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26 Maggio 2026


Osservatorio Corte EDU: aprile 2026

Selezione di pronunce rilevanti per il sistema penale



 

A cura di Francesco Zacché e Stefano Zirulia

Il monitoraggio delle pronunce è stato curato, questo mese, da Martina Pasquin (artt. 2, 3 e 13, 10 Cedu) e Roberta Casiraghi (artt. 5 e 6 Cedu).

 

In aprile abbiamo selezionato pronunce relative a: uso della forza letale da parte della polizia (art. 2 Cedu); trattenimento di minore straniero non accompagnato in un centro per stranieri irregolari maggiorenni (artt. 3 e 13 Cedu, art. 5 Cedu); confessione di imputato minorenne (art. 6 Cedu); allontanamento dall’aula di udienza dell’imputato autore di comportamento oltraggioso (art. 6 Cedu); diritto di accesso a documenti riservati per motivi di sicurezza nazionale e diritto di cronaca (art. 10 Cedu).

 

 

ART. 2 CEDU

C. eur. dir. uomo, I sez., sent. 30 aprile 2026, Benladghem c. Belgio

Diritto alla vita – uso della forza letale da parte delle Forze dell’ordine – Legittima difesa – Non violazione

La ricorrente, sorella di M.B., sospettato di preparare un’azione armata e ucciso nel corso di un’operazione di arresto condotta da unità speciali della polizia belga, lamentava la violazione dell’art. 2 CEDU sostenendo che gli agenti avessero fatto ricorso ad un uso della forza sproporzionato e in violazione dei limiti imposti dall’art. 416 del codice penale in tema di legittima difesa. Richiamando la propria giurisprudenza sul punto, la Corte ribadisce che il ricorso a mezzi potenzialmente letali può risultare compatibile con l’art. 2 ove fondato su una convinzione sincera e ragionevole, percepita dagli agenti al momento dei fatti, che tale forza sia necessaria per proteggere sé stessi o terzi da un pericolo imminente (§ 84). Diversamente, imporre una valutazione ex post sganciata dalle concrete condizioni operative finirebbe per gravare gli agenti di un onere di valutazione irrealistico (§ 84). In punto di fatto, la Corte osserva che le indagini interne avevano accertato, anche sulla base delle perizie balistiche e delle dichiarazioni testimoniali, che l’uomo avesse puntato un’arma verso gli agenti durante l’intervento: in tale contesto, l’uso della forza viene ritenuto strettamente necessario per neutralizzare una minaccia grave e immediata (§ 87). Quanto alla proporzionalità della risposta armata, la Corte ritiene non decisivo il numero dei colpi esplosi, dovendosi piuttosto valutare la situazione concreta affrontata dagli agenti nel corso di un intervento ad alto rischio (§ 91) e la circostanza gli agenti avessero cessato di sparare non appena la minaccia era venuta meno e infine che non disponessero, in quel frangente, di alternative all’uso delle armi da fuoco (§ 91-92). Alla luce di tali circostanze, la Corte conclude per la non violazione dell’art. 2 CEDU, ritenendo che il ricorso alla forza letale fosse stato assolutamente necessario ai sensi del paragrafo 2 della disposizione. (Martina Pasquin)

Riferimenti bibliografici: M. Falcone, Uso letale della forza nelle operazioni di law enforcement: tra necessità oggettiva e percezione soggettiva, in Riv. it. dir. proc. pen., 2025, pp. 649 ss.

 

ARTT. 3 e 13 CEDU

C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 9 aprile 2026, H.D. c. Italia

Divieto di trattamenti inumani e degradanti – minore straniero non accompagnato collocato in un centro per adulti – contatto con migranti maggiorenni – assenza di servizi dedicati – ineffettività del rimedio preventivo ex art. 700 c.p.c. – violazione

