, per l’intera durata della contenzione, non fossero disponibili misure alternative meno restrittive e che la misura non si sia protratta oltre il tempo strettamente necessario (§ 112). (Lavinia Pedol)
Riferimenti bibliografici: F. Alma, Il labile confine tra somministrazione coattiva di misure di contenzione e divieto di trattamenti inumani e degradanti: l’importanza, dirimente, della predisposizione di un completo sistema normativo a tutela del paziente psichiatrico, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2025, 4, pp. 1585 ss.
Art. 5 CEDU
C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 5 marzo. 2026, Kaganovskyy c. Ucraina (n. 2)
Libertà personale - ricorrente giuridicamente incapace – impossibilità di valutare se la gravità del disordine mentale legittimasse la privazione della libertà - assenza di un meccanismo di controllo efficace per verificare la legalità della privazione della libertà personale - violazione
Il ricorrente, un soggetto dichiarato legalmente incapace, viveva in un istituto psichiatrico a carattere residenziale in Ucraina, per esigenze terapeutiche e di sicurezza. Il suo ricovero era considerato volontario, dal momento che non si era mai opposto ad esso ed era stato acquisito il consenso da parte del fratello, suo tutore legale (§ 9). Il ricorrente poteva uscire dalla struttura previa autorizzazione da parte dell'istituto. A seguito del miglioramento del suo stato di salute, il ricorrente aveva chiesto, tramite il suo tutore, una revisione medica per ripristinare la sua capacità giuridica. Successivamente a tale richiesta, il suo tutore legale si era consultato con il personale dell'istituto psichiatrico, chiedendo di restringere maggiormente la libertà personale del fratello, impedendogli di uscire e di ricevere visite (§ 11-12). Inoltre, aveva ostacolato il procedimento civile per la revisione della capacità giuridica. Per poco più di un anno l'istituto psichiatrico gli aveva impedito di uscire dalla struttura, poi gli era stato consentito per tre giorni alla settimana. I rappresentanti legali del ricorrente avevano presentato alla polizia una denuncia per la sua presunta detenzione illegale presso l'istituto psichiatrico, tuttavia tale indagine era stata inefficace e il suo stato attuale rimaneva sconosciuto (§ 21-22) Il ricorrente si rivolgeva, dunque, alla Corte lamentando la violazione dell’articolo 5 § 1 Cedu, dal momento che la limitazione della sua libertà non aveva alcuna base legale e non era fondata su una valutazione attuale della condizione psichiatrica e sulla sua pericolosità. Inoltre, lamentava la violazione dell’articolo 5 § 4 Cedu, per l’assenza di un rimedio effettivo che consentisse un riesame giudiziario della misura e dell'articolo 5 § 5 Cedu per l'assenza di un equo indennizzo in seguito al periodo di ingiusta detenzione. La Corte europea ravvisa la violazione dell'articolo 5 § 1 Cedu, ritenendo che la limitazione della libertà non soddisfacesse i requisiti di legalità e necessità richiesti. La tipologia di istituto psichiatrico, in base alla legge nazionale, non prevedeva infatti alcun coinvolgimento dell’'autorità giudiziaria per valutare l'applicazione di misure restrittive della libertà personale. Di conseguenza, il ricorrente è stato di fatto privato della sua libertà unicamente sulla base del consenso e delle istruzioni impartite dal suo tutore (§ 78-79). A causa degli ostacoli al procedimento di revisione medica, non era stato possibile neppure accertare se, nel periodo in questione, il disturbo mentale del ricorrente fosse di natura o gravità tale da giustificare il ricovero coatto secondo i criteri di Winterwerp. (§ 83). I giudici di Strasburgo ravvisano anche la violazione dell’articolo 5 § 4 Cedu, poiché il ricorrente non disponeva di un rimedio effettivo e accessibile per ottenere il riesame della misura, anche a causa del comportamento del tutore (§ 92) e dell'articolo 5 § 5 Cedu per l'assenza di un equo indennizzo. In conclusione, la sentenza afferma un principio particolarmente rilevante: nei casi di internamento psichiatrico di persone incapaci, gli Stati devono garantire non solo controlli periodici sulla persistenza della pericolosità, ma anche strumenti concreti che consentano di superare eventuali inerzie o conflitti di interessi del tutore, affinché il diritto alla libertà personale non rimanga privo di tutela effettiva. (Simona Anastasi)
Art. 6 CEDU
C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 5 marzo 2026, Khattab c. Belgio
Equità processuale - diritto di partecipare al processo - sentenza di condanna confermata in appello in contumacia - rinuncia volontaria al diritto di comparire in appello - non violazione
