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28 Ottobre 2026


Il trattamento sanitario obbligatorio e le nuove regole. Il ruolo del difensore: prime riflessioni sulle possibili e utili modalità di intervento


1. Con le sentenze n. 76 del 2025 e n. 157 del 2026, la Corte costituzionale è intervenuta sulla disciplina del trattamento sanitario obbligatorio psichiatrico in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale, colmando lacune procedimentali che compromettevano l’effettività dei diritti di difesa e del contraddittorio della persona sottoposta alla misura.

La legge 13 maggio 1978, n. 180 (c.d. legge Basaglia), la cui disciplina è stata successivamente recepita dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), ha segnato il superamento del modello custodialistico e il passaggio a un sistema di assistenza orientato alla cura e al riconoscimento dei diritti della persona con sofferenza psichica.[1] La riforma ha affermato la volontarietà degli accertamenti e dei trattamenti sanitari come regola, ridefinendo i presupposti e le modalità degli interventi obbligatori. A tale cambiamento non si è tuttavia accompagnata una compiuta definizione da parte del legislatore della disciplina e delle garanzie necessarie a consentire all’interessato di conoscere e contestare un provvedimento che incide, insieme, sulla libertà personale e sull’autodeterminazione nelle scelte sanitarie. I recenti interventi della Corte costituzionale hanno dunque inteso colmare tali lacune, introducendo delle garanzie procedurali e processuali costituzionalmente necessarie per assicurare alla persona la partecipazione al procedimento e l’assistenza nell’esercizio dei propri diritti, anche quando le sue condizioni rendano particolarmente difficile esprimere le proprie ragioni.

L’introduzione della difesa tecnica obbligatoria in particolare pone l’avvocatura di fronte a un nuovo impegno, che richiede anche uno sforzo culturale e formativo. L’intervento nel procedimento di convalida deve inserirsi in una più ampia attenzione alla situazione dell’assistito: alla sua volontà, alle concrete modalità di esecuzione del trattamento, ai diritti alla dignità che conserva anche durante il ricovero, nonché agli strumenti disponibili per tutelarli. Si tratta di sviluppare una funzione difensiva capace di confrontarsi con la sofferenza psichica e con la dimensione sanitaria del procedimento, mantenendo ferma la specificità del proprio compito di tutela giuridica.

Il presente contributo intende offrire un primo supporto operativo a chi sarà chiamato a svolgere tale funzione. L’obiettivo è individuare le verifiche da compiere, le questioni da sottoporre al giudice e le possibili iniziative da assumere nelle diverse fasi, contribuendo a tradurre le nuove garanzie in modalità di intervento concretamente utili alla persona assistita.

Muovendo da un sintetico inquadramento del TSO e del suo fondamento normativo, l’esposizione seguirà la scansione del procedimento, dall’avvio alla convalida, alle eventuali proroghe e ai rimedi. Saranno esaminate le modifiche introdotte dalle due pronunce e i principi che, ad avviso delle scriventi, devono orientare l’attività del difensore, affinché l’assistenza tecnica costituisca un’effettiva garanzia della libertà, della dignità e dei diritti della persona.

 

2. Cosa è un Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) psichiatrico. Il trattamento sanitario obbligatorio (TSO) è un trattamento che, nei casi espressamente previsti dalla legge, può essere disposto anche senza il consenso della persona, nel rispetto della sua dignità e dei suoi diritti. In caso di TSO per malattia mentale, la disciplina di riferimento è contenuta negli artt. 33–35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nei quali è confluita la normativa introdotta dalla legge 13 maggio 1978, n. 180. A queste disposizioni si affianca l’art. 21 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, che disciplina il giudizio di opposizione alla convalida del trattamento.

I principali parametri costituzionali di riferimento sono gli artt. 32 e 13 Cost. Il primo tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività, subordina l’imposizione di un determinato trattamento sanitario a una previsione di legge e pone il rispetto della persona umana come limite inderogabile anche per il legislatore. Il secondo tutela la libertà personale, assoggettandone le restrizioni alla riserva di legge e di giurisdizione e vietando ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a limitazioni della libertà. Le garanzie dell’art. 13 si aggiungono a quelle dell’art. 32 quando il trattamento comporta una coazione fisica, come avviene nel TSO in condizioni di degenza ospedaliera.