I fatti riguardano un minore non accompagnato originario del Burkina Faso, giunto in Italia nel giugno 2023 e immediatamente collocato presso il centro di accoglienza per adulti Sant’Anna in Isola di Capo Rizzuto (Crotone), dove è rimasto per oltre cinque mesi. Sebbene le autorità italiane avessero riconosciuto la minore età del ricorrente, lo stesso lamentava di essere stato comunque trattenuto in una struttura destinata ad adulti, in assenza di uno spazio separato e dedicato ai migranti minorenni, in condizioni di sovraffollamento. Il ricorrente lamentava, inoltre, l’assenza di servizi specificamente predisposti per minori stranieri non accompagnati, nonché l’impossibilità di lasciare il centro. A sostegno delle proprie allegazioni produceva un rapporto del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, da cui emergeva, oltre alle condizioni igieniche gravemente carenti, l’assenza di una reale separazione tra minori e adulti. Dopo avere inutilmente adito il Tribunale di Catanzaro con ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c., il ricorrente otteneva il trasferimento in una struttura per minori soltanto a seguito della misura provvisoria di cui all’art. 39 del Regolamento della Corte EDU. Nel decidere il merito del ricorso, la Corte richiama i principi consolidati in materia di tutela dei minori migranti, ribadendo come la particolare vulnerabilità dei minori stranieri non accompagnati imponga standard di protezione rafforzati ai sensi dell’art. 3 CEDU (§ 108-109). Valorizzando i propri precedenti (in particolare, C. eur. dir. uomo, sez. I, 21 luglio 2022, Darboe e Camara c. Italia), i giudici di Strasburgo sottolineano che il collocamento di un minore in un centro destinato ad adulti costituisce, ex se, una circostanza problematica sotto il profilo della dignità e della vulnerabilità dell’interessato e dunque un fattore rilevante nella valutazione della compatibilità del trattamento con l’art. 3 della Convenzione (§ 110). In tale prospettiva, assume inoltre rilievo decisivo la necessaria predisposizione di servizi e condizioni adeguate all’età e alla particolare vulnerabilità del minore, non essendo sufficiente una mera separazione nominale dagli adulti (§ 114-116). Applicando tali principi al caso concreto, la Corte osserva che il materiale probatorio prodotto dal ricorrente dimostrava che la separazione tra minori e adulti fosse meramente formale: anche il rapporto del Garante nazionale riportava infatti come l’accesso alle diverse aree del centro fosse privo di reali limitazioni e come, al momento della visita ispettiva effettuata, la sezione riservata ai minori fosse utilizzata promiscuamente anche dagli adulti. A ciò si aggiungeva l’assenza di servizi educativi, ricreativi o di supporto psicologico specificamente rivolti ai minori, nonché l’impossibilità per il ricorrente di lasciare il centro, già ritenuta una violazione dell’art. 5 CEDU, e infine la durata stessa della permanenza nel centro, superiore a cinque mesi (§ 117).  Ravvisando nel complesso plurimi fattori di inadeguatezza nelle condizioni detentive, i giudici rilevano che non può considerarsi conforme alle esigenze imposte dall’art. 3 CEDU il trattamento subito dal ricorrente nel caso di specie. Con riguardo all’art. 13, in relazione all’art. 3, la Corte ribadisce che, in presenza di doglianze relative a condizioni di trattenimento incompatibili con la Convenzione, gli ordinamenti nazionali devono predisporre rimedi sia preventivi sia compensativi, tra loro complementari. Il rimedio preventivo deve essere concretamente idoneo non solo a migliorare le condizioni materiali di permanenza, ma anche a far cessare tempestivamente la violazione denunciata (§ 95-96). Nel caso di specie, la Corte prende atto dell’argomento – addotto dal Governo italiano – secondo cui il rimedio cautelare ex art. 700 c.p.c. avrebbe potuto essere utilizzato anche per contestare le condizioni di accoglienza (§ 101). Tuttavia, la Corte osserva che, analogamente a quanto già rilevato in Darboe and Camara v. Italy (§ 179-180 della sentenza richiamata e cit. supra), il nucleo essenziale della doglianza del ricorrente non riguardava esclusivamente le condizioni materiali del centro, bensì soprattutto il suo collocamento in una struttura per adulti e il conseguente contatto stretto e continuativo con migranti maggiorenni (§ 103). Ne consegue che un rimedio effettivo avrebbe dovuto consentire non solo il miglioramento delle condizioni interne al centro, ma soprattutto il trasferimento del ricorrente in una struttura adeguata a minori (§ 104). Sotto questo profilo, la Corte rileva che il ricorrente aveva effettivamente attivato il rimedio indicato dal Governo, chiedendo proprio il trasferimento in una struttura idonea. Nondimeno, il ritardo con cui il Tribunale di Catanzaro aveva fissato e successivamente rinviato l’udienza rendeva il rimedio concretamente inefficace: la cessazione della violazione era infatti intervenuta soltanto a seguito della misura provvisoria adottata dalla Corte EDU ai sensi dell’art. 39 del Regolamento (§§ 105-106). Da ciò consegue, secondo i giudici di Strasburgo, la violazione dell’art. 13 CEDU in combinato disposto con l’art. 3, per l’assenza di un rimedio interno effettivo idoneo a porre tempestivamente fine alla situazione lesiva denunciata (§ 107). (Martina Pasquin)