La vicenda trae origine da un procedimento penale instaurato nei confronti del ricorrente per partecipazione a un’organizzazione terroristica operante in Siria (§ 4). Dopo una fase iniziale di custodia cautelare, egli veniva rimesso in libertà con misure restrittive, tra cui il divieto di lasciare il territorio nazionale. A seguito della condanna in primo grado alla pena di sette anni di reclusione, lo stesso proponeva appello. Nonostante tale obbligo, durante la pendenza del giudizio di appello il ricorrente decideva di allontanarsi dal Belgio, violando le condizioni imposte e dirigendosi illegalmente verso la Siria; tuttavia, a seguito dell’emissione di un mandato d’arresto internazionale, veniva arrestato in Turchia (§ 11). In conseguenza di tale condotta, egli non compariva all’udienza d’appello, che si svolgeva in sua assenza mentre era detenuto in Turchia e si concludeva con una conferma della condanna pronunciata in contumacia (§ 26–27). Successivamente, il ricorrente proponeva opposizione avverso la decisione resa in absentia, chiedendo la riapertura del procedimento, per il fatto di non essere stato a conoscenza della citazione a comparire (§ 29). Tuttavia, le autorità giudiziarie belghe dichiaravano tale rimedio privo di effetto, ritenendo che l’assenza dell’imputato fosse imputabile a una scelta deliberata e consapevole, avendo questi lasciato il territorio belga. Investita della questione, la Corte di Strasburgo ha esaminato il caso alla luce dell’articolo 6 § 1 e 3 Cedu. In via preliminare, la Corte europea ha ribadito che lo svolgimento di un processo in absentia non è di per sé contrario alla Cedu. Nel caso di specie, la Corte europea ravvisa che la mancata partecipazione del ricorrente fosse il risultato di una scelta volontaria e consapevole. La decisione di lasciare il territorio belga, in violazione delle condizioni imposte e nella piena consapevolezza della pendenza del procedimento, va infatti interpretata come una rinuncia implicita, ma inequivoca, al diritto di essere presente al processo (§ 57). Infine, valutando l’equità complessiva del procedimento, la Corte europea ha osservato che il ricorrente era stato assistito da un difensore e che il processo, considerato nel suo insieme, offriva garanzie sufficienti di equità. Il ricorrente aveva avuto la possibilità di essere rappresentato dal proprio avvocato dinanzi alla corte d’appello e aveva inizialmente esercitato tale facoltà, prima di rinunciarvi consapevolmente nel corso del procedimento (§ 60-61). Non è ravvisabile alcuna responsabilità delle autorità nazionali, dal momento che queste ultime hanno sempre facilitato i contatti tra il ricorrente e i suoi difensori, anche mentre il ricorrente si trovava detenuto in Turchia. Alla luce di tali elementi, la Corte europea ha concluso per la non violazione dell’articolo 6 § 1 e 3 della Convenzione. (Simona Anastasi)
C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 19 marzo 2026, B.G. c. Francia
Equità processuale - imparzialità - archiviazione della denuncia di violenza sessuale presentata dalla ricorrente e successivo ammonimento formale (procedura alternativa al procedimento penale) nei confronti della ricorrente, minorenne, per calunnia - violazione
La vicenda trae origine dalla denuncia di violenza sessuale presentata dalla ricorrente, all’epoca minorenne, nei confronti di un ragazzo diciassettenne (§ 5-6). Le autorità inquirenti, tuttavia, disponevano l’archiviazione del procedimento penale per insufficienza di elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio (§ 10). Successivamente la madre del ragazzo, in qualità di rappresentante legale, presentava una denuncia nei confronti della ricorrente per falsa denuncia di violenza sessuale. Le autorità pertanto procedevano nei confronti della ricorrente con un procedimento alternativo a quello penale, applicabile nei casi di minore gravità, che si concludeva con l’irrogazione di un ammonimento formale per falsa denuncia (§§ 13-14). Tale misura veniva adottata senza che fosse stato previamente accertato, in modo pieno e imparziale, se i fatti denunciati dalla ricorrente integrassero o meno il reato di violenza sessuale. In altri termini, la qualificazione della denuncia come “falsa” presupponeva una valutazione sulla veridicità dei fatti che non era stata oggetto di un accertamento giurisdizionale completo (§ 17). La ricorrente adiva quindi la Corte di Strasburgo, lamentando la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, sotto il profilo della mancanza di equità e imparzialità del procedimento che aveva condotto all’ammonimento (§ 31-32). Nel valutare il caso, la Corte europea ha preliminarmente ribadito che l’articolo 6 § 1 si applica anche a procedimenti che, pur formalmente qualificati come alternativi o non penali, presentano un carattere sostanzialmente punitivo (§ 40-41). In tale prospettiva, l’ammonimento formale inflitto alla ricorrente non poteva essere considerato una mera misura amministrativa priva di conseguenze, bensì una sanzione che implicava un