L’art. 33, secondo comma, della legge n. 833/1978 prescrive inoltre il rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici, compreso, per quanto possibile, il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura. Il quinto comma richiede che gli interventi obbligatori siano accompagnati da iniziative dirette a ottenere il consenso e la partecipazione dell’interessato; il sesto riconosce alla persona, durante il trattamento, il diritto di comunicare con chi ritenga opportuno. La ricerca dell’adesione alle cure deve dunque proseguire anche dopo l’avvio del TSO.

La finalità del trattamento è sempre la tutela della salute della persona e il ricovero obbligatorio deve costituire un’extrema ratio. Come chiarito dalla Cassazione, il TSO è «un evento straordinario - finalizzato alla tutela della salute mentale del paziente che non deve essere considerate una misura di difesa sociale, che deve essere attivato solo dopo aver ricercato, con ogni iniziativa possibile, il consenso del paziente ad un intervento volontario».[2]

Quanto ai luoghi di esecuzione, occorre distinguere:

  • TSO ospedaliero. Quando il trattamento comporta la necessità di una degenza psichiatrica obbligatoria, il ricovero deve avvenire nel Servizio psichiatrico di diagnosi e cura (SPDC) di un ospedale generale. Il servizio è inserito nell’organizzazione dipartimentale della salute mentale, che comprende anche i presidi territoriali, al fine di assicurare la continuità terapeutica.[3]
  • TSO extraospedaliero. L’art. 33, quarto comma, contempla l’attuazione dei trattamenti obbligatori da parte dei presidi e servizi sanitari pubblici territoriali; l’art. 34 individua inoltre nell’assistenza extraospedaliera la modalità ordinaria degli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione psichiatrica.[4] Il trattamento obbligatorio non comporta quindi necessariamente un ricovero. In linea generale, questa forma di TSO riguarda pazienti con scarsa compliance «che presentano indicatori oggettivi di deterioramento o di destrutturazione della personalità, oppure una patologia delirante cronica ormai «fredda», e che necessitano di un trattamento periodico e protratto, in assenza di emergenza o urgenza».[5].

 

Le raccomandazioni della Conferenza delle Regioni indicano, tra i possibili luoghi di esecuzione, il Centro di salute mentale, attraverso visite ambulatoriali, e il domicilio della persona, mediante interventi domiciliari.[6] Le modalità organizzative del TSO extraospedaliero sono ulteriormente precisate da atti regionali e protocolli locali, da leggere nel rispetto della disciplina statale e delle garanzie costituzionali.

Quanto alla durata, il TSO ospedaliero ha una durata iniziale non superiore a sette giorni, ma deve cessare anche prima se vengono meno i presupposti che lo giustificano.[7] La prosecuzione oltre il settimo giorno richiede una proposta motivata del sanitario responsabile del servizio psichiatrico, con l’indicazione dell’ulteriore durata presumibile, un provvedimento del sindaco e una nuova convalida del giudice tutelare.

 

3. Presupposti normativi del TSO con necessità di ricovero. Il TSO psichiatrico con ricovero ospedaliero può essere disposto soltanto quando ricorrono contemporaneamente tre condizioni ex art. 34:[8]

  1. sono presenti «alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici»;
  2. la persona rifiuta le cure (elemento negativo del mancato consenso);
  3. non sussistono le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere.

La giurisprudenza di legittimità ha ribadito che i richiamati presupposti sostanziali costituiscono autonomi elementi di valutazione della cui esistenza deve essere dato conto in motivazione nel provvedimento di convalida ai fini della validità della misura.[9] 

 

4. Il procedimento alla luce delle sentenze n.  76/2025 e n. 157/2026

4.1. Avvio del procedimento. Il procedimento prende avvio con la proposta motivata di un medico, non necessariamente psichiatra, come ad esempio un medico di base, ai sensi dell’art. 33, terzo comma. La segnalazione della situazione può essere segnalata tra gli altri da familiari, servizi sociali, forze dell’ordine, che possono attivare la valutazione sanitaria. Per il TSO ospedaliero, questa proposta deve essere convalidata da un secondo medico, in questo caso necessariamente appartenente all’unità sanitaria locale, secondo l’art. 34, quarto comma. Sono dunque necessari due distinti interventi medici.

La documentazione deve consentire di comprendere perché le cure siano urgenti, in che cosa consista la loro mancata accettazione e perché non siano praticabili alternative territoriali adeguate. Per il difensore, questo è il primo controllo sostanziale da compiere sugli atti.