Riferimenti bibliografici: P. Bernardoni, La Corte Edu alle prese con la “difesa” dei confini di terra dell’Unione Europea nei confronti dei migranti, in Riv. it. dir. proc. pen., 2022, p. 555 ss.

 

ART. 5 CEDU

C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 9 aprile 2026, H.D. c. Italia

Legalità della detenzione – detenzione amministrativa di un minorenne non accompagnato presso un centro di accoglienza per adulti – assenza di una base legale - violazione

Per la sintesi della vicenda, v. supra sub artt. 3, 12 CEDU. Il ricorrente lamenta l’illegittima detenzione presso un centro di accoglienza per adulti e l’impossibilità di contestarla. La Corte di Strasburgo osserva anzitutto che il respingimento dei minori stranieri non accompagnati è vietato dalla legislazione nazionale e che la concessione al ricorrente di un permesso di soggiorno implica un'autorizzazione formale all’ingresso o al soggiorno in Italia (§ 60-62); inoltre, all’epoca dei fatti, il collocamento di minori in strutture destinate ad adulti era espressamente vietato (§ 64). Risulta quindi violato l’art. 5 commi 1 Cedu. La Corte europea afferma altresì la violazione dell’art. 5 comma 2 Cedu, non essendo stato il ricorrente informato dei motivi giuridici della sua privazione della libertà. Viene infine accertata la violazione dell’art. 5 comma 4 Cedu per il ritardo con cui è stata trattata l’istanza ex art. 700 c.p.c., in palese contrasto con l’esigenza di particolare urgenza che deve contraddistinguere il controllo sulla legittimità di una detenzione disposta da un’autorità amministrativa nei confronti di un minorenne non accompagnato (§ 80). (Roberta Casiraghi)

 

ART. 6 CEDU

C. eur. dir. uomo, sez.IV, sent. 21 aprile 2026, E.H. c. Germania

Equità processuale – diritto di difesa – imputato minorenne – confessione durante l’interrogatorio di polizia e diritto di consultarsi precedentemente e in modo riservato con la propria madre - non violazione

