1. La Relazione: le ragioni, gli obiettivi e le conclusioni (con ulteriore monitoraggio) dell’inchiesta.
1.1. Le ragioni e gli obiettivi. La Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere [1] ha approvato all’unanimità, il 29 aprile 2026 [2], la Relazione sui dispositivi di controllo a distanza delle misure cautelari e di prevenzione (i cosiddetti “braccialetti elettronici”).
L’attività della Commissione – avviata anche a seguito di fatti di cronaca relativi a femminicidi, tentati o consumati, in cui venivano indicate come cause il mancato o il cattivo funzionamento del dispositivo di controllo elettronico, cd. braccialetto elettronico (termine che sarà adoperato oltre), - è stata finalizzata all’individuazione degli «snodi normativi e delle problematiche di funzionalità tecnica e operativa connesse all’impiego dello strumento, considerato presidio rilevante ai fini della tutela effettiva della sicurezza delle donne, in attuazione dei più recenti interventi legislativi di settore».
La Relazione offre un importante contributo su un tema divenuto di grande interesse, anche per l’opinione pubblica, a seguito del consistente incremento dell’applicazione dei braccialetti elettronici antistalking [3], derivante dall’obbligo imposto per le misure cautelari previste dagli artt. 282-bis, comma 6, (allontanamento dalla casa familiare) e 282 ter, comma 1, c.p.p. (divieto di avvicinamento a luoghi e persone) [4], con specifico riferimento ai delitti Codice Rosso ivi indicati[5], oltre che per le misure di prevenzione personali di cui all’art. 4 lett. i-ter d.lgs. n. 159/2011.
Il passaggio dalla discrezionalità dell’Autorità Giudiziaria all’obbligo imposto per legge (derivante dalla scarsa applicazione del presidio elettronico) ha comportato un incremento di applicazioni mensili dei dispositivi antistalking in tutto il territorio nazionale da 20-25 (prima del dicembre 2023) a 500 (dal gennaio 2024), incrementate a una media di 600 mensili.
Sono analizzati, in modo approfondito l’uso, le criticità e le prospettive di miglioramento dei braccialetti elettronici, in particolare di quelli antistalking destinati alla tutela di tutte le vittime di violenza di genere, domestica e contro le donne.
L’indice iniziale, molto dettagliato, consente di individuare subito l’argomento di interesse con le soluzioni offerte e le criticità di cui quella di maggior rilievo è data dall’insufficienza dei dispositivi (1.200 disponibili al mese, con una carenza rispetto alle necessità concrete di almeno 300 al mese) con la conseguente loro concreta applicazione a distanza anche di 30 giorni rispetto alla misura cautelare eseguita che rimane, dunque, priva di presidio.
1.2. Le conclusioni, con ulteriore monitoraggio. Il compito della Commissione non é concluso, proponendosi, di proseguire «nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali con un costante monitoraggio e verifica in ordine all’eliminazione delle criticità accertate e al miglioramento della funzione di controllo del braccialetto elettronico, anche approfondendo casi in cui siano segnalati femminicidi, consumati o tentati, nonostante l’applica zione del dispositivo.».
Dunque, vi sarà una verifica delle soluzioni per superare le criticità rilevate nel corso dell’inchiesta, a partire dalla rapida conclusione dell’atto negoziale (tra Fastweb e il Ministero dell’interno) necessario per l’incremento dei dispositivi in numero sufficiente, oltre che nel verificare quanto accaduto nei casi in cui vi sono stati femminicidi, tentati o consumati, pur se risultava disposta l’applicazione del braccialetto elettronico.
2. Sintesi dei punti di maggior rilievo della Relazione.
Emerge dalla Relazione che Il sistema dei braccialetti elettronici ha rappresentato un passo fondamentale nella protezione, in particolare, delle donne vittime di violenza, ma da solo non ne assicura la protezione.
Appare prioritaria una corretta valutazione individualizzata del rischio da parte del magistrato e, dunque, la scelta di una misura adeguata, tenendo conto dei limiti dello strumento e dell’attuale presunzione di idoneità delle misure custodiali, salva specifica motivazione sulla idoneità alla tutela delle misure non custodiali ex art. 275, comma 3.1, c.p.p., inserito dalla legge sul femminicidio n. 181/2025 (cfr. par. 3).
