ISSN 2704-8098
logo università degli studi di Milano logo università Bocconi
Con la collaborazione scientifica di

  Scheda  
22 Maggio 2026


La Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio sui Dispositivi di controllo a distanza. Un po’ di chiarezza sui braccialetti elettronici


1. La Relazione: le ragioni, gli obiettivi e le conclusioni (con ulteriore monitoraggio) dell’inchiesta.

1.1. Le ragioni e gli obiettivi. La Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere [1] ha approvato all’unanimità, il 29 aprile 2026 [2], la Relazione sui dispositivi di controllo a distanza delle misure cautelari e di prevenzione (i cosiddetti “braccialetti elettronici”).

L’attività della Commissione – avviata anche a seguito di fatti di cronaca relativi a femminicidi, tentati o consumati, in cui venivano indicate come cause il mancato o il cattivo funzionamento del dispositivo di controllo elettronico, cd. braccialetto elettronico (termine che sarà adoperato oltre), - è stata finalizzata all’individuazione degli «snodi normativi e delle problematiche di funzionalità tecnica e operativa connesse all’impiego dello strumento, considerato presidio rilevante ai fini della tutela effettiva della sicurezza delle donne, in attuazione dei più recenti interventi legislativi di settore».

La Relazione offre un importante contributo su un tema divenuto di grande interesse, anche per l’opinione pubblica, a seguito del consistente incremento dell’applicazione dei braccialetti elettronici antistalking [3], derivante dall’obbligo imposto per le misure cautelari previste dagli artt. 282-bis, comma 6, (allontanamento dalla casa familiare) e 282 ter, comma 1, c.p.p. (divieto di avvicinamento a luoghi e persone) [4], con specifico riferimento ai  delitti Codice Rosso ivi indicati[5], oltre che per le misure di prevenzione personali di cui all’art. 4 lett. i-ter d.lgs. n. 159/2011.

Il passaggio dalla discrezionalità dell’Autorità Giudiziaria all’obbligo imposto per legge (derivante dalla scarsa applicazione del presidio elettronico) ha comportato un incremento di applicazioni mensili dei dispositivi antistalking in tutto il territorio nazionale da 20-25 (prima del dicembre 2023) a 500 (dal gennaio 2024), incrementate a una media di 600 mensili.

Sono analizzati, in modo approfondito l’uso, le criticità e le prospettive di miglioramento dei braccialetti elettronici, in particolare di quelli antistalking destinati alla tutela di tutte le vittime di violenza di genere, domestica e contro le donne.

L’indice iniziale, molto dettagliato, consente di individuare subito l’argomento di interesse con le soluzioni offerte e le criticità di cui quella di maggior rilievo è data dall’insufficienza dei dispositivi (1.200 disponibili al mese, con una carenza rispetto alle necessità concrete di almeno 300 al mese) con la conseguente loro concreta applicazione a distanza anche di 30 giorni rispetto alla misura cautelare eseguita che rimane, dunque, priva di presidio.

 

1.2. Le conclusioni, con ulteriore monitoraggio. Il compito della Commissione non é concluso, proponendosi, di proseguire «nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali con un costante monitoraggio e verifica in ordine all’eliminazione delle criticità accertate e al miglioramento della funzione di controllo del braccialetto elettronico, anche approfondendo casi in cui siano segnalati femminicidi, consumati o tentati, nonostante l’applica zione del dispositivo.».

Dunque, vi sarà una verifica delle soluzioni per superare le criticità rilevate nel corso dell’inchiesta, a partire dalla rapida conclusione dell’atto negoziale (tra Fastweb e il Ministero dell’interno) necessario per l’incremento dei dispositivi in numero sufficiente, oltre che nel verificare quanto accaduto nei casi in cui vi sono stati femminicidi, tentati o consumati, pur se risultava disposta l’applicazione del braccialetto elettronico.  

 

2. Sintesi dei punti di maggior rilievo della Relazione.

Emerge dalla Relazione che Il sistema dei braccialetti elettronici ha rappresentato un passo fondamentale nella protezione, in particolare, delle donne vittime di violenza, ma da solo non ne assicura la protezione.