 

4.2. L’ordinanza del sindaco e l’informazione alla persona: la sentenza n.  76/2025. Il TSO è per legge disposto dal sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, mediante provvedimento motivato.

Ai sensi dell’art. 35, primo comma, l’ordinanza deve essere emanata entro 48 ore dalla convalida medica. L’ordinanza del sindaco, corredata dalla proposta medica motivata e dalla convalida sanitaria (v. sopra sez. 4.1.), deve essere notificata, tramite messo comunale, entro 48 ore dal ricovero, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune che ha disposto il trattamento. Dopo la sentenza n. 76/2025, tale ordinanza deve essere altresì comunicata alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente. La comunicazione rende conoscibili il provvedimento e le ragioni della restrizione.

Il ricovero, come anticipato, si svolge presso il Servizio psichiatrico di diagnosi e cura di un ospedale generale, secondo l’art. 34, quinto comma, con il supporto della polizia locale. Il controllo giudiziale è quindi successivo all’avvio del ricovero, ma deve intervenire entro termini rigorosi.

L’art. 35, terzo comma, prevede ulteriori comunicazioni quando il comune che dispone il trattamento è diverso da quello di residenza e quando il destinatario è cittadino straniero o apolide. 

La sentenza n. 76/2025 della Corte costituzionale ha previsto, oltre alla comunicazione dell’ordinanza sindacale alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, l’obbligatorietà dell’audizione personale prima della convalida e la notificazione del decreto giudiziale all’interessato o al suo legale rappresentante. Tali garanzie sono finalizzate ad assicurare l’effettività dei diritti costituzionali di difesa e del contraddittorio. All’audizione, da svolgersi presso il luogo in cui la persona si trova, la Corte riconosce una triplice funzione: i) assicurare un presidio giurisdizionale minimo a tutela della libertà personale ai sensi degli artt. 13, 24 e 111 Cost.; ii) garantire il rispetto del divieto di violenza fisica e morale e della dignità della persona ai sensi dell’art. 13, quarto comma, Cost. e dell’art. 32, secondo comma, Cost.; iii) consentire al giudice di conoscere le condizioni effettive dell’interessato, compresa l’esistenza di una rete di sostegno personale e familiare, così da individuare adeguati percorsi di ausilio, anche mediante l’esercizio dei poteri officiosi previsti dall’art. 35, sesto comma, della legge n. 833/1978, nel rispetto dell’equilibrio tra esigenze di protezione e autonomia individuale. È in quest’ultima prospettiva che l’audizione assume la funzione di «strumento di primo contatto»: l’incontro e l’ascolto permettono al giudice di comprendere la situazione personale dell’interessato, i suoi bisogni e le sue richieste, facendo emergere eventuali esigenze di sostegno ulteriori rispetto alla decisione sulla convalida. Questa conoscenza può orientare l’interlocuzione con i servizi sociali e l’attivazione degli strumenti di protezione appropriati, nel rispetto della volontà e dell’autonomia della persona.[10]

Il giudice tutelare deve quindi, entro le quarantotto ore successive alla notificazione degli atti, assumere le informazioni necessarie, sentire la persona interessata e disporre gli eventuali accertamenti, pronunciandosi con decreto motivato di convalida o di non convalida del trattamento.

Su queste garanzie di informazione e partecipazione personale si innesta la successiva sentenza n. 157/2026, che ha introdotto l’assistenza tecnica obbligatoria nel giudizio di convalida del TSO ospedaliero e delle sue eventuali proroghe.

 

4.3. La nomina del difensore e la difesa tecnica: la sentenza n. 157/2026. Con la sentenza n. 157/2026 dunque l’assistenza tecnica diventa obbligatoria nella convalida iniziale, così come nelle successive convalide delle proroghe. In particolare, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 35 nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera e della sua eventuale proroga debba svolgersi con le garanzie della difesa tecnica.