Occorre conoscere le modalità di funzionamento degli apparati (cfr. par. 6), di diversa tipologia (cfr. par. 6):
Plurime le criticità esistenti (par. 7), pur se in corso di graduale eliminazione:
La Relazione indica anche alcune soluzioni per il migliore funzionamento oggi e nel futuro (par. 9).
3. Sintesi della Relazione.
3.1. Contesto e finalità. Il braccialetto elettronico è un presidio di controllo a distanza utilizzato per monitorare persone sottoposte a misure cautelari (arresti domiciliari, divieto di avvicinamento, allontanamento dalla casa familiare) o di prevenzione ex d.lgs. n. 159/2011.
Dal 2023, con la legge n. 168 (Codice Rosso rafforzato), è divenuto obbligatorio in caso di applicazione di misure cautelari, non custodiali per i reati di violenza domestica e di genere, con una distanza minima di 500 metri, poi aumentata a 1.000 metri dalla legge n. 181 del 2025.
3.2. Obiettivi e metodologia dell’inchiesta. La Commissione ha indagato sull’efficacia e sul funzionamento tecnico-operativo dei dispositivi, analizzando:
Sono state condotte audizioni di tecnici, magistrati, rappresentanti ministeriali e imprese, e acquisite relazioni, documenti e dati operativi.
3.3. Valutazione del rischio e scelta della misura. La tutela effettiva della persona offesa nei reati di violenza di genere impone che la scelta della misura cautelare o di prevenzione sia preceduta da una valutazione concreta, attuale e dinamica del rischio.
Tale valutazione deve considerare, in particolare:
Ne deriva che:
In questo quadro, il braccialetto elettronico:
La relazione evidenzia, infatti, che taluni delitti gravi (per i quali sono in corso verifiche sui reali accadimenti) si sono verificati nonostante l’applicazione del dispositivo, a conferma che:
Ne consegue l’esigenza di:
3.4. Principali evidenze.
3.5. Confronto con altri Paesi.
3.6. Valutazione complessiva. Il braccialetto elettronico è uno strumento essenziale ma non autosufficiente: deve essere inserito in un sistema integrato di prevenzione, gestione del rischio e tutela delle vittime.
Le criticità principali riguardano:
3.7. Raccomandazioni della Commissione. Si propongono le seguenti raccomandazioni
[1] La legge istitutiva, la composizione della Commissione e i resoconti sono disponibili nell’apposita sezione del Sito web del Senato.
[2] Il resoconto della Commissione del 29 aprile 2026 dà conto dell’ampio dibattito e della piena convergenza di tutti i gruppi politici.
[3] Pur se definiti Antistalking, i braccialetti elettronici in questione si applicano alle misure cautelari previste dagli artt. 282-bis e 282-ter c.p.p. per ogni tipologia di delitto, compresi quelli Codice Rosso, dovendo monitorarsi il rispetto degli obblighi imposti all’indagato/imputato a non avvicinarsi a luoghi e/o persone determinati a distanza inferiore oggi (ai sensi della modifica introdotta dalla l. n. 181/2025, cd. femminicidio) ad almeno 1.000 metri, salve le deroghe previste dalle disposizioni citate che devono, comunque, garantire la tutela della persona offesa.
[4] È noto che l’obbligo è stato imposto dalla l. n. 168/2023, cd. legge Codice Rosso rafforzato.
[5] La definizione “delitti Codice Rosso” non ha carattere univoco, pur se l’art. 362, comma 1-ter, c.p.p. procede a un’elencazione cui rinviano numerose altre disposizioni (cfr. P. Di Nicola Travaglini – F. Menditto, Legge sul femminicidio, Milano, 2025, pp. 13 ss).
[6] L’apparecchio smartphone consegnato alla persona offesa ha un tasto SOS che le consente di allertare la sala operativa. Al dispositivo suona l’allarme solo nel caso di avvicinamento a 30-50 metri alla persona offesa per la scelta di evitare alert eccessivi (alla sala operativa scatta ovviamente se superato il limite imposto).
[7] SI pone in risalto il limite dell’attuale tecnologia basata sulla presenza de segnale radiomobile (GSM, ovvero della rete ordinaria dei cellulari).