Accusato di aver ucciso un compagno di scuola, il ricorrente, un minorenne di quindici anni, viene arrestato dalla polizia che lo informa, tra l'altro, del diritto al silenzio, del diritto di consultare un difensore e del diritto di farsi affiancare dalla madre durante l'interrogatorio; contemporaneamente, la madre viene informata della facoltà di astenersi dal testimoniare e della facoltà di partecipare all’interrogatorio del figlio (§ 6-8). Interrogato dalla polizia, senza avvalersi né dell’assistenza di un difensore né della presenza della madre, il ricorrente confessa la commissione del reato (§ 15). Durante il processo, la difesa si oppone all'utilizzo come prova della confessione resa durante l'interrogatorio di polizia, sostenendo che il ricorrente non fosse stato informato del diritto di consultarsi riservatamente con la madre prima di essere interrogato dalla polizia. La richiesta viene però rigettata e il processo si conclude con la condanna, confermata nei giudizi d’impugnazione. Innanzi al giudice europeo, il ricorrente sostiene che l’impossibilità di consultarsi privatamente con la madre prima dell’interrogatorio di polizia abbia reso la sua condanna, basata sulla confessione ivi resa, contraria all’equità processuale. Anzitutto, la Corte di Strasburgo rammenta che, per quanto riguarda gli imputati minorenni, il procedimento penale deve essere organizzato in modo da rispettare il principio del superiore interesse del minore, garantendogli il diritto a partecipare effettivamente al processo. Pertanto, la rinuncia da parte di un accusato minorenne a un diritto fondamentale di cui all'art. 6 Cedu è ammissibile solo se espressa in modo inequivocabile, dopo che le autorità abbiano adottato tutte le misure ragionevoli per garantire che egli sia pienamente consapevole dei propri diritti di difesa e possa comprendere, per quanto possibile, le conseguenze della sua condotta (§ 50). Vengono altresì in rilievo i principi fondamentali enunciati nelle fonti internazionali, le quali sanciscono il diritto del minore all’assistenza legale o ad altra assistenza appropriata quando interrogato dalla polizia; tuttavia, le stesse non sanciscono altresì il diritto a un colloquio privato tra il minore e i suoi genitori (§ 51). Nemmeno nell'ordinamento giuridico tedesco, la Corte federale di giustizia ha accertato l’esistenza di un diritto a tale forma di colloquio. Pertanto, considerato che il ricorrente è stato informato in modo comprensibile del diritto al silenzio e del diritto all’assistenza difensiva (§ 54-55), la Corte europea esclude la violazione dell’art. 6 comma 1 Cedu. (Roberta Casiraghi)

 

C. eur. dir. uomo, sez.V, sent. 30 aprile 2026, Mastey c. Francia

Equità processuale - diritto di partecipare al processo – allontanamento dell’imputato dall’aula d’udienza – comportamento oltraggioso dell’imputato - non violazione

Condannato in primo grado, nel processo d’appello il ricorrente assume un atteggiamento ostruzionistico e oltraggioso nei confronti del giudice, interrompendolo ripetutamente e insultandolo. Viene così allontanato dall’aula d’udienza e poi, persistendo in un comportamento aggressivo, è ricondotto in carcere ancor prima della conclusione dell’udienza (§ 7). Il processo di seconde cure si conclude con una parziale modifica della condanna, risultando il ricorrente prosciolto per alcuni dei reati per cui era stata pronunciata condanna in primo grado. Il ricorrente si è rivolto alla Corte di Strasburgo, sostenendo che il suo allontanamento dall’aula d’udienza gli ha impedito di difendersi nel giudizio d’appello; in particolare, lamenta di non aver avuto l’opportunità di comprendere le potenziali conseguenze del suo comportamento, non avendolo il giudice previamente avvertito della possibilità di essere allontanato dall’aula. La Corte di Strasburgo esclude la violazione dell’art. 6 comma 1 Cedu, osservando come il ricorrente, allontanato dall’aula dopo aver causato disturbo per ben sette volte, non potesse ignorare le conseguenze del suo comportamento; pertanto, si deve ritenere che abbia rinunciato consapevolmente e volontariamente al diritto di partecipare al processo (§ 54). Inoltre, in udienza, il ricorrente era assistito da un avvocato che, per un verso, non ha sollevato alcuna obiezione al momento dell’allontanamento dall’aula e, per l’altro, ha continuato a partecipare al procedimento, potendo intervenire a tutela degli interessi del ricorrente. (Roberta Casiraghi)

 

ART. 10 CEDU

C. eur. dir. uomo, Sez. IV, sent. 21 aprile 2026, Nederlandse Omroep Stichting and others c. Paesi Bassi

Libertà di espressione – Richiesta di accesso alla documentazione relativa alla gestione politica del disastro aereo del volo MH17 – Parziale diniego di ostensione – Sicurezza nazionale e riservatezza delle deliberazioni governative – Non violazione