La Corte ha precisato che «soltanto la difesa tecnica obbligatoria assicura a ogni persona l’assistenza professionale nel momento in cui subisce una coazione fisica autoritativa, e questo a prescindere dalle forme in cui il suo disagio psichico si manifesti e dalla condizione economica e sociale in cui ella si trovi. La difesa tecnica d’ufficio valorizza la natura “giusta” del processo in cui è resa obbligatoria, essendo una prestazione ex lege, imposta dallo Stato per l’attuazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. e non rinunciabile in quanto contrassegnata dall’obbligo di prestare il patrocinio (da ultimo, sentenza n. 58 del 2025). Questa Corte ne ha riconosciuto la necessità proprio per evitare che l’eventuale debolezza sociale dei soggetti influisca negativamente nel procedimento (sentenze n. 58 del 2025 e n. 135 del 2019)».[11]

Pertanto, al momento della comunicazione dell’ordinanza del sindaco, la persona deve innanzitutto essere avvisata della facoltà di nominare un difensore di fiducia. Se la persona non nomina un difensore di fiducia, il giudice tutelare designa un difensore d’ufficio, scegliendolo tra gli iscritti negli elenchi previsti dall’art. 29 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Proprio le possibili difficoltà nell’esercitare autonomamente i propri diritti spiegano la necessità della difesa d’ufficio in mancanza di un fiduciario.

Il difensore deve essere tempestivamente avvertito e posto nella condizione di esercitare la difesa prima della decisione e dunque di acquisire l’ordinanza e le due certificazioni mediche; verificare motivazione, presupposti e termini; conferire con l’assistito, che conserva il diritto di comunicare con chi ritenga opportuno come sopra precisato; valutare le contestazioni e le possibili alternative al ricovero; partecipare all’audizione e ricevere il decreto conclusivo.

Sul piano operativo, è opportuno acquisire tempestivamente gli atti del procedimento, consultando il fascicolo tramite il Portale dei servizi telematici (PST), nel registro della volontaria giurisdizione. Avendo solo quarantotto ore dalla notificazione dell’ordinanza sindacale, termine che potrebbe essere già parzialmente trascorso al momento dell’avviso al difensore, può essere utile richiedere subito copia degli atti alla cancelleria, via PEC o di persona, nelle more dell’attivazione dell’accesso telematico al fascicolo. Si rinvia, in ogni caso, alle linee guida e alle indicazioni operative eventualmente adottate dai singoli Consigli dell’Ordine degli Avvocati.

 

4.4.  L’audizione personale e la convalida del giudice tutelare: le sentenze n.  76/2025 e n. 157/2026. Il giudice tutelare deve decidere entro le 48 ore successive alla notificazione degli atti. In questo intervallo assume le informazioni necessarie, dispone eventuali accertamenti e, dopo la sentenza n. 76/2025, sente personalmente l’interessato prima della convalida.

L’audizione serve a raccogliere la posizione della persona, conoscerne le condizioni effettive e verificare le possibilità di sostegno e di cura. Essa si svolge presso il luogo in cui l’interessato si trova, normalmente lo SPDC, e non può essere sostituita dalla sola lettura delle certificazioni mediche. Le modalità organizzative possono variare: il vademecum dell’Ordine degli Avvocati di Milano riferisce, ad esempio, di audizioni normalmente svolte da remoto. Quanto al difensore, la sentenza n. 157/2026 prevede che sia tempestivamente avvertito e possa partecipare all’audizione. Occorre dunque distinguere l’obbligatorietà della difesa tecnica dalla facoltà di partecipare a tale adempimento. Sul piano operativo è tuttavia opportuno che il difensore partecipi all’audizione, salvo diversa valutazione delle circostanze concrete. In caso di impedimento, il vademecum milanese indica la necessità di munirsi di un sostituto processuale. Anche la partecipazione del difensore può avvenire presso lo SPDC oppure mediante collegamento a distanza, secondo le modalità organizzative adottate.

All’esito dell’istruttoria, il giudice tutelare decide con decreto motivato di convalida o di non convalida. Il controllo deve riguardare tanto la regolarità del procedimento quanto la concreta sussistenza dei presupposti del ricovero.  La motivazione deve quindi dare conto dell’urgenza terapeutica, della mancata accettazione delle cure e dell’assenza di alternative extraospedaliere tempestive e adeguate. L’intervento del giudice non può ridursi a una mera ratifica delle valutazioni mediche.

L’art. 35, settimo comma, della legge n. 833/1978 stabilisce che l’omissione delle comunicazioni previste dal primo, quarto e quinto comma determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo che ricorrano gli estremi di un delitto più grave, il reato di omissione di atti d’ufficio. Le comunicazioni si riferiscono al provvedimento inziale, alla proroga, nonché alla cessazione dei presupposti o l’impossibilità di proseguire comunicata dai sanitai al sindaco.