Appare prioritaria una corretta valutazione individualizzata del rischio da parte del magistrato e, dunque, la scelta di una misura adeguata, tenendo conto dei limiti dello strumento e dell’attuale presunzione di idoneità delle misure custodiali, salva specifica motivazione sulla idoneità alla tutela delle misure non custodiali ex art. 275, comma 3.1, c.p.p., inserito dalla legge sul femminicidio n. 181/2025 (cfr. par. 3).

Occorre conoscere le modalità di funzionamento degli apparati (cfr. par. 6), di diversa tipologia (cfr. par. 6):

  • per gli arresti domiciliari, con “modem” e cavigliera alla persona da controllare, applicabili contrattualmente sempre entro 4 (se vi è segnale radiomobile nel luogo) o entro 10 giorni (Fastweb installa una linea fissa). La sala operativa delle Forze dell’ordine riceve gli allarmi che scattano, tra l’altro, se si danneggia la cavigliera o se ci si allontana da luogo delimitato;
  • antistalking, con tecnologia più complessi per la pluralità di apparati e sistemi di controllo: (i) alla persona da controllare è applicata una cavigliera ed è  consegnato un apparecchio simile ad uno smartphone (da ricaricare alla rete elettrica), dispositivi che devono essere sempre vicini per monitorare i movimenti; (ii) alla persona da tutelare, è consegnato un apparecchio simile ad uno smartphone (da ricaricare alla rete elettrica) da portare con sé per monitorare lo spostamento e l’eventuale violazione da parte dell’autore [6];(iii)  presso la sala operativa delle forze dell’Ordine sono monitorati in tempo reale, tra l’altro, gli spostamenti di cavigliera/smartphone della persona da controllare e smartphone della persona da tutelare (che, perciò, se non porta con sé l’apparecchio non sarà monitorata negli spostamenti), con conservazione dei dati e possibilità di ricostruire in ogni momento i movimenti per verificare si vi è stata violazione della misura.

Plurime le criticità esistenti (par. 7), pur se in corso di graduale eliminazione:

  • l’insufficienza attuale dei dispositivi, in precedenza indicata, con applicazioni anche a distanza di 30 giorni;
  • la necessità di ricarica frequente degli apparecchi tipo smartphone che persona da controllare e da tutelare devono portare, in parte risolta;
  • la necessitò di accertare la cd “fattibilità tecnico-operativa”, demandata alla polizia giudiziaria, oggi in corso di soluzione con l’intervento dei tecnici Fastweb (sulla base di un recente contratto) e di linee operative dettagliate, che deve esservi non solo al momento dell’esecuzione della misura, ma per tutta la sua durata; se mancante rende inutile il braccialetto elettronico e richiede la verifica dell’adeguatezza della misura in atto [7];
  • la corretta valutazione della idoneità della misura cautelare con braccialetto elettronico nel caso concreto, tenuto conto, ad esempio, dei luoghi, della presenza del segnale radiomobile, delle caratteristiche delle persone con specifico riferimento alla possibilità e capacità di utilizzo (cfr. par. 7.2), con inutilità nel caso di persone senza fissa dimora o persone anziane o con specifiche patologie; criticità che va di pari passo con l’accertamento e la verifica della fattibilità tecnico-operativa;
  • una costante attenzione all’immediata sostituzione degli apparati “malfunzionanti” e agli allarmi segnalati dalla polizia giudiziaria;
  • informazioni adeguate e precise alle persone da controllare e da tutelare all’atto dell’applicazione e consegna dei dispositivi.

La Relazione indica anche alcune soluzioni per il migliore funzionamento oggi e nel futuro (par. 9).

 

3. Sintesi della Relazione.

3.1. Contesto e finalità. Il braccialetto elettronico è un presidio di controllo a distanza utilizzato per monitorare persone sottoposte a misure cautelari (arresti domiciliari, divieto di avvicinamento, allontanamento dalla casa familiare) o di prevenzione ex d.lgs. n. 159/2011.