Il ricorso è proposto da alcune organizzazioni giornalistiche olandesi che, nell’ambito di un’inchiesta sulla gestione politico-amministrativa del disastro aereo del volo MH17, avevano richiesto l’accesso ai verbali del Ministerial Crisis Management Committee (MCCb) e dell‘Interdepartmental Crisis Management Committee (ICCb), organi incaricati del coordinamento della risposta governativa alla crisi. Le autorità nazionali avevano accolto solo parzialmente le richieste, negando l’ostensione di taluni documenti e di numerosi passaggi sulla base della normativa olandese in materia di trasparenza amministrativa, richiamando esigenze di sicurezza dello Stato, tutela delle relazioni internazionali, riservatezza delle deliberazioni interne e protezione della privacy (§ 24-30). La Corte riconosce anzitutto che l’accesso ai documenti richiesti rientrasse nell’ambito di protezione dell’art. 10 CEDU, in quanto i ricorrenti, quali organi di stampa, intendevano acquisire informazioni necessarie all’esercizio della funzione giornalistica su una questione di evidente interesse pubblico (§ 66-71). Nella pronuncia si osserva, pertanto, come il diniego parziale di accesso a tale documentazione integri un’interferenza con il diritto all’informazione (§ 89). Nondimeno, quanto alla giustificazione dell’ingerenza dello Stato nell’esercizio di tale diritto, la Corte ritiene soddisfatto il requisito della legalità, essendo il rifiuto fondato su disposizioni legislative sufficientemente accessibili e prevedibili (§ 91). Parimenti, vengono riconosciuti come legittimi gli obiettivi perseguiti dalle autorità nazionali: segnatamente, la tutela della sicurezza nazionale, delle relazioni internazionali, della riservatezza delle informazioni confidenziali e del diritto alla privacy dei cittadini coinvolti nell’incidente (§ 93). Nel valutare tali profili, la Corte richiama i propri consolidati principi, ribadendo che gli Stati godono di un certo margine di apprezzamento nel bilanciamento tra trasparenza amministrativa e interessi pubblici contrapposti, purché le restrizioni siano sorrette da motivazioni pertinenti e sufficienti (§ 94). Particolare rilievo viene attribuito, nel caso di specie, alle garanzie procedurali offerte dall’ordinamento interno (§ 95): i giudici nazionali avevano infatti esaminato direttamente i documenti integrali, sottoponendo il diniego ad un controllo giurisdizionale approfondito e articolato su due gradi di giudizio (§ 97-98). Viene valorizzato inoltre il carattere circoscritto di tale diniego, osservando come gran parte della documentazione fosse stata comunque divulgata, integralmente o con omissioni limitate, e come numerose informazioni sulla gestione della crisi fossero già state rese pubbliche attraverso altri canali istituzionali (§ 99-100). In tale contesto, rileva la Corte, le autorità nazionali avevano ragionevolmente ritenuto che la divulgazione integrale dei verbali potesse compromettere la libertà e spontaneità delle deliberazioni governative future, nonché incidere negativamente sui rapporti diplomatici e sulla cooperazione internazionale relativa al disastro MH17 (§ 100-101). Né il solo status giornalistico dei ricorrenti, né l’indubbio interesse pubblico della vicenda risultavano sufficienti a prevalere sugli interessi pubblici contrari individuati dalle autorità nazionali. Alla luce dell’ampio controllo giurisdizionale esercitato a livello interno, della natura sensibile delle informazioni richieste e della divulgazione già ampiamente avvenuta di documentazione relativa alla vicenda, la Corte conclude che le autorità nazionali hanno operato un bilanciamento proporzionato tra libertà di informazione e tutela degli interessi pubblici coinvolti, escludendo pertanto la violazione dell’art. 10 Cedu. (Martina Pasquin)

Riferimenti bibliografici: E. Cipani, Giornalismo investigativo e accesso ad informazioni riservate di interesse pubblico: una pronuncia recente della Corte europea, in Riv. it. dir. proc. pen., 2024, n. 3, p. 1233 ss.