 

4.5. La durata e le proroghe. Per proseguire il TSO oltre il settimo giorno, l’art. 35, quarto comma, richiede una nuova iniziativa: il sanitario responsabile del servizio psichiatrico (SPDC) deve formulare in tempo utile una proposta motivata, indirizzata al sindaco che ha disposto il ricovero, indicando l’ulteriore durata presumibile del trattamento. La proroga richiede il rinnovo del procedimento amministrativo e del controllo giudiziale. Non è un effetto automatico della permanenza in reparto.

Devono essere nuovamente garantiti:

  • una motivazione aggiornata sulla necessità di proseguire il TSO;
  • la comunicazione alla persona o al suo legale rappresentante;
  • il controllo del giudice tutelare e l’audizione;
  • la difesa tecnica;
  • la notificazione del decreto anche al difensore.

Le stesse garanzie valgono per gli ulteriori prolungamenti. Inoltre, il termine di sette giorni non impone di mantenere il trattamento fino alla sua scadenza. Se vengono meno le condizioni che lo giustificano, il responsabile sanitario deve comunicarlo al sindaco, anche quando la degenza prosegua volontariamente. Deve comunicare anche l’eventuale impossibilità sopravvenuta di continuare il trattamento; il sindaco ne informa il giudice tutelare entro 48 ore.

L’obbligo di informazione accompagna così anche l’eventuale prolungamento della misura.

 

5. Rimedi. Restano disponibili due strumenti distinti: la richiesta al sindaco e il ricorso al tribunale competente.

 

5.1. Richiesta al sindaco. La richiesta al sindaco di revoca o modifica della ordinanza, prevista dall’art. 33, settimo e ottavo comma, può essere presentata da chiunque e può riguardare sia il provvedimento iniziale sia la proroga. Il sindaco decide entro dieci giorni; revoca e modifica seguono il procedimento previsto per il provvedimento sul quale intervengono. Al sindaco si può rappresentare, per esempio, che la persona ha accettato le cure o che è diventata disponibile un’alternativa territoriale idonea, chiedendo di far cessare o modificare la misura.

Se la risposta è negativa, il paziente può presentare la richiesta di revoca direttamente al Tribunale, chiedendo contemporaneamente la sospensione immediata del TSO e delegando, per rappresentarlo in giudizio davanti al Tribunale, una sua persona di fiducia.[12]

 

5.2. Ricorso al tribunale. Il ricorso al tribunale territorialmente competente contro il provvedimento di convalida, previsto dall’art. 35, ottavo comma, può essere proposto dalla persona sottoposta al TSO e da chiunque vi abbia interesse contro il provvedimento convalidato come ad esempio, l’assenza originaria dei presupposti, una motivazione insufficiente oppure la violazione delle garanzie procedimentali e difensive previste dalla Legge[13]. 

La persona sottoposta al TSO e chiunque vi abbia interesse possono proporre opposizione al provvedimento convalidato dal giudice tutelare, secondo il procedimento disciplinato dall’art. 21 del d.lgs. n. 150/2011. La disciplina speciale non prevede espressamente un termine di decadenza per l’opposizione dell’interessato.

Il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento e sentito il pubblico ministero, può disporre la sospensione del TSO anche prima dell’udienza e decide sulla richiesta entro dieci giorni. In caso di mancata convalida, il TSO decade automaticamente.

 

6. Il nuovo ruolo del difensore. Con la sentenza n. 157/2026, la Corte costituzionale rinnova l’invito al legislatore a ripensare la disciplina del trattamento sanitario coattivo, affinché sia assicurato il rispetto effettivo dei diritti della persona, anche attraverso strumenti di sostegno e di mediazione che favoriscano percorsi di cura consensuali.

Resta inoltre aperta la questione delle garanzie nei trattamenti sanitari obbligatori extraospedalieri (v. sopra, sez. 2), ai quali non si applica il procedimento di convalida previsto dall’art. 35 della legge n. 833/1978 e che restano, pertanto, estranei all’ambito di applicazione della difesa tecnica obbligatoria introdotta dalla sentenza n. 157/2026. Tale distinzione pone interrogativi sull’adeguatezza delle tutele, soprattutto quando le concrete modalità di esecuzione del trattamento incidano sulla libertà personale.