Dal 2023, con la legge n. 168 (Codice Rosso rafforzato), è divenuto obbligatorio in caso di applicazione di misure cautelari, non custodiali per i reati di violenza domestica e di genere, con una distanza minima di 500 metri, poi aumentata a 1.000 metri dalla legge n. 181 del 2025.

 

3.2. Obiettivi e metodologia dell’inchiesta. La Commissione ha indagato sull’efficacia e sul funzionamento tecnico-operativo dei dispositivi, analizzando:

  • l’evoluzione normativa e giurisprudenziale;
  • i dati sull’applicazione pratica;
  • i malfunzionamenti tecnici;
  • le buone pratiche di altri Paesi europei (soprattutto Spagna e Francia);
  • le responsabilità contrattuali del RTI Fastweb/Sielte, appaltatore del servizio.

Sono state condotte audizioni di tecnici, magistrati, rappresentanti ministeriali e imprese, e acquisite relazioni, documenti e dati operativi.

 

3.3.  Valutazione del rischio e scelta della misura. La tutela effettiva della persona offesa nei reati di violenza di genere impone che la scelta della misura cautelare o di prevenzione sia preceduta da una valutazione concreta, attuale e dinamica del rischio.

Tale valutazione deve considerare, in particolare:

  • la pericolosità del soggetto (precedenti, escalation della condotta, violazioni pregresse);
  • la condizione di specifica vulnerabilità della vittima (contesto familiare, dipendenza economica, isolamento, stato di salute, ecc.);
  • la prossimità relazionale autore-vittima;
  • la gravità e reiterazione delle condotte;
  • gli indicatori di rischio elevato (minacce gravi, possesso di armi, gelosia controllo ossessivo, separazione recente, presenza di figli minorenni, dipendenze da alcol o droghe dell’autore, ecc.).

Ne deriva che:

  • le misure non custodiali (allontanamento dalla casa familiare, divieto di avvicinamento ex artt. 282-bis e 282-ter c.p.p.) sono adeguate solo se il rischio è contenibile mediante il prevedibile rispetto delle prescrizioni;
  • in presenza di rischio elevato o non controllabile, devono essere privilegiate le misure custodiali (arresti domiciliari o custodia in carcere), anche alla luce della presunzione relativa introdotta dalla normativa più recente.

In questo quadro, il braccialetto elettronico:

  • rappresenta uno strumento di controllo e non una misura autonoma;
  • è efficace solo se tecnicamente funzionante e tempestivamente attivato;
  • non può compensare una errata sottovalutazione del rischio.

La relazione evidenzia, infatti, che taluni delitti gravi (per i quali sono in corso verifiche sui reali accadimenti) si sono verificati nonostante l’applicazione del dispositivo, a conferma che:

  • la centralità decisionale resta in capo all’autorità giudiziaria;
  • la tecnologia deve essere complementare, non sostitutiva della corretta scelta della misura.

Ne consegue l’esigenza di:

  • adottare protocolli uniformi di valutazione del rischio da predisporre con l’ausilio anche dei centri antiviolenza;
  • garantire un costante aggiornamento della valutazione del rischio nel caso concreto (anche dopo l’applicazione della misura);
  • assicurare il coordinamento tra Autorità giudiziaria, forze di polizia, servizi territoriali (servizi sociali, sanitari, ecc.) e centri antiviolenza.

 

3.4. Principali evidenze.

  • Incremento esponenziale delle installazioni dopo il 2023: da circa 20 a 500 dispositivi antistalking al mese, con oltre 10.000 braccialetti attivi nel 2025 (metà “antistalking”).
  • Criticità tecniche e organizzative: ritardi nell’installazione, insufficienza dei dispositivi (solo 1.200 mensili disponibili, in aumento a 1.800), durata ridotta delle batterie, mancanza di segnale GSM, falsi allarmi, gestione frammentata degli allarmi nelle sale operative.
  • Malfunzionamenti: circa il 21% dei dispositivi sostituiti, in gran parte senza guasto effettivo; in alcuni casi batterie con autonomia di sole 6 ore.
  • Elevato numero di allarmi spesso non significativi (anche fino a 2.000 al giorno per un solo Comando), che sovraccaricano le Forze di polizia.
  • Miglioramenti recenti: filtro degli allarmi per priorità, aggiornamenti software, tasto SOS per la vittima, tavolo tecnico interforze, verifica della “fattibilità tecnica e operativa” (decreto-legge n. 178/2024).