giudizio di responsabilità. La Corte ha sottolineato che l’ammonimento formale, a differenza di altre misure esaminate in precedenti pronunce (caso R. c. United Kingdom), comportava un’implicita affermazione di colpevolezza, incidendo sulla posizione giuridica della ricorrente (§ 46-47). La Corte ha quindi rilevato che le autorità nazionali avevano tratto la conclusione della falsità della denuncia senza procedere a un esame approfondito e imparziale dei fatti costitutivi della presunta violenza sessuale. Sebbene la ricorrente abbia potuto beneficiare della presenza dei suoi rappresentanti legali e del suo avvocato durante l'intero procedimento, la procura, senza fornire alcuna motivazione ha concluso che la ricorrente, che non ha ammesso il presunto reato, avesse mentito, nonostante avesse sempre sostenuto il contrario (§ 65). Ricordando l'importanza e la difficoltà di accertare la realtà del consenso nelle indagini di violenza sessuale, la Corte ha ritenuto che il procedimento nel suo complesso non avesse offerto garanzie sufficienti di equità e imparzialità e ha dichiarato la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, affermando il principio secondo cui anche le misure formalmente alternative al processo penale, quando comportano un giudizio di colpevolezza, devono essere precedute da un accertamento pieno, imparziale e conforme alle garanzie del giusto processo (§ 75-77). (Simona Anastasi)
ART. 8 CEDU
C. eur. dir. uomo, Sez. III, 10 marzo 2026, Manjani c. Albania
Vita privata - Rifiuto dell’ammissione del ricorrente alla Scuola della Magistratura per la formazione come pubblico ministero, fondato su una condanna per furto commesso in età minorile, per la quale era stato legalmente riabilitato - Mancata considerazione dell’età del ricorrente al momento del reato e insufficiente valutazione delle circostanze rilevanti - Mancato svolgimento di una valutazione approfondita e sufficientemente individualizzata della situazione personale del ricorrente – Sproporzione della preclusione – Violazione
Il ricorrente, cittadino albanese nato nel 1991, aveva riportato nel 2006 – all’età di 15 anni – una condanna per furto semplice, commesso in circostanze non violente e con immediata restituzione della somma sottratta, beneficiando successivamente della riabilitazione ai sensi del diritto interno. Nel 2020, dopo aver superato le prove di ammissione, la sua candidatura alla Scuola dei magistrati per la formazione a pubblico ministero è stata tuttavia respinta a causa del precedente penale, ritenuto ostativo in via assoluta ai sensi della normativa sull’accesso alla magistratura, come interpretata dalle autorità nazionali. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato, all’unanimità, la violazione dell’art. 8 CEDU, ritenendo che il rifiuto di ammissione abbia inciso in modo significativo sulla vita privata e professionale del ricorrente (§§ 32-37). In via preliminare, la Corte ha affermato che l’art. 8 è applicabile sia secondo l’approccio “basato sulla ragione”, sia secondo quello “basato sulle conseguenze”, in ragione dell’impatto particolarmente incisivo della misura sull’accesso a una carriera pubblica di rilievo (§§ 29-33) (v. Denisov c. Ucraina, § 116 ss.). Nel merito, la Corte ha riconosciuto che l’ingerenza era diretta al perseguimento di un fine legittimo, identificato nella tutela dell’integrità e della credibilità del sistema giudiziario nonché della fiducia del pubblico nella magistratura (§ 40). Tuttavia, ha ritenuto che la misura non potesse considerarsi “necessaria in una società democratica”, in quanto basata su un criterio di esclusione applicato in modo automatico, senza un adeguato esame individualizzato della situazione del ricorrente (§§ 41-45). In particolare, le autorità nazionali non hanno effettuato una valutazione concreta e complessiva della situazione personale del ricorrente, omettendo di considerare la sua minore età al momento del fatto, la natura non violenta del reato, il tempo trascorso, l’avvenuta riabilitazione e la successiva condotta professionale (§§ 42-44). La Corte ha sottolineato che, pur potendo gli Stati prevedere requisiti elevati di integrità per l’accesso alla magistratura, questi criteri non possono tradursi in esclusioni automatiche e permanenti prive di un bilanciamento individuale effettivo (§ 45). È stato inoltre rilevato che il provvedimento ha inciso in modo particolarmente intenso sulla vita professionale del ricorrente, collocandosi in una fase iniziale del suo percorso lavorativo e producendo effetti di lunga durata (§ 37). La Corte ha quindi concluso che il rifiuto di ammissione, fondato su una condanna minorile già riabilitata e applicato in modo automatico, senza un’adeguata valutazione individualizzata, ha ecceduto il margine di apprezzamento statale, determinando la violazione dell’art. 8 CEDU (§ 46). (Lavinia Pedol)