La Corte è consapevole dell’aggravio organizzativo che l’introduzione della difesa tecnica obbligatoria può comportare. Al contempo, sottolinea che «il trattamento sanitario coattivo resta una misura sanitaria, in cui le valutazioni cliniche rivestono un ruolo centrale nell’intero arco del procedimento, dalla valutazione iniziale dei presupposti – affidata dagli artt. 33, 34 e 35 della legge n. 833 del 1978 alla proposta motivata di un medico e alla conferma di un secondo medico dell’unità sanitaria locale, normalmente uno specialista in psichiatria – alle modalità di esecuzione della misura, al giudizio sulla persistenza o il venir meno delle ragioni che la giustificano. La competenza medico-scientifica e la professionalità degli operatori sanitari costituiscono, dunque, la prima garanzia non soltanto della appropriatezza clinica, ma della stessa legittimità giuridica del trattamento».[14] In questa prospettiva, «le garanzie costituzionali del diritto di difesa e al contraddittorio, pure ineludibili, non esauriscono certamente lo spettro delle misure necessarie ad assicurare la migliore presa in carico del paziente affetto da disturbo psichico, rispetto alla quale la dimensione della cura e il rispetto della libertà decisionale conservano un rilievo preminente».[15]

In questo contesto e con questi limiti, il difensore è dunque chiamato a utilizzare gli strumenti attualmente a propria disposizione per verificare che la restrizione della libertà personale sia concretamente giustificata, regolarmente disposta e attuata nel rispetto dei diritti dell’assistito, prestando attenzione anche alle possibilità di sostegno e alle alternative di cura concretamente praticabili. Sul piano operativo, il controllo nell’udienza di convalida può articolarsi nei seguenti ambiti.

 

6.1. Sussistenza dei presupposti e motivazione. Il primo compito consiste nel verificare che dagli atti emergano tutti i requisiti dell’art. 34, quarto comma, della legge n. 833/1978: ossia alterazioni psichiche che richiedano interventi terapeutici urgenti; mancata accettazione degli interventi; impossibilità di adottare tempestive e idonee misure sanitarie extraospedaliere.

Giova rilevare che non è sufficiente la sola indicazione di una diagnosi.  Occorre comprendere quali fatti giustifichino l’urgenza, come sia stato accertato il rifiuto e perché non siano praticabili alternative al ricovero. Le domande dunque già nella fase di convalida possono riguardare questi aspetti. «C’erano alternative? Il Centro di salute mentale era a aperto? Esisteva un’équipe in grado di intervenire a domicilio? Era stato tentato, nei giorni precedenti, un percorso condiviso con la persona e con la sua famiglia per ottenere il consenso ai trattamenti?», così scrive il dott. Starace.[16]

Il difensore deve inoltre verificare se siano state intraprese iniziative per ottenere il consenso e la partecipazione della persona, come richiede l’art. 33, quinto comma. In caso di proroga, il controllo deve riguardare l’attuale persistenza dei presupposti, attraverso una motivazione aggiornata.

 

6.2. Regolarità della procedura ed effettività della difesa. Il difensore deve altresì verificare la regolarità del procedimento e l’effettività delle garanzie procedurali, accertando il rispetto degli adempimenti e dei termini temporali sopra descritti.

Proprio in questa logica acquisire e leggere l’ordinanza sindacale, la proposta medica e la convalida sanitaria, verificando: la presenza dei due distinti interventi medici e l’appartenenza del medico convalidante al servizio sanitario pubblico; il rispetto dei termini per l’ordinanza, la notificazione al giudice e la decisione; la comunicazione dell’ordinanza all’interessato o al suo legale rappresentante e l’avviso della facoltà di nominare un difensore; la designazione del difensore d’ufficio quando manchi quello di fiducia; la tempestività dell’avviso al difensore e la concreta possibilità di conoscere gli atti e conferire con l’assistito; l’audizione personale prima della decisione; la motivazione e la notificazione del decreto, anche al difensore (v. sopra sez. 4).

 

6.3. Modalità di esecuzione e tutela dei diritti della persona. Il controllo difensivo effettivo non deve rimanere sulla carta e deve riguardare anche quanto concretamente accade durante il ricovero. Il TSO non determina mai una generale sospensione dei diritti della persona. Nello specifico,

Ambiti di verifica e modalità:

  • Informazione e partecipazione alle cure. La persona conserva il diritto a ricevere informazioni comprensibili sulle proprie condizioni, sulle terapie proposte, sui rischi e sulle alternative clinicamente appropriate. La ricerca del consenso deve proseguire anche durante il trattamento.