 

3.5. Confronto con altri Paesi.

  • Spagna: modello avanzato, con una centrale operativa unica (COMETA) attiva h24 e protocolli dettagliati per la gestione degli allarmi; doppia zona di preallerta e allerta; collaborazione pubblico-privato.
  • Francia: doppia soglia di sicurezza (1–10 km), gestione anche privata, forte attenzione alla prevenzione.
  • Altri Paesi (Belgio, Croazia, Norvegia) adottano sistemi più limitati o sperimentali ma coordinati.

 

3.6. Valutazione complessiva. Il braccialetto elettronico è uno strumento essenziale ma non autosufficiente: deve essere inserito in un sistema integrato di prevenzione, gestione del rischio e tutela delle vittime.

Le criticità principali riguardano:

  • carenza di dispositivi;
  • disomogeneità nelle procedure operative e formazione limitata degli operatori;
  • assenza di un protocollo nazionale unico.

 

3.7. Raccomandazioni della Commissione. Si propongono le seguenti raccomandazioni

  • Incrementare subito il numero disponibile di dispositivi (almeno 1.800/mese).
  • Istituire una centrale operativa unica nazionale, con filtri multilivello degli allarmi.
  • Introdurre una zona di preallerta (gialla), con avvisi graduali.
  • Formare magistrati, Forze di polizia e tecnici sulla valutazione del rischio di violenza e sulla gestione dei dispositivi.
  • Informare chiaramente le vittime sul funzionamento e sui limiti dello strumento.
  • Usare tecnologie migliorative (IA, geolocalizzazione diretta, batterie di lunga durata).
  • Monitorare costantemente l’attuazione delle misure e la loro efficacia.

 

 

[1] La legge istitutiva, la composizione della Commissione e i resoconti sono disponibili nell’apposita sezione del Sito web del Senato.

[2] Il resoconto della Commissione del 29 aprile 2026 dà conto dell’ampio dibattito e della piena convergenza di tutti i gruppi politici.

[3] Pur se definiti Antistalking, i braccialetti elettronici in questione si applicano alle misure cautelari previste dagli artt. 282-bis e 282-ter c.p.p. per ogni tipologia di delitto, compresi quelli Codice Rosso, dovendo monitorarsi il rispetto degli obblighi imposti all’indagato/imputato a non avvicinarsi a luoghi e/o persone determinati a distanza inferiore oggi (ai sensi della modifica introdotta dalla l. n. 181/2025, cd. femminicidio) ad almeno 1.000 metri, salve le deroghe previste dalle disposizioni citate che devono, comunque, garantire la tutela della persona offesa.   

[4] È noto che l’obbligo è stato imposto dalla l. n. 168/2023, cd. legge Codice Rosso rafforzato.

[5] La definizione “delitti Codice Rosso” non ha carattere univoco, pur se l’art. 362, comma 1-ter, c.p.p. procede a un’elencazione cui rinviano numerose altre disposizioni (cfr. P. Di Nicola Travaglini – F. Menditto, Legge sul femminicidio, Milano, 2025, pp. 13 ss).

[6] L’apparecchio smartphone consegnato alla persona offesa ha un tasto SOS che le consente di allertare la sala operativa. Al dispositivo suona l’allarme solo nel caso di avvicinamento a 30-50 metri alla persona offesa per la scelta di evitare alert eccessivi (alla sala operativa scatta ovviamente se superato il limite imposto).

[7] SI pone in risalto il limite dell’attuale tecnologia basata sulla presenza de segnale radiomobile (GSM, ovvero della rete ordinaria dei cellulari).