Il TSO non attribuisce un’autorizzazione indiscriminata a effettuare qualsiasi trattamento. Le manifestazioni di volontà, le obiezioni e le preferenze dell’interessato devono essere considerate nel quadro della disciplina applicabile. Il difensore può rappresentarle ai sanitari e chiedere che siano documentate, senza attribuire a una semplice diffida l’effetto automatico di impedire un trattamento legittimamente imposto.

  • Comunicazioni e contatti. L’art. 33, sesto comma, riconosce alla persona il diritto di comunicare con chi ritenga opportuno (v. sopra sez. 2). Il difensore deve verificare che tale diritto sia effettivo, anche nei rapporti con familiari e persone di fiducia. Il diritto di comunicare va distinto dalle modalità di accesso fisico al reparto: le regole sulle visite non possono trasformarsi in un isolamento arbitrario.
  • Documentazione. Il difensore deve verificare che gli elementi rilevanti siano documentati e, quando necessario, può chiedere l’acquisizione della documentazione clinica ulteriore rispetto agli atti della convalida.
  • Contenzione e uso della forza.  Sul tema, ci sarebbe molto da dire. In questa sede, basti evidenziare che il TSO non costituisce, di per sé, mai una giustificazione della contenzione. L’eventuale ricorso a mezzi coercitivi richiede una valutazione autonoma della necessità e della proporzionalità, delle alternative disponibili, della durata e delle modalità di sorveglianza. Sul punto si richiama, la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo Lavorgna c. Italia, che sancisce la necessità di un controllo rigoroso sulla giustificazione e sul protrarsi della contenzione.[17] Il difensore potrà quindi verificare le ragioni ulteriori registrate, il pericolo concreto e attuale invocato, le rivalutazioni e il monitoraggio – che dovrebbero essere documentate nel diario clinico. È bene sapere che non esiste una regola generale secondo cui la contenzione sarebbe lecita purché limitata al tempo necessario per somministrare la terapia. Sono comunque incompatibili con la tutela della persona impieghi punitivi o fondati sulla sola comodità organizzativa.
  • Cessazione del trattamento. Se vengono meno i presupposti, il trattamento obbligatorio deve cessare anche prima del settimo giorno (v. sopra sez. 4.4.). L’eventuale prosecuzione volontaria del ricovero deve fondarsi su un consenso effettivo.

Oltre a queste indicazioni di natura pratica, certamente fondamentali per garantire una tutela effettiva dei diritti del nostro assistito, persona con sofferenza psichica in una condizione di estrema vulnerabilità, dobbiamo anche tenere presenti ulteriori principi fondamentali espressi dalla Corte costituzionale in alcuni passaggi delle richiamate sentenze. Nel colmare il deficit costituzionalmente rilevante rappresentato dalla mancata previsione della comunicazione del provvedimento e dell’audizione prima della convalida, la Corte richiama infatti l’attenzione su aspetti che devono orientare il nostro intervento: alla verifica della legittimità del TSO e del rispetto delle garanzie fondamentali deve affiancarsi l’attenzione a un progetto di accompagnamento verso lo “stare meglio” di persone fragili e spesso prive di un sostegno adeguato. Con la sentenza n. 76/2025, la Corte ha evidenziato l’importanza dell’audizione presso il luogo in cui la persona si trova, quale «garanzia che il trattamento venga eseguito nel rispetto dell’art. 13, quarto comma, Cost., che sancisce il divieto di violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni della libertà personale, e nei limiti imposti dal rispetto della persona umana, ai sensi dell’art. 32, secondo comma, Cost.».[18]

Inoltre, scrive la Corte, «l’audizione assume la valenza di strumento di primo contatto, che consente di conoscere le reali condizioni in cui versa la persona interessata, anche dal punto di vista dell’esistenza di una rete di sostegno familiare e sociale».[19] L’audizione, dunque, «consente al giudice tutelare di individuare il percorso in cui instradare le forme di miglior ausilio della persona in relazione alla sua condizione soggettiva».[20]

Quanto agli strumenti attivabili, la Corte precisa non da ultimo che «Tali poteri possono consistere nell’adozione sia di misure informali, che di provvedimenti formali. Il giudice, ove sia il caso, potrà interloquire con i servizi sociali o investire il pubblico ministero per l’adozione degli atti di competenza tra i quali, in particolare, il promovimento della procedura di amministrazione di sostegno (…)»[21]. Il loro esercizio deve comunque rispettare l’equilibrio tra esigenze di protezione e autonomia individuale.

Ebbene, questi passaggi sono fondamentali per comprendere l’ampiezza del ruolo del difensore, ora chiamato a intervenire formalmente nel procedimento, anche con una funzione propulsiva nell’attivazione delle tutele e delle risorse di sostegno. Un’attività che richiede competenza, formazione specifica e disponibilità ad aprirsi all’ascolto della persona e al confronto con le professionalità sanitarie e sociali coinvolte nel percorso di cura.

Proprio in questa prospettiva, riteniamo di estrema utilità la presenza del difensore presso il luogo di cura, anche quando l’audizione sia organizzata mediante collegamento da remoto. L’osservazione diretta e l’ascolto consentono di comprendere le concrete condizioni del trattenimento e i bisogni dell’assistito. Permettono inoltre di individuare relazioni e risorse utili alla ricostruzione di un contesto di vita più protetto oppure di riconoscere situazioni di isolamento che richiedano l’attivazione di adeguate figure di riferimento, nel rispetto della volontà e dell’autonomia della persona.

 

 

 

[1] G. Corbellini, G. Jervis, La razionalità negata. Psichiatria e antipsichiatria in Italia (Bollati Boringhieri, 2008).

[2] Cass. civ., Sez. III, 11 gennaio 2023, (ud. 04 ottobre 2022- dep. 11 gennaio 2023) n. 509.

[3] Art. 34, quinto comma, legge n. 833/1978.

[4] Artt. 33, quarto comma, e 34, primo e terzo comma, legge n. 833/1978.

[5] Ugo Fornari, Trattato di Psichiatria Forense (IV ed., Utet, 2008) 849.

[6] Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Raccomandazioni in merito all’applicazione di accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori per malattia mentale, 29 aprile 2009, documento n. 09/038/CR/C7, paragrafo 4.

[7] Art. 35, quarto comma, legge n. 833/1978.

[8] Art. 34, quarto comma, legge n. 833/1978: «Il trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale può prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere. Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla convalida della proposta di cui al terzo comma dell'articolo 33 da parte di un medico della unità sanitaria locale e deve essere motivato in relazione a quanto previsto nel presente comma».

[9] Cass, sez. III, n. 509, cit.

[10] Corte cost., sent. n. 76/2025, punti 8.2.3, 8.4 e 8.5 del Considerato in diritto.

[11] Corte cost., sent. n. 157/2026, punto 11 del Considerato in diritto.

[12]Art. 33, commi sette e otto, legge n. 833/78: «Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il trattamento sanitario obbligatori. Sulle richieste di revoca o di modifica il sindaco decide entro dieci giorni. I provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati con lo stesso procedimento del provvedimento revocato o modificato».

[13] Art. 35, comma sette, legge n. 833/78: «Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può proporre al tribunale competente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare. Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui al secondo comma del presente articolo, il sindaco può proporre analogo ricorso avverso la mancata convalida del provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio. (…)»

[14] Corte cost., sent. n. 157/2026, punto 13.1 del considerato in diritto.

[15] Ibidem, punto 13.2.

[16] F. Starace, Un avvocato al capezzale del paziente, in Conferenza per la salute mentale, 8 ottobre 2026.

[17] Corte EDU, sez. I, sentenza 7 novembre 2024 (definitiva il 7 febbraio 2025), Lavorgna c. Italia, ricorso n. 8436/21. Con tale sentenza, la Corte EDU ha condannato l’Italia per la violazione dell’art. 3 CEDU, sotto il profilo sostanziale e procedurale, in relazione alla contenzione meccanica del ricorrente, protratta per quasi otto giorni senza un’adeguata dimostrazione della sua persistente necessità, e alla mancanza di un’indagine effettiva sui fatti.

[18] Corte cost., sent. n. 76/2025, punto 8.2.2 del Considerato in diritto.

[19] Ibidem punto 8.2.3 del Considerato in diritto.

[20] Ibidem punto 8.4.

[21] Ibidem punto 8.5